Meridional Carni Srl, rappresentata e difesa dall'avv.
Bruno Zappone, con domicilio eletto presso Bruno Zappone in Lecce, via
Cicolella,Sc;
contro
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e
Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce,
via Augusto Imperatore, 16;
nei confronti di
Allianz Ass.Ni Spa, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonio De Mauro, con domicilio eletto presso Antonio De Mauro
in Lecce, via Monte San Michele N. 10; Enel Distribuzione Spa,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Tanzariello, Roberto
Vaccarella, Gaetano Grandolfo e Raffaele Nicolì, con domicilio eletto
presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi, 6;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento dei
danni
subiti in occasione del black-out elettrico del 24.07.2007 e del
25.07.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e
di Allianz Ass.Ni Spa e di Enel Distribuzione Spa;
Visto il ricorso
incidentale proposto dal ricorrente incidentale Terna Rete Elettrica
Nazionale Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011
il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Zappone Bruno, per la ricorrente,
l’avv. Iacono, in sostituzione dell’avv. Di Stefano Filippo e l’avv.
Mescia Antonio, in sostituzione dell’avv. Mescia Giuseppe, per Terna,
l’avv. Petraroli Filippo, in sostituzione dell’avv. De Mauro Antonio, per
Allianz, e l’avv. Nicolì Raffaele, per Enel;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, titolare di un’attività
all’ingrosso di stoccaggio di carne fresca conservata in apposite celle
frigorifere, ha proposto il presente ricorso per ottenere la condanna di
Terna - Rete Elettrica Nazionale, al risarcimento dei danni subiti in
occasione del black-out elettrico del 24 luglio 2007 e del 25 luglio
2007.
Terna si è costituita con memoria e ricorso incidentale del 20
dicembre 2010 e ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso per
carenza di legittimazione passiva perché nessun rapporto è mai intercorso
tra la ricorrente e Terna. Nel merito ha dedotto che non è stata fornita
alcuna prova in ordine all’affermata responsabilità, che comunque i
dedotti danni non si sarebbero verificati se la ricorrente si fosse
fornita di adeguati sistemi di protezione degli impianti di
refrigerazione, quali i comuni gruppi di continuità elettrica, che gli
eventi sono stati caratterizzati da circostanze accidentali e
imprevedibili, e che Terna ha posto in essere con assoluta perizia e
tempestività tutte le manovre necessarie a limitare gli effetti
dell’interruzione di energia elettrica.
Terna ha poi proposto ricorso
incidentale nei confronti dell’Enel ritenendo questo come l’unico soggetto
tenuto, sulla base del contratto di somministrazione, a rispondere delle
conseguenze dell’interruzione nella fornitura.
Infine, Terna ha
chiamato in garanzia Allianz – Divisione Ras, in base al contratto di
assicurazione posto in essere tra le parti.
Allianz si è costituita con
memoria del 21 gennaio 2011 e ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso in quanto già con un ricorso precedente era
stata azionata la stessa richiesta di risarcimento dei danni e con
sentenza n. 1415/2009, confermata dall’ordinanza n. 3289/09 del Consiglio
di Stato, era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,
quindi, secondo la difesa di Allianz, tra le parti si sarebbe già formato
il giudicato. Allianz ha poi ribadito quanto già dedotto da
Terna.
L’Enel, nel costituirsi con memoria del 4 marzo 2011, ha
eccepito preliminarmenmte il difetto di giurisdizione e nel merito ha
rilevato come il guasto, dal quale è originato il fenomeno di black-out, è
originato nelle stazioni primarie di Terna.
Terna, con memoria del 9
maggio 2011, ha dedotto in ordine all’eccezione di difetto di
giurisdizione proposta dall’Enel.
Con ordinanza del 16 giugno 2011
questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio.
Tutte le
parti hanno depositato controdeduzioni in ordine alla perizia del
CTU.
Nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. È da rilevare anzitutto il difetto di
giurisdizione di questo giudice con riguardo alle domande proposte contro
l’Enel.
Infatti, già con sentenza n. 1415/2009, confermata dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 3289/2010, è stato dichiarato il
difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando come
Enel non ha “la qualità di concessionario di pubblico servizio -
laddove configurabile nel quadro legislativo nazionale in coerenza con la
normativa comunitaria, cioè per l’attività di trasmissione e di
dispacciamento -, e ciò in ragione della subentrata disciplina legislativa
che ha attribuito tale veste appunto a Terna (nella specie quanto previsto
dall’art.3 del D.lgs. 16 marzo 1999, n.79, in recepimento della direttiva
96\92CE, previsione attuata , a partire dal 1° aprile 2000, in virtù di
d.m. Industria del 21 gennaio 2000)” (così Cons. St. cit.).
2.
