REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del
2011, proposto da
Mediterranea Energia Società Consortile, in
proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Azienda Servizi Ecologici
s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Docimo e Gennaro
Notarnicola, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Piccinni,
150;
contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso
dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv.
Fabrizio Lofoco in Bari, via Fiore, 14;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Manfredonia
adottato in data 29 aprile 2011 dalla commissione della procedura ad
evidenza pubblica, indetta per l’affidamento in concessione del servizio
di distribuzione del gas naturale nella Città di Manfredonia, con il quale
è stata disposta l’esclusione dalla gara dell’ a.t.i. ricorrente;
della
comunicazione della esclusione, dei verbali dei lavori della commissione
di gara, per quanto possa occorrere del bando di gara e del disciplinare
di gara in parte qua;
di ogni altro atto precedente,
concomitante, successivo a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune
di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011
il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Renato
Docimo, Gennaro Notarnicola e Ada Matteo (per delega di Ernesto Sticchi
Damiani);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con bando pubblicato il 15 gennaio 2011, il
Comune di Manfredonia ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento
in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, avente
durata di dodici anni ed importo stimato pari ad euro
10.563.840,00.
L’a.t.i. ricorrente ha presentato domanda di
partecipazione ed è stata esclusa, con provvedimento dirigenziale del 2
maggio 2011, in quanto nella seduta di gara del 29 aprile 2011 la
commissione ha rilevato che:
a) vi sarebbe un rapporto di
collegamento sostanziale (non dichiarato) con altra concorrente della
procedura, la Gasman s.c.p.a., poiché il presidente del consiglio
d’amministrazione di quest’ultima, ing. Guido De Feudis, rivestirebbe al
contempo la carica di procuratore della ricorrente Mediterranea Energia
Società Consortile, attuale gestore del servizio di distribuzione del gas
naturale nel Comune di Manfredonia, ed inoltre poiché la sede secondaria
operativa della Mediterranea Energia Società Consortile coinciderebbe con
la sede legale principale della Gasman s.c.p.a.;
b) la mandante
Azienda Servizi Ecologici s.p.a. non avrebbe presentato dichiarazioni
bancarie conformi a quanto richiesto, a pena d’esclusione, dal paragrafo
2.2.h) del disciplinare di gara.
Avverso l’esclusione la società
ricorrente deduce censure così riassumibili:
1) in relazione al primo
motivo di esclusione, violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006
ed eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto
d’istruttoria e violazione del contraddittorio: la commissione avrebbe
illegittimamente escluso le due concorrenti sospettate di trovarsi in
situazione di collegamento sostanziale, senza concedere loro la
possibilità di dimostrare che il rapporto di collegamento non ha influito
sul comportamento tenuto nell’ambito della gara e senza verificare, in
concreto, l’effettiva imputabilità delle rispettive offerte economiche ad
un unico centro decisionale; in ogni caso, l’ing. Guido De Feudis avrebbe
un ruolo del tutto marginale nella compagine societaria della Mediterranea
Energia Società Consortile, ove si troverebbe a svolgere soltanto funzioni
di procuratore speciale per la gestione della rete cittadina, senza alcun
potere di influenza sulla partecipazione della società a nuove gare
pubbliche e sulla formulazione delle relative offerte;
2) in relazione
al secondo motivo di esclusione, violazione del disciplinare di gara,
violazione della par condicio, violazione dell’art. 3 della legge
n. 241 del 1990, violazione degli artt. 41 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006
ed eccesso di potere per erronea presupposizione: le tre dichiarazioni
bancarie prodotte dalla mandante Azienda Servizi Ecologici s.p.a.
sarebbero sostanzialmente conformi a quanto prescritto dalla lex
specialis di gara e, in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto
consentirne l’integrazione in corso di procedura; in subordine, la
clausola contenuta al paragrafo 2.2.h) del disciplinare, ove da intendersi
nel senso indicato dalla commissione di gara, sarebbe illegittima in
quanto irragionevole e sproporzionata.
Si è costituito il Comune di
Manfredonia, replicando alle suesposte censure e chiedendo il rigetto del
ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa
Sezione n. 551 del 23 giugno 2011, confermata in appello dalla Quinta
Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3746 del 31 agosto
2011.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del
21 dicembre 2011, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni già
sommariamente enunciate nella fase cautelare.
Il provvedimento
impugnato, con il quale il Comune di Manfredonia ha disposto l’esclusione
del raggruppamento ricorrente dalla procedura ristretta per l’affidamento
in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, si basa su
due distinte e concorrenti motivazioni, ognuna delle quali è autonomamente
in grado di sorreggerlo:
a) la sussistenza di un collegamento
sostanziale, non dichiarato, tra la Mediterranea Energia Società
Consortile ed altra concorrente della procedura, la Gasman s.c.p.a.;
b) l’insufficienza delle attestazioni bancarie allegate dalla
mandante Azienda Servizi Ecologici s.p.a., in relazione a quanto
prescritto dalla lex specialis di gara.
