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| n. 1-2012 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 30 dicembre 2011 n. 2076
Pres. Nicolosi –
Est. Grauso
Cbs Outdoor S.r.l. (Avv.ti E. Vignolini e F. Vanetti) c/
Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini) e Azienda Trasporti Area
Fiorentina - A.T.A.F. (Avv.ti A. Tarducci e I. Tozzi) |
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1. Atto amministrativo – Lesione interessi società per
azioni – Impugnazione – Società – Legittimazione attiva – Sussiste – Soci
– Non sussiste – Ragione – Autonomia patrimoniale s.p.a.
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2. Giustizia civile – s.p.a. – Danno al patrimonio
sociale – Socio – Posizione tutelabile erga omnes – Inconfigurabilità –
Ragione
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3. Giustizia amministrativa – Processo – Repliche –
Ammissibilità – Limiti – Introduzione nuovi documenti e prove –
Inammissibilità
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1. Costituisce principio cardine dell’ordinamento
societario quello dell’autonomia patrimoniale sancito dall’art. 2325 c.c.,
in forza del quale al riconoscimento della piena personalità giuridica
consegue la completa distinzione fra la società di capitali ed i suoi
soci, trattandosi di autonomi soggetti di diritto i cui patrimoni
rimangono perfettamente separati e reciprocamente insensibili. Se,
pertanto, non sono imputabili ai soci gli atti compiuti in nome e per
conto della società, e le relative conseguenze patrimoniali,
correlativamente è solo in capo alla società, e non ai soci, che sussiste
la legittimazione ad agire ed a contraddire per la tutela delle situazioni
giuridiche che ad essa, come ad ogni altro soggetto di diritto, siano
imputabili. Ne discende, che la legittimazione ad impugnare provvedimenti
amministrativi asseritamente pregiudizievoli di interessi appartenenti al
patrimonio della società non può che spettare in via esclusiva alla
società stessa, unico soggetto sul quale ricadono gli effetti dell’azione
amministrativa asseritamente viziata. Nessuna legittimazione ad impugnare
quegli stessi provvedimenti può essere, di contro, riconosciuta ai soci
che non possono considerarsi portatori di alcun autonomo interesse
sostanziale, e processuale, all’impugnazione, potendo al più intervenire
ad adiuvandum nel giudizio.
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2. La partecipazione azionaria attribuisce ai soci una
posizione complessa nei rapporti con la società, ma non posizioni
tutelabili erga omnes, e, per quanto sia inevitabile che un’eventuale
lesione del patrimonio della seconda si ripercuota sull’interesse
economico dei primi, ogni possibile conseguenza negativa rappresenta un
mero riflesso di fatto del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i
rischi per definizione connessi alla titolarità della partecipazione
azionaria.
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3. Le repliche, ai sensi dell’art. 73 co. 1 c.p.a., sono
ammissibili nella misura in cui – come oggi confermato dalla versione
della norma novellata dal D.Lgs. n. 195/2011 – siano dirette a contestare
i nuovi documenti e le nuove memorie depositate dalle controparti in vista
dell’udienza di merito, e non a veicolare nel giudizio allegazioni e prove
dirette a sostegno delle domande già contenute nell’atto introduttivo del
giudizio ed illustrate con le successive difese.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del
2007, proposto da:
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Cbs Outdoor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Vignolini e
Federico Vanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena
Vignolini in Firenze, via F. Bonaini 10;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e
Debora Pacini, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura
comunale in Firenze, piazza della Signoria 1; Azienda Trasporti Area
Fiorentina - A.T.A.F., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tarducci e
Iacopo Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in
Firenze, borgo San Frediano 8;
nei confronti di
I-Mago S.p.A.;
per l'annullamento,
in parte qua, della delibera di Giunta
Comunale n. 2007/G/00092 del 28.2.2007, che prevede l'espletamento di
apposita gara d'appalto per la sostituzione di 1234 paline di fermata e la
realizzazione di 100 pensiline, nonché di ogni altro atto presupposto,
conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi, per quanto possa
occorrere, la nota del Segretario comunale del 29 agosto 2006 e la domanda
di ATAF dell'11 novembre 2006 e della successiva integrazione del 30
novembre 2006 richiamate dalla citata delibera di Giunta;
e per il
risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Firenze e dell’Azienda Trasporti Area Fiorentina - A.T.A.F.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27 aprile – 3 maggio
2007 e depositato il 10 maggio successivo, la CBS Outdoor S.r.l. (già SMA
2002) esponeva di essere, assieme alla I.G.P. S.p.a. ed alla A&P
S.r.l., socia di minoranza della I-Mago S.p.a., società mista costituita
nel 1998 – previa pubblicazione del bando per la scelta dei soci privati –
per iniziativa dell’Azienda Trasporti Area Fiorentina (di seguito: ATAF, a
sua volta partecipata al 90% dal Comune di Firenze), e avente quale
oggetto la promozione e lo sviluppo della comunicazione pubblicitaria, la
progettazione e la fornitura di servizi pubblicitari, la realizzazione e
la gestione di spazi pubblicitari, e, in genere, ogni attività connessa al
mercato pubblicitario.
