REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5632 del
2010, proposto da: Cover Technology Srl, rappresentata e difesa dall'avv.
Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, viale
Giulio Cesare, 14;
contro
Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Bresciani Cover All Spa, rappresentata e
difesa dall'avv. prof. Francesco Di Giovanni, con domicilio eletto presso
il medesimo, in Roma, via Sardegna, 38;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE I BIS n. 09397/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE
FORNITURA DI TENDOSTRUTTURE.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di 4° Reggimento
Sostegno Aviazione dell'Esercito "Scorpione" e di Ministero della Difesa e
di Bresciani Cover All Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18
febbraio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’avv.
Gabriele Pafundi e l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con un avviso di preinformazione n.25/2009 del
27/2/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su alcuni quotidiani di
tiratura nazionale, il 4° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito
“Scorpione” rendeva nota la propria volontà di esperire trattativa privata
con la Ditta Bresciani Cower All s.p.a. per l’approvvigionamento, la
manutenzione, l’allestimento, la revisione e la fornitura di parti di
ricambio di tende di ricovero mezzi aeromobili per le quali la stessa era
esclusivista e loro componenti, per un importo stimato di euro
1.000.000,00.
Nello stesso avviso, peraltro, veniva precisato che
qualora vi fossero state ditte interessate alla procedura di
aggiudicazione in questione potevano presentare domanda entro il 15 aprile
2009 al Reggimento , “corredata da idonea documentazione”
Alla
procedura de qua non venivano avanzate domande di partecipazione da parte
di terzi, neppure da parte dell’attuale appellante, la Società Cover
Technology.
Successivamente, all’esito della trattativa privata,
veniva effettuata una postinformazione, pubblicata anch’essa sul sito Web
dell’esercito e su alcuni quotidiani, con cui il predetto 4° Reggimento
Sostegno Aviazione Esercito “Scorpione” rendeva noto di aver aggiudicato
la fornitura di tendostrutture alla Bresciani Cover All per un valore
complessivo di euro 2.731.146,02.
La Società Cover Technology srl, che
non aveva fatto domanda di partecipazione per l’aggiudicazione della
fornitura in parola, impugnava innanzi al Tar del Lazio il provvedimento
di aggiudicazione del contratto di fornitura, di cui all’avviso di
postinformazione sopra indicato, denunciandone l’illegittimità sotto vari
profili.
Con sentenza n.9397/2010 l’adito Tribunale amministrativo,
dopo aver messo in evidenza profili di inammissibilità del proposto
gravame, lo rigettava.
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed
ingiusto, è insorta la Cover Technology, deducendo, con il presente
appello, i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione di
legge (art.100 c.p.c.) - eccesso di potere per errore sui presupposti di
fatto - Contraddittorietà manifesta;
2) Violazione e/o falsa
applicazione di legge (art.63-64 del dlgs n.163/2006) - Travisamento del
dato reale;
3) violazione e/o falsa applicazione di legge (art.57 dlgs
n.163/2006) - irragionevolezza ed illogicità delle motivazioni esposte -
inosservanza dei canoni di imparzialità, di buon andamento
dell’amministrazione - di tutela degli interessi costituzionalmente
protetti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la
Società Bresciani Cover All, aggiudicataria del contratto de quo, che
hanno sostenuto la inammissibilità del ricorso di primo grado, chiedendo,
nel merito, la reiezione dell’appello.
All’udienza del 18 febbraio
2014 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello deve essere respinto, posto che ad
avviso del Collegio il ricorso di prime cure è da considerasi
inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
In ordine
al proprio interesse a ricorrere, nella prospettazione della Cover
Techology, lo stesso verrebbe a radicarsi nella sua qualità di operatore
economico concorrente a Bresciani Cover All, che la legittimerebbe a
contestare la procedura di aggiudicazione a terzi utilizzata.
Ora, va
rilevato che l’avviso di preinformazione debitamente pubblicato
dall’Amministrazione aveva cura di precisare che “per le trattative
private, qualora ci fossero delle ditte interessate a partecipare alle
gare suesposte ed in possesso di idonei requisiti tecnici, possono
presentare domanda entro il 15 aprile 2009 al Reggimento, corredata da
idonea documentazione probante”.
Appare ragionevole allora ritenere
che con il predetto avviso, l’Amministrazione militare, oltre ad
addivenire alla scelta discrezionale di aggiudicare la fornitura con una
procedura negoziata, contestualmente lasciava intendere la possibilità di
un confronto tra più offerte.
In ogni caso, ai fini della trasparenza e
proficuità della trattativa privata de qua nell’interesse pubblico (id
est, concorrenzialità), vi è stata una preventiva pubblicizzazione; e tale
funzione è stata assolta appunto con l’avviso suindicato.
Ciò
precisato, va dato atto della dirimente circostanza (pacificamente ammessa
in causa) che l’attuale appellante non ha avanzato domanda di
partecipazione alla procedura de qua, prestando così acquiescenza alla
volontà dell’Amministrazione di procedere con le modalità di cui all’art.
