|
|
|
|
n. 4-2014 - © copyright |
PELINO SANTORO
|
|
Il controllo cogente sugli equilibri
di bilancio delle autonomie locali
(C. cost. 10 marzo 2014 n.
40)
Il ricorso principale di incostituzionalità di atti
aventi forza di legge ha generalmente ad oggetto la tutela delle
attribuzione proprie dello Stato o delle regioni; lo Stato,
tuttavia, a differenza delle regioni che possono tutelare solo la
presunta lesione della propria sfera di competenze[1], può far valer
anche l’interesse ad eccepire l’incompetenza delle regioni a
derogare ai valori costituzionali[2]; le regioni, però, sono
legittimate ad impugnare le leggi statali anche per violazione di
competenze degli enti locali, in materia di finanza locale, perché
la stretta connessione tra le attribuzioni regionali e quelle delle
autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle
competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una
vulnerazione delle competenze regionali[3].
La fattispecie in
esame riguarda, per l’appunto, l’impugnazione diretta da parte del
Governo, della legge finanziaria 20 dicembre 2012, n. 22 della
Provincia autonoma di Bolzano.
1 - La logica ed il
significato della pronuncia
Venuti meno per rinuncia, a
seguito di cessata materia del contendere, i profili concernenti
l’introduzione di benefici fiscali in violazione dei principi di
coordinamento della finanza pubblica e quelli concernenti la mancata
copertura finanziaria di alcune agevolazioni, è rimasta in piedi la
questione riguardante l’affidamento ad un organismo provinciale di
valutazione dei controlli sugli equilibri dei bilanci degli enti
locali, che in sede nazionale è stato attribuito alle Sezioni
regionali della Corte dei conti, in base agli art. 148 e 148 bis
TUEL, nei testi introdotti dall’art. 3 d.l. n. 174/2013 conv. L. n.
243/2012.
La questione, così semplificata, potrebbe apparire, ex post, di banale soluzione, se non fosse per il fatto che
la Corte costituzionale, più che affrontarle secondo l’approccio
lineare del ricorrente principale, ha dovuto farsi carico
soprattutto delle eccezioni formulate dalla Regione,tendenti a
rivendicare, da un lato, la piena legittimazione a legiferare nella
materia in conformità alle proprie prerogative statutarie, e,
dall’altra, a contestare in radice la validità del nuovo modulo di
controllo poiché “l’applicazione diretta agli enti locali della
Provincia di Bolzano delle precitate disposizioni sarebbe in ogni
caso illegittima, in quanto non si tratta di controlli
collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di
supremazia sugli enti locali”.
La pronuncia, pertanto, ha dovuto
affrontare in campo aperto i profili, mai prima d’ora affrontati,
della natura stessa del nuovo tipo di controllo e soprattutto la sua
collocazione rispetto al più generale controllo sulla gestione,
pervenendo a delle enunciazioni che appaiono del tutto innovative
rispetto alla dominante concezione e configurazione di siffatto
controllo, da ultimo riaffermata dalla coeva sentenza[4], assunta
nella stessa seduta e depositata appena quattro giorni prima.
Va
detto subito, ad evitare equivoci, che la richiamata pronuncia
(sent. n. 39/2014) riguarda l’assetto dei controlli sui bilanci
regionali, per i quali rimane valida la limitazione di non poter
prevaricare la potestà legislativa delle Regioni e quindi di potere
incidere, quanto agli effetti, sulla legge di approvazione dei
bilanci.
La presente sentenza, invece, riguardando i controlli
sui bilanci degli enti locali, sia pure nell’ambito territoriale di
una Provincia autonoma a statuto speciale, non incontra limitazioni
di sorta, di modo che non sono in discussione gli effetti preclusivi
alla realizzazione di programmi in conseguenza di una pronuncia di
accertamento di uno stato di disequilibrio, da parte delle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti.
Quello che, però,
ci interessa porre in evidenza è il percorso motivazionale della
pronuncia per pervenir al rigetto delle eccezioni della Provincia
autonoma ed all’accoglimento della questione di costituzionalità
sollevata in via principale dal Governo contro la pretesa dell’ente
di attrarre nella propria autonomia speciale la potestà di
regolazione (esclusiva ) dei controlli sugli enti locali del proprio
territorio.
Sulla stessa questione la Corte si era già
pronunciata (a parti invertite) su ricorso di attribuzione sollevato
dalla Provincia autonoma, affermando che il controllo della Corte
dei conti sulla gestione economico-finanziaria degli enti
territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di
secondo grado, ma risulta piuttosto collocabile nel quadro delle
complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo
all’esercizio dell’attività di controllo esterno, finalizzate a
garantire il rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi
derivanti dal diritto dell’Unione europea[5].
Per quanto
interessa gli aspetti innovativi che in certo qual modo scompigliano
la dominante concezione dei controlli esterni intestati ad un organo
di rilevanza costituzionale, nella pronuncia vi sono tre passaggi
chiave espliciti ed in un messaggio subliminale, i quali, se bene
intesi ed applicati nel prossimo futuro, possono segnare una svolta
di sistema, potendo significare il passaggio del controllo sugli
equilibri di bilancio e sul rispetto dei vincoli di stabilità
dall’area dei controlli collaborativi a quella dei controlli
giuridici e non collaborativi dotati di forza cogente diretta e
perciò di maggiore effettività ed efficacia:
1) innanzitutto
viene ribadito che i controlli delle Sezioni regionali della Corte
dei conti hanno assunto progressivamente carattere cogente nei
confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per
prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette,
suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e
di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione
di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi
comunitari;
2) Tali controlli non sono riconducibili al
controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al
rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti
dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio e perciò,
in questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di
armonizzazione dei conti pubblici, possono essere accompagnati anche
da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della
previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sent. n. 266 e n. 60
del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di
neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte
dei conti (sent. 226 del 1976 e n. 39 del 2014);
3) in
particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile
attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si
risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del
2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci
preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di
stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino
violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità;
4) il messaggio subliminale sta nel richiamo dei parametri degli
art. 11 e 117, primo comma, Cost. (vincoli comunitari e trattati
internazionali), e nell’assimilazione dicotomica al modulo del
controllo su atti (giudizio e misura), mediante il non occasionale
richiamo alla sentenza 18 novembre 1976 n. 226, la quale aveva
riconosciuto la legittimazione delle Corte dei conti a sollevare
questioni di costituzionalità in sede di controllo preventivo,
trattandosi di attività sotto molteplici aspetti analoga alla
funzione giurisdizionale per il carattere esterno, disinteressato e
neutrale.