Con contratto del 21 dicembre 1998 – proseguiva
la ricorrente – la stessa ATAF aveva concesso alla I-Mago, in esclusiva,
la gestione degli spazi pubblicitari di sua proprietà, ivi compresi quelli
di futura realizzazione, il tutto a fronte della corresponsione, da parte
della concessionaria, di un canone annuo nonché della manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti. Nei rapporti interni fra i soci
della concessionaria, era stato peraltro preventivamente convenuto che ai
tre soci privati sarebbero stati offerti in subconcessione dalla stessa
I-Mago gli spazi pubblicitari esistenti acquisiti da ATAF, e quelli che
sarebbero stati acquisiti in futuro, perché ne curassero la
commercializzazione: in particolare, alla ricorrente erano state offerte
le pensiline di fermata, che infatti le erano state cedute in esclusiva da
I-Mago con scrittura privata del 5 dicembre 2001.
Nel prosieguo, il
rapporto si era svolto regolarmente sino a quando, nel marzo 2007, il
Comune di Firenze aveva recepito la proposta di ATAF di sostituire 1234
paline di fermata e di realizzare 100 nuove pensiline mediante
espletamento di apposita gara d’appalto, il cui corrispettivo sarebbe
consistito nella concessione del diritto di sfruttamento dei nuovi spazi
pubblicitari per la durata di sette anni, e questo senza che
l’amministrazione procedente avesse tenuto nel minimo conto la vigenza
dell’esclusiva a suo tempo rilasciata da ATAF ad I-Mago, e gli accordi
interni fra i soci della stessa I-Mago. Avverso la delibera di Giunta
comunale n. 92 del 28 febbraio 2007, recante la determinazione predetta, e
gli atti ad essa presupposti, in epigrafe meglio indicati, proponeva
dunque impugnazione la CBS Outdoor, la quale concludeva per l’annullamento
degli atti impugnati e per la condanna delle controparti al risarcimento
dei danni.
Costituitisi in giudizio il Comune di Firenze e l’ATAF, che
resistevano alle pretese avversarie, la causa veniva discussa in pubblica
udienza il 6 dicembre 2011, e decisa come da dispositivo pubblicato il 12
dicembre 2011.
DIRITTO
Come riferito in narrativa, la società CBS
Outdoor è socia di minoranza di I-Mago, la società mista costituita per
iniziativa di ATAF (l’azienda fiorentina di trasporto municipale
partecipata al 90% dal Comune di Firenze), e concessionaria in esclusiva
degli spazi ed impianti pubblicitari di proprietà della stessa ATAF. La
ricorrente è altresì subconcessionaria degli spazi pubblicitari sulle
pensiline di fermata, in conformità agli accordi intercorsi con gli altri
i soci di I-Mago, ed in tale duplice veste agisce per l’annullamento della
delibera n. 92 del 28 febbraio 2007, con cui la Giunta comunale di Firenze
ha approvato la richiesta dell’ATAF relativa alla sostituzione di 1234
paline di fermata ed alla realizzazione di 100 nuove pensiline previo
espletamento di apposita gara di appalto, nonché per il risarcimento dei
danni.
In via pregiudiziale, il Comune di Firenze eccepisce il difetto
di interesse della ricorrente, che, in quanto mera avente causa della
società I-Mago, sarebbe priva di titolo ad agire autonomamente a tutela
delle situazioni soggettive facenti capo a quest’ultima e, segnatamente,
di quelle originate dalla concessione degli spazi pubblicitari di ATAF.
L’eccezione, che attiene al piano della legittimazione, piuttosto che
a quello dell’interesse, è fondata.
Costituisce principio cardine
dell’ordinamento societario quello dell’autonomia patrimoniale sancito
dall’art. 2325 c.c., in forza del quale al riconoscimento della piena
personalità giuridica consegue la completa distinzione fra la società di
capitali ed i suoi soci, trattandosi di autonomi soggetti di diritto i cui
patrimoni rimangono perfettamente separati e reciprocamente insensibili.
Se, pertanto, non sono imputabili ai soci gli atti compiuti in nome e per
conto della società, e le relative conseguenze patrimoniali,
correlativamente è solo in capo alla società, e non ai soci, che sussiste
la legittimazione ad agire ed a contraddire per la tutela delle situazioni
giuridiche che ad essa, come ad ogni altro soggetto di diritto, siano
imputabili.
