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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 25 gennaio 2012 n. 119
Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore


Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Energia elettrica – Periodi di interruzione – Terna – Responsabilità extracontrattuale – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste

 

 

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla azione diretta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale nei confronti di Terna, quale concessionario di un servizio pubblico, per i danni derivanti da periodi di interruzione di energia elettrica.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2010, proposto da:

 

Meridional Carni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Zappone, con domicilio eletto presso Bruno Zappone in Lecce, via Cicolella,Sc;

contro



Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

nei confronti di



Allianz Ass.Ni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Mauro, con domicilio eletto presso Antonio De Mauro in Lecce, via Monte San Michele N. 10; Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Tanzariello, Roberto Vaccarella, Gaetano Grandolfo e Raffaele Nicolì, con domicilio eletto presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi, 6;

per l'accertamento



del diritto al risarcimento dei danni
subiti in occasione del black-out elettrico del 24.07.2007 e del 25.07.2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e di Allianz Ass.Ni Spa e di Enel Distribuzione Spa;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Zappone Bruno, per la ricorrente, l’avv. Iacono, in sostituzione dell’avv. Di Stefano Filippo e l’avv. Mescia Antonio, in sostituzione dell’avv. Mescia Giuseppe, per Terna, l’avv. Petraroli Filippo, in sostituzione dell’avv. De Mauro Antonio, per Allianz, e l’avv. Nicolì Raffaele, per Enel;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La società ricorrente, titolare di un’attività all’ingrosso di stoccaggio di carne fresca conservata in apposite celle frigorifere, ha proposto il presente ricorso per ottenere la condanna di Terna - Rete Elettrica Nazionale, al risarcimento dei danni subiti in occasione del black-out elettrico del 24 luglio 2007 e del 25 luglio 2007.
Terna si è costituita con memoria e ricorso incidentale del 20 dicembre 2010 e ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva perché nessun rapporto è mai intercorso tra la ricorrente e Terna. Nel merito ha dedotto che non è stata fornita alcuna prova in ordine all’affermata responsabilità, che comunque i dedotti danni non si sarebbero verificati se la ricorrente si fosse fornita di adeguati sistemi di protezione degli impianti di refrigerazione, quali i comuni gruppi di continuità elettrica, che gli eventi sono stati caratterizzati da circostanze accidentali e imprevedibili, e che Terna ha posto in essere con assoluta perizia e tempestività tutte le manovre necessarie a limitare gli effetti dell’interruzione di energia elettrica.
Terna ha poi proposto ricorso incidentale nei confronti dell’Enel ritenendo questo come l’unico soggetto tenuto, sulla base del contratto di somministrazione, a rispondere delle conseguenze dell’interruzione nella fornitura.
Infine, Terna ha chiamato in garanzia Allianz – Divisione Ras, in base al contratto di assicurazione posto in essere tra le parti.
Allianz si è costituita con memoria del 21 gennaio 2011 e ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto già con un ricorso precedente era stata azionata la stessa richiesta di risarcimento dei danni e con sentenza n. 1415/2009, confermata dall’ordinanza n. 3289/09 del Consiglio di Stato, era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, quindi, secondo la difesa di Allianz, tra le parti si sarebbe già formato il giudicato. Allianz ha poi ribadito quanto già dedotto da Terna.
L’Enel, nel costituirsi con memoria del 4 marzo 2011, ha eccepito preliminarmenmte il difetto di giurisdizione e nel merito ha rilevato come il guasto, dal quale è originato il fenomeno di black-out, è originato nelle stazioni primarie di Terna.
Terna, con memoria del 9 maggio 2011, ha dedotto in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Enel.
Con ordinanza del 16 giugno 2011 questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio.
Tutte le parti hanno depositato controdeduzioni in ordine alla perizia del CTU.
Nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. È da rilevare anzitutto il difetto di giurisdizione di questo giudice con riguardo alle domande proposte contro l’Enel.
Infatti, già con sentenza n. 1415/2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3289/2010, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando come Enel non ha “la qualità di concessionario di pubblico servizio - laddove configurabile nel quadro legislativo nazionale in coerenza con la normativa comunitaria, cioè per l’attività di trasmissione e di dispacciamento -, e ciò in ragione della subentrata disciplina legislativa che ha attribuito tale veste appunto a Terna (nella specie quanto previsto dall’art.3 del D.lgs. 16 marzo 1999, n.79, in recepimento della direttiva 96\92CE, previsione attuata , a partire dal 1° aprile 2000, in virtù di d.m. Industria del 21 gennaio 2000)” (così Cons. St. cit.).

