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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1043
Pres. Amoroso – Est. Brandileone
Ma.Ca s.r.l. (Avv.ti S. D'Ercole, N. Palombi) c/ Azienda Usl Rm/E (Avv.ti R. R. Valentini, F. Castiello), ASTRIM S.p.A., (Avv. G. M. Gentile)


Contratti della P.A. – Proroga - Art. 23 1. n. 62/2005 – Natura - Norma imperativa – Conseguenze – Contratto di proroga - Nullità – Sussiste - Ragioni

 

 

In tema di proroga dei contratti pubblici, il legislatore nazionale, con l'art. 23 1. n. 62/2005, ha adeguato l'ordinamento interno al fondamentale principio di concorrenza fissato dall' ordinamento comunitario di cui è espressione diretta l'evidenza pubblica. Dunque, la prorogabilità per soli sei mesi del contratto scaduto costituisce prescrizione cogente, posta da norma imperativa che, in quanto espressione dell'anzidetto principio comunitario, vincola l'Amministrazione alla sua osservanza. Ne consegue che è nullo ex art. 1418 c.c. l’accordo tra l’Amministrazione e la ditta appaltatrice avente ad oggetto la proroga di 12 mesi del contratto scaduto anche in presenza di una espressa clausola del contratto originario in tal senso.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 9835-2005 proposto dalla

Ma.Ca s.r.l., in persona del legale rappresentante amministratore unico Sig. Giuseppe Marsili, con sede in Roma, Via Lemonia 153, rappresentata e difesa, dagli avv.ti prof. Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, presso lo studio dei quali, in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6, è elettivamente domiciliata;

contro



Azienda Usl Rm/E, rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria Russo Valentini, Fancesco Castiello, con domicilio eletto presso Francesco Castiello in Roma, via G. Cerbara, 64;

nei confronti di



ASTRIM S.p.A.,in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria dell' Associazione Temporanea di Imprese ASTRIM S.p.A., FAMAR S.r.l., GASOLTERMICA LAURENTlNA S.p.A., SNAM Lazio Sud S.r.l., LINDA S.r.l. e DELTA PETROLI S.r.l.., rappresentata e difesa per delega in calce al- la copia del ricorso notificata, dall' Avv. Gian Michele Gentile, presso il cui studio in Roma, via G.G. Belli n. 27, ha eletto domicilio

per l'annullamento:



- della "Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E n. 1484 del 30 settembre 2005" con cui è stato disposto l'annullamento in via di autotutela della deliberazione n. 1318 del 10 agosto 2005;
- del parere del Collegio dei Sindaci dell' Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E del 22.9.2005, prot. n. 51 ;
- della nota prot. n. 2752 del 27.9.2005 con cui è stato comunicato a Maca l'avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela della deliberazione n. 1318 del l agosto 2005 ;
- del verbale con cui l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E ha consegnato all' A.T.I. con capogruppo Astrim, i lavori inerenti il servizio di pulizia delle strutture ospedaliere S. Spirito e Oftalmico a decorrere dal 1.10.2005 (di estremi ignoti); nonché di ogni atto, anche non conosciuto, conseguente e/o connesso e/o presupposto, emanato e/o emanando;
nonché l'accertamento del diritto
della ricorrente ad essere ristorata dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Rm/E;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con delibera di aggiudicazione n. 1118 CS del 5.9.2000, 1'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "E" affidava all'impresa ricorrente, all'esito 'di gara a licitazione privata, il servizio di pulizia e sanificazione : dei locali, mobili, attrezzature ed arredi degli Ospedali S. Spirito e Oftalmico di Roma, per un periodo di cinque anni, fino al 30.9.2005.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 2 del capitolato speciale d'appalto, la Committente si è riservata il diritto di prorogare il citato contratto di appalto "per un periodo massimo di dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto ed alle stesse condizioni e prezzi offerti in sede di gara, previa comunicazione alla Ditta prima della scadenza del termine" (art. 2 comma 2 capitolato speciale d'appalto, ).
Nelle more della pendenza del predetto contratto, la medesima Committente, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.8.2003, ha indetto una gara di appalto per la fornitura dei servizi manutentivi, accessori (ivi compresi quelli di pulizia) e di gestione del patrimonio immobiliare, dei Presidi Ospedalieri e dei distretti su tutto il territorio di pertinenza della stessa Azienda Unità Sanitaria (tra i quali, per l'appunto anche gli Ospedali S. Spirito e Oftalmico), per un periodo di cinque anni (c.d. contratto di Global Service).
Detto appalto, a seguito della delibera n. 1409 del 1.12.2003 del Direttore Generale della AsI Roma E, è stato affidato ad un' ATI con impresa capogruppo l'Astrim S.p.A ..
Con nota del 27.7.2005, la ricorrente, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, proponeva alla Committente la prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni del contratto di appalto in essere.
Con nota dell'8.8.2005 trasfuso nel provvedimento n. 1318 del 10.8.2005 l’Amministrazione disponeva nei confronti della ricorrente la proroga del contratto di dodici mesi, differendone conseguentemente la scadenza, al 30.9.2006.
Successivamente, , la Direzione Generale dell’Amministrazione, con nota prot. 2753 del 27.9.2005 comunicava alla Maca l'imminente predisposizione ed adozione del provvedimento di revoca della delibera di proroga precedente adottata.
Con deliberazione del Direttore Generale della Asl Roma E, n. 1484 del 30.9.2005, l'amministrazione ha annullato in via di autotutela il provvedimento di proroga del contratto.
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 23 DELLA L. 18.4.2005 N. 62.
E' il caso di osservare, infatti, che la proroga concessa all'odierna ricorrente trova la sua fonte in una precedente previsione contrattuale del capitolato speciale d'appalto (art. 2 del capitolato d'oneri, alI. 3), e non discende autonomamente dalla mera discrezionalità dell' amministrazione appaltante.