La Corte si preoccupa anche di riaffermare la parità
finanziaria, del senso della sottoposizione ai vincoli di equilibrio
e di rispetto del patto di stabilità, tra Regioni a statuto speciale
e regioni a statuto ordinario, ribadendo che la disciplina statale,
debitamente integrata da specifici accordi con le autonomie
speciali, costituisce parametro normativo per la nuova tipologia di
controlli nei confronti degli enti locali, che il legislatore
nazionale ha assegnato alla Corte dei conti a far data
dall’esercizio 2006, senza che sia fatta confusione tra la
disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari
tra Stato e autonomie speciali - profili suscettibili di accordo,
fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica- con quella
afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti
locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza
pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari; attribuzione che
si spiega in ragione particolare natura e posizione della Corte dei
conti di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento[6] e
risponde ad un’esigenza di coordinamento della finanza pubblica che
riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata,
non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della
finanza pubblica allargata[7].
2 - Lo schema di controllo
collaborativo
Di controllo collaborativo si era incominciato
a parlare all’indomani della riforma del 1994 per giustificare
l’introduzione di un controllo successivo sulla gestione di tutte le
amministrazioni pubbliche, che non risultasse in contrasto con le
prerogative delle autonomie locali soprattutto regionali.
Era
stata la stessa Corte costituzionale a configurare come
collaborativo siffatto nuovo controllo gestionale, introdotto
dall’art. 3, comma 3 e 4 , L. n. 20/1994[8], non senza mancare di
evidenziarne le differenze soprattutto per il fatto che esso si
svolge non già con riferimento a parametri di legalità ma piuttosto
a parametri empirici ai fini della valutazione dei risultati
raggiunti[9].
La caratteristica collaborativa era stata
mantenuta anche per il più specifico controllo di verifica degli
equilibri di bilancio da parte degli enti locali, introdotto
dall’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (attuativa della alla
legge costituzionale n. 3/2001l) che (art. 7, comma 7),
nell’intestare direttamente alle Sezioni regionali tale nuovo
controllo pone il limite del “rispetto della natura collaborativa
del controllo sulla gestione”[10].
Successivamente tale forma di
controllo è stata meglio definita dall’art. 1, comma 168, L. n.
266/2005 che, da un lato, ha eliminato ogni riferimento alla natura
collaborativa e, dall’altro, ha previsto una stretta collaborazione
con gli organi di revisione che devono attenersi alle linee guida
unitariamente definite, abilitando le Sezioni regionali ad adottare
specifica pronuncia sui comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria ed a vigilare sull’adozione delle misure correttive; la
Corte costituzionale ne ha comunque riaffermata la natura
collaborativa, trattandosi di controllo complementare al controllo
sulla gestione che si limita alla segnalazione all'ente controllato
delle rilevate disfunzioni, rimettendo all'ente stesso l'adozione
delle misure necessarie[11]; anche richiamata pronuncia n. 39/2914,
sembra condividere il carattere collaborativo del controllo nei
confronti delle regioni, in quanto avrebbero come esito la mera
segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti[12].
Visto più da
vicino, tale controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di
legalità e regolarità[13] ed ha, tuttavia, la caratteristica, in una
prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di
legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra
fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure
correttive; ne consegue che esso assume anche i caratteri propri del
controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a
quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza
pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di
osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti
può garantire[14] ; il fondamento di tale controllo, peraltro, è
rinvenuto direttamente (a differenza della sent. n. 29/1995, cit.)
nell’art. 100 Cost. che indica la Corte dei conti come la naturale
titolare del controllo unitario sulla gestione di tutte le
amministrazioni pubbliche[15]; tale controllo, tuttavia, assume
anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso
stretto e concorre, insieme a quest’ultimo, alla formazione di una
visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela
dell’equilibrio finanziario e dell’osservanza del patto di stabilità
interno[16], che la Corte dei conti può garantire in un’ottica
“collaborativa”, limitandosi alla segnalazione all’ente controllato
delle rilevate disfunzioni e rimettendo all’ente stesso l’adozione
delle misure necessarie[17].
Il quadro della rinnovata
disciplina, resasi necessaria per l'abrogazione dell'art. 130 Cost.,
in conseguenza dell'aumentato spazio di autonomia degli enti
territoriali, spazia, infatti, dal controllo sulla gestione in senso
stretto, che ha ad oggetto l'azione amministrativa e serve ad
assicurare che l'uso delle risorse avvenga nel modo più efficace,
più economico e più efficiente, alla verifica del fenomeno
finanziario considerato nel suo complesso, che attiene alla
allocazione delle risorse e, quindi, alla struttura ed alla gestione
del bilancio[18]
Va comunque tenuto presente che l’effetto di
riesame era già previsto dalla riforma generale del 1994 che impone
(art. 3, comma 5, l. n. 20/1994) a tutte le amministrazioni (escluse
quelle territoriali) l’obbligo di comunicare le misure
conseguenzialmente adottate alla Corte dei conti, la quale, ove
ravvisi illegittimità ne dà “avviso” all’organo gerarchico di
direzione; successivamente siffatto onere di riesame venne
sottoposto al termine di sei mesi (art. 1, comma 172, l. 266/2005);
per gli enti locali, invece, spettava alla Corte dei conti vigilare
sull’adozione delle misure correttive (art. 1, comma 168, l.
