REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del
2009, proposto dalla
Berloco Antonio - ditta individuale,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Cascella e Giacomo
Marchitelli, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Maurizio in Bari, via
della Costituente n. 19/E;
contro
il Comune di Altamura, rappresentato e difeso
dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M.
Celentano, 27;
nei confronti di
Impresa Matera Arcangelo;
per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione dalla gara
(procedura aperta per l’affidamento dei lavori “di sistemazione di strade
comunali interne” c.i.g. 029979784D), a firma dell’Istruttore direttivo
Pietro Cagnazzi del Comune di Altamura (Ba) del 12.5.2009;
b) del
provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento
dei lavori “di sistemazione di strade comunali interne” c.i.g.
029979784D;
c) ove occorrente, del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria;
d) di tutti i verbali di gara e di ogni atto o
provvedimento della commissione giudicatrice ed in particolare del verbale
del 12.5.2009;
e) laddove lesivi, ove occorra e nei limiti
dell’interesse delle ricorrenti, di ogni altra determinazione e/o di ogni
altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento
connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonché degli
atti preordinati al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune
di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il
cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giacomo
Marchitelli e Filippo Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impresa Berloco Antonio ha presentato istanza
di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori riguardanti la
“sistemazione di strade comunali interne”, indetta dal Comune di Altamura.
È stata esclusa ai sensi dell’art. 38, I comma, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il quale “1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:… f)
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante”.
L’atto è stato impugnato dalla ditta
ricorrente.
Secondo la prospettazione attorea, il Comune non ha fornito
elementi né sulla gravità dell’inadempimento, né sui dati su cui si fonda
il giudizio d’inaffidabilità, ancorandolo esclusivamente all’avvenuta
risoluzione di un precedente contratto d’appalto, sulla quale peraltro il
Tribunale civile di Bari, sezione di Altamura, adito nel 2007, non si è
pronunciato.
Nelle more, l’appalto è stato aggiudicato (con
determinazione dirigenziale 9 giugno 2009 n. 794) all’impresa Matera
Arcangelo da Laterza.
Ciò sarebbe già sufficiente per dubitare del
persistente interesse alla decisione, in considerazione di tale successivo
atto della procedura.
In ogni caso, le censure sono comunque infondate,
come già rilevato dalla Sezione, in relazione ad una causa tra le parti
sostanzialmente identica, con la sentenza 13 novembre 2009 n. 2716,
confermata dal Consiglio di Stato, quinta Sezione (decisione 21 gennaio
2011 n. 409).
Nello specifico, infatti, "La motivazione addotta dal
Comune è così espressa: “in qualità di capogruppo dell’ATI Berloco
Antonio- Berloco Filippo è stata oggetto da parte di questo Ente di
risoluzione in danno di precedente contratto rep. 3338/2000, relativo ai
lavori di realizzazione delle infrastrutture idriche e fognanti della zona
industriale del Comune di Altamura, giusta determinazione dirigenziale n.
529 dell’8.05.2006, notificata il 9.01.2007, atteso che tale risoluzione,
dovuta a grave inadempimento dell’appaltatore, è tale da far venir meno il
rapporto fiduciario con questa stazione appaltante stante anche il breve
lasso di tempo intercorso dal provvedimento di risoluzione
succitato”.
La giustificazione dell’esclusione, come espressa, è
chiaramente conforme al canone legale.
Da un lato, infatti, viene
esposto nel provvedimento con chiarezza che l’impresa Berloco, quale
contraente, è incorsa in gravi inadempienze, tanto che l’Amministrazione
ha dovuto risolvere il contratto; l’espressa e nitida valutazione si
collega poi, per il dettaglio, alla pregressa vicenda negoziale pienamente
a conoscenza dell’istante.
Di conseguenza, ogni rilievo in ordine ad
una mancata o superficiale considerazione della situazione e ad una
carente motivazione si rivela inconsistente.
Dall’altro, dev’escludersi
che sia necessario addurre, a giustificazione dell’esclusione, ai sensi
della citata lett. f), un’inadempienza definitivamente accertata in sede
giurisdizionale.
A sostegno della propria tesi, l’istante richiama la
sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 21 febbraio 2009 n.
249.
