Giuseppe Caruso, rappresentato e difeso dagli avv.
Stefano Tarullo, Sandro Campilongo, con domicilio eletto presso Segreteria
T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; Giulio Veltri, Désirée
Zonno, rappresentati e difesi dagli avv. Sandro Campilongo, Stefano
Tarullo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria,
viale Amendola, 8/B;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata
per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Consiglio di Stato -
Presidente pro tempore;
per il riconoscimento
previa rimessione degli atti
alla Corte Costituzionale,
del diritto dei ricorrenti alla percezione
del trattamento retributivo nella sua interezza e con esclusione
dell’applicazione delle norme del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con
modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122 (“Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”);
con
conseguente condanna ex artt. 30 e 34 co. 1 Lett. c) C.P.A. delle
Amministrazioni resistenti, in solido o secondo le rispettive
responsabilità e competenze, alla corresponsione delle somme dovute ut
supra, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al
soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il
dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc.
amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti, tutti magistrati amministrativi,
si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo,
previste dal DL 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L.
30.7.2010 n.122, per ragioni variamente articolate, sia in fatto che in
diritto.
In fatto espongono che dall’applicazione della normativa
richiamata subiscono una sostanziale decurtazione del trattamento
retributivo, che, in punto di interesse, viene analiticamente calcolata e
dimostrata; chiedono che, previa rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di compatibilità dell’impianto normativo con la
Costituzione, sia accertato il loro diritto alla percezione della
retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per
ciascun ricorrente.
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato che resiste ai ricorsi di cui chiede la reiezione.
Le parti hanno
scambiato memorie.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa
è stata trattenuta in decisione.
2) La soluzione della questione
prospettata dai ricorrenti dipende dall’esame della compatibilità
costituzionale dell’impianto normativo contenuto nelle disposizioni
richiamate, con esclusione della quarta censura, che può essere definita
dal Collegio allo stato degli atti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 36
cpa, il Collegio si pronuncia sulla questione considerata matura per la
decisione, mentre gli altri rilievi prospettati in ricorso sono trattati
con separata ordinanza collegiale, con la quale, previa parziale
sospensione del giudizio, è sollevata la questione di legittimità
costituzionale della normativa di riferimento.
3) Con la predetta
quarta censura i ricorrenti chiedono:
- l’accertamento dell’intervenuta
abrogazione della disciplina sull’indennità di buonuscita, disposta - a
decorrere dall’1 gennaio 2011 - dal comma 10 dell’art. 12 (“Interventi in
materia previdenziale”) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122;
- l’accertamento
dell’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della
retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per
l’indennità di buonuscita);
- la restituzione degli accantonamenti già
eseguiti e che verranno eseguiti in corso di giudizio, con rivalutazione
ed interessi di legge;
- in subordine, la remissione degli atti alla
Corte Costituzionale, per accertare l’illegittimità del perdurare del
prelievo.
Osserva il Collegio che a norma del comma 10 dell’art. 12
citato, “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere
dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già
regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti
trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al
citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del
6,91 per cento”.
Secondo i ricorrenti, la norma imporrebbe che il
computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianità contributive debba avvenire secondo la
disciplina del Codice Civile (art. 2120), stabilendo un accantonamento del
6,91% sull’intera retribuzione.
Ne conseguirebbe l’illegittimità del
cumulo dei due istituti (ossia la perdurante trattenuta del 2,50% sull’80%
dei redditi del dipendente, in aggiunta all’istituto di nuova introduzione
per effetto della norma in esame).
Seguendo la prospettazione degli
interessati, si osserva che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva
al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60%
sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del
dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione (Cfr. l’art.
37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
secondo cui “ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente
iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva”; la
base contributiva è fissata dall’art. 38 del D.P.R. da ultimo citato
nell’80% “dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al
lordo”).
In ordine alla percentuale complessiva della ritenuta,
l'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che "Ferma
restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala
crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per
cento dal 1° gennaio 1984".
Alla luce di tale premessa, è fondata
la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’intero complesso normativo da ultimo
riportato è da intendersi implicitamente abrogato dal predetto comma 10
dell’art. 12 “con effetto sulle anzianità contributive maturate a
decorrere dal 1 gennaio 2011”.
Invero, la disposizione da ultimo
citata possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, dal
momento che disciplina ex novo la medesima materia, in costanza dei
medesimi presupposti di fatto che erano presi in esame nella normativa
precedentemente in vigore, introducendo una differente modulazione del
contributo (diversa percentuale sull’intera base stipendiale),
esaustivamente regolata, e richiamando la disciplina dell’art. 2120 del
cod. civ., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine
rapporto, nell’ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei
dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo.
