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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 marzo 2014 n. 1251
Pres. M. L. Torsello - Est. F. Caringella
Senesi S.p.A. (avv.ti A. Clarizia e A. Lucchetti) vs Comune di Acerra (avv. A. Petretti) e nei confronti di Ecologia Falzarano Srl (avv. V. Di Stasio)


1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Art. 12 c. 1 c.p.c. - Successiva delibera di presa d’atto – Autonoma impugnabilità – Esclusione - Ragioni.

 

2. Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento a cascata – Ausiliario - Requisiti – Posseduti da altra società partecipata al 100% – Inammissibilità – Ragioni – Mancanza di diretto rapporto di responsabilità.

 

3. Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento – Ausiliario ed ausiliato - Collegamento societario – Fattore giustificativo – Dichiarazione di appartenenza al gruppo – Prova – Sufficienza – Ausiliario – Altra società che possiede i requisiti di capacità - Partecipazione totalitaria da parte di ausiliari – Equiparabilità all’avvalimento infragruppo - Esclusione.

 

 

1. Non è autonomamente impugnabile la deliberazione dirigenziale che si limita a dare atto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del codice dei contratti pubblici, del decorso del tempo al quale si ricollega la concretizzazione della aggiudicazione definitiva. Tale deliberazione, priva di spessore discrezionale, non può atteggiarsi a rinnovata e, quindi, autonoma valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e non soggiace all’autonoma impugnazione di cui necessiterebbe l'aggiudicazione definitiva anche in caso di previa impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria. Infatti, l'aggiudicazione definitiva segue alla verifica dell'effettivo possesso, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione; verifica che condiziona la sola efficacia, e non la validità, dell'aggiudicazione e il cui carattere di atto dovuto è confermato dal suo verificarsi ope legis per l’infruttuoso spirare del lasso temporale legislativamente cristallizzato.

 

2. Si realizza una fattispecie di avvalimento a cascata, vietata in quanto elide il necessario rapporto diretto che deve intercorre tra ausiliaria e ausiliata, quando la società ausiliata si avvale di un soggetto con cui stipuli il contratto di avvalimento, il quale, a sua volta, debba fare perno sui requisiti maturati in capo ad altro soggetto di cui detiene il 100% delle quote azionarie. Infatti, l’avvalimento rappresenta già di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, e deve pertanto essere consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità, in executivis, del soggetto concorrente. L’istituto de quo si giustifica solo sulla base del vincolo di responsabilità che lega il soggetto che partecipa alla gara a quello munito, in via diretta, dei requisiti prescritti dalla disciplina regolatrice della procedura competitiva.

 

3. Il collegamento societario rappresenta un possibile fattore – genetico e giustificativo – dell’avvalimento da parte di un concorrente dei requisiti posseduti da un altro soggetto. In tal caso l’articolo 49 del codice dei contratti consente di provare il vincolo giuridico fra i due soggetti mediante una dichiarazione di appartenenza al gruppo societario, dispensando l’ausiliata dalla produzione di un apposito contratto di avvalimento. Non rientra in tale ipotesi il caso in cui il collegamento operi tra soggetto ausiliato e soggetto terzo, tramite la partecipazione totalitaria di quest’ultimo da parte dell’ausiliario.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2011, proposto da: Senesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, alla via Principessa Clotilde, n. 2;

contro



Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/A;

nei confronti di



Ecologia Falzarano Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Stasio, con domicilio eletto presso Valerio Di Stasio in Roma, via Federico Rosazza 52; Ego Eco Srl;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. Campania–Napoli, Sezione I n. 26798/2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di Ecologia Falzarano Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Alessandro Lucchetti, Alessio Petretti e Valerio Di Stasio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO




1. La società appellante Senesi S.p.a. partecipava alla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana indetta dal Comune di Acerra, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Esclusa la Ego Eco per pregressi inadempimenti, la procedura si svolgeva fra le restanti concorrenti (la società Senesi S.p.a. e la società Ecologia Falzarano s.r.l.) fino alla determina di esclusione comminata ai danni della ricorrente per la mancanza delle attestazioni comprovanti il tipo di servizio reso con il relativo importo.
La Senesi proponeva ricorso avverso la determinazione espulsiva e la successiva aggiudicazione provvisoria disposta in favore della società Ecologia Falzarano s.r.l., con il quale censurava la valutazione operata dalla commissione, nonché il paragrafo 4 del bando capitolato in tema di dimostrazione dell’avvenuto espletamento del servizio di spazzamento meccanico.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, affermando la legittimità del provvedimento di esclusione.
La Senesi s.p.a. ha proposto appello con il quale ha censurato le argomentazioni poste a sostegno della sentenza di prime cure.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Acerra e la Ecologia Falzarano s.r.l., al fine di chiedere la reiezione del gravame.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
In data 31 maggio 2011 veniva pronunciata ordinanza di reiezione della istanza cautelare.
All’udienza del 16 gennaio 2014 l’appello veniva trattenuto in decisione.

2. Si deve respingere, in via preliminare, l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Comune di Acerra rileva che, nel corso del giudizio, sono intervenute la deliberazione dirigenziale n. 808 del 17.6.2010 di verifica dell’aggiudicazione ex art. 12, comma 1, D.lgs. n. 136 del 2006 e la deliberazione dirigenziale n. 1468 del 15.12.2010, atto, quest’ultimo, di aggiudicazione definitiva che l’appellante avrebbe avuto onere di impugnare.
E invero, come correttamente sostenuto dall’appellante, non è intervenuta alcuna determinazione integrante aggiudicazione definitiva, in quanto l’Amministrazione si limita a dare atto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del codice dei contratti pubblici, del decorso del tempo al quale si ricollega la concretizzazione della aggiudicazione definitiva senza atteggiarsi a rinnovata e, quindi, autonoma valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Come noto, l'aggiudicazione definitiva segue alla verifica dell'effettivo possesso, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione; verifica che condiziona la sola efficacia, e non la validità, dell'aggiudicazione e il cui carattere di atto dovuto è confermato dal suo verificarsi ope legis per l’infruttuoso spirare del lasso temporale legislativamente cristallizzato (art. 12, comma 1, del codice dei contratti pubblici). Ne consegue che l'operazione di semplice riscontro dei requisiti, propria della verifica, priva di spessore discrezionale, ne esclude il carattere di nuova e autonoma valutazione e la soggiacenza all’autonoma impugnazione di cui necessiterebbe l'aggiudicazione definitiva anche in caso di previa impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2089 del 7 maggio 2008).
3. L’appello è nel merito infondato.
3.1. Non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di appello, con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e segnatamente del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo, ravvisabile nella circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della propria decisione una causa di esclusione per la prima volta introdotta nella memoria di costituzione del Comune di Acerra, relativa all’inammissibilità dell’avvalimento, da parte della Senesi s.p.a., dei requisiti tecnici di Lavajet s.a.l., controllata da Lavajet s.rl.
Invero, l’amministrazione non è incorsa in alcuna motivazione postuma (o anche solo integrativa) del provvedimento di esclusione della Senesi s.p.a. nella stesura degli atti difensivi nel corso del giudizio di primo grado.
Essa, infatti, si è limitata a replicare alle censure della ricorrente, mentre il provvedimento di esclusione è motivato in ragione della mancanza delle attestazioni comprovanti il tipo di servizio reso con il relativo importo. Giova rammentare che la dimostrazione del possesso del requisito dato dell’avvenuto espletamento del servizio di spazzamento meccanico veniva fornita dalla società Senesi s.p.a. mediante l’indicazione dei servizi svolti dalla società Lavajet s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di avvalimento in data 14 maggio 2010 proprio al fine di colmare la mancanza del possesso in prima persona del requisito del fatturato nel triennio e dello svolgimento di servizi analoghi nel triennio.
Pertanto, le argomentazioni esposte nel corso del giudizio di primo grado dall’amministrazione sull’avvalimento e sulla computabilità dei requisiti prestati dall’ausiliaria Lavajet s.r.l. a beneficio della ausiliata, lungi dall’atteggiarsi a inammissibile motivazione postuma del provvedimento originariamente impugnato, costituiscono le repliche difensive alle censure sviluppate dalla ricorrente che, nel proprio atto di gravame, aveva perorato la tesi dell’ l’illegittimità del provvedimento di esclusione in ragione dell’avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando, e specificatamente del requisito dato dall’ l’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento.