Al contrario deve essere dichiarata la giurisdizione di questo giudice nei
confronti di Terna.
Infatti, le sentenze citate hanno ravvisato il
difetto di giurisdizione proprio perché le domande erano state poste nei
soli confronti di Enel (“così riassunta nei suoi termini essenziali e
qui rilevanti la domanda proposta in primo grado, ne risulta con tutta
evidenza la correttezza della statuizione del Tar laddove ha ritenuto che
la domanda fosse stata proposta, peraltro essenzialmente in termini di
responsabilità contrattuale, nei soli confronti dell’Enel”) e quindi è
stato ritenuto che “La stessa Terna, pacificamente estranea al rapporto
contrattuale, e non evocata quale gestore di pubblico servizio, qualità
ripetutamente attribuita in primo grado alla sola Enel, ha visto dunque
l’instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti rimanere a livello
di mera notizia della pendenza del processo, senza che, come detto, gli
sia stata attribuita, come pure sarebbe stato indicativo di una chiamata
in giudizio quale corresponsabile in termini azionabili dinnanzi al
giudice amministrativo, la possibile qualità di debitore solidale ex
artt.2043 e 2055 c.c.” per concludere che “Alla luce delle
considerazioni che precedono, non configurandosi, rispetto all’atto
introduttivo in primo grado, il vizio di omessa pronunzia del Tribunale in
ordine ad una, non riscontrabile, autonoma domanda di responsabilità
extracontrattuale proposta nei confronti di Terna s.p.a, ed essendosi
nella sostanza fatta valere nei confronti di Enel un’azione essenzialmente
contrattuale, con “eventuale” (e perplessa) corresponsabilità di Terna,
deve confermarsi, con le precisazioni qui operate, la declaratoria di
inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di
giurisdizione” (sentenza Cons. St. cit.)
In sostanza, non sussiste
alcun giudicato nei confronti di Terna.
Nel caso in esame, l’azione è
diretta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale ed è
stata proposta nei confronti di Terna quale concessionario di un servizio
pubblico.
3. Posti questi principi, si deve quindi esaminare la
richiesta di risarcimento dei danni nei soli confronti di Terna e quindi
non vengono presi in considerazione i periodi di interruzione di energia
elettrica che si sono verificati nelle centraline dell’Enel.
3.1. La
perizia disposta da questo Tribunale ha accertato che, il giorno 24 luglio
2007, “l’interruzione di energia elettrica nella stazione primaria di
Galatina iniziava alle ore 21,37, quando si registrava lo scatto delle
protezioni sui montanti a 150 KV verso gli ATR 1 e 2”, ed è ripresa
“a partire dalle ore 22,52 dello stesso giorno”. Mentre il giorno
25 luglio 2007 “l’interruzione di energia elettrica nella stazione di
Galatina iniziava alle ore 5,56, quando si registrava lo scatto delle
protezioni sui montanti a 150 KV verso gli ATR 1 e 2”, ed è ripresa
“a partire dalle ore 6,52 dello stesso giorno”.
Partendo da
questi dati, è necessario verificare se sussiste la responsabilità di
Terna, e in particolare se la mancanza di energia sia dovuta a eventi
fortuiti di causa maggiore e come tali non imputabili a questa o se, al
contrario, siano dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, nello
svolgimento del proprio servizio.
La perizia disposta da questo
Tribunale ha concluso ravvisando una parte di responsabilità di Terna in
quanto “le attività di controllo effettuate da Terna S.p.A. sui TA
appaiono, a giudizio dello scrivente, non sufficientemente cautelative in
termini sia di tipologia che di frequenza di controlli in rapporto allo
stato dell’arte in materia di controllo e manutenzione degli oli minerali
isolanti in apparecchiature elettriche disponibili all’epoca dei
fatti”.
Terna, nella memoria del 12 novembre 2011, contesta questa
conclusione ritenendo che “la mera possibilità di prelievi di campione
da sottoporre a prove indicata …. a mero titolo di raccomandazione”
non è idonea a integrare una responsabilità perché il controllo in
questione non può essere considerato un obbligo giuridico.
Le
considerazioni di Terna non possono essere condivise in quanto, pur
ritenendo non sussistere un obbligo di effettuare i campioni di prova, è
da rilevare che comunque le norme Cei prese in considerazione raccomandano
comunque una “frequenza di prova” e il mancato espletamento di questi
controlli, proprio in virtù del fatto che la responsabilità in questione è
di tipo extracontrattuale, integra un comportamento connotato da
negligenza, imprudenza o imperizia, quale quello accertato dal consulente
nominato dal Tribunale, e quindi la colpa di Terna.
In sostanza, il
mancato espletamento di un’attività di controllo e manutenzione degli oli
minerali, accertato dal Consulente, integra una condotta negligente, e
tale da far ritenere la responsabilità di Terna nell’interruzione di
energia elettrica.