57 coma 3 del dlgs n.163/2006 all’affidamento diretto della commessa; e
questo sta a significare che non è possibile individuare in capo alla
Cover Techology una posizione sostanziale idonea a legittimare la
contestazione giudiziale, a valle, della procedura di scelta del
contraente adottata nella fattispecie.
D’altro canto, se Cover
Techology voleva in radice inficiare la legittimità della scelta della
P.A. di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura de
qua, sotto i profili della non trasparenza e della carenza di
concorrenzialità, ben avrebbe potuto e dovuto impugnare direttamente
l’avviso di preinformazione, che aveva un chiaro contenuto circa la
volontà dell’Amministrazione di procedere ad affidamento diretto; e ciò
anche in ordine alle modalità di perseguire la determinazione
assunta.
Né, d’altra parte, sempre con riferimento ai profili per così
dire “sostanziali” di inammissibilità, si può ritenere che Cover Techonoly
sia stata “indotta in errore”, a non presentare la domanda di
partecipazione alla procedura de qua, per il fatto che l’ aggiudicazione,
secondo la prospettazione di parte appellante, in base all’avviso di
preinformazione, avesse ad oggetto solo la fornitura di parti di ricambio
o componenti di tende e non già nuove tende.
Invero, una corretta
lettura dell’avviso, effettuata secondo il senso letterale e logico che
occorre dare alle frasi ivi contenute, porta a concludere sul punto che il
contratto riguardava una serie di distinte, autonome , ancorché connesse
prestazioni e cioè l’approviggionamento di parti di ricambio, ma anche la
fornitura e l’allestimento oltreché la revisione di tende di ricovero di
mezzi e aeromobili.
Se tale è, ove esattamente letto ed inteso,
l’avviso in parola, non vi è stato alcun fuorviante intendimento
dell’Amministrazione all’infuori di quanto ipotizzato dalla Società, che,
è bene precisarlo, si dice interessata alla fornitura di tendostrutture ex
novo; e ciò in disparte le circostanze pure dirimenti per cui Cover
Technology, da una parte, non ha presentato domanda di partecipazione e,
dall’altra parte, ha lamentato il fatto che la procedura negoziata, come
espletata, ha riguardato proprio la fornitura di due tendostrutture,
denuncia, quest’ultima avvenuta (tardivamente) solo in sede di impugnativa
della postinformazione
Si deve allora dare atto, in primo luogo, che
l’avviso de quo non recava alcuno sviamento in ordine all’oggetto
dell’aggiudicazione e, inoltre, che eventuali doglianze relative a tali
aspetti di ritenuta non corretta formulazione dell’avviso avente riflessi
sull’invito a partecipare alla procedura negoziata avrebbero dovuti essere
fatti valere in sede di impugnativa dell’avviso di preinformazione stesso,
il che, come già detto, non è avvenuto
Sempre con riferimento agli
stringenti profili di concreta assenza di legitimatio ad causam, sub
specie della mancanza di un titolo alla contestazione, appare utile
richiamare le indicazioni fornite al riguardo dall’Adunanza Plenaria di
questo Consiglio di Stato con la decisione n.4/2011: in quella sede si è
affermato che, salve particolari eccezioni individuate in coerenza con il
diritto comunitario (che qui non rilevano), la legittimazione al ricorso
in tema di affidamento di contratti pubblici spetta solo al soggetto che
ha partecipato alla procedura di aggiudicazione; e tale ultima
circostanza, nella specie, non si è inverata.
Parte appellante ha
impugnato l’esito della procedura negoziata, ma l’impugnazione è da
ritenersi anche “tardiva”, nel senso che l’interesse sostanziale e
processuale si configurava, per come era stato attivato il procedimento di
scelta del contraente, in un momento logico-temporale coincidente con la
pubblicazione dell’avviso di preinformazione e non ex post, con relativa,
inutile consumazione del potere di interdizione giudiziale.
Infine, a
chiusura della questione di ordine processuale, è il caso di far notare, a
smentire la sussistenza di un interesse utile e concreto alla impugnazione
della postinformazione, il fatto che il riscontro della legittimazione,
secondo sempre le puntualizzazioni dell’Adunanza Plenaria sopra citata, è
necessario per far valere tanto un interesse c.d. finale al conseguimento
dell’appalto, quanto un interesse meramente strumentale diretto alla
caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione (Cons. Stato Sez. V
13/7/2012 n.4842); e nella specie, come visto, tale riscontro è negativo,
in relazione alla situazione processuale evidenziata.
Conclusivamente
il ricorso di primo grado è inammissibile e ciò comporta la reiezione
dell’appello all’esame, essendo peraltro preclusa la possibilità di
vagliare le ragioni di merito pure fatte valere con la presente
impugnativa.
Nella peculiarità della vicenda all’esame si ravvisano
giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del
presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese e
competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro
Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina,
Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014