Non a
caso, il comma 10 dell’art. 12 citato non fa salva la rivalsa del 2,50%,
come, invece, aveva chiarito lo stesso legislatore nei precedenti
interventi modificativi della disciplina preesistente (cfr. l’art. 18
della l. 75/1980 prima richiamato), conformemente al noto brocardo “ubi
lex voluit, dixit”.
Secondo i consueti principi in tema di
successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge
anteriore e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il
trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60 sull’80% della
retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del
2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull’intera
retribuzione: ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1°
gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50%
sull’80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici.
La
differente normativa si spiega con la considerazione che, mentre in
relazione ad una base di computo inferiore - ossia l’80% dello stipendio -
residuava a favore del dipendente una “fascia” non incisa della
retribuzione - ossia il 20% di essa - che equilibrava (sia pure in parte)
la ritenuta del 2,50%, nel nuovo assetto dell’istituto la percentuale (sia
pure minore) opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il
mantenere la rivalsa sul dipendente, in assenza della “fascia esente”,
determina la diminuzione della retribuzione immediatamente percepita dal
dipendente medesimo e, contestualmente, la diminuzione della quantità del
TFR che lo stesso andrà maturando nel tempo, e ciò al solo scopo di
alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del
datore di lavoro.
Diversamente opinando, la contemporanea applicazione
della “nuova” disciplina sul trattamento di fine rapporto da un lato, con
il perdurare della ritenuta a carico del dipendente dall’altro,
costituirebbe una consistente lesione dell’aspettativa del lavoratore ad
un “trattamento di fine servizio, comunque denominato”, quanto più
possibile assimilabile all’indennità di buonuscita che si sarebbe
percepita a legislazione invariata, posto che l’accantonamento a carico
dello Stato datore di lavoro non sarebbe effettivamente del 6,91%, ma -
nei fatti - del 4,91%, se si considera che, contestualmente, il
trattamento economico dei dipendenti verrebbe inciso nella misura del
2,50% sull’80% della retribuzione (e dunque nella misura del 2%, se
calcolato sull’intera retribuzione). Ne conseguirebbe la violazione
dell’art. 3 Cost., atteso che la disciplina sul trattamento di fine
rapporto di cui all’art. 2120 Cod. Civ. verrebbe applicata – a parità di
retribuzione – in misura deteriore nei confronti dei dipendenti pubblici
rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di
lavoro.
Peraltro, il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un
accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in
parte a carico del lavoratore, a parità di importo, sarebbe determinato da
un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a
quest’ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza
di rapporto d’impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione.
Ne
conseguirebbe un’ulteriore e palese violazione dell’art. 36 Cost., posto
che l’accantonamento determinante il futuro trattamento di fine rapporto
si ridurrebbe rispetto al passato, il tutto senza alcuna negoziazione e,
soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro
prestato, rimasta immutata.
Orbene, la giurisprudenza (Cfr., ex multis,
Cons. Stato, V, 30 ottobre 1997 n. 1207; Corte Cost. 15 luglio 2005 n.
282; Corte Cost. 23 ottobre 2009, n. 263) ha costantemente affermato che,
tra più possibili interpretazioni, deve essere sempre preferita quella
conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione.
Da quanto sopra
ne consegue che, riservata ogni altra decisione sulle questioni non
trattate, la quarta censura del ricorso in esame deve essere accolta e,
previo l’accertamento dell’illegittimità, dall’1 gennaio 2011, del
perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui
operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di
buonuscita), l’Amministrazione intimata va condannata alla restituzione
degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dall’1 gennaio 2011, con
rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili
all’effettivo soddisfo, da calcolarsi applicando i criteri di cui al D.M.
1 settembre 1998 n. 352.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
non definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
limitatamente alla quarta censura, e, per l’effetto, previo accertamento
dell’illegittimità, a decorrere dall’1 gennaio 2011, del perdurare del
prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo
di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), condanna
l’Amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già
eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed
interessi legali, nella misura di cui in motivazione.
Riserva a
separata ordinanza, pronunciata nella medesima camera di consiglio, la
trattazione delle ulteriori questioni dedotte in giudizio, da sottoporre
al vaglio della Corte Costituzionale.
Ogni decisione in ordine al
pagamento delle spese ed onorari va rinviata alla completa definizione
della causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne
copia alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di
consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti,
Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2012