266/2005, cit.).
2.1 - La posizione della
dottrina
La dottrina, da parte sua, si è allineata a tale
configurazione collaborativa e spesso l’ha anticipata, nel
presupposto che un controllo, sia esso preventivo o successivo, se
fornito di misura impeditivi, correttiva o sanzionatoria,
coinvolgesse il controllore in una sorta di cogestione dell’attività
amministrativa[19]; il controllo, quindi, non dovrebbe mai essere
misura impeditiva ma avviso-collaborazione[20], vale a dire
referente ma non interferente[21]; non mancava, tuttavia, un
orientamento propenso ad intravedere anche nel controllo preventivo
una funzione collaborativa e di indirizzo, essendo innegabile che
qualsiasi pronuncia in chiave di "jus dicere", avrebbe potuto
essere di ausilio all'amministrazione, specie per gli atti
ripetitivi, ad imparare a migliorarsi[22].
Da parte nostra,
partecipando attivamente al dibattito, avevamo osato prendere le
distanze da quello che sembrava avviarsi ad essere la linea
prevalente (ed ufficiale) all’interno dell’Istituto, osando
insinuare che il nuovo controllo rischiava di essere inutile e
presentarsi come un guscio vuoto pieno di chiacchiere a
raccontare[23], non senza mancare di evidenziare come il c.d.
controllo avviso potesse risultare una topica giuridica, in quanto,
una vota accreditata un tipo di controllo senza misura impeditiva
diretta, il fine stesso del controllo diventava la misura ed il fine
si confondeva con il giudizio, mentre l’esito correttivo (misura
effettiva) rimaneva affidato alla discrezionalità dell’organo
destinatario del giudizio-avviso[24].
Non va peraltro dimenticato
che tutto il dibattito sui controlli, svoltosi prima e dopo la
riforma, si è mosso sul paradigma dello schema delineato dall’art.
100 Cost. e sulla possibilità o meno di ricondurre anche i nuovi
controlli a quella norma fondamentale, tanto che si avvertì
l’esigenza di promuovere un convegno sulla tematica se per avviare
una credibile riforma fosse pregiudiziale o meno riformare la
Costituzione[25].
Ancora oggi, peraltro, nella classificazione e
catalogazione dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti,
a livello centrale o territoriale, si è soliti fare ricorso allo
schema della teoria classica che ne individua la struttura giuridica
di base in un giudizio, preceduto da una verificazione, ed in una
misura, conseguente all’esito del giudizio, che ne rappresenta il
momento comminatorio[26], ma allo stesso tempo si teorizza che
coerentemente alla posizione di ausiliarità dell’istituto il
controllo non possa mai implicare sanzioni perché significherebbe
far prevalere le valutazioni del controllore mentre ogni decisione
dell’organo controllato dovrebbe essere sottoposta unicamente ad un
controllo di tipo politico[27].
Non è detto però che la misura
debba essere espressa dalla stessa autorità di controllo, potendo la
eventuale sanzione costituire un effetto legale automatico in
conseguenza di un accertamento negativo operato dal controllore,
così come avviene per le sanzioni previste a carico degli enti che
non rispettino il patto di stabilità[28].
Il carattere
collaborativo, comunque, costituiva, fino ad ieri, un réfrain ricorrente nella giurisprudenza[29] e nella dottrina[30] e la
funzione collaborativa è oggi particolarmente esaltata per gli enti
locali dalla previsione (art. 7, comma 8, L. n. 131/2003) di una
forma di collaborazione istituzionale consultiva, nelle materie di
contabilità pubblica, da parte delle Stesse sezioni
regionali[31].
In sintesi si tratta di un controllo annuale,
diffuso e svincolato da criteri di programmazione a campione, nel
quale permane il carattere collaborativo-concomitante, indirizzato
agli aspetti di regolarità contabile finanziaria piuttosto che
all’efficienza del risultato riservato al controllo sulla gestione
in senso proprio[32].
D’altronde, si è sempre ritenuto
compatibile con il sistema di autonomie la previsione che una
tipologia di provvedimento indice di possibili patologie
nell'ordinaria attività di gestione potesse essere oggetto un
controllo (c.d. controllo osservatorio[33]), che sia rispettoso
dell'autonomia locale e risponda alle esigenze di contenimento della
spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno,
conforme al principio di buon andamento delle pubbliche
amministrazioni[34], mentre rispondono ad esigenze di coordinamento
della finanza pubblica (e non di controllo in senso proprio) gli
obblighi di comunicazione ed informazione cui sono tenute le
amministrazioni territoriali[35], ascrivibili, per alcuni, al c.d.
controllo informazione[36], soprattutto se strumentali all’esercizio
del controllo contabile da parte della Corte dei conti[37], la cui
funzione resta essenziale ai fini del coordinamento unitario della
finanza pubblica[38].