Di tale pronuncia non si può non condividere la premessa (che
perfettamente si attaglia al caso in esame), ovvero che “La disposizione
[di cui all’art. 38, I comma, lett. f) del decreto legislativo 12 aprile
2006 n.163], quindi, da un lato preclude la partecipazione alle gare
d'appalto agli operatori economici che si sono resi responsabili di gravi
inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti (stipulati con la
stessa o con altre amministrazioni) - con ciò denotando quindi
un'inidoneità "tecnico-morale" a contrarre con la P.A. - dall'altro fissa
il duplice principio secondo cui la sussistenza di tali situazioni
ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova, mentre il
provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente. Ora, se
queste premesse sono vere, ne consegue che costituisce mezzo di prova per
eccellenza il fatto che la stessa stazione appaltante abbia risolto per
inadempienze gravi un precedente contratto stipulato con l'impresa
interessata”.
Per quanto riguarda il nucleo della decisione, la quale
ritiene che “non sia legittima l'esclusione dalla gara nel caso in cui
l'atto relativo all'accertamento delle pregresse violazioni verificatesi
in sede di esecuzione di precedenti contratti sia oggetto di
contestazione”, invece, se pure sono apprezzabili le esigenze
garantistiche espresse, desunte dagli artt. 24 e 133 della Costituzione,
non può reputarsi tale conclusione conforme al dettato normativo.
Da un
punto di vista letterale, infatti, la definitività o “un certo grado
intangibilità”, come si esprime il Tribunale salentino, dell’accertamento
sul presupposto non sono richieste dalla lett. f) (a differenza di quanto
previsto per altre ipotesi di esclusione pure contemplate dall’art. 38,
primo comma, come quelle di cui alle lettere c), g) e i)).
Viene
invece imposta una specifica e motivata attività valutativa della stazione
appaltante, cui evidentemente è riservato in tale ambito un ampio margine
di discrezionalità, essendo rimesso infatti proprio al suo apprezzamento
il giudizio in ordine alla rilevanza e alla gravità delle eventuali
violazioni commesse nell'esecuzione di precedenti rapporti da parte di
imprese partecipanti ad una gara indetta dalla stessa Amministrazione
(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 aprile 2009 n. 688).
D’altra
parte, l’interpretazione sostenuta dalla deducente comporterebbe che
qualsiasi azione promossa contro la controparte pubblica a contestazione
dell’inadempimento, anche la più pretestuosa, paralizzerebbe le
possibilità espulsive dell’Amministrazione (per un tempo indeterminato,
vista l’usuale durata dei giudizi civili), privando così di concreta
efficacia il disposto normativo, con sistematico sacrificio dell’interesse
pubblico e compromissione della corretta concorrenza fra le imprese nel
mercato degli appalti pubblici".
A quanto esposto nella citata
sentenza di questo Tribunale si devono aggiungere solo alcune
osservazioni, in riferimento alla memoria conclusiva dell’impresa istante
del 6-7 novembre 2011.
In tale atto difensivo viene, per la prima
volta, prospettata una censura per violazione degli articoli 3, 24 e 133
della Costituzione (già esaminata e ritenuta infondata dal Consiglio di
Stato, al punto 4.2 della sopra citata sentenza d'appello). Vengono
inoltre contestati in dettaglio i presupposti e le modalità della
risoluzione contrattuale (oggetto del giudizio civile pendente) e perciò
pure l'iter logico seguito dall'Amministrazione, che fonda
l'esclusione su tale vicenda dalla quale invece, secondo la tesi attorea,
non possono trarsi elementi certi sull'inaffidabilità dell'impresa, visto
che essa presenta rilevanti aspetti discutibili e, in concreto,
controversi.
È evidente che tali argomenti integrano motivi nuovi,
peraltro non notificati, perché contenuti in una semplice memoria, e in sé
tardivi, che devono reputarsi pertanto inammissibili.
In conclusione,
il gravame dev’essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e
vengono equitativamente liquidate come da dispositivo, anche in ragione
della serialità dei ricorsi intentati dalla ricorrente per le stesse
ragioni contro il Comune resistente.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari, Sezione I, respinge il ricorso in
epigrafe.
Condanna l’impresa ricorrente al pagamento di euro 2.000,00,
più CPI, IVA e rimborso forfetario del 12,5%, come per legge, a favore del
Comune di Altamura, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta,
Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone,
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012