|
|
|
|
n. 7-2014 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI
UNITE - Ordinanza 16 luglio 2014 n. 16240
Pres. Rovelli – Est.
Rordorf
O. V., B. A. (Avv. A. Cancrini) c/ Procuratore regionale presso
la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio.
Ricorsi riuniti |
1. Giurisdizione e competenza – Commissione di collaudo –
Danno erariale – Azione di responsabilità – Giurisdizione Corte dei conti
– Sussiste – Ragioni – Organo tecnico straordinario – Rapporto di servizio
– Sussiste
|
|
2. Giurisdizione e competenza – Commissione di bonario
componimento – Danno erariale – Azione di responsabilità – Giurisdizione
Corte dei conti – Non sussiste – Ragioni – Soggetto terzo – Conseguenze –
Rapporto di servizio – Non sussiste
|
|
3. Giurisdizione e competenza – Contraente generale –
Danno erariale – Azione di responsabilità – Giurisdizione Corte dei conti
– Sussiste – Ragioni – Funzioni – Realizzazione dell’opera – Agente
dell’amministrazione – Rapporto di servizio – Sussiste
|
|
4. Giurisdizione e competenza – Concessionario – Opera di
pubblica utilità – Progettazione ed esecuzione – Danno erariale – Azione
di responsabilità – Giurisdizione Corte dei conti – Sussiste – Ragioni –
Agente dell’amministrazione
|
|
5. Giurisdizione e competenza – Contraente generale –
Controparte dell’amministrazione – Sinallagma contrattuale – Violazione –
Conseguenze – Controversia – Determinazione del corrispettivo –
Giurisdizione Corte dei conti – Non sussiste
|
|
6. Giurisdizione e competenza – Direttore dei lavori –
Progettista – Cumulo degli incarichi – Danno erariale – Azione di
responsabilità – Giurisdizione Corte dei conti – Sussiste – Ragioni Agente
dell’amministrazione
|
|
7. Giurisdizione e competenza – Contraente generale –
Funzioni attribuite – Direzione dei lavori –Danno erariale – Direttore dei
lavori – Azione di responsabilità – Giurisdizione Corte dei conti – Non
sussiste – Ragioni – Estraneità all’amministrazione
|
1. In tema di danno erariale, sussiste la giurisdizione
della Corte dei conti qualora tra l’autore del danno e l’amministrazione o
l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto non solo di
impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale
intendendosi una relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento del
soggetto nell’apparato organico dell’ente e nell’attività di questo
suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo.
Pertanto la giurisdizione della Corte dei conti sussiste pienamente quando
si discute di danni erariali imputati al comportamento di un organo
tecnico straordinario, affidatario di qualificati poteri valutativi, e dei
consulenti della direzione dei lavori, trattandosi di soggetti che, per
l’attività svolta cumulativamente, devono ritenersi inseriti, seppure in
via temporanea, nell’apparato organizzativo della pubblica
amministrazione. In particolare, la commissione di collaudo (e dunque i
suoi componenti), pur essendo esterna alla struttura organica dell’ente
pubblico che funge da stazione appaltante, si inserisce nell’iter
procedimentale come compartecipe dell’attività pubblicistica del medesimo
ente appaltante, conseguendone che l’azione di responsabilità per danni
derivanti dallo scorretto adempimento delle funzioni affidate a detta
commissione rientra a pieno titolo nell’alveo giurisdizionale della Corte
dei conti.
|
|
2. La commissione di bonario componimento di cui all’art.
31 bis della legge n. 109/1994 ha la funzione di favorire il
raggiungimento di una transazione tra l’amministrazione pubblica
appaltante e il privato appaltatore, che ha iscritto le riserve, onde essa
si pone non già quale soggetto funzionalmente inserito nell’apparato
organico dell’ente appaltante, bensì in posizione di terzietà. La funzione
conciliativa propria di tale commissione implica necessariamente la sua
naturale equidistanza rispetto all’ente pubblico appaltante e all’impresa
privata appaltatrice, risultandone l’inconciliabilità con la
configurazione di un rapporto di servizio funzionale che la legherebbe
solo al primo di tali soggetti. Non sussiste pertanto uno dei presupposti
indispensabili per l’esercizio della giurisdizione contabile nei confronti
dei componenti della commissione di accordo bonario, l’operato dei quali,
se anche possa essere risultato dannoso per la pubblica amministrazione, è
imputabile a soggetti da considerarsi affatto estranei rispetto
all’amministrazione medesima.
