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n. 7-2014 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4
luglio 2014 n. 190
Presidente Cassese – Relatore Cartabia |
Telecomunicazioni - Rapporti Stato/Regioni - Art. 20,
comma 2, legge 19 luglio 2013, n. 11 della Provincia autonoma di Bolzano -
Erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali
informativi online con sede nella Provincia di Bolzano - Disposizioni in
materia di oneri derivanti da interventi di vario tipo previsti dalla
legge provinciale - Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri –Lamentata violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. in
relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) - Illegittimità costituzionale parziale.
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Telecomunicazioni - Rapporti Stato/Regioni - Art. 21,
comma 3, legge 19 luglio 2013, n. 11 della Provincia autonoma di Bolzano -
Erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali
informativi online con sede nella Provincia di Bolzano - Divieto di
utilizzabilità del fondo di riserva per spese impreviste - Q.l.c. promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione dell’art.
art. 81, quarto comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.
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E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 2,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11
(Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo,
promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione
professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine –
guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto
pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e
provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole
«sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio
provinciale»;
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E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 3,
della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE;
Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato,
industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività
economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi
pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi
alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone
nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia
di radiodiffusione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013, depositato in cancelleria l’8
ottobre 2013 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2013.
Visto
l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito
nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Marta
Cartabia;
udito l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013
(reg. ric. n. 90 del 2013) e depositato l’8 ottobre 2013, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e
4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11
(Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo,
promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione
professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine –
guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto
pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e
provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione degli artt.
117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione.
2.– L’art. 20
della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nell’intervenire sul contenuto
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme
sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), come
modificato da successivi interventi legislativi, detta misure in materia
di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti,
mentre l’art. 21 della medesima legge contiene la clausola di copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla intera legge impugnata.
2.1.–
L’art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nel
sostituire i commi 1 e 2 dell’art. 8 della legge prov. Bolzano n. 6 del
2002, stabilisce che la Giunta provinciale può concedere contributi alle
emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con sede
legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con
testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Bolzano. Le
emittenti radiotelevisive e i portali informativi online devono vantare
una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo
indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale
per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quali fornitori di
contenuti. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri
qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del
contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per
cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in
modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei
collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo
un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il
portale informativo online.
2.2.– L’art. 21, commi 3 e 4, della legge
prov. Bolzano n. 11 del 2013 prevede che alla copertura degli oneri di
1.000.000,00 euro derivanti dell’attuazione dall’art. 20 si faccia fronte
mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata
sull’unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla
legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015 – Legge finanziaria 2013), e successive modifiche. La spesa a
carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge
finanziaria annuale.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
censurato la legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 sotto tre
profili.
3.1.– Il primo motivo di censura ha ad oggetto l’art. 20,
comma 2, in quanto riconoscerebbe un vantaggio per le emittenti e i
portali informativi di Bolzano e Provincia, rispetto a quelli aventi sede
legale in altre parti del territorio italiano o negli altri Stati membri
dell’Unione europea, che non potrebbero beneficiare dei contributi
disposti dalla Giunta provinciale, se non trasferendo la propria sede
legale nella Provincia di Bolzano. Di conseguenza, tale misura
risulterebbe discriminatoria e violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost.
nonché il principio della libertà di stabilimento previsto dall’art. 49
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3.2.– La
difesa dello Stato ha censurato, in secondo luogo, l’art. 21, comma 3,
della legge impugnata, per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
Secondo quanto affermato dal ricorrente, l’unità previsionale di base
(UPB) di riferimento non risulterebbe indicata nella tabella A allegata
alla legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. Inoltre la copertura finanziaria
non sarebbe idonea, poiché l’utilizzo del fondo di riserva non
costituirebbe modalità di copertura finanziaria ammessa dall’art. 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria delle leggi,
escluderebbe la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.
3.3.– Il
ricorrente ha censurato, in terzo luogo, l’art. 21, comma 4, della legge
prov. Bolzano n. 11 del 2013, per violazione dell’art. 81, quarto comma,
Cost., perché, considerato che gli interventi previsti dai precedenti
commi, cui esso si riferisce, non sono da considerarsi spese continuative
o ricorrenti, tale norma comporta nuove o maggiori spese, senza indicare
espressamente le risorse necessarie per farvi fronte relativamente ad ogni
esercizio interessato.