2. Al contrario deve essere dichiarata la giurisdizione di questo giudice nei confronti di Terna.
Infatti, le sentenze citate hanno ravvisato il difetto di giurisdizione proprio perché le domande erano state poste nei soli confronti di Enel (“così riassunta nei suoi termini essenziali e qui rilevanti la domanda proposta in primo grado, ne risulta con tutta evidenza la correttezza della statuizione del Tar laddove ha ritenuto che la domanda fosse stata proposta, peraltro essenzialmente in termini di responsabilità contrattuale, nei soli confronti dell’Enel”) e quindi è stato ritenuto che “La stessa Terna, pacificamente estranea al rapporto contrattuale, e non evocata quale gestore di pubblico servizio, qualità ripetutamente attribuita in primo grado alla sola Enel, ha visto dunque l’instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti rimanere a livello di mera notizia della pendenza del processo, senza che, come detto, gli sia stata attribuita, come pure sarebbe stato indicativo di una chiamata in giudizio quale corresponsabile in termini azionabili dinnanzi al giudice amministrativo, la possibile qualità di debitore solidale ex artt.2043 e 2055 c.c.” per concludere che “Alla luce delle considerazioni che precedono, non configurandosi, rispetto all’atto introduttivo in primo grado, il vizio di omessa pronunzia del Tribunale in ordine ad una, non riscontrabile, autonoma domanda di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti di Terna s.p.a, ed essendosi nella sostanza fatta valere nei confronti di Enel un’azione essenzialmente contrattuale, con “eventuale” (e perplessa) corresponsabilità di Terna, deve confermarsi, con le precisazioni qui operate, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione” (sentenza Cons. St. cit.)
In sostanza, non sussiste alcun giudicato nei confronti di Terna.
Nel caso in esame, l’azione è diretta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale ed è stata proposta nei confronti di Terna quale concessionario di un servizio pubblico.

