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n. 2-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 25 febbraio 2014 n. 9
Pres. Giovannini – Est.
Poli
Palumbo S.p.A. (Avv.ti F. Migliarotti, L. F. Bracci) c/ Autorità
portuale di Napoli (Avv. Stato), Nuova Meccanica navale S.r.L. (Avv.ti E.
Soprano, F. G. Scoca) |
1. Contratti dell P.A. – Cause di Esclusione –
Tassatività – Art. 46, comma 1-bis D.Lgs 163/2006 – Successivamente al 14
maggio 2011 – Applicabilità – Ragioni.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Cause di esclusione –
Principio di tassatività – Ambito di applicazione – Codice dei Contratti
Pubblici – Esclusività.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Clausole a pena di
esclusione – Tassativa predeterminazione normativa – Necessità.
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4. Contratti della P.A. – Procedure di gara disciplinate
dal Codice – Requisiti a pena di esclusione – Soccorso istruttorio ex art.
46 D.Lgs. 163/2006 – Inammissibilità – Condizioni.
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5. Contratti della P.A. – Procedure di gara non
disciplinate dal Codice – Prescrizione meramente formale – Clausola a pena
di esclusione – Illegittimità – Ragioni.
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6. Processo amministrativo – Appalti pubblici – Ricorso
principale e incidentale – Ordine dell’esame – Ricorso incidentale – Esame
prioritario – Necessità – Condizioni – Eccezioni – Manifesta
inammissibilità, infondatezza, irricevibilità e improcedibilità del
ricorso principale – Esame prioritario del ricorso principale –
Ammissibilità.
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7. Processo amministrativo – Appalti pubblici – Ricorso
principale e incidentale – Ordine dell’esame – Ricorso incidentale –
Assenza di censure inerenti la regolarità della partecipazione del
ricorrente principale – Efficacia paralizzante – Non sussiste –
Conseguenze – Esame prioritario – Esclusione.
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8. Processo amministrativo – Appalti pubblici – Gara con
due soli concorrenti – Aggiudicazione – Controversia – Ricorso principale
e incidentale – Esame congiunto – Condizioni.
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1. L’art. 4, co. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.L. 13 maggio
2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
– che ha aggiunto l'inciso “Tassatività delle cause di esclusione” nella
rubrica dell'articolo 46, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163), e nel corpo dello stesso ha inserito il comma 1-bis
– non costituisce una norma di interpretazione autentica e, pertanto, non
ha effetti retroattivi e trova esclusiva applicazione alle procedure di
gara i cui bandi o avvisi siano pubblicati (nonché alle procedure senza
bandi o avvisi, i cui inviti siano inviati), successivamente al 14 maggio
2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011.
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2. Il principio di tassatività delle cause di esclusione
sancito dall’art. 46, co. 1-bis, codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163), si applica unicamente alle procedure di gara
disciplinate dal medesimo codice.
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3. Sono legittime ai sensi dell’art. 46, co. 1-bis,
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), le clausole
dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche se
di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal
medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti
pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali.
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4. Nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei
contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, co. 1,
del medesimo codice (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) – sostanziandosi
unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare
certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli
ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere
chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire
interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei
concorrenti – non consente la produzione tardiva del documento o della
dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali
adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti
pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.
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5. Nelle procedure di gara non disciplinate dal codice
dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 6, co.
1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce parametro per lo
scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una
corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della
esclusione; conseguentemente, risulta sproporzionata ed in contrasto con
l’art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, la clausola di lex
specialis, relativa a procedure comparative regolate dalla medesima L.
241/1990, nella parte in cui viene prevista l’esclusione per
l’inosservanza di una prescrizione meramente formale.
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6. Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto
procedure di gara, deve essere esaminato prioritariamente rispetto al
ricorso principale il ricorso incidentale escludente dell’aggiudicatario
che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente
principale non aggiudicatario. Tale carenza di legittimazione si riscontra
nell’ipotesi del soggetto che non ha mai partecipato alla gara, o che vi
ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto
essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione. Nei
suddetti casi, l’esame prioritario del ricorso principale è consentito,
per ragioni di economia processuale, solo qualora risulti manifestamente
infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile.
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7. Nelle controversie di primo grado concernenti
procedure di aggiudicazione, non assume carattere escludente ed efficacia
paralizzante il ricorso incidentale che non deduca vizi relativi alla
regolarità della partecipazione del concorrente ricorrente principale, ma
che si limiti a contestare solo operazioni valutative (ad es. punteggi
attribuiti) o di conduzioni della gara da parte della stazione appaltante
(ad es. composizione del seggio di gara). Ne consegue che in tali ipotesi
il ricorso incidentale non può essere esaminato prima del ricorso
principale avverso l’aggiudicazione.
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8. Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto
procedure di gara, sussiste la legittimazione del ricorrente in via
principale – estromesso per atto dell’Amministrazione ovvero nel corso del
giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale – ad
impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto
in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio
afferente la medesima fase procedimentale. Devono, in particolare,
ritenersi afferenti alla medesima fase, i vizi ricompresi esclusivamente
all’interno delle seguenti tre, alternative, categorie: a) tempestività
della domanda ed integrità dei plichi (trattandosi in ordine cronologico e
logico dei primi parametri di validazione del titolo di ammissione alla
gara); b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione
dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici,
organizzativi e di qualificazione); c) carenza di elementi essenziali
dell’offerta previsti a pena di esclusione (comprensiva delle ipotesi di
incertezza assoluta del contenuto dell’offerta o della sua provenienza).
Sono, quindi, identici – e dunque consentono l’esame incrociato e
l’eventuale accoglimento di entrambi i ricorsi (principale ed
incidentale), con la consequenziale esclusione dalla gara degli unici due
contendenti – solo i vizi che afferiscono alla medesima categoria.
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