4.– Si è costituita in giudizio la Provincia
autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga respinto perché
inammissibile o, in ogni caso, non fondato.
4.1.– La difesa provinciale
sostiene, innanzitutto, che la censura proposta, in relazione all’art. 20,
comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, non sarebbe
fondata.
Il rinvio, operato dall’art. 20, comma 2, ad una successiva
deliberazione della Giunta provinciale, chiamata ad individuare i criteri
e le modalità per la concessione dei contributi previsti, renderebbe
evidente che spetta alla Giunta definire i requisiti che le emittenti
radiotelevisive ed i portali informativi online devono possedere per poter
accedere alle agevolazioni previste dal medesimo art. 20. Sarebbe dunque
in tale sede che si dovrebbe osservare il rispetto del diritto di
stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE, nonché della più specifica
direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).
Nella
denegata ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere tale tesi, la
resistente prospetta altresì la possibilità di un adeguamento della norma
impugnata alla ratio Constitutionis, in modo da ovviare ad un evidente
errore del legislatore provinciale. Invero la stessa difesa ammette che il
legislatore, anziché richiedere che i beneficiari dei contributi
provinciali debbano avere la loro sede legale nel territorio della
Provincia, avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che detti contributi sono
destinati alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online
che operano nel territorio provinciale.
4.2.– Con riferimento all’art.
21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, la resistente, in
primo luogo, constata la cessazione della materia del contendere in quanto
l’art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, è stato
emendato dall’art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 17 settembre 2013, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale
della provincia per l’esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni),
che ha espunto il riferimento alla tabella A, senza che lo stesso abbia
trovato medio tempore applicazione (il periodo sarebbe quello compreso tra
il 21 agosto 2013, giorno dell’entrata in vigore della legge prov. Bolzano
n. 11 del 2013, e il 25 settembre dello stesso anno, data in cui entra in
vigore la legge prov. Bolzano n. 12 del 2013).
La difesa provinciale,
in secondo luogo, sostiene che non troverebbe applicazione il divieto,
previsto dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009, di ricorrere a fondi di
riserva, in quanto la Provincia autonoma di Bolzano – in forza del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), in particolare dell’art. 83, e delle relative norme di attuazione
contenute nel decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
finanza regionale e provinciale) – possiederebbe potestà legislativa
propria in materia di bilancio e di contabilità e nell’esercizio di tale
sua competenza, con l’art. 6 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano), avrebbe esaurientemente
disciplinato la copertura finanziaria delle proprie leggi, senza escludere
la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.
La resistente, infine,
ritiene di trovare conferma alla legittimità dell’art. 21, commi 3 e 4,
anche nel dettato dell’art. 5 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2013 e bilancio triennale
2013-2015). Tale norma, facendo riferimento all’Allegato n. 2 al bilancio
2013, individua la possibilità per l’assessore provinciale alle finanze di
prelevare dal fondo di riserva per spese impreviste, e iscrivere in
aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli
di spesa esistenti o di nuova istituzione, le somme occorrenti per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio.
Secondo la difesa provinciale tra le spese urgenti, indicate al punto 1
dell’Allegato n. 2 alla legge prov. Bolzano n. 23 del 2012, c’è la
prevenzione di pubbliche calamità per la quale sarebbero indispensabili
impianti ricetrasmittenti perfettamente funzionanti.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di
artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle
attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale,
esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide
sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto
pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e
provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione degli artt.
117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione.
Le misure
impugnate riguardano l’erogazione di contributi alle emittenti
radiotelevisive e ai portali informativi online con sede legale e
redazione principale ed operativa nel territorio provinciale nonché la
copertura dei relativi oneri.