|
|
3. L’istituto del contraente generale, di cui all’art.
176 del codice dei contratti pubblici, attiene al contratto per mezzo del
quale la stazione appaltante affida a un soggetto dotato di adeguata
esperienza e qualificazione nella costrizione di opere, nonché di adeguata
capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione dell’opera, con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto
dalla medesima stazione appaltante e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
L’esplicita previsione di affidamento al contraente generale della
“realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera” comporta che questi, al
pari del concessionario, sotto certi riguardi venga ad assumere la veste
di soggetto funzionalmente inserito nell’apparato dell’ente pubblico
appaltante, così da rendersi compartecipe dell’operato di quest’ultimo,
assumendo la veste di agente dell’amministrazione, con la conseguente
instaurazione di un rapporto di servizio idoneo a radicare l’esercizio
della giurisdizione contabile di responsabilità della Corte dei conti in
controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno erariale derivante
dalla violazione di obblighi previsti dalla legge o dal contratto.
|
|
4. In presenza di una concessione a un soggetto privato
della progettazione ed esecuzione in un’opera di pubblica utilità, si ha
il trasferimento in tutto o in parte in capo al concessionario
dell’esercizio di funzioni oggettivamente pubbliche proprie del
concedente, necessarie per la realizzazione dell’opera, con la conseguenza
che agli atti posti in essere dal concessionario può essere,
all’occorrenza, riconosciuta natura di attività amministrativa e che
l’accertamento di eventuali responsabilità nel compimento di quegli atti
rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Tale conclusione può
ritenersi giustificata solo nel caso in cui il danno erariale in
discussione dipendesse da comportamenti illegittimi tenuti dall’agente
nell’esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli è
inserito nell’apparato dell’ente pubblico appaltante, così da assumere la
veste di agente dell’amministrazione.
|
|
5. Qualora il danno di cui si pretende il ristoro è
conseguenza di comportamenti che il contraente generale abbia assunto
nella veste di controparte contrattuale dell’amministrazione medesima,
squilibrando il sinallagma contrattuale proprio del contratto, non viene
violato il dovere pubblicistico, gravante sul contraente generale, di
agire nell’interesse dell’amministrazione, bensì quello di adempiere
correttamente le obbligazioni dedotte nel contratto, alle quali
corrispondono i diritti che il contratto medesimo attribuisce a una parte
nei confronti dell’altra. Qualora pertanto il contraente generale abbia
iscritto in contabilità riserve per le quali si assume che non
ricorressero i presupposti, o che sarebbero state computate in misura
maggiore del dovuto, pretendendo in tal modo una contropartita della
propria prestazione contrattuale che non le sarebbe spettata si innesca
una controversia tra le parti contrattuali, avente a oggetto la corretta
determinazione del corrispettivo dovuto per l’esecuzione del contratto
che, come tale, manifestamente non appartiene alla giurisdizione
contabile.
|
|
6. Il direttore dei lavori per la realizzazione di
un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli
sono devoluti, i quali comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei
confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di agente, deve
ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato
organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito
l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa. Ne consegue
che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati
nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della
Corte dei conti, con l’ulteriore precisazione secondo cui la
responsabilità per danni cagionati all’amministrazione appaltante dal
direttore dei lavori ricade nella giurisdizione della stessa Corte dei
conti anche se il medesimo soggetto abbia cumulato su di sé pure
l’incarico di progettista, sorgendo in tal caso la responsabilità del
cumulo degli incarichi e da una complessiva attività professionale che non
consentono di scindere le giurisdizione in presenza di un rapporto
unitario.
|
|
7. Quando l’appalto è affidato a un contraente generale
che assume la direzione dei lavori sottraendola dalle funzioni proprie
della pubblica amministrazione committente, viene meno il presupposto
dell’inserimento del direttore dei lavori nell’apparato di detta
amministrazione, onde non appare più possibile qualificarlo come un agente
pubblico che esplica poteri autoritativi nei confronti dell’impresa
appaltatrice. Quando invece questi esplica un compito rientrante nelle
funzioni attribuite al contraente generale, il direttore dei lavori né è
funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo
della pubblica amministrazione, né esplica alcun potere autoritativo nei
confronti del medesimo contraente generale, proprio per il quale invece
egli opera. In tal caso non è possibile ravvisare nei confronti del
direttore generale alcuna responsabilità ricadente nell’ambito della
giurisdizione contabile.
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|
|
|
|
|
|