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n. 1-2012 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 12 gennaio 2012 n. 20
Pres. Bianchi – Rel. Goso
Gambini (avv.ti Nardullo, Basso) c. Comune di Candela (avv.ti D’Agostini, Magnani)


1. – Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione – Abuso risalente nel tempo – Obbligo di motivazione – Esclusione.

 

2. - Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione – Abuso risalente nel tempo commesso da soggetto diverso dall’attuale proprietario – Obbligo di motivazione –Sussiste.

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Acquisizione gratuita al patrocinio comunale – Proprietario diverso da soggetto che ha commesso abuso – Inapplicabilità.

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione – Prescrizione – Non sussiste.

 

 

1. – L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo non richiede una particolare motivazione per il solo fatto che l’abuso sia risalente nel tempo, non sussistendo alcun affidamento tutelabile del privato.

 

2. – Qualora l’abuso edilizio sia risalente nel tempo e sia stato eseguito da un soggetto diverso dall’attuale proprietario, opera un principio di buona fede e pertanto l’ordinanza di demolizione deve motivare il sacrificio del privato con ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata.

 

3. – L’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale non trova applicazione nei casi in cui il proprietario dell’area non sia il soggetto responsabile dell’abuso.

 

4. – Gli illeciti edilizi rivestono carattere permanente e la relativa repressione non è soggetta ad alcun termine di decadenza o di prescrizione.

 

 


 

 

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