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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 30 dicembre 2011 n. 2076
Pres. Nicolosi – Est. Grauso
Cbs Outdoor S.r.l. (Avv.ti E. Vignolini e F. Vanetti) c/ Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini) e Azienda Trasporti Area Fiorentina - A.T.A.F. (Avv.ti A. Tarducci e I. Tozzi)


1. Atto amministrativo – Lesione interessi società per azioni – Impugnazione – Società – Legittimazione attiva – Sussiste – Soci – Non sussiste – Ragione – Autonomia patrimoniale s.p.a.

 

2. Giustizia civile – s.p.a. – Danno al patrimonio sociale – Socio – Posizione tutelabile erga omnes – Inconfigurabilità – Ragione

 

3. Giustizia amministrativa – Processo – Repliche – Ammissibilità – Limiti – Introduzione nuovi documenti e prove – Inammissibilità

 

 

1. Costituisce principio cardine dell’ordinamento societario quello dell’autonomia patrimoniale sancito dall’art. 2325 c.c., in forza del quale al riconoscimento della piena personalità giuridica consegue la completa distinzione fra la società di capitali ed i suoi soci, trattandosi di autonomi soggetti di diritto i cui patrimoni rimangono perfettamente separati e reciprocamente insensibili. Se, pertanto, non sono imputabili ai soci gli atti compiuti in nome e per conto della società, e le relative conseguenze patrimoniali, correlativamente è solo in capo alla società, e non ai soci, che sussiste la legittimazione ad agire ed a contraddire per la tutela delle situazioni giuridiche che ad essa, come ad ogni altro soggetto di diritto, siano imputabili. Ne discende, che la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi asseritamente pregiudizievoli di interessi appartenenti al patrimonio della società non può che spettare in via esclusiva alla società stessa, unico soggetto sul quale ricadono gli effetti dell’azione amministrativa asseritamente viziata. Nessuna legittimazione ad impugnare quegli stessi provvedimenti può essere, di contro, riconosciuta ai soci che non possono considerarsi portatori di alcun autonomo interesse sostanziale, e processuale, all’impugnazione, potendo al più intervenire ad adiuvandum nel giudizio.

 

2. La partecipazione azionaria attribuisce ai soci una posizione complessa nei rapporti con la società, ma non posizioni tutelabili erga omnes, e, per quanto sia inevitabile che un’eventuale lesione del patrimonio della seconda si ripercuota sull’interesse economico dei primi, ogni possibile conseguenza negativa rappresenta un mero riflesso di fatto del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i rischi per definizione connessi alla titolarità della partecipazione azionaria.

 

3. Le repliche, ai sensi dell’art. 73 co. 1 c.p.a., sono ammissibili nella misura in cui – come oggi confermato dalla versione della norma novellata dal D.Lgs. n. 195/2011 – siano dirette a contestare i nuovi documenti e le nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di merito, e non a veicolare nel giudizio allegazioni e prove dirette a sostegno delle domande già contenute nell’atto introduttivo del giudizio ed illustrate con le successive difese.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 706 del 2007, proposto da:

 

Cbs Outdoor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Vignolini e Federico Vanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Vignolini in Firenze, via F. Bonaini 10;

contro



Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Debora Pacini, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, piazza della Signoria 1; Azienda Trasporti Area Fiorentina - A.T.A.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tarducci e Iacopo Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, borgo San Frediano 8;

nei confronti di



I-Mago S.p.A.;