3.2. Una volta stabilita la responsabilità di Terna
per la mancata erogazione dell’energia elettrica dalle ore 21,37 alle ore
22,52 del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,56, alle ore 6,52 del 25 luglio
2007, è necessario esaminare se alla causazione del danno abbia
contribuito anche il concorso colposo della ricorrente ex art. 1227
c.c.
Infatti, l’esistenza del nesso causale deve essere valutata nel
senso di causalità giuridica, per cui non basta che il danno abbia avuto
origine dal comportamento del danneggiante, ma è altresì necessario che a
esso, in base la criterio della buona fede oggettiva, non abbia concorso
la condotta (anche omissiva) del danneggiato (Tar Napoli, sez. IV, 15
settembre 2011, n. 4421).
In particolare, l’art. 1227 c.c. prevede
testualmente due ipotesi in tema di danno risarcibile. Nel primo comma il
danno è causato con il concorso del fatto colposo del creditore, mentre
nel secondo comma il danno avrebbe potuto essere evitato dal creditore con
l’uso dell’ordinaria diligenza. Il primo principio, quindi, limita od
esclude il risarcimento del danno che è causato in tutto o in parte dallo
stesso danneggiato secondo la comune imputazione causale: il secondo
principio, invece, impone al danneggiato uno specifico dovere di diligenza
e correttezza inteso ad evitare il danno causato dal comportamento
illecito del danneggiante.
In sostanza, l’art. 1227 c.c. esclude che il
risarcimento sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l’ordinaria diligenza, atteso che il dovere del danneggiato
di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso
come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale,
o mediante un sacrificio economico relativamente lieve.
Nel caso in
esame, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dal consulente,
il quale ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto “dotarsi di un
gruppo di generazione che, con tempi di risposta adeguati … garantisca
l’alimentazione delle celle frigorifere”.
D’altronde, proprio il
fatto che la ricorrente “è un’azienda che opera da più di un ventennio
nel settore del commercio della carne”, avrebbe dovuto far sì che
questa si dotasse di un generatore proprio per far fronte a questo genere
di pericoli, e questo non perché sussista un obbligo giuridico in tal
senso ma perché, secondo i principi di correttezza e buona fede, è un
comportamento ritenuto doveroso in base al canone
dell’autoresponsabilità.
4. Posti questi principi, si rileva come
la ricorrente abbia provato il danno conseguenza, derivante
dall’interruzione di energia elettrica, attraverso il deposito dell’elenco
della carne distrutta e dei verbali di distruzione, nonché delle fatture
relative alla carne distrutta.
Tuttavia, l’importo così come richiesto
dalla ricorrente deve essere ridotto sia avendo a riguardo al limitato
periodo di interruzione di energia di competenza di Terna sia al concorso
colposo della ricorrente stessa.
In particolare, a fronte della
richiesta di risarcimento per la sospensione dell’energia elettrica dalle
ore 20,15 alle ore 23,49 (orario di ripresa dell’erogazione dell’energia
elettrica nella cabina primaria di Casarano, così come accertato dal
consulente) del 24 luglio 2007 e dalle ore 5,00 alle ore 9,05 (orario di
ripresa dell’erogazione dell’energia elettrica nella cabina primaria di
Casarano, così come accertato dal consulente) e dalle ore 12,42 alle ore
13,44 del giorno 25 luglio 2007, si deve prendere in considerazione
l’interruzione dell’energia dalle ore 21,37 alle ore 22,52 del 24 luglio
2007 e dalle ore 5,56 alle ore 6,52 del 25 luglio 2007, addebitabile al
comportamento di Terna.
Ed invero, dato che non è possibile in questa
sede esaminare la condotta dell’Enel e quindi determinare se possa
sussistere una condotta inadempiente di quest’ultima, ma ritenendosi
comunque sussistere un concorso di cause tra la condotta di Terna e quella
di Enel, l’unico accertamento possibile riguarda il periodo di
interruzione di energia dipeso dalla condotta di Terna.
In sostanza, si
tratta di un periodo di sospensione di due ore complessive a fronte di
un’interruzione di energia per un totale di otto ore.
Quindi, poiché si
ritiene equo ridurre di un quarto l’importo richiesto e provato di euro
208.830,98, la somma addebitabile a Terna, a titolo di risarcimento di
danno, deve essere determinata in euro 52.207,00.
Tale somma va
ulteriormente ridotta equitativamente di un ulteriore 20% avendo ritenuto
sussistere un concorso colposo del ricorrente nella causazione del danno
per arrivare a un totale di euro 40.000,00, somma che dovrà inoltre essere
opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT.
