REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del
2011, proposto da
Castiglioni Srl, in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, sia congiuntamente
che disgiuntamente, dall’avv. Liberto Losa e dall’avv. Silvio Pinna, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via San
Lucifero n. 65;
contro
Enas - Ente Acque della Sardegna, in persona
del legale rappresentante in carica; l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale
rappresentante in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n.
23;
nei confronti di
Sarroch Granulati Srl;
per l'annullamento
- della determinazione n. 177 del 14.3.201
emessa dall' Ente Acque della Sardegna avente ad oggetto il trasferimento
dal sistema Flumendosa - Linea Uta Nord - Gennarta e provvista delle
apparecchiature elettromagnetiche, nella centrale Cixerri - Sulcis,
-
dell'atto prot. 40002 del 31.3.2011 prot. n. 40002, recante "segnalazione,
ai fini dell'inserimento nel casellario informatico dei fatti riguardanti
la fase di esecuzione dei contratti pubblici, servizi e
forniture";
unitamente a tutti gli atti comunque preordinati,
consequenziali e connessi, di cui in particolare delle note ENAS prot. n.
15761 del 28.12.2010, prot. n. 1579 del 10.2.2011, prot. n. 1954 del
16.2.2011 e prot. 3038 del 9.3.2011.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enas - Ente
Acque della Sardegna e di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori Servizi e Forniture;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
30 novembre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Silvio Pinna per il
ricorrente e l’avv. Lucia Salis, avvocato dello Stato, per
l'Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società Castiglioni s.r.l. si è
aggiudicata il contratto di appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria della centrale di sollevamento di Uta Nord, stipulato con
ENAS (Ente Acque della Sardegna) in data 29 gennaio 2010.
Con ricorso,
avviato alla notifica il 14 aprile 2011 e depositato il successivo 21
aprile, la Castiglioni s.r.l. impugna i provvedimenti e gli atti,
meglio indicati in epigrafe, relativi alla risoluzione del predetto
contratto, pronunciata dall’amministrazione aggiudicatrice a seguito della
intervenuta decadenza dalla attestazione SOA.
2. – Avverso i
predetti atti la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 135 del
codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) il quale (comma 1 bis)
autorizza la stazione appaltante a procedere alla risoluzione del
contratto, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione che
risulti annotata nel casellario informatico. Nel caso di specie la
ricorrente aveva a suo tempo impugnato, davanti al TAR Lazio, la decadenza
e la relativa annotazione sul casellario informatico dell’Autorità è stata
annullata con la sentenza n. 371/2011, che ha accolto il ricorso.
Con
il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 136 del codice dei
contratti pubblici, che disciplina i casi di risoluzione per grave
inadempimento dell’appaltatore.
3. – Si sono costituite le
amministrazioni intimate, eccependo preliminarmente il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo; e, ne merito, concludendo per il
rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. – Con ordinanza
collegiale di questa Sezione, n. 200 dell’11 maggio 2011, è stata respinta
la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
5. – All’udienza
del 30 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. –
La questione preliminare sollevata dalla difesa erariale deve essere
disattesa.
7. - Come esattamente rilevato da parte ricorrente, la
definizione dei limiti della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo con riguardo alle controversie in materia di affidamento di
contratti pubblici (ricavabile attualmente dall’art. 133, comma 1, lettera
e) n. 1, del codice del processo amministrativo), incentrata sulla
estromissione da tale ambito dei ricorsi che abbiano per oggetto la fase
di esecuzione del contratto, non esclude la necessità di verificare la
sussistenza della giurisdizione amministrativa alla stregua del
tradizionale criterio di riparto basato sulla natura della situazione
giuridica soggettiva coinvolta nella lite. Nel caso di specie, la
decisione di procedere alla risoluzione non trova fondamento in
inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto ma ha
come presupposto la sopravvenuta decadenza dell’attestazione di
qualificazione rilasciata dalla SOA (secondo il sistema di qualificazione
disciplinato dall’art. 40 del codice dei contratti). Il potere di
risoluzione del contratto di appalto di lavori, in questi casi, si
caratterizza quale ulteriore conseguenza della vicenda giuridica aperta
dalla decadenza dell’attestazione SOA, vicenda che ha una sicura natura
pubblicistica. Non si tratta, pertanto, di un potere o di un diritto
potestativo di diritto privato, con la conseguenza che la controversia
appartiene alla giurisdizione amministrativa di legittimità.
8. -
Nel merito il ricorso è infondato.
9. - Dall’esame della
motivazione della determinazione dirigenziale impugnata (n. 177 del 14
marzo 2011) emerge come l’ENAS, dopo aver preso atto della sentenza del
TAR Lazio n. 371/2011 (di annullamento della sola annotazione sul
casellario informatico), ha chiesto alla ricorrente di consegnare
l’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, al fine di
proseguire nella esecuzione dei lavori appaltati. A seguito del mancato
adempimento a tale richiesta da parte della Castiglioni s.r.l. ha
dato avvio al procedimento per la risoluzione del contratto.
10. -
Ciò posto, e passando all’esame dei motivi di ricorso, la dedotta
violazione dell’art. 135 (ma anche dell’art. 136) del codice dei contratti
non appare conferente, perché nel caso di specie viene in giuoco
esclusivamente il principio generale (valido per gli affidamenti di lavori
sopra la soglia dei 150.000,00 euro) secondo cui possono eseguire lavori
pubblici solo gli operatori economici qualificati ai sensi dell’art. 40
del codice dei contratti pubblici. Requisito che deve sussistere fin dal
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e
deve permanere nelle successive fasi di aggiudicazione, stipula ed
esecuzione del contratto di lavori.
11. - La fattispecie di
risoluzione dell’art. 135, comma 1 bis, cit., costituisce una norma
speciale che si caratterizza per la circostanza che, in presenza
dell’annotazione sul casellario informatico (e quindi di una misura di
conoscenza legale dell’avvenuta decadenza dell’attestazione di
qualificazione), la stazione appaltante è tenuta a procedere alla
risoluzione. Ma non preclude l’esercizio di un potere di recedere dal
contratto di appalto, connesso al venir meno del requisito soggettivo di
qualificazione dell’impresa appaltatrice, ove la stazione appaltante venga
comunque a conoscenza della sopravvenuta perdita dell’attestazione. E ciò,
si ribadisce, in applicazione del principio generale della necessaria
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
12. - Il
ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.
13. -
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza,
nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese giudiziali a favore dell’ENAS, da liquidarsi in euro
2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari
nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio,
Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2012