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n. 4-2014 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 aprile 2014 n. 1469
Pres. L. Barra Caracciolo – Est. B. Lageder
G. Bruno (avv. S. Vinti) vs M.I.U.R., Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Anvur (Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti di B. Toti


Università – Professore universitario di prima fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Criteri di valutazione regolamentari – Nomina membro della Commissione straniero – Ulteriori criteri di valutazione – Valutazione delle mediane - Genericità del giudizio – Illegittimità - Conseguenze – Accoglimento appello cautelare – Sollecita fissazione del giudizio di merito

 

 

In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., le esigenze cautelari del ricorrente appaiono apprezzabili favorevolmente in punto di fumus boni iuris (con particolare riguardo ai motivi del ricorso di primo grado relativi all’illegittimità: dei criteri di valutazione regolamentari; della nomina del membro della Commissione straniero; degli ulteriori criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione; della valutazione delle mediane e della genericità del giudizio) e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a..

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2014, proposto da:

 


Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Emilia, 88;

 


contro



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Barbara Toti, non costituita in giudizio nel presente grado;

per la riforma



dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 863/2014, resa tra le parti e concernente: mancata idoneità alle funzioni di professore ordinario;

 


Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Melania Nicoli e l’avvocato Vinti;

 


Rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., le esigenze cautelari del ricorrente appaiono apprezzabili favorevolmente in punto di fumus boni iuris (con particolare riguardo al secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso di primo grado) e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito;
Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti (in considerazione delle alterne vicende connotanti la presente controversia);

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero: 1987/2014), nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.; dichiara le spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti; ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, con l’intervento dei magistrati:

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2014





 

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