Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2014 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 23 ottobre 2014 n. 22554
BNL - Banca nazionale del Lavoro s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia; F. Trotta; G. Graziadei) c/Comune di Messina (Avv. N. Parisi)


1. Giurisdizione e competenza – Contratti pubblici – Stipula – Potere di autotutela – Esclusione – Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Contratti swap – Controversia – Giudice ordinario –Giurisdizione – Sussiste -Derogabilità - Condizioni

 

 

1. L’amministrazione, una volta concluso il contratto, è del tutto carente del potere di sottrarsi unilateralmente al vincolo che dal contratto medesimo deriva: ipotizzare che essa abbia la possibilità di far valere unilateralmente eventuali vizi del contratto, semplicemente imputando quei medesimi vizi agli atti prodromici da essa posti in essere in vista dell’assunzione del predetto vincolo negoziale, equivarrebbe a consentire una sorta di revoca del consenso contrattuale, sia pure motivato con l’esercizio del potere di annullamento in via di autotutela, che la pariteticità delle parti negoziali esclude per il contraente pubblico non meno che per il contraente privato. Ne consegue che non può ammettersi che pretendendo di operare il proprio potere discrezionale di autotutela per eliminare vizi in realtà afferenti al contratto ormai stipulato, l’amministrazione possa spostare l’asse della giurisdizione riconducendo nell’alveo di quella amministrativa una controversia sulla validità di un contratto di diritto privato, come tale rientrante nell’alveo della giurisdizione ordinaria.

 

2. In tema di controversie concernenti la validità dei contratti swap, ai sensi dell’art. 23 del regolamento 44/2001 Ce, trattandosi di controversie in materia amministrativa, civile e commerciale, in forza del quale, qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito ad un giudice di uno Stato membro la competenza a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza di detto giudice è esclusiva. Ne consegue che anche in caso di riconducibilità delle controversia alla giurisdizione del G.O., in presenza di clausole contrattuali di attribuzione delle controversie ad un giudice di un altro Stato membro, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

 

 


 

 

Per visualizzare il testo del documento clicca qui



 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento