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| n. 1-2012 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
TER - Sentenza 14 gennaio 2012 n. 356
Pres. Daniele – Est.
Perna
Gepin Spa, Altran Italia Spa, Zeropiù Spa, Fata Informatica Srl,
(Avv. G. Vaccari) c/ Poste Italiane Spa (Avv. R. Mazzei) e Replay Spa
(Avv.ti F. Lattanzi e F. Cardarelli) |
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1. Giustizia amministrativa – Rito accesso ai documenti –
In pendenza del giudizio – Ammissibilità – Presupposti – Giudizio contro
la P.A. – Correlazione temporale – Necessità
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2. Giustizia amministrativa – Giudizio principale –
Ricorso per accesso ai documenti nelle more – Autonomia – Specialità –
Sussistenza
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3. Atto amministrativo – P.A. – Sostituzione di soli
alcuni elementi – Provvedimento di riforma sostitutiva – Configurabilità –
Sussiste – Medesimo dispositivo – Irrilevanza
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4. Atto amministrativo – P.A. –Provvedimento di riforma
sostitutiva – Adozione – Onere impugnazione – Sussiste – Originaria
impugnazione – Insufficienza
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5. Giustizia amministrativa – Istanza ex art. 116 c.p.a.
– P.A. – Atto di riforma – Adozione – Mancata impugnazione – Conseguenza –
Interesse alla definizione dell’istanza – Esclusione – Ragione
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6. Atto amministrativo – Impugnazione – Giudizio –
Sostituzione nelle more – Conseguenza – Provvedimento gravato – Difetto di
interesse – Sussiste
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1. Il rimedio di cui all'art. 116, comma 2, del d.lgs 2
luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo, c.p.a.
), attivabile in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è
connessa, presuppone la pendenza, nei confronti dell’Amministrazione che
ha negato o comunque non soddisfatto la richiesta di accesso, del giudizio
sulla controversia cui la richiesta di accesso agli atti si riferiva e
postula pertanto la contemporaneità o almeno la stretta correlazione
temporale tra la richiesta di accesso agli atti rivolta ad una p.a. e la
pendenza del giudizio instaurato nei confronti della medesima (1).
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2. Con l’esercizio dell’azione in materia di accesso nel
corso del giudizio pendente, in un giudizio amministrativo già instaurato
viene ad inserirsi in via incidentale un differente giudizio per l’accesso
agli atti caratterizzato da autonomia, celerità e specialità rispetto al
primo; il carattere autonomo dell’incidente processuale rispetto al
giudizio principale vale a mantenere formalmente e concettualmente
distinti i due giudizi nonché il rapporto giuridico processuale
costituitosi all’interno di ciascuno di essi.
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3. Concreta un provvedimento di riforma sostitutiva del
precedente provvedimento il nuovo atto che l’Amministrazione adotti,
lasciando fermo il primo provvedimento nella parte dispositiva e
modificandone la parte motiva attraverso la caducazione e la contestuale
sostituzione di alcuni elementi con altri diversi da quelli originari.
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4. Il provvedimento di riforma differisce dal
provvedimento originario e lo sostituisce e, ove pure nel dispositivo
risulti identico, rappresenta un provvedimento nuovo; il soggetto che
abbia impugnato il provvedimento originario ha dunque l’onere di impugnare
anche il provvedimento di riforma a pena di improcedibilità dell’azione
proposta contro il precedente atto, essendo quest’ultimo espunto
dall’universo giuridico.
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5. La sopravvenuta adozione dell’atto di riforma, ove
esso non venga impugnato, determina il venir meno nel ricorrente
dell’interesse alla definizione dell’istanza ex art. 116 c.p.a. proposta
avverso il provvedimento originariamente adottato dall’Amministrazione,
posto che detto provvedimento è stato sostituito dal nuovo ed ha quindi
esaurito la sua attitudine alla produzione di effetti per il futuro (e ciò
anche qualora tali effetti siano concettualmente coincidenti con quelli
prodotti dal nuovo atto, nell’ipotesi di invarianza della parte
dispositiva nei due atti );
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6. Ove nelle more del giudizio promosso per
l’annullamento di un atto ne intervenga un altro completamente sostitutivo
del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente
provvedimento può residuare in capo al ricorrente anche quando il nuovo
abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti
un’eventuale pronuncia sul primo atto inutiliter data, onde al Giudice non
resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la
improcedibilità del gravame.
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(1) Cfr. Tar Lazio, sez. III ter, 8 luglio 2011, n.
6064 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3469 del
2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Società Gepin Spa, in persona del legale rappresentante
p.t., in proprio e quale Mandataria Rti, Società Altran Italia Spa, in
persona del legale rappresentante p.t., Società Zeropiu' Spa, in persona
del legale rappresentante p.t., Società Fata Informatica Srl, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Gioia
Vaccari, con domicilio eletto presso Gioia Vaccari in Roma, via Gioacchino
Rossini, 18;
contro
Società Poste Italiane Spa, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo
Mazzei, con domicilio eletto presso Rodolfo Mazzei in Roma, via XX
Settembre, 1;
nei confronti di
Società Replay Spa, in persona del legale
rappresentante p.t., + Rti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo
Lattanzi e Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Filippo
Lattanzi in Roma, via P.G. Da Palestrina, 47;
per l'annullamento
della comunicazione via fax in data 6.6.2011
di Poste Italiane, di diniego di accesso agli atti richiesti in data
31.5.2011 e per l’accertamento del diritto d’accesso con ordine di
esibizione;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2, del c.p.a.
presentata dalla ricorrente;
Viste le memorie difensive presentate
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre
2011 il I ref. Rosa Perna;
Uditi l’avv. Vaccari per la ricorrente e
l’avv. Lattanzi per Replay s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’istanza in epigrafe, spiegata ai sensi
dell’art. 116 c.p.a. dalla società Gepin in pendenza del giudizio di
impugnazione della propria esclusione dalla gara di appalto indetta da
Poste Italiane s.p.a., veniva chiesto l’annullamento della comunicazione
in data 6.6.2011 dell’Amministrazione intimata recante diniego di accesso
agli atti di gara richiesti in data 31.5.2011.
L’istanza introduttiva
del presente giudizio camerale era notificata a Poste Italiane e alla
società Replay, odierna contro interessata, in data 14 giugno 2011 e
depositata il successivo 23 giugno 2011.
Con nota del successivo 20
luglio Poste Italiane comunicava quanto segue:
“Con riferimento alla
richiesta di accesso agli atti trasmessa da Codesto costituendo
Raggruppamento in data 27 maggio 2011, pervenuta in data 31 maggio 2011,
si precisa che nella nota della Scrivente, inviata in data 6 giugno 2011,
l’espressione “…entro il termine di 30 giorni …” deve in realtà leggersi
“…entro il termine di 10 giorni…”.
Infatti, ai sensi dell’art.
79, comma 5-quater, del d.lgs 163/2006, “l’accesso agli atti del
procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione
è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei
provvedimenti medesimi”.
Pertanto, tenuto conto che l’istanza di
accesso agli atti del procedimento trasmessa da Codesto Costituendo
Raggruppamento è pervenuta oltre dieci giorni dall’invio della
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, si conferma, fatta
eccezione per l’errata corrige sopra riportata, il provvedimento adottato
in precedenza.
Ad ogni buon fine si ritrascrive di seguito il
testo della suddetta nota del 6 giugno nella versione
corretta:….
‘ Si riscontra l’istanza in oggetto, pervenuta i
data 31.5.2011, per rilevare il difetto di interesse alla richiesta
ostensione, stante la tardività dell’istanza stessa, pervenuta oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, avvenuta in
data 1° aprile 2011’ ”.
Con nota del 22 luglio 2011 Gepin
contestava il diniego, tra l’altro affermando che “Poste Italiane
sembra aver innovativamente motivato il diniego sulla base del disposto
dell’art. 79, comma 5-quater del d.lgs 163/06, introdotto dall’art. 2,
comma 1, lett. d), d.lgs 20 marzo 2010, n. 53, non invocato in precedenza,
che consente l’accesso informale ai documenti di gara entro 10 giorni
dall’invio della comunicazione della aggiudicazione ai riceventi la stessa
senza che occorra istanza scritta né provvedimento di
ammissione”.
La società ricorrente tuttavia non estendeva
l’impugnazione di cui all’istanza in epigrafe anche alla successiva
comunicazione di Poste Italiane; in ragione di ciò l’odierna
controinteressata ha eccepito l’inammissibilità della domanda attorea
spiegata ai sensi dell'art. 116, comma 2, del c.p.a..
Il Collegio deve
dichiarare l’improcedibilità dell’istanza della Gepin di cui in
epigrafe.
Si osserva preliminarmente che il rimedio di cui all'art.
116, comma 2, del c.p.a., attivabile “in pendenza di un giudizio cui la
richiesta di accesso è connessa”, presuppone la pendenza, nei
confronti dell’Amministrazione che ha negato o comunque non soddisfatto la
richiesta di accesso, del giudizio sulla controversia cui la richiesta di
accesso agli atti si riferiva, e postula, pertanto, la contemporaneità o,
quanto meno, la stretta correlazione temporale tra la richiesta di accesso
agli atti rivolta ad una p.a. e la pendenza del giudizio instaurato nei
confronti della medesima; ove tale presupposto si verifichi, si consente
al ricorrente di esperire il rito in materia di accesso nel corso del
giudizio pendente, con istanza depositata presso la segreteria della
Sezione cui è assegnato il ricorso principale (così, Tar Lazio, sez. III
ter, 8 luglio 2011, n. 6064).
In tal modo, in un giudizio
amministrativo già pendente viene ad inserirsi in via incidentale un
differente giudizio per l’accesso agli atti caratterizzato da autonomia,
celerità e specialità rispetto al primo.
In particolare, il carattere
autonomo dell’incidente processuale rispetto al giudizio principale vale a
mantenere formalmente e concettualmente distinti i due giudizi nonché il
rapporto giuridico processuale costituitosi all’interno di ciascuno di
essi.
E così nel caso all’odierno esame del Collegio, il rapporto
giuridico processuale tra le parti della controversia sull’accesso -
ancorché già parti del giudizio impugnatorio principale - si veniva a
costituire solo al momento del deposito dell’istanza in epigrafe presso la
Segreteria di questo Tribunale di tal che, soltanto in quel momento, e in
relazione all’oggetto con essa impugnato - vale a dire la comunicazione di
Poste Italiane in data 6 giugno 2011 –sorgeva il potere-dovere del Giudice
di pronunciarsi.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio l’odierna
intimata, con successiva nota del 20 luglio 2011, operava una rettifica
della precedente comunicazione precisando che “l’espressione ‘…entro il
termine di 30 giorni…’ deve in realtà leggersi ‘…entro il termine di 10
giorni…’”…. confermando, “fatta eccezione per l’errata corrige
sopra riportata, il provvedimento adottato in precedenza”.
In calce
alla nota l’odierna intimata ritrascriveva “il testo della suddetta
nota del 6 giugno nella versione corretta”.
Orbene, al fine di
apprezzare i rapporti tra le due successive note di Poste Italiane in
risposta all’istanza di accesso avanzata da Gepin e, di riflesso, gli
effetti di tale consecuzione di atti sull’esperito ricorso della
concorrente in materia di accesso, appare utile considerare che la nota
del 20 luglio: - veniva adottata ad iniziativa dell’Amministrazione
intimata; - operava a parziale modifica della nota precedente; - a
giustificazione della modifica operata, faceva espresso riferimento a
disposizioni normative in precedenza mai richiamate, pur mantenendo ferma
la decisione di diniego.
Per tale via, come la stessa ricorrente
avrebbe rilevato nella nota del 22 luglio 2011 diretta a Poste Italiane,
la Stazione appaltante sembrava “aver innovativamente motivato il
diniego sulla base del disposto dell’art. 79, comma 5-quater del d.lgs
163/06”.
Tanto considerato, quanto ai rapporti tra le due
successive note di Poste Italiane, ritiene il Collegio che la seconda
comunicazione non fosse una mera rettifica di errore materiale od ostativo
contenuto nella precedente nota, e nemmeno un atto meramente confermativo
o ancora una conferma del precedente diniego, non essendosi oltretutto la
società ripronunciata a seguito di nuova istanza dell’interessata, ma
avendo posto in essere un’attività in sede di autotutela
amministrativa.
L’intervento operato con la seconda nota concretava
piuttosto una riforma sostitutiva del precedente provvedimento di diniego
che, lasciato fermo nella parte dispositiva, veniva modificato nella parte
motiva – verosimilmente a seguito dell’apprezzamento delle modifiche
normative intervenute nel testo dell’art. 79 del d.lgs 163/06 per effetto
del d.lgs n. 53/2010 - attraverso la caducazione e contestuale
sostituzione di alcuni elementi di essa con altri diversi da quelli
originari; in calce alla comunicazione veniva quindi riportato il
provvedimento di diniego nella versione corretta, quale risultava
all’esito del predetto intervento di sostituzione.
La comunicazione
del 20 luglio, pertanto, conteneva in sé ben due provvedimenti
amministrativi, distinti e correlati, vale a dire, un atto di riforma del
precedente provvedimento di diniego dell’accesso nonché, in calce, il
provvedimento riformato; quest’ultimo era un provvedimento diverso dal
precedente diniego di cui alla nota del 6 giugno, tanto è vero che lo
sostituiva e, pur nella identità del dispositivo, rappresentava un
provvedimento nuovo, che la parte ricorrente aveva dunque l’onere di
impugnare a pena di improcedibilità dell’azione proposta contro il
precedente diniego, ormai espunto dall’universo giuridico.
Sotto
quest’ultimo profilo, infatti, e con ciò si viene a trattare pure dei
connessi effetti processuali consequenziali alla successiva comunicazione
di Poste Italiane, la sopravvenuta adozione del provvedimento di diniego,
come riformato, ha determinato il venir meno nella odierna ricorrente
dell’interesse alla definizione dell’istanza ex art. 116 c.p.a. in
epigrafe, posto che la nota di diniego originariamente impugnata veniva
sostituita dal nuovo provvedimento e quindi esauriva la sua attitudine
alla produzione di effetti per il futuro (ancorché concettualmente
coincidenti con quelli prodotti dal nuovo diniego, stante la invarianza
della parte dispositiva nei due atti ); sicché, l’interesse di Gepin alla
definizione del presente giudizio non è più configurabile, stante la
sopravvenuta mancanza di lesività nei propri confronti dell’atto
originariamente impugnato, essendosi viceversa spostato l’interesse della
ricorrente alla rimozione del secondo provvedimento, tuttavia non gravato.
E siccome ritiene pacificamente la giurisprudenza che, ove nelle more
del giudizio promosso per l’annullamento di un atto ne intervenga un altro
completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere
sul precedente provvedimento possa residuare anche quando il nuovo abbia
riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un’eventuale
pronuncia sul primo atto inutiliter data, al Collegio non resta che
dare atto del sopravvenuto difetto di interesse, come in atti, e
dichiarare la improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere,
invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione
dell'impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le
condizioni dell'azione debbono permanere fino al momento del passaggio in
decisione della controversia.
Sussistono comunque giuste ragioni per
disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sull’istanza ex
art. 116 c.p.a, come in epigrafe proposta, la dichiara
improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala,
Consigliere
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2012
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