Infatti, nelle
obbligazioni di valore, quale quella risarcitoria, il denaro non
costituisce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di
commisurazione del valore che occorre corrispondere al creditore affinché
questi sia reintegrato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si
sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, sicché, in tali
obbligazioni, la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile
strumento di risarcimento dell'eventuale maggiore danno da mora indotto
dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi
legali come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224,
co. 2, c.c., ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione del
valore perduto dal creditore in termini monetari attuali (Tar Lazio, sez.
I, 8 giugno 2011, n. 5081).
Sugli importi anno per anno rivalutati, a
partire dalla medesima data, decorrono gli interessi al tasso legale,
quale elemento integrativo del debito di valore,cioè reintegratore del
danno,fino alla data di deposito della presente sentenza;successivamente
decorreranno ex lege gli interessi corrispettivi nella misura legale.
5. Deve poi essere riconosciuta al ricorrente l’ulteriore somma di
euro 9.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute dal ricorrente per la
distruzione e lo smaltimento della merce, oltre interessi sino alla data
di soddisfo.
6. Deve essere respinta la richiesta di risarcimento
dei danni esistenziali.
La prova del danno non patrimoniale, secondo la
giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha superato la teoria del
danno evento, esige che il danneggiato fornisca la prova, oltre che
dell’evento, dato dalla sussistenza di una lesione del diritto
costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità,
anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli
sotto il profilo del danno conseguenza.
Nel caso in esame, nessuna
prova in tale senso è stata fornita dal ricorrente.
7. Infine deve
essere esaminata la domanda, proposta da Terna, di “condannare Allianz
… a garantire e tenere indenne Terna S.p.A. alla stregua del contratto di
assicurazione in essere, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli,
anche a titolo di spese legali, derivanti da un’eventuale condanna di
Terna al risarcimento dei danni per cui è causa”.
È necessario
valutare se sussiste la giurisdizione di questo giudice per determinarsi
in ordine a questa domanda.
Ritiene il Collegio che la domanda in
questione, proprio perché inerente al giudizio principale appartenente
alla propria giurisdizione, deve essere oggetto di esame.
Infatti, è
oramai un principio consolidato quello per cui “non si possa giungere
alla scissione delle giurisdizioni, poiché tale soluzione urta contro il
trend normativo favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione,
allorché si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto… Quanto
detto costituisce applicazione della costituzionalizzazione del principio
della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che impone
all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo,
per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni
attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata
non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma
anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di
detto obiettivo costituzionale. L'art. 111 Cost., in combinazione con
l'art. 24, esprime dunque, quale mezzo imprescindibile al fine, un
principio di concentrazione delle tutele, con la conseguenza che la
giurisdizione sulla domanda principale comporta anche quella su tutte le
pretese accessorie, originate dalla medesima situazione dedotta in
giudizio” (Cass., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12252).
“Ove il
lavoratore proponga, sulla base dei medesimi fatti attinenti a una stessa
prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione
dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una
principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (ai sensi
dell'art. 1 l. 1369/1960, con ente pubblico ante 30 giugno 1998), e una
subordinata (ai sensi dell'art. 3 della stessa legge) in cui l'ente
pubblico viene evocato non come datore di lavoro ma come coobbligato al
rispetto dei minimi retributivi, il principio di concentrazione delle
tutele insito nell' art. 111 cost. impone di ritenere che il giudice
amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba
conoscere di tutte la pretese originate dalla situazione lavorativa”
(Cass., sez. un.. 28 febbraio n. 4636).
In applicazione dei suddetti
principi, poiché nella fattispecie il giudizio instaurato dal ricorrente
ha a oggetto il risarcimento del danno proposto nei confronti di un
concessionario di pubblico servizio, cioè una vicenda che deve essere
conosciuta da questo giudice, mentre l’assicurazione è stata chiamata in
garanzia, in via subordinata, solo al fine di tenere indenne proprio il
concessionario di servizi, è da ritenere che anche la cognizione di questa
domanda appartiene alla giurisdizione di questo giudice.
La domanda
deve essere poi accolta, dato che il contratto di assicurazione stipulato
tra Terna e Allianz comprende anche le ipotesi di “danni materiali e
diretti cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione … di energia
elettrica” (art. 1.8, lett. q, contratto di assicurazione).
8.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in
motivazione e deve essere disposta la condanna in via solidale di Terna e
di Allianz, la quale è stata chiamata in garanzia dalla stessa Terna in
virtù del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto:
- dichiara il proprio difetto di
giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di Enel Distribuzione
Spa, in favore del giudice ordinario;
- accoglie in parte il ricorso e,
per l’effetto, condanna Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e Allianz
Assicurazioni Spa, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
40.000,00, (quarantamila) oltre rivalutazione e interessi, come da
motivazione;
- condanna Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e Allianz
Assicurazioni Spa al pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila)
oltre interessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce
nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola,
Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012