3 - Il cambio di rotta
La
presa di distanza dal controllo collaborativo non giunge tuttavia
all’improvviso, in quanto un mutamento di indirizzo era stato gia
avviato in una pronuncia (del medesimo estensore) la quale, con
riferimento al nuovo testo dell’art.148-bis d.lgs. n. 267 del 2000,
introdotto dall’art. 3, d. l. n. 174 del 2012, aveva accennato che
le ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fossero
(piuttosto) ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati
ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si
collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione
amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo
spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei
conti[39], è stato anche evidenziato come il sindacato di
legittimità e regolarità sui conti circoscriva la funzione della
magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli
equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria
secondo regole di coordinamento della finanza pubblica, conformate
in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la
particolare autonomia politica ed amministrativa delle
amministrazioni destinatarie[40].
Non si tratta, tuttavia, di un
controllo preventivo in senso tecnico, poiché si svolge su un
bilancio già definito ed in corso di gestione, ma di un giudizio
valutativo comunque proiettato al futuro, in quanto è finalizzato ad
evitare un disequilibrio irreparabile, tale da pregiudicare una sana
gestione o determinare uno stato di dissesto[41].
Dopo un
ventennio di sperimentazione del controllo sulla gestione viene,
quindi, accantonata decisamente la configurazione collaborativa del
nuovo controllo,, ponendo le premesse di un nuovo corso, attraverso
il riconoscimento che: 1) il nuovo controllo è pieno e completo,
essendo fornito di idonee misure; 2) i parametri di raffronto sono
giuridici, trovando fondamento direttamente nella Costituzione e
nella normativa derivata; 3) si estrinseca in un giudizio esterno
che si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e
indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti che
è organo magistratuale.
4 - I possibili
sviluppi
4.1 - La legittimazione a sollevare questioni di
costituzionalità
Va ricordato che, recentemente, è stata
disconosciuta la legittimazione della Corte dei conti nell’esercizio
della funzione di verifica degli equilibri di bilancio (ai sensi
dell’art. 1, comma 166. seg., l. n. 296/1996), in quanto, quel tipo
di verifica,, per le sue caratteristiche, non può essere considerata
“attività giurisdizionale”, trattandosi di un controllo diretto non
a dirimere una controversia, ma ad assicurare, in via collaborativa,
la sana gestione degli enti locali, nonché il rispetto da parte di
questi ultimi del patto di stabilità interno e del vincolo in
materia di indebitamento di cui all’art. 119 Cost.[42].
La
Sezione regionale remittente[43] aveva prospettato la possibilità
che le nuove attribuzioni delle Sezioni regionali fossero lette in
funzione di garanzia degli enti territoriali nel disegno complessivo
di riforma del titolo V della Costituzione, là dove l’accertamento
della sana gestione finanziaria ed il rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità è stato affidato ad una istituzione
caratterizzata dalla terzietà, potendo soltanto la Corte dei conti
tutelare effettivamente la giustiziabilità costituzionale dei
diritti ed interessi degli enti territoriali, in ipotesi lesi da
norme statali della cui costituzionalità si dubitava; l’ampliamento
della nozione di giudice, peraltro rispondeva all’esigenza di
ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più
difficilmente sarebbero state, per altra via, scrutinabili.
La
Consulta non ha dato alcun peso ai profili differenziali prospettati
ed al quid novi del controllo sugli equilibri di bilancio,
che si traduce in una specifica pronuncia di accertamento del
rispetto di veri e propri parametri giuridici di rilievo
costituzionale, ma si è limitata a richiamare una precedente
pronuncia con la quale si evidenziava che il nuovo tipo di controllo
assumeva anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in
senso stretto, concorrendo, insieme a quest’ultimo, alla formazione
di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela
dell’equilibrio finanziario e dell’osservanza del patto di stabilità
interno, che la Corte dei conti può garantire in un’ottica
“collaborativa”; a sostegno della tesi negativa, sono state
richiamate, a contrario, le pronunce ammissive della
legittimazione della Corte dei conti ad attivare, in via
incidentale, un giudizio sulle leggi statali o regionali, in sede
dei controllo preventivo[44] o di parificazione[45], per evidenziare
la diversità ontologica di ogni forma di controllo successivo sulla
gestione, finalizzato ad assicurare in via collaborativa la sana
gestione e non a dirimere una controversia..
In buona sostanza,
l’omologazione del nuovo controllo alla struttura del controllo
sulla gestione, rendono pertinenti gli enunciati nell’unica
pronuncia[46] che ha affrontato la problematica con riferimento al
controllo sulla gestione introdotto con la riforma del 1994,
risolvendola nel senso che, stante la radicale diversità strutturale
rispetto al controllo preventivo di legittimità, il controllo sulla
gestione (in senso proprio) non fosse tale da poter assumere le
connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione
giurisdizionale, cioè preordinato alla tutela del diritto oggettivo
con "esclusione di qualsiasi apprezzamento che non fosse di ordine
strettamente giuridico, quand'anche il controllo stesso venga,
incidentalmente od occasionalmente, a comportare un giudizio sulla
legittimità di singoli atti.
Ciò potrebbe significare, ex
adverso, che, stando ai nuovi evidenziati enunciati, si
realizzino le condizioni per legittimare le Sezioni regionali a
sollevare questioni di costituzionalità anche in sede di
accertamento degli equilibri di bilancio di tutte le autonomie
locali, essendo compresenti entrambi i requisiti soggettivo ed
oggettivo richiesti, e cioè un giudice, ovvero un'autorità
giurisdizionale composta di magistrati ed un giudizio da svolgere in
contraddittorio e con riferimento a parametri giuridici, giudizio
che non è mera valutazione di elementi economici-finanziari in
termini di risultato, ma giudizio essenzialmente a carattere
binario, nel senso che deve avere necessariamente concludersi con
l’accertamento se risulti o non uno squilibrio, una mancanza di
copertura, una illegittimità di tipo finanziario o il mancato
rispetto degli obiettivi.