per l'annullamento,



in parte qua
, della delibera di Giunta Comunale n. 2007/G/00092 del 28.2.2007, che prevede l'espletamento di apposita gara d'appalto per la sostituzione di 1234 paline di fermata e la realizzazione di 100 pensiline, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi, per quanto possa occorrere, la nota del Segretario comunale del 29 agosto 2006 e la domanda di ATAF dell'11 novembre 2006 e della successiva integrazione del 30 novembre 2006 richiamate dalla citata delibera di Giunta;
e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell’Azienda Trasporti Area Fiorentina - A.T.A.F.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato il 27 aprile – 3 maggio 2007 e depositato il 10 maggio successivo, la CBS Outdoor S.r.l. (già SMA 2002) esponeva di essere, assieme alla I.G.P. S.p.a. ed alla A&P S.r.l., socia di minoranza della I-Mago S.p.a., società mista costituita nel 1998 – previa pubblicazione del bando per la scelta dei soci privati – per iniziativa dell’Azienda Trasporti Area Fiorentina (di seguito: ATAF, a sua volta partecipata al 90% dal Comune di Firenze), e avente quale oggetto la promozione e lo sviluppo della comunicazione pubblicitaria, la progettazione e la fornitura di servizi pubblicitari, la realizzazione e la gestione di spazi pubblicitari, e, in genere, ogni attività connessa al mercato pubblicitario.
Con contratto del 21 dicembre 1998 – proseguiva la ricorrente – la stessa ATAF aveva concesso alla I-Mago, in esclusiva, la gestione degli spazi pubblicitari di sua proprietà, ivi compresi quelli di futura realizzazione, il tutto a fronte della corresponsione, da parte della concessionaria, di un canone annuo nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Nei rapporti interni fra i soci della concessionaria, era stato peraltro preventivamente convenuto che ai tre soci privati sarebbero stati offerti in subconcessione dalla stessa I-Mago gli spazi pubblicitari esistenti acquisiti da ATAF, e quelli che sarebbero stati acquisiti in futuro, perché ne curassero la commercializzazione: in particolare, alla ricorrente erano state offerte le pensiline di fermata, che infatti le erano state cedute in esclusiva da I-Mago con scrittura privata del 5 dicembre 2001.
Nel prosieguo, il rapporto si era svolto regolarmente sino a quando, nel marzo 2007, il Comune di Firenze aveva recepito la proposta di ATAF di sostituire 1234 paline di fermata e di realizzare 100 nuove pensiline mediante espletamento di apposita gara d’appalto, il cui corrispettivo sarebbe consistito nella concessione del diritto di sfruttamento dei nuovi spazi pubblicitari per la durata di sette anni, e questo senza che l’amministrazione procedente avesse tenuto nel minimo conto la vigenza dell’esclusiva a suo tempo rilasciata da ATAF ad I-Mago, e gli accordi interni fra i soci della stessa I-Mago. Avverso la delibera di Giunta comunale n. 92 del 28 febbraio 2007, recante la determinazione predetta, e gli atti ad essa presupposti, in epigrafe meglio indicati, proponeva dunque impugnazione la CBS Outdoor, la quale concludeva per l’annullamento degli atti impugnati e per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio il Comune di Firenze e l’ATAF, che resistevano alle pretese avversarie, la causa veniva discussa in pubblica udienza il 6 dicembre 2011, e decisa come da dispositivo pubblicato il 12 dicembre 2011.

