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1. – L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo non
richiede una particolare motivazione per il solo fatto che l’abuso sia
risalente nel tempo, non sussistendo alcun affidamento tutelabile del
privato.
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2. – Qualora l’abuso edilizio sia risalente nel tempo e
sia stato eseguito da un soggetto diverso dall’attuale proprietario, opera
un principio di buona fede e pertanto l’ordinanza di demolizione deve
motivare il sacrificio del privato con ragioni di interesse pubblico
ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata.
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3. – L’acquisizione gratuita dell’area di sedime al
patrimonio comunale non trova applicazione nei casi in cui il proprietario
dell’area non sia il soggetto responsabile dell’abuso.
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4. – Gli illeciti edilizi rivestono carattere permanente
e la relativa repressione non è soggetta ad alcun termine di decadenza o
di prescrizione.
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