Nel caso in esame, dunque, non si realizza il pericolo d'elusione della normativa comunitaria in materia di affidamento di appalti pubblici.
Si è in presenza, invero, di un valido accordo contrattuale che, noto a tutte le imprese concorrenti già al tempo della pubblicazione del bando, facoltizzava la Committente a proseguire il rapporto per il tramite -di un differimento temporale di 12 mesi del termine di scadenza.
Peraltro la proroga concessa, il cui fondamento ha, come visto, natura puramente contrattuale, non di fatto eluso la normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento' di appalti pubblici e quindi, contrariamente a quanto motivato nella deliberazione di annullamento in via di autotutela del30.9.2005, non può considerarsi contraria al dettato dell'art. 23 della L. 62/2005.
2. ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ MANIFESTA DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PER LA DEDOtTA INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA.
TRAVISAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1326 E SS. C.C ..
La delibera n. 1484 del 30.9.2005 impugnata, risulta altresì illegittima in quanto viziata da illogica motivazione.
Secondo quanto è dato leggersi nella motivazione, l'amministrazione appaltante ha ritenuto di poter annullare il precedente provvedimento di proroga, considerato anche che lo stesso "non è stato inviato alla Regione Lazio per il controllo e quindi non è mai stata comunicata alla Ma.Ca. l'esecutività della deliberazione di proroga contrattuale”..
Tale motivazione non è assolutamente condivisibile ed appalesa l'illogicità della motivazione e comunque l'illegittimità del provvedimento impugnato.
3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, lRRAZIONALITA' E ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, CARENTE, ASSENTE E/O ERRONEA MOTIVAZIONE.
Pur a prescindere dalle considerazioni appena svolte, già assorbenti rispetto all'evidente illegittimità del provvedimento impugnato, si rileva che in ogni caso l'amministrazione ha esercitato illegittimamente il potere di annullamento in via di autotutela.
Nel provvedimento impugnato (alI. 1) si rinvengono semplicemente meri richiami a presunti vizi di legittimità della proroga concessa.
L'amministrazione, contrariamente ai principi sopra richiamati, ha esercitato il potere di autotutela mediante uno sterile richiamo ad una presunta contrarietà dell'atto annullato rispetto alla legge (art. 23 l. 62/2005), ed in assenza di una ponderata valutazione del bilanciamento tra l'asserito interesse pubblico e I'interesse privato sacrificato.
Nel caso di specie, infatti, l'interesse pubblico sotteso all'annullamento viene individuato nel pericolo di inutili esborsi di denaro dell' amministrazione, a fronte di una possibile "sovrapposizione, al precedente valido e preesistente contratto, di un doppione di contratto per il tramite della proroga con l'impresa Maca S.r.l.".
Nel caso di specIe, l'interesse pubblico invocato dall'amministrazione difetta dei requisiti della concretezza e dell'attualità: le clausole dei capitolati d'oneri, da un lato l'art. 2 del contratto servizio di pulizia, dall'altro quello del "global service", sono proprio state concepite a salvaguardia del pericolo di inutili sovrapposizione degli stessi.
4. ISTANZA RISARCITORIA
Parte ricorrente chiede, in via subordinata che l’Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa e che sin d'ora si quantifica in € 150.000,00 per costi, oltre il 10% del valore della proroga del servizio (€ 1.540.719,12) pari a € 154.071,91, quale utile presunto per il caso di esecuzione del contratto.
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente e la parte controinteressata che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO



Con il primo e secondo motivo di gravame, parte ricorrente censura l’atto di autotutela impugnato per difetto di motivazione e per violazione della legge 18.4.2005 n. 62.
Secondo parte ricorrente la proroga concessa all'odierna ricorrente trova la sua fonte in una precedente previsione contrattuale del capitolato speciale d'appalto (art. 2 del capitolato d'oneri, e non discenderebbe autonomamente dalla mera discrezionalità dell' amministrazione appaltante.
Né contrariamente a quanto motivato nella deliberazione di annullamento in via di autotutela del 30.9.2005, la proroga potrebbe considerarsi contraria al dettato dell'art. 23 della L. 62/2005.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Ed invero osserva il Collegio, come giustamente chiarito dalla difesa dell’Amministrazione resistente, che l'impugnato provvedimento di autotutela si regge su un supporto motivazionale certamente congruo ed immune da vizi essendo del tutto conforme al paradigma di cui all'art. 3, terzo comma L. n.241/90 s.m.i., qual è il richiamo, nel quart'ultimo cpv. di pag. 3 della nota del 22.9.2005, prot. n. 51 del collegio dei Sindaci, con la quale è stato rilevato che:
"L'utilizzo dello strumento della proroga dei contratti in scadenza deve pertanto avere carattere eccezionale e può essere legittimamente deliberato nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla normativa in vigore. Nello specifico, l'art. 23 della legge 18.4.2005 n. 62 stabilisce che i contratti per acquisti di forniture di beni•e•di•servizi scaduti; o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della suddetta legge, possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito dell'espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge".
Peraltro, osserva correttamente sempre l’Amministrazione resistente, che , con l'art. 23 1. n. 62/2005:, il legislatore nazionale ha (doverosamente) adeguato l'ordinamento interno al fondamentale principio di concorrenza fissato dall' ordinamento comunitario di cui è espressione diretta l'evidenza pubblica, dando attuazione all' art. 117, 1 comma Cost. che vincola il legislatore interno al rispetto dell'ordinamento comunitario. Ne consegue che la prorogabilità per soli sei mesi del contratto scaduto (tempo assunto dal legislatore come congmo per la stipula del nuovo contratto) costituisce prescrizione cogente, posta da norma imperativa che, in quanto espressione dell'anzidetto principio comunitario, vincola l'Amministrazione alla sua osservanza.
In tale contesto normativo, interno e comunitario, l' ASL Roma E non poteva che agire così come ha fatto, determinandosi correttamente e doverosamente all'esercizio del potere di autotutela, non incontrando alcun ostacolo nella trasmodante, illegittima proroga erroneamente concessa ncorchè concordata con la controparte; stante la nullità dell'accordo ex artt. 1339 e 1418 c.c.
Inoltre la nullità dell’asserito "valido accordo contrattuale intercorso tra le parti traspare anche sotto il diverso profilo del difetto di capacità di agire, dato che il Consiglio di Stato sez. V, con decisione 1.3.2010, n.1156 ha avuto modo di ribadire che "In materia di contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione con contraenti privati, la violazione di norme imperative finalizzate ad assicurare i valori di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, comportando il difetto della capacità di agire dell'Amministrazione, denota il vizio genetico della formazione della volontà e della scelta del contraente, in un ambito che attiene pur sempre all'assolvimento di funzioni amministrative, riflettendosi sulla validità dell'atto di alienazione, con le conseguenze dell'art. 1418, comma 1, c.c. Se è vero che la violazione delle norme imperative o più genericamente. la violazione di legge è dalla normativa in materia (art. 21 octies l. n. 241/90 s.m.i.) espressamente richiamata con riferimento alla sola annullabilità, ciò non toglie che lo stesso vizio sia in grado di provocare la nullità ove comporti la mancanza di uno degli elementi essenziali del! 'atto, come nel caso di mancanza di capacità di agire dell’'amministrazione. La patologia in oggetto è stata individuata come nullità strutturale dell'atto, tale da renderlo totalmente improduttivo di effetti e non abbisognevole di interventi caducatori di secondo grado".
E sotto tale profilo la difesa dell’Amministrazione evidenzia correttamente che nella richiamata decisione del Consiglio di Stato sia rimarcata:la strumentalità delle norme dettate nel pubblico interesse, quale 1'art. 97 Cost. e l'art. l, primo comma 1. n. 241/90, alla tutela dell'''ordine pubblico ed economico", escludendo che la loro violazione, in quanto ridonda in difetto della capacità giuridica dell' Amministrazione, costituisca causa di annullamento del contratto, essendo piuttosto causa di nullità, ancorchè non espressamente prevista dall'art. 21 septies 1. n. 241/90 (principio delle nullità virtuali).
Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente si lamenta che con l’atto di autotutela impugnato l’Amministrazione avrebbe esercitato illegittimamente il potere di annullamento in via di autotutela, stante l’assenza di una ponderata valutazione del bilanciamento tra l'asserito interesse pubblico e I'interesse privato sacrificato.
Nel caso di specie, infatti, l'interesse pubblico sotteso all'annullamento viene individuato nel pericolo di inutili esborsi di denaro dell' amministrazione, a fronte di una possibile "sovrapposizione, al precedente valido e preesistente contratto, di un doppione di contratto per il tramite della proroga con l'impresa Maca S.r.l.".
Nel caso di specie, l'interesse pubblico invocato dall'amministrazione difetterebbe dei requisiti della concretezza e dell'attualità: le clausole dei capitolati d'oneri, da un lato l'art. 2 del contratto servizio di pulizia, dall'altro quello del "global service", sono proprio state concepite a salvaguardia del pericolo di inutili sovrapposizione degli stessi.
Il motivo è privo di giuridica consistenza.
Ed invero, in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale, presupposto necessario per il corretto esercizio del potere di annullamento in autotutela, esso, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risulta chiaramente sussistente e rappresentato claris verbis nella penultima pagina del provvedimento impugnato, 3° cpv. dove si osserva che "il contratto di appalto di pulizie non può legittimamente e ragionevolmente essere doppio", nonché nell'ultimo cpv. sempre della stessa pagina, dove si fa riferimento alla necessità di "evitare l'esposizione a pretese risarcitorie che potrebbe avanzare il legittimo contraente ArI Astrim spa, Impresa Costruzioni Edil Fa.Mar. srl, etc. e di evitare il pagamento di due contratti per gli stessi servizi".
Si è in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal generico interesse al ripristino della legalità violata, individuato correttamente dall’evidenziata necessità di preservare un ente pubblico, qual è l'ASL, da gravosi esborsi.
La riscontrata infondatezza del gravame con la conseguente legittimità dell’atto impugnato toglie giuridica consistenza alla correlata pretesa risarcitoria.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012





 

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