DIRITTO



Come riferito in narrativa, la società CBS Outdoor è socia di minoranza di I-Mago, la società mista costituita per iniziativa di ATAF (l’azienda fiorentina di trasporto municipale partecipata al 90% dal Comune di Firenze), e concessionaria in esclusiva degli spazi ed impianti pubblicitari di proprietà della stessa ATAF. La ricorrente è altresì subconcessionaria degli spazi pubblicitari sulle pensiline di fermata, in conformità agli accordi intercorsi con gli altri i soci di I-Mago, ed in tale duplice veste agisce per l’annullamento della delibera n. 92 del 28 febbraio 2007, con cui la Giunta comunale di Firenze ha approvato la richiesta dell’ATAF relativa alla sostituzione di 1234 paline di fermata ed alla realizzazione di 100 nuove pensiline previo espletamento di apposita gara di appalto, nonché per il risarcimento dei danni.
In via pregiudiziale, il Comune di Firenze eccepisce il difetto di interesse della ricorrente, che, in quanto mera avente causa della società I-Mago, sarebbe priva di titolo ad agire autonomamente a tutela delle situazioni soggettive facenti capo a quest’ultima e, segnatamente, di quelle originate dalla concessione degli spazi pubblicitari di ATAF.
L’eccezione, che attiene al piano della legittimazione, piuttosto che a quello dell’interesse, è fondata.
Costituisce principio cardine dell’ordinamento societario quello dell’autonomia patrimoniale sancito dall’art. 2325 c.c., in forza del quale al riconoscimento della piena personalità giuridica consegue la completa distinzione fra la società di capitali ed i suoi soci, trattandosi di autonomi soggetti di diritto i cui patrimoni rimangono perfettamente separati e reciprocamente insensibili. Se, pertanto, non sono imputabili ai soci gli atti compiuti in nome e per conto della società, e le relative conseguenze patrimoniali, correlativamente è solo in capo alla società, e non ai soci, che sussiste la legittimazione ad agire ed a contraddire per la tutela delle situazioni giuridiche che ad essa, come ad ogni altro soggetto di diritto, siano imputabili.
Ne discende, per quanto qui rileva, che la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi asseritamente pregiudizievoli di interessi appartenenti al patrimonio della società – quali certamente sono, nella specie, gli interessi che, scaturendo dalla concessione in esclusiva degli spazi pubblicitari di ATAF in favore di I-Mago, si assumono lesi dalla delibera impugnata – non può che spettare in via esclusiva alla società stessa, unico soggetto sul quale ricadono gli effetti dell’azione amministrativa asseritamente viziata. Nessuna legittimazione ad impugnare quegli stessi provvedimenti può essere, di contro, riconosciuta ai soci, i quali, in virtù del richiamato principio dell’autonomia patrimoniale, non dispongono delle situazioni soggettive della società e non possono considerarsi portatori di alcun autonomo interesse sostanziale, e processuale, all’impugnazione.
La partecipazione azionaria, del resto, attribuisce ai soci una posizione complessa nei rapporti con la società, ma non posizioni tutelabili erga omnes, e, per quanto sia inevitabile che un’eventuale lesione del patrimonio della seconda si ripercuota sull’interesse economico dei primi, ogni possibile conseguenza negativa rappresenta un mero riflesso di fatto del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i rischi per definizione connessi alla titolarità della partecipazione azionaria (cfr., fra le molte, Cass. 7 aprile 2006, n. 8174; id. 8 settembre 2005, n. 17938). Sul piano processuale, la qualità di socio è dunque idonea a giustificare, al più, l’intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso avverso i provvedimenti diretti nei confronti della società, ma non la proposizione di un’impugnazione autonoma (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, sez. II, 12 aprile 2007, n. 629), né di un’autonoma domanda di risarcimento dei danni che si assumono provocati da quei provvedimenti, posto che, in una fattispecie siffatta, l’unico pregiudizio astrattamente configurabile in rapporto di derivazione causale diretta dall’attività amministrativa è quello patito dalla società, e non dal socio.
La conclusione – che vale altresì con riguardo alla veste di subconcessionaria parimenti rivendicata dalla società ricorrente, che, ancora una volta, non può considerarsi direttamente incisa dal provvedimento impugnato – non è inficiata dal rilievo della posizione di controllo attribuita al Comune di Firenze sia rispetto ad ATAF, sia rispetto a I-Mago, trattandosi di posizione che, non modificando l’assetto e la natura delle situazioni soggettive in gioco, non permette di configurare in capo alla ricorrente la titolarità degli interessi legittimi azionati in questa sede (a prescindere dal fatto che, nella realtà, il Comune di Firenze, come socio di maggioranza di ATAF, su I-Mago esercita al più un controllo indiretto).
Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento danni, proposta dalla ricorrente in una con quella di annullamento, deve ulteriormente aggiungersi – stavolta nel merito – che la pretesa, avente ad oggetto la riparazione del pregiudizio consistente nell’impossibilità di gestire i nuovi impianti pubblicitari approvati con la delibera impugnata, è del tutto sfornita di allegazione e prova in punto di quantum, non essendo noti gli elementi dai quali desumere l’entità degli utili ritraibili dallo sfruttamento pubblicitario delle pensiline. Nella memoria difensiva depositata il 15 novembre 2011, la ricorrente ha allegato il fatturato lordo relativo ad ogni singola pensilina, riservandosi di indicare in corso di causa i costi fissi; l’indicazione, fornita con la memoria di replica del 25 novembre 2011, deve considerarsi per un verso insufficiente, perché carente di qualsivoglia riscontro documentale, ma, soprattutto, tardiva, in quanto le repliche ai sensi dell’art. 73 co. 1 c.p.a. sono ammissibili nella misura in cui – come oggi confermato dalla versione della norma novellata dal D.Lgs. n. 195/2011 – siano dirette a contestare i nuovi documenti e le nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di merito, e non a veicolare nel giudizio allegazioni e prove dirette a sostegno delle domande già contenute nell’atto introduttivo del giudizio ed illustrate con le successive difese (mentre il Comune di Firenze, nella propria memoria conclusionale, non ha svolto alcun argomento per contrastare la domanda risarcitoria il danno lamentato dalla ricorrente).
La somma dei rilevati, ed assorbenti, profili di inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte conduce al rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2011





 

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