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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 gennaio 2012 n. 52
Pres. Ravalli – Est. Manca
Castiglioni Srl (Avv.ti L. Losa, S. Pinna) c/ Enas, Ente Acque della Sardegna (n.c.), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, (Avv. Stato)


1. Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Esecuzione – SOA – Decadenza – Risoluzione del contratto - Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni – Natura pubblicistica della vicenda.

 

2. Contratti della P.A. – Esecuzione – SOA - Decadenza – Risoluzione del contratto – Legittimità – Sussiste – Ragioni.

 

 

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi in cui la stazione appaltante decida di procedere alla risoluzione del contratto a seguito della sopravvenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, atteso che il potere di risoluzione del contratto di appalto di lavori, in questi casi, si caratterizza quale ulteriore conseguenza della vicenda giuridica aperta dalla decadenza dell’attestazione SOA, vicenda che ha una sicura natura pubblicistica. Non si tratta, pertanto, di un potere o di un diritto potestativo di diritto privato.

 

2. E’ legittima la disposta risoluzione del contratto per intervenuta decadenza della attestazione SOA dell’impresa appaltatrice in applicazione del principio generale della necessaria qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, requisito che deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e deve permanere nelle successive fasi di aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto di lavori.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 372 del 2011, proposto da

Castiglioni Srl, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. Liberto Losa e dall’avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

contro



Enas - Ente Acque della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica; l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di



Sarroch Granulati Srl;

per l'annullamento



- della determinazione n. 177 del 14.3.201 emessa dall' Ente Acque della Sardegna avente ad oggetto il trasferimento dal sistema Flumendosa - Linea Uta Nord - Gennarta e provvista delle apparecchiature elettromagnetiche, nella centrale Cixerri - Sulcis,
- dell'atto prot. 40002 del 31.3.2011 prot. n. 40002, recante "segnalazione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico dei fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici, servizi e forniture";
unitamente a tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi, di cui in particolare delle note ENAS prot. n. 15761 del 28.12.2010, prot. n. 1579 del 10.2.2011, prot. n. 1954 del 16.2.2011 e prot. 3038 del 9.3.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enas - Ente Acque della Sardegna e di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Silvio Pinna per il ricorrente e l’avv. Lucia Salis, avvocato dello Stato, per l'Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. – La società Castiglioni s.r.l. si è aggiudicata il contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della centrale di sollevamento di Uta Nord, stipulato con ENAS (Ente Acque della Sardegna) in data 29 gennaio 2010.
Con ricorso, avviato alla notifica il 14 aprile 2011 e depositato il successivo 21 aprile, la Castiglioni s.r.l. impugna i provvedimenti e gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi alla risoluzione del predetto contratto, pronunciata dall’amministrazione aggiudicatrice a seguito della intervenuta decadenza dalla attestazione SOA.

2. – Avverso i predetti atti la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 135 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) il quale (comma 1 bis) autorizza la stazione appaltante a procedere alla risoluzione del contratto, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione che risulti annotata nel casellario informatico. Nel caso di specie la ricorrente aveva a suo tempo impugnato, davanti al TAR Lazio, la decadenza e la relativa annotazione sul casellario informatico dell’Autorità è stata annullata con la sentenza n. 371/2011, che ha accolto il ricorso.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 136 del codice dei contratti pubblici, che disciplina i casi di risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore.

3. – Si sono costituite le amministrazioni intimate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; e, ne merito, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. – Con ordinanza collegiale di questa Sezione, n. 200 dell’11 maggio 2011, è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

5. – All’udienza del 30 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – La questione preliminare sollevata dalla difesa erariale deve essere disattesa.

7. - Come esattamente rilevato da parte ricorrente, la definizione dei limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici (ricavabile attualmente dall’art. 133, comma 1, lettera e) n. 1, del codice del processo amministrativo), incentrata sulla estromissione da tale ambito dei ricorsi che abbiano per oggetto la fase di esecuzione del contratto, non esclude la necessità di verificare la sussistenza della giurisdizione amministrativa alla stregua del tradizionale criterio di riparto basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva coinvolta nella lite. Nel caso di specie, la decisione di procedere alla risoluzione non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto ma ha come presupposto la sopravvenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA (secondo il sistema di qualificazione disciplinato dall’art. 40 del codice dei contratti). Il potere di risoluzione del contratto di appalto di lavori, in questi casi, si caratterizza quale ulteriore conseguenza della vicenda giuridica aperta dalla decadenza dell’attestazione SOA, vicenda che ha una sicura natura pubblicistica. Non si tratta, pertanto, di un potere o di un diritto potestativo di diritto privato, con la conseguenza che la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa di legittimità.

8. - Nel merito il ricorso è infondato.

9. - Dall’esame della motivazione della determinazione dirigenziale impugnata (n. 177 del 14 marzo 2011) emerge come l’ENAS, dopo aver preso atto della sentenza del TAR Lazio n. 371/2011 (di annullamento della sola annotazione sul casellario informatico), ha chiesto alla ricorrente di consegnare l’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, al fine di proseguire nella esecuzione dei lavori appaltati. A seguito del mancato adempimento a tale richiesta da parte della Castiglioni s.r.l. ha dato avvio al procedimento per la risoluzione del contratto.

10. - Ciò posto, e passando all’esame dei motivi di ricorso, la dedotta violazione dell’art. 135 (ma anche dell’art. 136) del codice dei contratti non appare conferente, perché nel caso di specie viene in giuoco esclusivamente il principio generale (valido per gli affidamenti di lavori sopra la soglia dei 150.000,00 euro) secondo cui possono eseguire lavori pubblici solo gli operatori economici qualificati ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti pubblici. Requisito che deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e deve permanere nelle successive fasi di aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto di lavori.

11. - La fattispecie di risoluzione dell’art. 135, comma 1 bis, cit., costituisce una norma speciale che si caratterizza per la circostanza che, in presenza dell’annotazione sul casellario informatico (e quindi di una misura di conoscenza legale dell’avvenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione), la stazione appaltante è tenuta a procedere alla risoluzione. Ma non preclude l’esercizio di un potere di recedere dal contratto di appalto, connesso al venir meno del requisito soggettivo di qualificazione dell’impresa appaltatrice, ove la stazione appaltante venga comunque a conoscenza della sopravvenuta perdita dell’attestazione. E ciò, si ribadisce, in applicazione del principio generale della necessaria qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

12. - Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.

13. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’ENAS, da liquidarsi in euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2012





 

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