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n. 4-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Ordinanza 2 aprile 2014 n. 1370
Pres. Torsello – Est.
Poli
Romana Recapiti Group S.r.L. (Avv.ti L. Magrone Furlotti, A.
Tozzi) c/ Italposte Radio Recapiti S.r.L. (Avv. A. Pallottino); Roma
Capitale (Avv. A. Graziosi) |
1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione –
Annullamento giurisdizionale – Appello – Improcedibilità – Ragioni – Nuova
aggiudicazione in pendenza dell’appello – Conseguenze – Istanza cautelare
– Rigetto.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione –
Annullamento giurisdizionale – Nuova aggiudicazione in pendenza
dell’appello – Autonoma impugnabilità – Conseguenze – Istanza cautelare –
Rigetto.
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1. Non va sospesa la sentenza che annulla
l’aggiudicazione di una gara bandita dal Comune di Roma per l’affidamento
di servizi di recapito postale, considerato che la S.A. ha deciso di non
proporre appello e di procedere alla rinnovazione della procedura di
evidenza pubblica escludendo la ditta appellante (originaria
aggiudicataria e soccombente in primo grado) dalla gara, scorrendo la
graduatoria e procedendo all’aggiudicazione provvisoria in favore di altra
ditta. Infatti, l’acquiescenza della S.A. alla sentenza di primo grado
impugnata e l’emanazione di provvedimenti eccedenti l’ambito degli effetti
cassatori e rinnovatori comportano, a seguito dell’emanazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di impresa diversa
dall’originaria aggiudicataria, l’improcedibilità dell’appello avverso la
sentenza di primo grado proposto dall’originaria aggiudicataria (1).
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2. Non va sospesa la sentenza che annulla
l’aggiudicazione di una gara bandita dal comune di Roma per l’affidamento
di servizi di recapito postale, considerato che, a seguito della nuova
aggiudicazione definitiva in sede di rinnovazione della procedura, la res
litigiosa si sposta su tale atto impugnabile dalla ditta appellante
(originaria aggiudicataria e soccombente in primo grado).
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(1) Cfr., Cons. St., Sez. V, n. 3440/2012; idem, Ad.
Plen., n. 3/2003; sulla natura dell’aggiudicazione definitiva rispetto ai
presupposti provvedimenti di esclusione e aggiudicazione provvisoria non
legati ad essa da un rapporto di pregiudizialità caducante, si veda Cons.
St., Ad. Plen., n. 31/2012. |
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del
2014, proposto da:
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Romana Recapiti Group Srl, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Livia Magrone Furlotti e Alessandro Tozzi, con domicilio
eletto presso la prima in Roma, piazza di Pietra, 26;
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contro
Italposte Radio Recapiti Srl, rappresentata e
difesa dall'avv. Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso
Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12;
nei confronti di
Roma Capitale, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove,
21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA -
SEZIONE II - n. 2217/2014, resa tra le parti, concernente aggiudicazione
definitiva della gara per l'affidamento del servizio di recapito tramite
posta ordinaria registrata e posta raccomandata
semplice.
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Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Italposte Radio Recapiti Srl e di Roma
Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di
primo grado, presentata in via incidentale dalla parte
appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014
il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Livia Magrone
Furlotti, Alessandro Tozzi, Alessandro Pallottino e Antonio
Graziosi;
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Considerato, in ordine al fumus boni iuris, che:
a) successivamente alla pubblicazione dell’impugnata sentenza, la
stazione appaltante ha deciso di non proporre appello e di procedere alla
rinnovazione della procedura di evidenza pubblica escludendo, senza
apporre riserve all’esito della definizione del presente giudizio, la
ditta Romana Recapiti (originaria aggiudicataria soccombente in prime cure
rispetto all’impugnativa proposta dalla ditta Italposte) dalla gara in
oggetto, scorrendo la graduatoria e procedendo alla aggiudicazione
provvisoria in favore della ditta Italposte;
b) in base alla
giurisprudenza di questo Consiglio - che ha messo in luce la natura della
aggiudicazione definitiva rispetto ai presupposti provvedimenti di
esclusione e aggiudicazione provvisoria non legati ad essa da un rapporto
di pregiudizialità caducante (cfr. ad. plen. n. 31 del 2012) -
l’acquiescenza della stazione appaltante alla sentenza di primo grado
impugnata dalla parte contro interessata e l’emanazione di provvedimenti
eccedenti l’ambito degli effetti cassatori e rinnovatori, comporta, a
seguito della emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in
favore di impresa diversa dall’originaria aggiudicataria,
l’improcedibilità dell’appello proposta da quest’ultima avverso la
sentenza di primo grado (cfr. in termini e fra le tante Cons. St., sez. V,
n. 3440 del 2012; ad. plen., n. 3 del 2003);
c) che a seguito della
emanazione della nuova aggiudicazione definitiva l’intera res litigiosa si sposta su tale atto che ben potrà essere impugnato dalla ditta
Romana Recapiti;
Ritenuto, avuto riguardo al periculum in mora, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello
pubblico alla definizione del servizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta):
a) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
1843/2014);
b) dichiara compensate le spese della fase
cautelare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
1 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello,
Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco,
Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
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