3. Posti questi principi, si deve quindi esaminare la richiesta di risarcimento dei danni nei soli confronti di Terna e quindi non vengono presi in considerazione i periodi di interruzione di energia elettrica che si sono verificati nelle centraline dell’Enel.
3.1. La perizia disposta da questo Tribunale ha accertato che, il giorno 24 luglio 2007, “l’interruzione di energia elettrica nella stazione primaria di Galatina iniziava alle ore 21,37, quando si registrava lo scatto delle protezioni sui montanti a 150 KV verso gli ATR 1 e 2”, ed è ripresa “a partire dalle ore 22,52 dello stesso giorno”. Mentre il giorno 25 luglio 2007 “l’interruzione di energia elettrica nella stazione di Galatina iniziava alle ore 5,56, quando si registrava lo scatto delle protezioni sui montanti a 150 KV verso gli ATR 1 e 2”, ed è ripresa “a partire dalle ore 6,52 dello stesso giorno”.
Partendo da questi dati, è necessario verificare se sussiste la responsabilità di Terna, e in particolare se la mancanza di energia sia dovuta a eventi fortuiti di causa maggiore e come tali non imputabili a questa o se, al contrario, siano dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento del proprio servizio.
La perizia disposta da questo Tribunale ha concluso ravvisando una parte di responsabilità di Terna in quanto “le attività di controllo effettuate da Terna S.p.A. sui TA appaiono, a giudizio dello scrivente, non sufficientemente cautelative in termini sia di tipologia che di frequenza di controlli in rapporto allo stato dell’arte in materia di controllo e manutenzione degli oli minerali isolanti in apparecchiature elettriche disponibili all’epoca dei fatti”.
Terna, nella memoria del 12 novembre 2011, contesta questa conclusione ritenendo che “la mera possibilità di prelievi di campione da sottoporre a prove indicata …. a mero titolo di raccomandazione” non è idonea a integrare una responsabilità perché il controllo in questione non può essere considerato un obbligo giuridico.
Le considerazioni di Terna non possono essere condivise in quanto, pur ritenendo non sussistere un obbligo di effettuare i campioni di prova, è da rilevare che comunque le norme Cei prese in considerazione raccomandano comunque una “frequenza di prova” e il mancato espletamento di questi controlli, proprio in virtù del fatto che la responsabilità in questione è di tipo extracontrattuale, integra un comportamento connotato da negligenza, imprudenza o imperizia, quale quello accertato dal consulente nominato dal Tribunale, e quindi la colpa di Terna.
In sostanza, il mancato espletamento di un’attività di controllo e manutenzione degli oli minerali, accertato dal Consulente, integra una condotta negligente, e tale da far ritenere la responsabilità di Terna nell’interruzione di energia elettrica.
3.2. Una volta stabilita la responsabilità di Terna per la mancata erogazione dell’energia elettrica dalle ore 21,37 alle ore 22,52 del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,56, alle ore 6,52 del 25 luglio 2007, è necessario esaminare se alla causazione del danno abbia contribuito anche il concorso colposo della ricorrente ex art. 1227 c.c.
Infatti, l’esistenza del nesso causale deve essere valutata nel senso di causalità giuridica, per cui non basta che il danno abbia avuto origine dal comportamento del danneggiante, ma è altresì necessario che a esso, in base la criterio della buona fede oggettiva, non abbia concorso la condotta (anche omissiva) del danneggiato (Tar Napoli, sez. IV, 15 settembre 2011, n. 4421).
In particolare, l’art. 1227 c.c. prevede testualmente due ipotesi in tema di danno risarcibile. Nel primo comma il danno è causato con il concorso del fatto colposo del creditore, mentre nel secondo comma il danno avrebbe potuto essere evitato dal creditore con l’uso dell’ordinaria diligenza. Il primo principio, quindi, limita od esclude il risarcimento del danno che è causato in tutto o in parte dallo stesso danneggiato secondo la comune imputazione causale: il secondo principio, invece, impone al danneggiato uno specifico dovere di diligenza e correttezza inteso ad evitare il danno causato dal comportamento illecito del danneggiante.
In sostanza, l’art. 1227 c.c. esclude che il risarcimento sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, atteso che il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dal consulente, il quale ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto “dotarsi di un gruppo di generazione che, con tempi di risposta adeguati … garantisca l’alimentazione delle celle frigorifere”.
D’altronde, proprio il fatto che la ricorrente “è un’azienda che opera da più di un ventennio nel settore del commercio della carne”, avrebbe dovuto far sì che questa si dotasse di un generatore proprio per far fronte a questo genere di pericoli, e questo non perché sussista un obbligo giuridico in tal senso ma perché, secondo i principi di correttezza e buona fede, è un comportamento ritenuto doveroso in base al canone dell’autoresponsabilità.

4. Posti questi principi, si rileva come la ricorrente abbia provato il danno conseguenza, derivante dall’interruzione di energia elettrica, attraverso il deposito dell’elenco della carne distrutta e dei verbali di distruzione, nonché delle fatture relative alla carne distrutta.
Tuttavia, l’importo così come richiesto dalla ricorrente deve essere ridotto sia avendo a riguardo al limitato periodo di interruzione di energia di competenza di Terna sia al concorso colposo della ricorrente stessa.
In particolare, a fronte della richiesta di risarcimento per la sospensione dell’energia elettrica dalle ore 20,15 alle ore 23,49 (orario di ripresa dell’erogazione dell’energia elettrica nella cabina primaria di Casarano, così come accertato dal consulente) del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,00 alle ore 9,05 (orario di ripresa dell’erogazione dell’energia elettrica nella cabina primaria di Casarano, così come accertato dal consulente) e dalle ore 12,42 alle ore 13,44 del giorno 25 luglio 2007, si deve prendere in considerazione l’interruzione dell’energia dalle ore 21,37 alle ore 22,52 del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,56 alle ore 6,52 del 25 luglio 2007, addebitabile al comportamento di Terna.
Ed invero, dato che non è possibile in questa sede esaminare la condotta dell’Enel e quindi determinare se possa sussistere una condotta inadempiente di quest’ultima, ma ritenendosi comunque sussistere un concorso di cause tra la condotta di Terna e quella di Enel, l’unico accertamento possibile riguarda il periodo di interruzione di energia dipeso dalla condotta di Terna.
In sostanza, si tratta di un periodo di sospensione di due ore complessive a fronte di un’interruzione di energia per un totale di otto ore.
Quindi, poiché si ritiene equo ridurre di un quarto l’importo richiesto e provato di euro 208.830,98, la somma addebitabile a Terna, a titolo di risarcimento di danno, deve essere determinata in euro 52.207,00.
Tale somma va ulteriormente ridotta equitativamente di un ulteriore 20% avendo ritenuto sussistere un concorso colposo del ricorrente nella causazione del danno per arrivare a un totale di euro 40.000,00, somma che dovrà inoltre essere opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT.
Infatti, nelle obbligazioni di valore, quale quella risarcitoria, il denaro non costituisce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre corrispondere al creditore affinché questi sia reintegrato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, sicché, in tali obbligazioni, la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggiore danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali (Tar Lazio, sez. I, 8 giugno 2011, n. 5081).
Sugli importi anno per anno rivalutati, a partire dalla medesima data, decorrono gli interessi al tasso legale, quale elemento integrativo del debito di valore,cioè reintegratore del danno,fino alla data di deposito della presente sentenza;successivamente decorreranno ex lege gli interessi corrispettivi nella misura legale.

