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n. 4-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Ordinanza 9 aprile 2014 n. 1469
Pres. L. Barra Caracciolo – Est.
B. Lageder
G. Bruno (avv. S. Vinti) vs M.I.U.R., Commissione per
l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/A1
(Diritto Privato), Anvur (Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti
di B. Toti |
Università – Professore universitario di prima fascia –
Abilitazione scientifica nazionale – Criteri di valutazione regolamentari
– Nomina membro della Commissione straniero – Ulteriori criteri di
valutazione – Valutazione delle mediane - Genericità del giudizio –
Illegittimità - Conseguenze – Accoglimento appello cautelare – Sollecita
fissazione del giudizio di merito
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In materia di procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima fascia, rilevato che, contrariamente a quanto
ritenuto dal T.a.r., le esigenze cautelari del ricorrente appaiono
apprezzabili favorevolmente in punto di fumus boni iuris (con particolare
riguardo ai motivi del ricorso di primo grado relativi all’illegittimità:
dei criteri di valutazione regolamentari; della nomina del membro della
Commissione straniero; degli ulteriori criteri di valutazione
predeterminati dalla Commissione; della valutazione delle mediane e della
genericità del giudizio) e tutelabili adeguatamente con la sollecita
definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato accoglie
l’appello cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per
l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda
cautelare di primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a..
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1987 del
2014, proposto da:
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Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dall’avvocato
Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in
Roma, via Emilia, 88;
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contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il
settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur),
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Barbara Toti, non costituita in giudizio nel
presente grado;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO -
ROMA, SEZIONE III, n. 863/2014, resa tra le parti e concernente: mancata
idoneità alle funzioni di professore ordinario;
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Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso
in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
appellate;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata
dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie
difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile
2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello
Stato Melania Nicoli e l’avvocato Vinti;
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Rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal
T.a.r., le esigenze cautelari del ricorrente appaiono apprezzabili
favorevolmente in punto di fumus boni iuris (con particolare
riguardo al secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso di
primo grado) e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del
giudizio di merito;
Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti (in
considerazione delle alterne vicende connotanti la presente
controversia);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero: 1987/2014),
nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma
dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado ai
soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.; dichiara le spese
del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti; ordina
che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al
T.a.r. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi
dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
La presente ordinanza sarà
eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della
Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, con
l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Gabriella De
Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg,
Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
09/04/2014
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