In questa prospettiva non è casuale che
la Consulta, ignorando la sua precedente pronuncia n. 37 del 2011,
più consona alla tipologia di controllo in questione, richiami la
pronuncia n. 226 del 1976, la quale, per la prima volta, ha
riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare
questioni di costituzionalità in sede di controllo preventivo di
legittimità, trattandosi di controllo esterno, rigorosamente
neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità
degli atti, preordinato alla tutela del diritto oggettivo e diverso
da altri controlli, in ragione della posizione dell’organo,
istituzionalmente investito di funzioni giurisdizionale e
direttamente garantito in sede costituzionale.
4.2 - Verso
l’ampliamento dell’area della giurisdizione contabile speciale
A
prescindere dal carattere giurisdizionale o meno, si pone il
problema della giustiziabilità della pronuncia di accertamento resa
delle Sezioni regionali, in quanto potenzialmente lesive degli
interessi delle amministrazioni obbligate ad adottare misure
correttive, sanzionate dalla preclusione della realizzazione dei
programmi di spesa già approvati.
Una vota affermato, infatti.
il carattere cogente e direttamente interdittivo dell’esito (misura)
della verifica esternata in una pronuncia di accertamento, si pone
il problema se l’ente interessato possa o meno tutelarsi impugnando
la pronuncia ed innanzi a quale giudice, fermo restando che gli
eventuali terzi possono tutelarsi, con i rimedi ordinari, contro
l’atto correttivo assunto dall’ente.
La questione è stata appena
sfiorata dalla stessa Corte costituzionale[47], che proprio con
riferimento ai possibili rimedi contro siffatte pronunce (nei
confronti del sistema sanitario) delle Sezioni regionali della Corte
dei conti, aventi effetti non meramente collaborativi ma imperativi
ed inibitori, ha affermato che non può essere esclusa la garanzia
della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale
principio dell’art. 24 Cost., restando tuttavia in discussione, non
già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela, la
cui identificazione costituisce un problema interpretativo della
normativa vigente.
Una vota caduti i preconcetti della non
giustiziabilità degli atti di controllo della Corte dei conti[48] e
della intrasferibilità del contenzioso dalla sede di controllo a
quello giurisdizionale della stessa Corte dei conti, l’incerto quomodo dei ricorsi avverso dette pronunce potrebbe essere
risolto secondo la nuova linea legislativa che tende a ricondurre
nell’area della giurisdizione esclusiva in tema di contabilità
pubblica, ai sensi dell'articolo 103 Cost. alcune
particolari controversie attinenti alla materia degli equilibri
finanziari[49].
Va peraltro tenuto conto che va maturando
un’interpretazione estensiva delle menzionate norme attributive,
tale da dimensionare la nuova attribuzione per ambiti di materie
[50]
La Corte di Cassazione, inoltre, non ha escluso che, in
termini generali, la nuova attribuzione possa essere espressione di
un più generale ampliamento della funzione giurisdizionale della
Corte dei conti, da intendersi ormai estesa all'intera area del
controllo successivo, ed ha in concreto riconosciuto che sarebbe del
tutto irragionevole non farvi rientrare, per palese identità di ratio, anche i provvedimenti che neghino in radice la
possibilità dell'ente locale di accedere alla procedura di
riequilibrio finanziario, dando precedenza al procedimento
alternativo volto alla dichiarazione di dissesto, trattandosi di
procedure indissolubilmente connesse[51].
Aggiungasi che anche
per la fenomenologia della società partecipate, la loro autonomia
patrimoniale viene vista[52], ai fini della giurisdizione contabile
nei confronti delle c.d. società in house, in termini di
separatezza ma non di alterità, le verifiche sugli equilibri di
bilancio devono tener conto anche delle partecipazioni (tutte) in
società controllate affidatarie di servizi pubblici per la
collettività locale e di servizi strumentali.
5) - Il
consolidamento del modulo di controllo cogente
La pronuncia,
nel ridefinire le caratteristiche del nuovo modulo di controllo
sugli equilibri di bilancio, proprio degli enti locali, dopo aver
richiamato la menzionata sentenza n. 39/2014, ha ribadito, tra
l’altro, che il sindacato di legittimità e regolarità sui conti
circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela
preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e
della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento
della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il
territorio, senza interferire con la particolare autonomia politica
ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie, onde prevenire
eventuali sanzioni e limitazioni gestionali.
Dovrebbe, quindi,
restare confermata la generalità di siffatto modulo di controllo
anche nei confronti delle Regioni, conformemente all’estensione
operata dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 174/2012 conv. L. n.
213/2012), a prescindere dalla limitazione degli effetti
interdittivi sui documenti di bilancio in quanto approvati con legge
per effetto della declaratoria parziale di incostituzionalità del
successivo comma 7; mentre, infatti, è più che logico che una
verifica non possa interferire con la potestà legislativa, ciò non
significa che la regioni, in caso di accertamento di squilibri
economici-finanziari, non siano tenuti, nel loro stesso interesse,
ad adottare idonee misure autocorrettive con strumenti
amministrativi o anche legislativi.
Dal punto di vista
sistematico, infatti, resta valido il rinvio dinamico (operato dal
comma 3) alle modalità e procedure del richiamato art. 1, commi 166
seg., l. n. 266/2005, del cui pacchetto è rimasto abrogato solamente
il comma 168 (in quanto trasfuso nell’art. 148 bis TUEL).
La
svolta sarà indubbiamente utile a recuperare l’effettività del
controllo ed a ridare incisività alle segnalazioni, cogenti o
semplicemente di avviso, formulate da un controllore al servizio
dello Stato comunità e preposto[53] alla tutela della integrità
della finanza pubblica, il cui equilibrio complessivo è oramai
sottoposto alla stretta vigilanza comunitaria ex ante ed ex post prevista dal c.d. semestre europeo e dal Two
pack[54].
|
|
----------
|
|
[1] C. cost. 23 novembre 2007 n. 401, in Foro it.