3.2. Non è meritevole di favorevole valutazione neanche la seconda censura con cui la parte appellante colpisce il nucleo centrale dell’apparato argomentativo che sorregge la sentenza impugnata, id est l’asserita impossibilità, per Senesi s.r.l., di avvalersi dei requisiti tecnici ed economici vantati da Lavajet s.r.l.

3.2.1. Il provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione era motivato in forza della mancanza del possesso del requisito dello svolgimento di servizi analoghi nel triennio (2007-2009) per un importo pari a 20 milioni di euro, IVA esclusa.
In particolare, il paragrafo 4, lettera d), del bando-capitolato prescriveva il possesso dello svolgimento dei servizi analoghi nel triennio mediante allegazione di uno specifico elenco di attività svolte, con indicazione dei committenti, delle date e dei singoli importi.
Al fine di dimostrare la ricorrenza del requisito, la società Senesi s.p.a. indicava servizi svolti dalla società Lavajet s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di avvalimento in data 14 maggio 2010. Nel testo contrattuale emerge, infatti, che Senesi s.p.a. possiede un fatturato globale nel triennio pari a quasi sei milioni di euro (rispetto ai venti richiesti dal bando) in una con un fatturato specifico pari a quasi quattro milioni e mezzo di euro (a fronte dei venti prescritti).
Pertanto, come correttamente evidenziato nella gravata sentenza, per valutare la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara, è necessario accertare se la Senesi s.p.a. possedesse i requisiti richiesti dal bando, e cioè, in sostanza, alla luce dell’avvalimento, se i requisiti prestati dall’ausiliaria Lavajet s.r.l. fossero o meno computabili a beneficio della ausiliata.
L'istituto dell'avvalimento è, invero, uno strumento di derivazione comunitaria finalizzato a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, in guisa da consentire alle imprese non munite dei requisiti partecipativi, di giovarsi delle capacità tecniche ed economico-finanziarie di altre imprese. Il principio generale che permea l'istituto è quello secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il concorrente, per dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e richiesti dal relativo bando, è abilitato a fare riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più soggetti diversi, ai quali può ricorrere tramite la stipulazione, appunto, di un contratto di avvalimento.
Nel caso in esame, la Senesi s.p.a., ausiliata, stipulava il contratto di avvalimento con la Lavajet s.r.l., la quale deteneva il 100% delle quote azionarie del soggetto che aveva effettivamente svolto i servizi di cui la ausiliata intendeva avvalersi (Lavajet s.a.l. & N.B.H.H.). Pertanto, l’impresa ausiliaria offriva i requisiti oggetto del contratto di avvalimento, che erano in realtà posseduti da un soggetto giuridicamente distinto, pur se collegato alla società ausiliaria da vincoli di gruppo.
Tali essendo le coordinate fattuali che permeano la vicenda oggetto di giudizio, ritiene questo Consiglio di affermare il principio di diritto secondo cui non è ammissibile che la società ausiliata si avvalga di un soggetto (con cui stipuli il contratto di avvalimento), il quale, a sua volta, debba fare perno sui requisiti maturati in capo ad altro soggetto a cui sia avvinto da vincoli di collegamento.
In tal modo si realizza, infatti, una fattispecie di avvalimento a cascata, da ritenersi vietata in quanto elide il necessario rapporto diretto che deve intercorre tra ausiliaria e ausiliata, allungando e, quindi, indebolendo, la catena che, lega, innescando i relativi precipitati in punto di responsabilità solidale, il soggetto ausiliato al soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere quo ad proceduram.
A sostegno dell’assunto depone la decisiva considerazione che l’avvalimento rappresenta già di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, e deve pertanto essere consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità, in executivis, del soggetto concorrente. E infatti, l’istituto dell’avvalimento – e la correlata deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara – si giustifica solo sulla base del vincolo di responsabilità che lega il soggetto che partecipa alla gara a quello munito, in via diretta, dei requisiti prescritti dalla disciplina regolatrice della procedura competitiva. E’, quindi, irrinunciabile la sussistenza di un rapporto diretto e immediato tra soggetto ausiliario e soggetto ausiliato, legati dal menzionato vincolo di responsabilità solidale in relazione all’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare.
Nel caso di specie detto, invero indefettibile, rapporto diretto non ricorre in quanto il soggetto ausiliario, parte diretta del contratto di avvalimento, è la Lavajet s.r.l., mentre i requisiti oggetto del contratto di avvalimento sono posseduti dalla Lavajet s.a.l.