2.– La prima questione ha ad oggetto
l’art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nella parte
in cui avvantaggia le emittenti e i portali informativi aventi sede legale
nella Provincia di Bolzano, rispetto a quelli operanti nel medesimo
territorio provinciale, ma aventi sede legale in altre parti del
territorio italiano o in altri Stati membri dell’Unione europea, dato che
questi ultimi non potrebbero beneficiare dei contributi disposti dalla
Giunta provinciale, se non trasferendo la propria sede legale nella
Provincia di Bolzano. Di conseguenza, tale misura risulterebbe
discriminatoria e violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione
al principio della libertà di stabilimento previsto dall’art. 49 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
La questione è
fondata.
L’impugnato art. 20, comma 2, autorizza la Giunta provinciale
a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai
portali informativi online, a determinate condizioni. Tra queste, si
richiede che i beneficiari dei contributi abbiano sede legale e redazione
principale nel territorio della Provincia di Bolzano. In tal modo, la
previsione censurata dispone misure di favore per le società aventi sede
legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre
zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell’Unione europea,
in violazione della libertà di stabilimento garantita dai Trattati
europei.
La libertà di stabilimento comprende, infatti, ai sensi degli
artt. 49 e 54 del TFUE, il diritto di stabilimento secondario, vale a dire
il diritto delle società, costituite a norma delle leggi di un qualsiasi
Stato membro e che abbiano la loro sede sociale, l’amministrazione
centrale o la sede principale nel territorio dell’Unione, di svolgere la
loro attività economica in un altro Stato membro mediante una controllata,
una succursale o un’agenzia.
I principi dell’Unione appena richiamati
esigono una parità di trattamento tra imprese, indipendentemente dalla
ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le
discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino,
direttamente o indirettamente, il pieno esercizio della libertà di
stabilimento (Corte di giustizia, sentenze 30 novembre 1995, in causa
C-55/94, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e
Procuratori di Milano, e 5 ottobre 2004, in causa C-442/02, CaixaBank
France contro Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie).
Secondo il principio del trattamento nazionale, ai soggetti che nello
Stato membro si limitano ad aprire un centro di attività deve essere
esteso il trattamento che la legislazione locale riserva ai soggetti che
nel territorio nazionale hanno lo stabilimento principale. Ammettere che
lo Stato membro, ovvero, nel caso in questione, la Provincia autonoma di
Bolzano, possa riservare un trattamento diverso alle società che operano
sul suo territorio attraverso una sede secondaria, per il solo fatto che
la sede principale si trova altrove, svuoterebbe di contenuto il diritto
di stabilimento secondario (ex plurimis: Corte di giustizia, sentenza 13
luglio 1993, in causa C-330/91, The Queen contro Inland Revenue
Commissioners, ex parte Commerzbank AG; sentenza 12 aprile 1994, in causa
C-1/93, Halliburton Services BV contro Staatssecretaris van Financiën;
sentenza 28 gennaio 1986, in causa C-270/83, Commissione delle Comunità
europee contro Repubblica francese).
La misura impugnata, dunque, nel
subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale e
redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, viola l’art.
49 del TFUE, in quanto dispone un trattamento discriminatorio a svantaggio
delle società con sede legale fuori dalla Provincia di Bolzano, che
esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una
succursale, filiale o agenzia.
3.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, in secondo luogo, l’art. 21, comma 3, della legge
prov. Bolzano n. 11 del 2013, per violazione dell’art. 81, quarto comma,
Cost., in quanto l’unità previsionale di base a cui fa riferimento la
disposizione impugnata non risulterebbe indicata nella tabella A allegata
alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), a
cui si fa rinvio. Inoltre, la copertura finanziaria non sarebbe idonea,
poiché si intenderebbe far gravare la spesa sul fondo di riserva per spese
impreviste, in violazione dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che, nell’indicare le
modalità consentite per dare copertura finanziaria alle leggi, non
includerebbe la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.
3.1.– La
prima censura è inammissibile.
La spesa per gli interventi di cui
all’art. 20 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 è quantificata dal
successivo art. 21, comma 3, in un milione di euro per il 2013 e ad essa è
data copertura mediante riduzione per importo equivalente dell’UPB 27203
«di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012,
n. 22», vale a dire la legge finanziaria provinciale per il 2013. Invero,
la tabella A ad essa allegata non menziona l’UPB 27203. Quest’ultima è
però indicata nel bilancio provinciale per il 2013, approvato con la legge
della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2013
e bilancio triennale 2013-2015), e corrisponde al fondo di riserva per le
spese impreviste, cui è possibile attingere (Allegato n. 2) per una serie
di spese, tra cui quelle «urgenti (…) per la prevenzione o a seguito di
pubbliche calamità» (p. 1).