2008, I, 1787, secondo cui le regioni non possono far valere la
violazione di parametri diversi da quelli relativi alla propria
competenza costituzionalmente garantita a meno che questa ridondi in
una compressione di sfera di attribuzioni regionali; C. cost. 16
febbraio 2012 n. 22 in Giur. cost. 2012 , 248
[2] [2] C. cost.
24 luglio 2003 n. 274, in Riv. C. conti 2004, 4, 156, in cui si
evidenzia la posizione peculiare riservata dello Stato , che può far
valer il rispetto della Costituzione, l'esigenza di tutelare l'unità
giuridica ed economica dell'ordinamento (art. 120, comma 2) ed i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art.
117, comma 1).
[3] C. cost. 28 giugno 2004 n. 196, in Foro it.
2005, 327.
[4]C. cost. 6 marzo 2014 n. 39, n www.giustamm.it n. 3/2014, con commento di P. SANTORO, Il
depotenziamento del controllo della corte dei Conti sul bilancio
preventivo delle regioni.
[5] C. cost. 5 aprile 2013 n. 60, in
Riv. C. conti 2013, 1, 365. In altra occasione era stato ritenuto
compatibile l’istituzione di un‘Autorità di vigilanza regionale
(valle d’Aosta) che svolga un controllo limitato alle gestioni di
carattere regionale e locale, senza invadere l'ambito del controllo
che, a fini di coordinamento dell'intera finanza pubblica anche con
riguardo al rispetto dei vincoli comunitari, soltanto le Sezioni
regionali della Corte dei conti, in quanto componenti dell'unitario
sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo
complesso, possono perseguire (sent. 6 luglio 2006 n. 267).
[6]
C. cost. 29 dicembre 2004 n. 425, in Foro amm. C.d.S. 2004, 3432,
con riferimento ali limiti di indebitamento; viceversa la
dichiarazione di incostituzionalità fondata anche sulla violazione
di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le
Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (C. cost. 6 marzo
2014 n. 39, cit.).
[7] C. cost. 29 dicembre 2004 n. 425, cit. e
6 luglio 2006 n. 267, in Riv. C. conti 2006, 6, 276 e n. 267/2006.
[8] C. cost. 27 gennaio 1995 n. 29, in Riv. C. conti 1995, 1,
335 in cui può leggersi al punto 9.2: l'imputazione alla Corte dei
conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti
delle amministrazioni regionali non può essere considerata come
l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle
autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito
essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche
costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che
ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente
al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione, quello
di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi
di legalità, imparzialità ed efficienza.; nella stessa pronuncia
veniva altresì sottolineato come il rapporto fortemente
collaborativo della Corte dei conti venisse in evidenza nella
possibilità di formulare a quelle "in qualsiasi (altro) momento" le
proprie osservazioni e di ricevere dalle stesse comunicazione delle
"misure conseguenzialmente adottate, come conseguenza del fatto che
il controllo dei risultati della gestione è, prima di tutto, diretto
a stimolare nell'ente o nell'amministrazione controllati processi di
"autocorrezione" sia sul piano delle decisioni legislative,
dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia
sul piano dei "controlli interni"; C. cost. 30 dicembre 1997 n. 470,
ivi 1997, 6, 282, che ribadisce il ruolo del controllo sulla
gestione e la sua tendenziale applicazione a tutte le
amministrazioni pubbliche; C. cost. 20 maggio 2009 n. 181, in Foro
it. 2009, I,
[9] C. cost. 20 luglio 1995 n. 336, in Riv. C.
conti 1996, 4, 163.
[10] C. cost. 6 luglio 2006 n. 267, cit.. F.
STADERINI, Il controllo sulle regioni e gli enti locali nel nuovo
sistema costituzionale italiano, in Riv. C. conti 2003, 2, 30’9; F.
BATTINI, Il controllo collaborativo della Corte dei conti dopo la l.
n. 131 del 2003, in Foro it. 2004, I, 440, il quale individua le
prerogative della natura collaborativa nella obbligatoria competenza
decentrata, nei vincoli di programmazione e contraddittorio e nella
finalizzazione a referti indirizzati ad organi elettivi.
[11] C.
cost. 7 giugno 2007 n. 179, in Riv. C. conti 2007, 3, 260; id., in Giust. civ. 2008, 1613, con commento di C.
CHIAPPINELLI, La Corte costituzionale fa il punto sui rapporti tra
dimensione del controllo affidato alla Corte dei conti ed esigenze
di coordinamento della finanza pubblica, ivi, 1617; id, in
Foro it. 2008, I, 88, con commento di D’AURIA, Controlli di nuova
generazione e autonomie territoriali.; C. cost. 18 luglio 2007 n.
285, in Foro amm. C.d.S. 2007, 2033.
[12] C. cost. 6 marzo 2014
n. 39, cit.
[13] C, cost. 7 giugno 2007 n. 179, cit, 29 dicembre
2012 n. 198, ivi 2012, 3, 450 e 13 febbraio 2014 n. 23, in
www.cortecostituzionale.it.
[14] C. cost. 6 luglio 2006 n. 267,
cit..
[15] Cost. 7 giugno 2007 n. 179, 2007 n. 285, cit e 29
dicembre 2012 n. 198, cit.
[16] C. C cost. 13 febbraio 2014 n.
23, cit. e 7 giugno 2007 n. 179, cit.
[17] C. cost. 6 febbraio
2011 n. 37, in Riv. C. conti 2011, 1, 338.
[18] C. cost. 18
luglio 2007 n. 285, cit, sul collegamento tra controlli interni e
giudizi di conto..