3.2.2. E’ utile rimarcare, infine, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la Lavajet s.r.l. non è parte del contratto stipulato negli Emirati Arabi tra Lavajet e la città di Al Ain in data 14.5.2007 (dal quale conseguirebbe il possesso dei predetti requisiti), in quanto le parti - come si evince chiaramente dal tenore del contratto di servizio, la cui traduzione asseverata è stata depositata dall’appellante per l’udienza pubblica del 16 gennaio 2014 – sono la Municipilaties and Agriculture Deptartment – Al Ain Municipality (First Party) e Nael & Bin Harmal Hydroexport Est. Jointly with Lavajet Company – a) Nael & Bin Harmal Hydroexport Est.; b) Lavajet s.a.l. (Beirut Labanon of Lavajet s.r.l. (Second Party).
Da quanto emerge dal documento appena richiamato, la Lavajet s.r.l non è parte del contratto stipulato con la città di Al Ain negli Emirati Arabi Uniti, perché parte è la Joint Venture, e non risulta neanche parte della Joint Venture perché di essa è protagonista la Lavajet s.a.l. La Lavajet s.r.l. compare in tale contratto unicamente come garante, come si evince sempre dalla copia tradotta depositata dalla appellante (Schedule 18 – Parent Company Garantee).
Né modifica tale assetto la circostanza che la Lavajet s.a.l. sia detenuta al 100% dalla Lavajet s.r.l.
Infatti, il collegamento societario rappresenta un possibile fattore – genetico e giustificativo – dell’avvalimento da parte di un concorrente dei requisiti posseduti da un altro soggetto. In tal caso l’articolo 49 del codice dei contratti consente di provare il vincolo giuridico fra i due soggetti mediante una dichiarazione di appartenenza al gruppo societario, dispensando l’ausiliata dalla produzione di un apposito contratto di avvalimento. Il caso in esame non rientra invero in questa ipotesi, caratterizzata dal diverso profilo del collegamento tra soggetto ausiliato e soggetto terzo.
E’ forse superfluo rimarcare che, alla luce della ricostruzione sin qui operata in ordine alla composizione della Joint Venture e all’ assenza, in seno ad essa, della Lavajet s.r.l., nessuna rilevanza possono assumere le argomentazioni svolte dall’ appellante in merito alla possibilità che un operatore comunitario si avvalga dei requisiti tecnico-operativi messi a disposizione da parte di impresa extracomunitaria non appartenente ad alcuno dei Paesi di cui al comma 1 dell'art. 47 del d.lgs. n. 163 del 2006.
4. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello, mentre la complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese in giudizio

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Orina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Doris Durante, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014





 

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