Ne discende, per quanto qui rileva, che la legittimazione
ad impugnare provvedimenti amministrativi asseritamente pregiudizievoli di
interessi appartenenti al patrimonio della società – quali certamente
sono, nella specie, gli interessi che, scaturendo dalla concessione in
esclusiva degli spazi pubblicitari di ATAF in favore di I-Mago, si
assumono lesi dalla delibera impugnata – non può che spettare in via
esclusiva alla società stessa, unico soggetto sul quale ricadono gli
effetti dell’azione amministrativa asseritamente viziata. Nessuna
legittimazione ad impugnare quegli stessi provvedimenti può essere, di
contro, riconosciuta ai soci, i quali, in virtù del richiamato principio
dell’autonomia patrimoniale, non dispongono delle situazioni soggettive
della società e non possono considerarsi portatori di alcun autonomo
interesse sostanziale, e processuale, all’impugnazione.
La
partecipazione azionaria, del resto, attribuisce ai soci una posizione
complessa nei rapporti con la società, ma non posizioni tutelabili erga
omnes, e, per quanto sia inevitabile che un’eventuale lesione del
patrimonio della seconda si ripercuota sull’interesse economico dei primi,
ogni possibile conseguenza negativa rappresenta un mero riflesso di fatto
del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i rischi per definizione
connessi alla titolarità della partecipazione azionaria (cfr., fra le
molte, Cass. 7 aprile 2006, n. 8174; id. 8 settembre 2005, n. 17938). Sul
piano processuale, la qualità di socio è dunque idonea a giustificare, al
più, l’intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso avverso i
provvedimenti diretti nei confronti della società, ma non la proposizione
di un’impugnazione autonoma (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, sez. II, 12
aprile 2007, n. 629), né di un’autonoma domanda di risarcimento dei danni
che si assumono provocati da quei provvedimenti, posto che, in una
fattispecie siffatta, l’unico pregiudizio astrattamente configurabile in
rapporto di derivazione causale diretta dall’attività amministrativa è
quello patito dalla società, e non dal socio.
La conclusione – che
vale altresì con riguardo alla veste di subconcessionaria parimenti
rivendicata dalla società ricorrente, che, ancora una volta, non può
considerarsi direttamente incisa dal provvedimento impugnato – non è
inficiata dal rilievo della posizione di controllo attribuita al Comune di
Firenze sia rispetto ad ATAF, sia rispetto a I-Mago, trattandosi di
posizione che, non modificando l’assetto e la natura delle situazioni
soggettive in gioco, non permette di configurare in capo alla ricorrente
la titolarità degli interessi legittimi azionati in questa sede (a
prescindere dal fatto che, nella realtà, il Comune di Firenze, come socio
di maggioranza di ATAF, su I-Mago esercita al più un controllo indiretto).
Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento danni, proposta
dalla ricorrente in una con quella di annullamento, deve ulteriormente
aggiungersi – stavolta nel merito – che la pretesa, avente ad oggetto la
riparazione del pregiudizio consistente nell’impossibilità di gestire i
nuovi impianti pubblicitari approvati con la delibera impugnata, è del
tutto sfornita di allegazione e prova in punto di quantum, non
essendo noti gli elementi dai quali desumere l’entità degli utili
ritraibili dallo sfruttamento pubblicitario delle pensiline. Nella memoria
difensiva depositata il 15 novembre 2011, la ricorrente ha allegato il
fatturato lordo relativo ad ogni singola pensilina, riservandosi di
indicare in corso di causa i costi fissi; l’indicazione, fornita con la
memoria di replica del 25 novembre 2011, deve considerarsi per un verso
insufficiente, perché carente di qualsivoglia riscontro documentale, ma,
soprattutto, tardiva, in quanto le repliche ai sensi dell’art. 73 co. 1
c.p.a. sono ammissibili nella misura in cui – come oggi confermato dalla
versione della norma novellata dal D.Lgs. n. 195/2011 – siano dirette a
contestare i nuovi documenti e le nuove memorie depositate dalle
controparti in vista dell’udienza di merito, e non a veicolare nel
giudizio allegazioni e prove dirette a sostegno delle domande già
contenute nell’atto introduttivo del giudizio ed illustrate con le
successive difese (mentre il Comune di Firenze, nella propria memoria
conclusionale, non ha svolto alcun argomento per contrastare la domanda
risarcitoria il danno lamentato dalla ricorrente).
La somma dei
rilevati, ed assorbenti, profili di inammissibilità ed infondatezza delle
domande proposte conduce al rigetto del ricorso, con condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il
ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, in
favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze
nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari,
Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2011
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