[19] S. CASSESE (a cura), I controlli nella
pubblica amministrazione, Bologna 1988,
[20] G. CARBONE, Gli
organi ausiliari, in Commentario alla Costituzione diretto da
Pizzorusso, Roma 1991, 30; id, Corte dei conti, in Enc. dir.,
agg. IV, Milano 2000, 479; G. CAIANIIELLO, Le disavventure della
legittimità, in I controlli nelle pubbliche amministrazioni, a cura
di Farneti e Vagnoni, Rimini 1997, 221; F. TRIMARCHI BANFI, Il
controllo di legittimità, Padova 1984, 175; P. FAVA, I controlli.
Teoria generale e tecniche di impugnazione, in Riv. C. conti, 2009,
4, 224.
[21] F. GARRI, Considerazioni sull’attività di controllo
della Corte dei conti (evoluzione normativa e prassi), in Riv. C.
conti 2008, 4, 226-
[22] ONIDA, Nuove domande di controllo e
nuove funzioni di controllo, in atti convegni di Milano del dicembre
1992, su Sistema di controllo e riforma della Costituzione, Roma
1993, 59. C. conti, Sez. contr. 23 ottobre 1986 n. 1689 in Foro amm.
1987, 2058 e 13 novembre 1986 n. 1703, ivi 1987, 2413.
[23] M.
S., GIANNINI, , Incontro sui problemi della Corte dei conti, in Riv.
trim dir. pubb. 1973, 3, vedeva nel Referto al Parlamento un
giudizio campato in aria; S. CASSESE, Le disfunzioni dei controlli
amministrativi, in I controlli della pubblica amministrazione,
Bologna 1993, 20, considerava il Referto un rendiconto-piagnisteo di
note disfunzioni amministrative.
[24] P. SANTORO, Il controllo
avviso tra topica giuridica ed utopia, in Riv. C. conti 1993, 349.
[25] Convegno di Milano del dicembre 1992 su Sistema dei
controlli e riforma della Costituzione, atti Roma 1993.
[26]M.S.
GIANNINI, Controllo,. Nozioni e problemi, in Riv. dir. pubb. 1974,
1263; M. CARABBA, La nuova disciplina dei controlli nella riforma
amministrativa, in Riv. trim. dir. pubb. 1994, 955; D. MARCHETTA, Il
controllo della Corte dei conti tra passato e futuro, in Riv. C.
conti 2 1994, 1, 261; D’AURIA, I controlli, in Trattato di diritto
amministrativo a cura di Cassese, vol. II, Milano 2001, 1, 217, P.
SANTORO, Il controllo di legittimità su atti e gestioni, in Riv. C.
conti 2003, 3, 356; P. FAVA, I controlli,: teoria generale e
tecniche di impugnazione , ivi 2009, 4, 224. F.; G. F D’AURIA, I
controlli e la Corte dei conti alla fine del primo decenni del XXI
secolo, ivi 2010, 5, 214.
[27] BATTINI, Per una visione (o
miraggio) di un controllo unitario, ivi 2010, 5, 184
[28] L’art.
28 L. n. 448/1998 ha per la prima volta previsto il vincolo di
concorrere ala realizzazione di finanza pubblica del patto di
stabilità, prevedendo che l’eventuale sanzione pecuniaria per
deficit eccessivo comminata dalla Commissione CE fosse posta a
carico degli enti che non avessero realizzato gli obiettivi; una
sanzione pecuniaria è comminabile, da parte delle Sezioni
giurisdizionali, agli amministratori locali che conseguano
artificiosamente gli obiettivi del patto (art. 31, comma 31, L. n.
183/2011). Altre sanzioni limitano gli spazi gestionali (art. 31,
comma 26 l. n. 183 del 2011, sostituito dall’articolo 1, comma 439,
l. n. 228 del 2012). In proposito, M. DE ANGELIS, La giuridicità dei
controlli di nuova generazione, in Rass. Avv. Stato 2002, 285; U.
ALLEGRETTI, Controllo finanziario e Corte dei conti:
dall’unificazione nazionale alle attuali prospettive, in Riv. C.
conti 2013, 5, 506.
[29] Da ultimo nella citata sent. n. 39/2014
è stato specificamente riaffermato che sotto l’aspetto del lamentato
carattere non collaborativo del controllo in questione, è
sufficiente osservare che il controllo sui bilanci e sui rendiconti
delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
considerato in sé – cioè a prescindere da quanto previsto
(esclusivamente) dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla
pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato
rispetto degli stessi – consiste nel mero esame di tali bilanci e
rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè
«per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza
di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti»); esame che è idoneo
a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non
implica, di per sé, alcuna coercizione dell’attività dell’ente
sottoposto al controllo (sentenza n. 179 del 2007).
[30] N.
MASTROPASQUA, Corte dei conti e autonomie, : nuove prospettive dei
controlli, in Riv. C. C conti 200 13, 1, 489; S-POZZOLI, Il sistema
dei controlli, dalla riforma del titolo V. al decreto enti locali,
in Riv. C. conti 2013 5, 560.
[31] P. SANTORO, Manuale di
contabilità e finanza pubblica, Santarcangelo 2012, 613.
[32] A.
CAROSI, Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e la
legge n. 131/2003, intervento al Convegno di Varenna del 2006 su I
controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale, in corso.
[33] P. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, cit.
559. C. Conti, Sez. autonome,10 marzo 2006 n. 5, in Foro Amm. C.d.S.
2006, 1607
[34] C. cost. 29 gennaio 2005 n. 64, in Riv. C. conti
2005, 1, 278, sulla comunicazione degli atti di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio; C. cost. 14 novembre 2005 n. 417, ivi 2005,
6, 308, sugli obblighi di trasmissione di dati finanziari e referti.
