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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 2 aprile 2014 n. 1370
Pres. Torsello – Est. Poli
Romana Recapiti Group S.r.L. (Avv.ti L. Magrone Furlotti, A. Tozzi) c/ Italposte Radio Recapiti S.r.L. (Avv. A. Pallottino); Roma Capitale (Avv. A. Graziosi)


1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Appello – Improcedibilità – Ragioni – Nuova aggiudicazione in pendenza dell’appello – Conseguenze – Istanza cautelare – Rigetto.

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Nuova aggiudicazione in pendenza dell’appello – Autonoma impugnabilità – Conseguenze – Istanza cautelare – Rigetto.

 

 

1. Non va sospesa la sentenza che annulla l’aggiudicazione di una gara bandita dal Comune di Roma per l’affidamento di servizi di recapito postale, considerato che la S.A. ha deciso di non proporre appello e di procedere alla rinnovazione della procedura di evidenza pubblica escludendo la ditta appellante (originaria aggiudicataria e soccombente in primo grado) dalla gara, scorrendo la graduatoria e procedendo all’aggiudicazione provvisoria in favore di altra ditta. Infatti, l’acquiescenza della S.A. alla sentenza di primo grado impugnata e l’emanazione di provvedimenti eccedenti l’ambito degli effetti cassatori e rinnovatori comportano, a seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di impresa diversa dall’originaria aggiudicataria, l’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado proposto dall’originaria aggiudicataria (1).

 

2. Non va sospesa la sentenza che annulla l’aggiudicazione di una gara bandita dal comune di Roma per l’affidamento di servizi di recapito postale, considerato che, a seguito della nuova aggiudicazione definitiva in sede di rinnovazione della procedura, la res litigiosa si sposta su tale atto impugnabile dalla ditta appellante (originaria aggiudicataria e soccombente in primo grado).

 

 

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(1) Cfr., Cons. St., Sez. V, n. 3440/2012; idem, Ad. Plen., n. 3/2003; sulla natura dell’aggiudicazione definitiva rispetto ai presupposti provvedimenti di esclusione e aggiudicazione provvisoria non legati ad essa da un rapporto di pregiudizialità caducante, si veda Cons. St., Ad. Plen., n. 31/2012.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2014, proposto da:

 


Romana Recapiti Group Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Livia Magrone Furlotti e Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso la prima in Roma, piazza di Pietra, 26;

 


contro



Italposte Radio Recapiti Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12;

nei confronti di



Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE II - n. 2217/2014, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di recapito tramite posta ordinaria registrata e posta raccomandata semplice.

 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italposte Radio Recapiti Srl e di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Livia Magrone Furlotti, Alessandro Tozzi, Alessandro Pallottino e Antonio Graziosi;

 


Considerato, in ordine al fumus boni iuris, che:
a) successivamente alla pubblicazione dell’impugnata sentenza, la stazione appaltante ha deciso di non proporre appello e di procedere alla rinnovazione della procedura di evidenza pubblica escludendo, senza apporre riserve all’esito della definizione del presente giudizio, la ditta Romana Recapiti (originaria aggiudicataria soccombente in prime cure rispetto all’impugnativa proposta dalla ditta Italposte) dalla gara in oggetto, scorrendo la graduatoria e procedendo alla aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Italposte;
b) in base alla giurisprudenza di questo Consiglio - che ha messo in luce la natura della aggiudicazione definitiva rispetto ai presupposti provvedimenti di esclusione e aggiudicazione provvisoria non legati ad essa da un rapporto di pregiudizialità caducante (cfr. ad. plen. n. 31 del 2012) - l’acquiescenza della stazione appaltante alla sentenza di primo grado impugnata dalla parte contro interessata e l’emanazione di provvedimenti eccedenti l’ambito degli effetti cassatori e rinnovatori, comporta, a seguito della emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di impresa diversa dall’originaria aggiudicataria, l’improcedibilità dell’appello proposta da quest’ultima avverso la sentenza di primo grado (cfr. in termini e fra le tante Cons. St., sez. V, n. 3440 del 2012; ad. plen., n. 3 del 2003);
c) che a seguito della emanazione della nuova aggiudicazione definitiva l’intera res litigiosa si sposta su tale atto che ben potrà essere impugnato dalla ditta Romana Recapiti;
Ritenuto, avuto riguardo al periculum in mora, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico alla definizione del servizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):
a) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1843/2014);
b) dichiara compensate le spese della fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014





 

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