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n. 11-2014 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI
UNITE - Ordinanza 23 ottobre 2014 n. 22554
BNL - Banca nazionale
del Lavoro s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia; F. Trotta; G. Graziadei) c/Comune
di Messina (Avv. N. Parisi) |
1. Giurisdizione e competenza – Contratti pubblici –
Stipula – Potere di autotutela – Esclusione – Ragioni
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2. Giurisdizione e competenza – Contratti swap –
Controversia – Giudice ordinario –Giurisdizione – Sussiste -Derogabilità -
Condizioni
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1. L’amministrazione, una volta concluso il contratto, è
del tutto carente del potere di sottrarsi unilateralmente al vincolo che
dal contratto medesimo deriva: ipotizzare che essa abbia la possibilità di
far valere unilateralmente eventuali vizi del contratto, semplicemente
imputando quei medesimi vizi agli atti prodromici da essa posti in essere
in vista dell’assunzione del predetto vincolo negoziale, equivarrebbe a
consentire una sorta di revoca del consenso contrattuale, sia pure
motivato con l’esercizio del potere di annullamento in via di autotutela,
che la pariteticità delle parti negoziali esclude per il contraente
pubblico non meno che per il contraente privato. Ne consegue che non può
ammettersi che pretendendo di operare il proprio potere discrezionale di
autotutela per eliminare vizi in realtà afferenti al contratto ormai
stipulato, l’amministrazione possa spostare l’asse della giurisdizione
riconducendo nell’alveo di quella amministrativa una controversia sulla
validità di un contratto di diritto privato, come tale rientrante
nell’alveo della giurisdizione ordinaria.
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2. In tema di controversie concernenti la validità dei
contratti swap, ai sensi dell’art. 23 del regolamento 44/2001 Ce,
trattandosi di controversie in materia amministrativa, civile e
commerciale, in forza del quale, qualora le parti, di cui almeno una
domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito ad un
giudice di uno Stato membro la competenza a conoscere delle controversie
nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza di detto giudice
è esclusiva. Ne consegue che anche in caso di riconducibilità delle
controversia alla giurisdizione del G.O., in presenza di clausole
contrattuali di attribuzione delle controversie ad un giudice di un altro
Stato membro, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice italiano.
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