Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 9 gennaio 2012 n. 14
Pres. Maisano – Est. Tulumello
L. G. (Avv.ti D. Piazza e G. Rubino) c/ Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Avv. distrettuale dello Stato)


1. Giustizia amministrativa – Consulenze esterne P.A. – Accesso – Ammissibilità – Limite – Correlazione a procedimento amministrativo – Necessità – Conseguenza – Contenzioso e precontenzioso – Consulenza esterna – Accesso – Esclusione

 

2. Giustizia amministrativa – Consulenza esterna P.A. – Fase antecedente al precontenzioso – Accesso – Esclusione – Presupposto – Lite potenziale

 

 

1. In materia di accesso ai pareri legali forniti alla P.A., occorre distinguere l’ipotesi in cui la consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale, con la conseguenza che la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, è soggetta all’accesso perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo, dall’ipotesi in cui la consulenza sia richiesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso, o dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose al fini di stabilire la strategia difensiva della P.A. In quest’ultima ipotesi il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri interessi, con la conseguenza che tali consulenze restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione della P.A., la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.

 

2. Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere intervenga in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento precontenzioso. Infatti, anche in tali casi il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda alla P.A. l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2011, proposto da

Luciano Geraci, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro



Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento



della nota prot. n. 16202 del 9 maggio 2011, con cui è stato negato l’accesso ai documenti richiesti con istanza del 3 febbraio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato il 13 giugno 2011, e depositato il successivo 16 giugno, il sig. Luciano Geraci ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 6 dicembre 2011.
Il signor Luciano Geraci ha chiesto all’amministrazione intimata il rimborso delle spese legali relative ad un precedente contenzioso, relativo alla legittimità del divieto di detenzione di armi e munizioni.
L’amministrazione, con provvedimento del 19 novembre 2010, che non risulta impugnato, ha respinto tale richiesta, in quanto “i fatti che hanno dato origine al processo amministrativo sono (….) del tutto estranei al rapporto o servizio”, specificando che in tal senso si era espresso l’organo deputato per legge ad esprimere il parere di congruità.
L’odierno ricorrente, con nota del 3 febbraio 2011, chiedeva quindi il rilascio di copia del parere richiamato dal citato provvedimento di rigetto.
L’amministrazione rispondeva con il provvedimento impugnato, significando che “sono sottratti al diritto di accesso i documenti di cui al comma 1 del citato art. 15 del D.P.R. n. 12/98, concernenti pareri dell’Avvocatura dello Stato (o dell’Ufficio Legislativo e Legale), atti defensionali e, in generale, corrispondenza inerente tali atti e pareri, nel caso in cui si possa trattare di potenziale lite”.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso il sig. Geraci, deducendo “Violazione dell’art. 24 della Costituzione, Violazione della l. . 241/90, Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R.S. n. 12 del 1998. Eccesso di potere per arbitrio ed ingiustizia manifesta”.
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda l’accesso ai pareri legali, la giurisprudenza (si veda ex plurimis anche la sentenza n. 757/2008 di questo Tribunale) ha operato una distinzione: “Quanto alle consulenze legali esterne, alle quali l’amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti dell’attività amministrativa di sua competenza, si è avuto modo di precisare che, nell’ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all’accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro, e l’amministrazione si rivolge ad un professionista di fiducia, al fine di definire la propria strategia difensiva (accoglimento della pretesa, resistenza in giudizio, adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, ecc.), il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri interessi: in questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento” (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13 ottobre 2003, n. 6200, ove l’ulteriore rilievo secondo cui “Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda all’amministrazione l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita.”).
Nel caso di specie, ove si ritenesse che il parere legale di cui si chiede l’ostensione possa essere qualificato quale elemento cui la motivazione del provvedimento di rigetto rinvia per relationem, si rientrerebbe senz’altro nell’ipotesi in cui “il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione”: il che basterebbe ad escludere la fondatezza della pretesa del ricorrente dedotta nel presente giudizio.
Detta fondatezza va però esclusa per una ragione più radicale: perché il provvedimento sfavorevole è in realtà compiutamente motivato, in relazione alle ragioni che ostano all’accoglimento della richiesta di rimborso delle spese proposta dal Geraci.
D’altra parte che il parere sia stato reso in fase precontenziosa lo si ricava altresì dalle dichiarazioni in tal senso dello stesso ricorrente, contenute nell’istanza di accesso poi respinta, in cui si chiarisce che il parere viene richiesto per “valutare la possibilità di tutelare presso le sedi giudiziarie competenti ogni proprio diritto e/o interesse”..
Il ricorso è dunque infondato e come tale dev’essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2012





 

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