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| n. 1-2012 - © copyright |
T.A.R. SICILIA - PALERMO -
SEZIONE I - Sentenza 9 gennaio 2012 n. 14
Pres. Maisano – Est.
Tulumello
L. G. (Avv.ti D. Piazza e G. Rubino) c/ Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Avv. distrettuale dello
Stato) |
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1. Giustizia amministrativa – Consulenze esterne P.A. –
Accesso – Ammissibilità – Limite – Correlazione a procedimento
amministrativo – Necessità – Conseguenza – Contenzioso e precontenzioso –
Consulenza esterna – Accesso – Esclusione
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2. Giustizia amministrativa – Consulenza esterna P.A. –
Fase antecedente al precontenzioso – Accesso – Esclusione – Presupposto –
Lite potenziale
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1. In materia di accesso ai pareri legali forniti alla
P.A., occorre distinguere l’ipotesi in cui la consulenza legale esterna si
inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso
che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione
della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella
motivazione dell’atto finale, con la conseguenza che la consulenza legale,
pur traendo origine da un rapporto privatistico, è soggetta all’accesso
perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo,
dall’ipotesi in cui la consulenza sia richiesta dopo l’avvio di un
procedimento contenzioso, o dopo l’inizio di tipiche attività
precontenziose al fini di stabilire la strategia difensiva della P.A. In
quest’ultima ipotesi il parere del legale non è affatto destinato a
sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire
all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare
i propri interessi, con la conseguenza che tali consulenze restano
caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera
intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione della P.A., la
quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto
costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella
di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.
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2. Il principio della riservatezza della consulenza
legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere
intervenga in una fase intermedia, successiva alla definizione del
rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente
l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento
precontenzioso. Infatti, anche in tali casi il ricorso alla consulenza
legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare
le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo
ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in
particolare, quando il soggetto interessato chiede all’amministrazione
l’adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la
parte interessata domanda alla P.A. l’adozione di comportamenti materiali,
giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che
si assume illegittima od illecita.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del
2011, proposto da
Luciano Geraci, rappresentato e difeso dagli
avv. Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso l’avv.
Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è
domiciliato per legge;
per l'annullamento
della nota prot. n. 16202 del 9 maggio 2011,
con cui è stato negato l’accesso ai documenti richiesti con istanza del 3
febbraio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente della Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 6 dicembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13 giugno 2011, e
depositato il successivo 16 giugno, il sig. Luciano Geraci ha impugnato il
provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
Si è
costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione
intimata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza
camerale del 6 dicembre 2011.
Il signor Luciano Geraci ha chiesto
all’amministrazione intimata il rimborso delle spese legali relative ad un
precedente contenzioso, relativo alla legittimità del divieto di
detenzione di armi e munizioni.
L’amministrazione, con provvedimento
del 19 novembre 2010, che non risulta impugnato, ha respinto tale
richiesta, in quanto “i fatti che hanno dato origine al processo
amministrativo sono (….) del tutto estranei al rapporto o servizio”,
specificando che in tal senso si era espresso l’organo deputato per legge
ad esprimere il parere di congruità.
L’odierno ricorrente, con nota del
3 febbraio 2011, chiedeva quindi il rilascio di copia del parere
richiamato dal citato provvedimento di rigetto.
L’amministrazione
rispondeva con il provvedimento impugnato, significando che “sono
sottratti al diritto di accesso i documenti di cui al comma 1 del citato
art. 15 del D.P.R. n. 12/98, concernenti pareri dell’Avvocatura dello
Stato (o dell’Ufficio Legislativo e Legale), atti defensionali e, in
generale, corrispondenza inerente tali atti e pareri, nel caso in cui si
possa trattare di potenziale lite”.
Contro tale provvedimento proponeva
ricorso il sig. Geraci, deducendo “Violazione dell’art. 24 della
Costituzione, Violazione della l. . 241/90, Violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 del D.P.R.S. n. 12 del 1998. Eccesso di potere
per arbitrio ed ingiustizia manifesta”.
Il ricorso è infondato.
Per
quanto riguarda l’accesso ai pareri legali, la giurisprudenza (si veda ex
plurimis anche la sentenza n. 757/2008 di questo Tribunale) ha operato una
distinzione: “Quanto alle consulenze legali esterne, alle quali
l’amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti
dell’attività amministrativa di sua competenza, si è avuto modo di
precisare che, nell’ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale
esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria
procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con
l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi
richiamato nella motivazione dell’atto finale, la consulenza legale, pur
traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato
dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è
soggetto all’accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento
amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo
l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche
meramente amministrativo), oppure dopo l’inizio di tipiche attività
precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che
precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro, e l’amministrazione
si rivolge ad un professionista di fiducia, al fine di definire la propria
strategia difensiva (accoglimento della pretesa, resistenza in giudizio,
adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, ecc.), il parere del
legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione
amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli
elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri interessi: in
questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla
riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del
legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale,
esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente,
deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro
soggetto dell’ordinamento” (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13
ottobre 2003, n. 6200, ove l’ulteriore rilievo secondo cui “Il principio
della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle
ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia,
successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del
procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio
dell’eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il
ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire
all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in
ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi
quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il soggetto
interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione,
o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda
all’amministrazione l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o
provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume
illegittima od illecita.”).
Nel caso di specie, ove si ritenesse che il
parere legale di cui si chiede l’ostensione possa essere qualificato quale
elemento cui la motivazione del provvedimento di rigetto rinvia per
relationem, si rientrerebbe senz’altro nell’ipotesi in cui “il soggetto
interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione”:
il che basterebbe ad escludere la fondatezza della pretesa del ricorrente
dedotta nel presente giudizio.
Detta fondatezza va però esclusa per una
ragione più radicale: perché il provvedimento sfavorevole è in realtà
compiutamente motivato, in relazione alle ragioni che ostano
all’accoglimento della richiesta di rimborso delle spese proposta dal
Geraci.
D’altra parte che il parere sia stato reso in fase
precontenziosa lo si ricava altresì dalle dichiarazioni in tal senso dello
stesso ricorrente, contenute nell’istanza di accesso poi respinta, in cui
si chiarisce che il parere viene richiesto per “valutare la possibilità di
tutelare presso le sedi giudiziarie competenti ogni proprio diritto e/o
interesse”..
Il ricorso è dunque infondato e come tale dev’essere
respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico
della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento
nei confronti dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio,
liquidate in complessi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio
del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola
Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere,
Estensore
Aurora Lento, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2012
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