Rti Gi.Do.Gi, ; Edimo Metalli S.p.A., rappresentati e
difesi dagli avv. Valentina Paoletti Gualandi e Luigi Cesaro, con
domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via
Garibaldi, 62;
contro
Università degli Studi De L'Aquila,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della
stessa domiciliata L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Impresim S.r.l., Cm Costruzioni Mastroberti
S.r.l., Impresa La Manna Antonio;
per l'annullamento
DEL DECRETO N. 292 DEL 5/02/09 PROT. 5352 DI
ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI, CAMPI DA TENNIS E PISTINO
DI ATLETICA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi De
L'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il
dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ATI ricorrente è risultata aggiudicataria
della procedura aperta in oggetto indetta dall’amministrazione resistente,
poi annullata d’ufficio essendo emerso che il legale rappresentante di una
delle imprese del raggruppamento era incorso in condanne penali. Ciò ha
indotto la stazione appaltante a ritenere “non veritiere” le relative
dichiarazioni presentate in sede di gara e ad escutere quindi la cauzione
provvisoria e ad effettuare la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici. Il ricorso si dirige nei confronti del provvedimento
per contestare le suddette sanzioni accessorie, mentre non è contestato
l’annullamento dell’aggiudicazione. Sostiene il raggruppamento ricorrente
che, sulla base delle norme di gara, non vi è stata alcuna falsa
dichiarazione, essendo stata invece del tutto omessa una dichiarazione
richiesta a pena di esclusione. Ciò avrebbe legittimato senz’altro
l’esclusione dalla gara, ma non anche le ulteriori sanzioni.
Si è
costituita in giudizio l’Università che non ha tuttavia svolto difese,
affidando le argomentazioni difensive all’allegata relazione dell’ufficio.
2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti ex art.
38, 1° co. lett. c), d.lg. 163/2006, il disciplinare di gara richiedeva la
produzione di una dichiarazione in cui doveva essere attestato che nessuno
dei soggetti tenuti a renderla aveva subito condanne. In alternativa
dovevano essere indicate tutte le condanne (compresi i decreti penali o le
pene ex art. 444 c.p.p.), con l’ulteriore precisazione che non era allo
scopo sufficiente l’allegazione del certificato del casellario, rendendosi
comunque necessario che esso fosse corredato da dichiarazione che
escludesse l’esistenza di condanne non menzionate e più volte ribadendosi
trattarsi di adempimento richiesto a pena di esclusione.
Veniva
prodotta in sede di gara dichiarazione del legale rappresentante
dell’impresa ricorrente in cui non risultava barrata nessuna delle
alternative relative alla situazione penale e veniva allegato certificato
del casellario da cui risultava una condanna del 2002 per violazione
continuata delle norme sul conglomerato cementizio e di quelle sulle
costruzioni in zone sismiche. La stazione appaltante non rilevava alcunché
da tale produzione (quindi né la mancata dichiarazione della situazione
penale, né la rilevanza di quanto risultava dal certificato del casellario
ai fini della verifica della loro incidenza sulla moralità professionale)
ed esperita la procedura aggiudicava i lavori al raggruppamento
ricorrente. Solo in sede di verifica successiva, acquisito d’ufficio il
certificato della Procura della Repubblica, emergevano ulteriori condanne
che non risultavano né dal certificato del casellario prodotto né dalle
dichiarazioni, a cui seguivano l’annullamento dell’aggiudicazione e
separati atti diretti all’escussione della cauzione provvisoria e di
segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Il primo motivo di ricorso è
diretto a contestare la sussistenza dell’ipotesi di dichiarazione non
veritiera, e la censura va condivisa. L’atteggiamento dell’impresa
ricorrente è stato certamente reticente al punto da ignorare le opzioni
presenti sulla dichiarazione relative alla situazione penale che dovevano
corredare l’offerta. Non è stata infatti barrata né la casella relativa
all’assenza di condanne né è stata compilata la parte in cui dovevano
essere dichiarate le condanne subite con rinvio a dichiarazione allegata.
Si tratta certamente di violazioni macroscopiche che avrebbero dovuto
condurre all’immediata esclusione, ma esse non integrano gli estremi della
falsa dichiarazione mancando del tutto l’attestazione di fatti diversi da
quelli effettivi. Il legale rappresentante dell’impresa ha semplicemente
evitato di rendere dichiarazioni, per cui non è stata attestata l’assenza
di ulteriori condanne rispetto a quella risultante dal certificato del
casellario, unica fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele.
In altri termini, l’assenza di dichiarazione, se manifesta una plateale
causa di esclusione senza necessità di ulteriori verifiche, rende tuttavia
impossibile la sua qualificazione in termini di falsità.
Nella parte
in cui è preordinato all’escussione della cauzione ed alla segnalazione
all’Autorità di vigilanza il provvedimento impugnato, con assorbimento di
ogni altro motivo, va pertanto annullato.
Il comportamento tenuto
dall’impresa ricorrente in sede di gara giustifica la compensazione delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie con gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio
del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare
Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto
Tramaglini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2011