Iniziando da
quest’ultimo profilo, deve rammentarsi che il paragrafo 2.2.h) del
disciplinare, a pena d’esclusione, imponeva a ciascuna impresa, facente
parte di associazione temporanea non ancora costituita, di allegare almeno
due dichiarazioni bancarie “…ai fini della verifica del possesso della
necessaria solidità economico-finanziaria specificatamente riferita alla
presente gara (e non solo all’attività passata) ed ai correlati impegni
economico-finanziari (e quindi non generica)”.
E’ pacifico, dagli
atti di causa, che tale adempimento non sia stato soddisfatto dall’a.t.i.
ricorrente. La mandante Azienda Servizi Ecologici s.p.a. ha infatti
prodotto attestazioni sottoscritte da tre diversi istituti di credito, due
delle quali (Banca Popolare Pugliese in data 17 febbraio 2011 e Monte dei
Paschi di Siena in data 16 febbraio 2011 – cfr. doc. 9 di parte
ricorrente) formulate in termini affatto generici, prive di qualsivoglia
riferimento alla gara indetta dal Comune di Manfredonia ed all’effettiva
capacità dell’impresa di assumere impegni finanziari corrispondenti
all’importo dell’appalto.
Circostanza che ha legittimamente indotto la
commissione di gara, nella seduta del 29 aprile 2011, a deliberare
l’esclusione del raggruppamento, senza consentire l’integrazione della
documentazione rivelatasi carente.
Nelle pubbliche gare, la facoltà di
chiedere integrazioni trova infatti ingresso essenzialmente quando si
debba porre rimedio a incertezze o equivoci, generati dall’ambiguità delle
clausole del bando o comunque presenti nella normativa, ed è soggetta ai
limiti costantemente indicati dalla giurisprudenza, che la condiziona al
rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti ed
esclude che essa possa riguardare gli elementi essenziali della domanda
ovvero essere utilizzata per supplire alla inosservanza di adempimenti
procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena
d’esclusione dal bando (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006
n. 1068).
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie controversa la
nuova previsione dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del
2006 (introdotta con l’art. 4 del d.l. n. 70 del 2011, ed in vigore dal 28
maggio 2011), ai cui sensi “La stazione appaltante esclude i candidati
o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque
nulle”.
Il nuovo principio di tassatività delle cause di
esclusione, con la connessa comminatoria di nullità, attiene ai bandi di
gara, non può retroagire ed opera soltanto nei confronti delle clausole
dei bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto legge che l’ha
codificato (in questo senso: TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 novembre 2011 n.
1789; TAR Veneto, sez. I, 2 dicembre 2011 n. 1791).
D’altronde, a
conferma dell’avviso già espresso nella fase cautelare, deve ritenersi che
la clausola contestata neppure contrasta con il disposto dell’art. 41 del
d. lgs. n. 163 del 2006 e non è, in concreto, irragionevole o
sproporzionata, avuto riguardo all’importanza, alla durata ed al valore
economico del servizio messo a gara dal Comune di Manfredonia
(complessivamente, euro 10.563.840,00 per la durata di dodici
anni).
Secondo un principio ormai consolidato, non può dubitarsi che la
stazione appaltante abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di
partecipazione ad una singola gara, anche più gravosi di quelli previsti
dalla legge, in relazione alle peculiari caratteristiche oggettive ed
all’importanza del servizio da affidare. Detto potere, che costituisce
precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon
andamento, può tradursi anche nell’esigere la dimostrazione del possesso
di adeguata capacità economico-finanziaria, correlata allo specifico
importo dell’appalto ed alla sua durata, ed è ampiamente discrezionale,
sicché il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alle ipotesi
di manifesta irragionevolezza ed illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22
ottobre 2004 n. 6972; Id., sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305).
Con
riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, anche l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che è legittimo il bando di
gara che richieda l’apertura di una linea di credito, finalizzata alla
verifica in concreto della solidità economica dell’impresa concorrente, in
quanto le dichiarazioni degli istituti bancari sono di norma generiche e
non “attualizzate” sullo specifico appalto (cfr. deliberazione A.V.C.P. 27
febbraio 2007 n. 61).
In conclusione, devono giudicarsi legittime sia
la clausola del disciplinare di gara, avente ad oggetto la presentazione
di adeguate referenze bancarie, che la conseguente esclusione disposta dal
Comune di Manfredonia nei confronti dell’a.t.i. ricorrente.
Accertato
che il provvedimento impugnato è per tale parte immune da vizi, può farsi
a meno di esaminare le restanti censure relative al rapporto di
collegamento sostanziale tra la Mediterranea Energia Società Consortile e
la Gasman s.c.p.a., poiché il loro eventuale accoglimento sarebbe comunque
privo di effetti utili per la ricorrente.
Per quanto detto, il ricorso
è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Manfredonia,
nella misura di euro 10.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado
Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario,
Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012