5. Deve poi essere riconosciuta al ricorrente l’ulteriore somma di euro 9.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute dal ricorrente per la distruzione e lo smaltimento della merce, oltre interessi sino alla data di soddisfo.

6. Deve essere respinta la richiesta di risarcimento dei danni esistenziali.
La prova del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha superato la teoria del danno evento, esige che il danneggiato fornisca la prova, oltre che dell’evento, dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza.
Nel caso in esame, nessuna prova in tale senso è stata fornita dal ricorrente.

7. Infine deve essere esaminata la domanda, proposta da Terna, di “condannare Allianz … a garantire e tenere indenne Terna S.p.A. alla stregua del contratto di assicurazione in essere, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli, anche a titolo di spese legali, derivanti da un’eventuale condanna di Terna al risarcimento dei danni per cui è causa”.
È necessario valutare se sussiste la giurisdizione di questo giudice per determinarsi in ordine a questa domanda.
Ritiene il Collegio che la domanda in questione, proprio perché inerente al giudizio principale appartenente alla propria giurisdizione, deve essere oggetto di esame.
Infatti, è oramai un principio consolidato quello per cui “non si possa giungere alla scissione delle giurisdizioni, poiché tale soluzione urta contro il trend normativo favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione, allorché si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto… Quanto detto costituisce applicazione della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale. L'art. 111 Cost., in combinazione con l'art. 24, esprime dunque, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele, con la conseguenza che la giurisdizione sulla domanda principale comporta anche quella su tutte le pretese accessorie, originate dalla medesima situazione dedotta in giudizio” (Cass., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12252).
Ove il lavoratore proponga, sulla base dei medesimi fatti attinenti a una stessa prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (ai sensi dell'art. 1 l. 1369/1960, con ente pubblico ante 30 giugno 1998), e una subordinata (ai sensi dell'art. 3 della stessa legge) in cui l'ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il principio di concentrazione delle tutele insito nell' art. 111 cost. impone di ritenere che il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba conoscere di tutte la pretese originate dalla situazione lavorativa” (Cass., sez. un.. 28 febbraio n. 4636).
In applicazione dei suddetti principi, poiché nella fattispecie il giudizio instaurato dal ricorrente ha a oggetto il risarcimento del danno proposto nei confronti di un concessionario di pubblico servizio, cioè una vicenda che deve essere conosciuta da questo giudice, mentre l’assicurazione è stata chiamata in garanzia, in via subordinata, solo al fine di tenere indenne proprio il concessionario di servizi, è da ritenere che anche la cognizione di questa domanda appartiene alla giurisdizione di questo giudice.
La domanda deve essere poi accolta, dato che il contratto di assicurazione stipulato tra Terna e Allianz comprende anche le ipotesi di “danni materiali e diretti cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione … di energia elettrica” (art. 1.8, lett. q, contratto di assicurazione).

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e deve essere disposta la condanna in via solidale di Terna e di Allianz, la quale è stata chiamata in garanzia dalla stessa Terna in virtù del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di Enel Distribuzione Spa, in favore del giudice ordinario;
- accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, condanna Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e Allianz Assicurazioni Spa, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.000,00, (quarantamila) oltre rivalutazione e interessi, come da motivazione;
- condanna Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e Allianz Assicurazioni Spa al pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila) oltre interessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012





 

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