La legge della Provincia autonoma di
Bolzano 17 settembre 2013, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale
della provincia per l’esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni),
entrata in vigore il 25 settembre 2013, all’art. 17, comma 3, ha espunto
dall’impugnato art. 21, comma 3, il riferimento alla tabella A allegata
alla legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. Permane dunque il riferimento
puro e semplice alla UPB 27203, riferimento da intendere quindi alla
stessa UPB per come indicata nella sua sede naturale, ossia nello stato di
previsione della spesa facente parte del bilancio per l’esercizio in
questione (2013).
Poiché la legge prov. Bolzano n. 12 del 2013 è
entrata in vigore il 25 settembre 2013, mentre il ricorso è stato
deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 27 settembre
2013, la doglianza deve ritenersi inammissibile, nella parte in cui
denuncia l’assenza della UPB dalla tabella A, per ricostruzione inesatta
della disposizione impugnata (ex plurimis, sentenza n. 3 del 2013). Per
completezza va detto che la norma impugnata, nella sua formulazione
originaria, non ha mai avuto applicazione, considerato che la delibera di
Giunta che dà applicazione all’art. 20, comma 2, è stata adottata il 27
dicembre 2013.
3.2.– Fondata è invece la censura che lamenta
l’inutilizzabilità del fondo di riserva per spese impreviste al fine di
assicurare la copertura finanziaria delle spese per i contributi di cui
all’art. 20, comma 2, della legge impugnata.
La difesa della resistente
obietta che l’art. 17 della legge n. 196 del 2009, invocato dal Presidente
del Consiglio dei ministri come parametro interposto, non si applicherebbe
alla Provincia autonoma di Bolzano, titolare di potestà legislativa
propria in materia di bilancio e contabilità. Secondo la Provincia, tale
potestà è stata esercitata con la legge della Provincia autonoma di
Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano), nella quale non
figurerebbe alcun divieto di copertura delle spese mediante il ricorso a
fondi di riserva; inoltre, a norma dell’art. 20 della stessa legge prov.
Bolzano n. 1 del 2002, l’assessore provinciale può usare il fondo di
riserva per coprire spese impreviste, corrispondenti alle categorie
elencate in un apposito allegato al bilancio, tra cui si menzionano le
spese urgenti per la prevenzione di calamità pubbliche, che esigerebbe,
sempre secondo la Provincia, impianti ricetrasmittenti perfettamente
funzionanti. Di qui la connessione, nella prospettazione che ne dà la
Provincia, tra i contributi di cui all’art. 20, comma 2, della legge
provinciale censurata e l’UPB dedicata alle spese impreviste.
A
prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di ricondurre alle
spese urgenti per la prevenzione di calamità pubbliche i contributi
erogabili dalla Giunta provinciale alle emittenti radiotelevisive e ai
portali informativi online, pare opportuno ricordare che per pacifica
giurisprudenza di questa Corte «[g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del
2009 costituiscono una mera specificazione del principio [dell’equilibrio
di bilancio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost.]: l’art. 17 inerisce
alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali; l’art. 19 le
estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
In sostanza le due disposizioni non comportano un’innovazione al principio
della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come
confermato, tra l’altro, dall’incipit dell’art. 17: “in attuazione
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione…”) ispirata dalla
crescente complessità della finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013,
che si riferisce al principio della copertura come enunciato all’art. 81,
quarto comma, Cost. nel testo in vigore fino all’esercizio 2013;
dall’esercizio 2014, poiché trova applicazione la revisione introdotta con
la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», il
medesimo principio rinviene il proprio fondamento nell’art. 81, terzo
comma, Cost.).
Di conseguenza, anche la Provincia autonoma di Bolzano,
non diversamente dalle altre autonomie speciali, è soggetta alla normativa
di cui all’art. 17 della legge n. 196 del 2009 e la sua inosservanza da
parte delle leggi provinciali determina una violazione dell’art. 81 Cost.