[35] C. cost. 6 giugno 2008 n. 190, in Giur. cost. 2008, 2191,
22 luglio 2011 n. 229, in Riv. C. conti 2011, 3, 368; C. cost. 22
febbraio 2010 n. 57, in Foro amm. C.d.S. 2010, 974 e 19 febbraio
2014 n. 23, in www.cortecostituzionale .it. .
[36] D’AURIA, nota
di commento a C. oost. 23 dicembre 1998 n. 421, in Foro it., 1999,
/, 1544.
[37] C. cost. 19 luglio 2013 n. 219, in Giur. cost.
2913, 3029, che tuttavia ha censurato il monitoraggio del MEF a
mezzo accesso ispettivo, in quanto sproporzionato ed invasivo
dell’autonomia delle regioni.
[38]C. cost. 7 giugno 2007 n. 179,
cit. M. PIERONI, Gli strumenti nazionali di coordinamento della d
finanza pubblica: aspetti giuridici, in Riv. C. Conti 213, 1, 433.
[39] C. cost. 5 aprile 2013 n. 60, cit..
[40] C. cost. 6
marzo 2014 n. 39, cit.
[41] Per la verità il D.L. n. 174/2012
prevedeva in origine (la previsione non confermata in sede di
conversione) un controllo preventivo di legittimità su una
serie di atti regionali, tra essi gli atti normativi a
rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dalla Giunta
o dal Presidente della Regione e gli atti di programmazione e
pianificazione regionali, compreso il piano di riparto delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale;
[42] C. cost. 9 febbraio 2011 n. 37
[43] Sez. controllo
Lombardia I giugno 2009 n. 125/ord., con commento di M. GNES, Patto
di stabilità, blocco dei pagamenti e buon andamento all’esame del
giudice contabile, in Giorn. dir. amm. 2009, 1298, aveva prospettato
la possibile incostituzionalità del doppio vincolo di competenza e
di cassa del patto di stabilità che sostanzialmente impedisce di
effettuare pagamenti in misura eccedente il saldo finanziario, anche
in presenza di debiti scaduti relativi ad obbligazioni
legittimamente assunte in esercizi precedenti., determinandosi una
situazione nella quale gli amministratori degli enti interessati
debbono scegliere se rispettare la disciplina relativa al patto e
rendersi inadempienti in relazione ad obbligazioni regolarmente
assunte o adempiere a queste ultime e non rispettare la disciplina
del patto, commettendo una grave irregolarità finanziaria, idonea ad
incidere sulla gestione degli anni successivi».
[44] C. cost. 17
ottobre 1991 n. 384, in Riv. C. Conti 1991, 5, 225; 18 novembre 1976
n. 226, ivi, 1973, con commento di G. PIZZETTI., ; Corte dei conti
fra Corte costituzionale e Parlamento, il quale sottolinea come
resti mutata la funzione ausiliaria della Corte dei conti ,
consentendole di arrestare anche l’efficacia di atti legislativi.
[45] C. cost. 18 giugno 2008 n. 213, in Foro it. 2009, 589 e 14
giugno 1995 n. 244, in Giur. cost. 1995, 1764; inoltre, C. cost. 19
dicembre 1963 n. 165, in Giur. cost. 1965, 114, 19 dicembre 1966 n.
121, ivi 1966, 164, 30 dicembre 1968 n. 142 e 143, vi 1968, 2227 e
2359.
[46] C. cost. 20 luglio 1995 n. 335, in , in Riv. C. conti
1995, 4, 163.
[47] C. cost. 6 marzo 2014 n. 39, cit.
[48]
Cass., S.U., 23 novembre 1974 n. 3876, in Foro amm. 1975, 216; Cons.
St. Sez. V, 22 marzo 2012 n. 1618, ivi 2012, 633 e Cons. St. Sez. V,
16 gennaio 2012 n. 143, in Foro amm C.d.S. 2012, 118.
[49] Sono
stati attribuiti alla cognizione specifica ed esclusiva delle
Sezioni riunite in speciale composizione, in quanto ritenuti
attinenti alla materia di contabilità pubblica, i seguenti ricorsi:
1) ricorso avverso la delibera delle Sezioni regionali di controllo
sul piano di risanamento degli enti locali dissestati (art. 243
quater, comma 5 TUEL); 2) ricorso contro i provvedimenti di
ammissione al fondo di rotazione (art. 243 ter TUEL); 3) ricorso
contro gli atti .dell’ISTAT per l’individuazione delle
amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato (art. 1,
comma 169, L. n. 228/2012); a questi si aggiunge il ricorso contro
le delibere delle Sezioni regionali di controllo sulla
certificazioni di attendibilità dei contratti aziendali delle
fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11, comma 19, D.L. n. 91/2013
conv. L. n. 112/2013).
[50]C. conti, S.R., 11 ottobre 2013 n. 5,
in www.cortecontri.it e 4 novembre 2013 n. 6, ivi.
[51] Cass.,
S.U., 19 marzo 2014 n. 5805, in questa Rivista
[52] Cass.,
S.U.,. 25 novembre 2013 n. 26283, in Resp. civ. prev. 2'014, 319
[53] L’art. 20 della legge di attuazione costituzionale n.
1/2012 sull’introduzione del principio di equilibrio dei bilanci,
assegna alla Corte dei conti la funzione di svolgere il controllo
successivo sulla gestione dei bilanci degli enti (territoriali e non
territoriali), ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della
Costituzione.
[54] G.L.TOSATO, La riforma costituzionale del
2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra i
livelli europeo e interno.
|
|
(pubblicato il
7.4.2014)
|
|
|
|
|
|
|
|