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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 29 dicembre 2011 n. 753
Pres. Mastrocola – Est. Tramaglini
Rti Gi.Do.Gi, Edimo Metalli S.p.A. (Avv.ti V. Paoletti Gualandi e L. Cesaro) c/ Università degli Studi De L'Aquila (Avv. Stato)


Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di ordine generale – Condanne penali – Dichiarazione – Omissione – Conseguenza – Esclusione – Necessità – Falsa dichiarazione – Insussistenza

 

 

L’assenza della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 38, co.1, lett.c), D.Lgs. n. 163/06, in relazione alla insussistenza delle condanne penali, pur se manifesta una plateale causa di esclusione senza necessità di ulteriori verifiche, rende tuttavia impossibile la sua qualificazione in termini di falsità, dovendosi pertanto escludere un’ipotesi di dichiarazione non veritiera. Nella specie l’atteggiamento dell’impresa ricorrente è stato certamente reticente al punto da ignorare le opzioni presenti sulla dichiarazione relative alla situazione penale che dovevano corredare l’offerta, non avendo la stessa né barrato la casella relativa all’assenza di condanne né compilato la parte in cui dovevano essere dichiarate le condanne subite con rinvio a dichiarazione allegata; tuttavia pur trattandosi certamente di violazioni macroscopiche che avrebbero dovuto condurre all’immediata esclusione, esse non integrano gli estremi della falsa dichiarazione mancando del tutto l’attestazione di fatti diversi da quelli effettivi.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 165 del 2009, proposto da:

 

Rti Gi.Do.Gi, ; Edimo Metalli S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Valentina Paoletti Gualandi e Luigi Cesaro, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, 62;

contro



Università degli Studi De L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di



Impresim S.r.l., Cm Costruzioni Mastroberti S.r.l., Impresa La Manna Antonio;

per l'annullamento



DEL DECRETO N. 292 DEL 5/02/09 PROT. 5352 DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI, CAMPI DA TENNIS E PISTINO DI ATLETICA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi De L'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’ATI ricorrente è risultata aggiudicataria della procedura aperta in oggetto indetta dall’amministrazione resistente, poi annullata d’ufficio essendo emerso che il legale rappresentante di una delle imprese del raggruppamento era incorso in condanne penali. Ciò ha indotto la stazione appaltante a ritenere “non veritiere” le relative dichiarazioni presentate in sede di gara e ad escutere quindi la cauzione provvisoria e ad effettuare la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Il ricorso si dirige nei confronti del provvedimento per contestare le suddette sanzioni accessorie, mentre non è contestato l’annullamento dell’aggiudicazione. Sostiene il raggruppamento ricorrente che, sulla base delle norme di gara, non vi è stata alcuna falsa dichiarazione, essendo stata invece del tutto omessa una dichiarazione richiesta a pena di esclusione. Ciò avrebbe legittimato senz’altro l’esclusione dalla gara, ma non anche le ulteriori sanzioni.
Si è costituita in giudizio l’Università che non ha tuttavia svolto difese, affidando le argomentazioni difensive all’allegata relazione dell’ufficio.

2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti ex art. 38, 1° co. lett. c), d.lg. 163/2006, il disciplinare di gara richiedeva la produzione di una dichiarazione in cui doveva essere attestato che nessuno dei soggetti tenuti a renderla aveva subito condanne. In alternativa dovevano essere indicate tutte le condanne (compresi i decreti penali o le pene ex art. 444 c.p.p.), con l’ulteriore precisazione che non era allo scopo sufficiente l’allegazione del certificato del casellario, rendendosi comunque necessario che esso fosse corredato da dichiarazione che escludesse l’esistenza di condanne non menzionate e più volte ribadendosi trattarsi di adempimento richiesto a pena di esclusione.
Veniva prodotta in sede di gara dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ricorrente in cui non risultava barrata nessuna delle alternative relative alla situazione penale e veniva allegato certificato del casellario da cui risultava una condanna del 2002 per violazione continuata delle norme sul conglomerato cementizio e di quelle sulle costruzioni in zone sismiche. La stazione appaltante non rilevava alcunché da tale produzione (quindi né la mancata dichiarazione della situazione penale, né la rilevanza di quanto risultava dal certificato del casellario ai fini della verifica della loro incidenza sulla moralità professionale) ed esperita la procedura aggiudicava i lavori al raggruppamento ricorrente. Solo in sede di verifica successiva, acquisito d’ufficio il certificato della Procura della Repubblica, emergevano ulteriori condanne che non risultavano né dal certificato del casellario prodotto né dalle dichiarazioni, a cui seguivano l’annullamento dell’aggiudicazione e separati atti diretti all’escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Il primo motivo di ricorso è diretto a contestare la sussistenza dell’ipotesi di dichiarazione non veritiera, e la censura va condivisa. L’atteggiamento dell’impresa ricorrente è stato certamente reticente al punto da ignorare le opzioni presenti sulla dichiarazione relative alla situazione penale che dovevano corredare l’offerta. Non è stata infatti barrata né la casella relativa all’assenza di condanne né è stata compilata la parte in cui dovevano essere dichiarate le condanne subite con rinvio a dichiarazione allegata. Si tratta certamente di violazioni macroscopiche che avrebbero dovuto condurre all’immediata esclusione, ma esse non integrano gli estremi della falsa dichiarazione mancando del tutto l’attestazione di fatti diversi da quelli effettivi. Il legale rappresentante dell’impresa ha semplicemente evitato di rendere dichiarazioni, per cui non è stata attestata l’assenza di ulteriori condanne rispetto a quella risultante dal certificato del casellario, unica fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele. In altri termini, l’assenza di dichiarazione, se manifesta una plateale causa di esclusione senza necessità di ulteriori verifiche, rende tuttavia impossibile la sua qualificazione in termini di falsità.
Nella parte in cui è preordinato all’escussione della cauzione ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza il provvedimento impugnato, con assorbimento di ogni altro motivo, va pertanto annullato.
Il comportamento tenuto dall’impresa ricorrente in sede di gara giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2011





 

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