(sentenza n. 115 del 2012).
La formulazione dell’art. 17 non lascia
dubbi sul fatto che la legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, in quanto nuova
e latrice di oneri, debba individuare i mezzi finanziari per la sua
attuazione, attenendosi ad una delle modalità da esso indicate. Tra queste
non è annoverata la riduzione per equivalente importo del fondo di riserva
per le spese impreviste. Del resto, come questa Corte ha avuto già modo di
precisare, la finalità stessa del fondo di riserva per le spese impreviste
esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire
spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto
svincolate dall’accadere di eventi che sfuggono al suo controllo (sentenza
n. 28 del 2013), come in sostanza la disposizione impugnata ha fatto.
L’utilizzo del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri
previsti dalla legislazione approvata in corso di esercizio, da un lato,
rischia di vanificarne la finalità, in quanto così facendo esso potrebbe
venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado di
assolvere alle finalità per le quali è stato istituito, una volta che gli
eventi che giustificano il ricorso ad esso si dovessero verificare;
dall’altro, il ricorso ad un fondo che, per sua natura, è destinato a
finalità non precisate (e non precisabili), ma che comunque dovranno
essere in qualche modo fronteggiate all’occorrenza, finisce per svuotare
la ratio della disposizione costituzionale, specie nell’attuazione datane
dal legislatore del 2009 in conformità ad una interpretazione già da tempo
fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte. Si deve precisare
inoltre che, nel caso di specie, il legislatore non pare neppure aver
previsto la riallocazione delle risorse sottratte dal fondo di riserva ad
un capitolo di bilancio dedicato ai contributi provinciali da erogarsi a
favore alle emittenti radiotelevisive e ai portali online, cosicché di
fatto detti contributi graverebbero direttamente, e dunque
illegittimamente, sul fondo di riserva.
4.– La terza questione, avente
ad oggetto l’art. 21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013,
non è fondata.
Occorre anzitutto precisare che la censura deve
intendersi riferita alla disposizione impugnata in quanto prevede la
copertura finanziaria per gli anni successivi al 2013 dei soli contributi
concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, dei quali il ricorso tratta.
È
opportuno ricordare che, secondo l’art. 20 della legge prov. Bolzano
impugnata, i contributi in questione sono concessi discrezionalmente dalla
Giunta sulla base di criteri definiti dallo stesso organo, nel rispetto di
alcuni requisiti e presupposti indicati direttamente dal citato art. 20.
La conseguente attività di erogazione è prevista senza determinazione di
tempo ed è pertanto suscettibile di protrarsi e ripetersi.
L’art. 21,
comma 3, come detto, quantifica gli oneri conseguenti e provvede alla loro
copertura per l’anno 2013, mentre il successivo comma 4 rinvia alle leggi
finanziarie annuali non la sola copertura finanziaria, ma la stessa
decisione di spesa, oltre che la quantificazione della stessa: «[l]a spesa
a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge
finanziaria annuale». Pertanto, la lettura sistematica dei commi 3 e 4
porta a ritenere che la spesa sia stata autorizzata, quantificata e
coperta solo per l’anno 2013.
Con riguardo agli anni successivi al
2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e contestualmente
ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria, ben
potendo il legislatore provinciale variare e rimodulare l’entità
complessiva degli stanziamenti e, di conseguenza, l’entità dei contributi,
la cui concessione è del resto configurata in termini del tutto
facoltativi, secondo quanto emerge dalla lettura dell’art. 20, comma 2:
«La Giunta può concedere contributi […]». Non si tratta dunque di spese
pluriennali, la cui copertura deve essere assicurata per tutto l’arco
temporale interessato (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 70 del
2012), quanto piuttosto di spese ripetibili, ma di carattere facoltativo,
alle quali può legittimamente essere data copertura al momento della
quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata (analogamente,
sentenza n. 62 del 2014).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio
2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento
amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti,
commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili
attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione
del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per
veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione),
limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa
nel territorio provinciale»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013;
3)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa, in
riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in Art. 21 comma 3
della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
23 giugno 2014.
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.
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