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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 5 gennaio 2012 n. 29
D. Giordano Pres. - S. Celeste Cozzi Est.
Sorgenia s.p.a. (Avv.ti P.G. Torrani, O. Torrani e G. Malanchini) contro l’Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di S. Falconetti (non costituita) e Top Comunication s.r.l. (non costituita)


Energia – AEEG – Potere sanzionatorio – Esercizio nel termine decadenziale di 60 giorni ex art. 14 L. 689/81- Necessità – Inizio della decorrenza – Dal momento in cui l’Autorità ha la completa percezione di tutti gli elementi necessari

 

 

Contrariamente a quanto può avvenire per le altre tipologie di procedimenti di competenza di AEEG, disciplinati in generale dal d.P.R. n. 244/2001, i procedimenti sanzionatori attivati da tale Autorità devono essere attivati nel termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 14 della legge n. 689/81. Detto termine inizia a decorrere, non già nel momento in cui il fatto da contestare è stato acquisito nella sua materialità dall’amministrazione competente, ma dal momento successivo in cui l’amministrazione stessa ha la completa percezione di tutti gli elementi, sia di carattere oggettivo che di carattere soggettivo, necessari per configurare il fatto nella sua compiutezza e per comprenderne appieno la portata lesiva. L’inizio della decorrenza del termine non può però essere procrastinato sine die dall’amministrazione adducendo ragioni velleitarie, giacché in tal modo le esigenze che sottostanno alla necessità di pronta contestazione dell’infrazione rimarrebbero irrimediabilmente frustrate (cfr. TAR Lombardia Milano sentenza n. 573/2010)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2010, proposto da:

 

SORGENIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Orsola Torrani e Giovanni Malanchini, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, C.so Magenta n. 63;

contro



AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;

nei confronti di



SILVIA FALCONETTI, non costituita; TOP COMUNICATION s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento



della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas VIS 112/10 dell'11 ottobre 2010 recante "Adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995 n. 481, nei confronti di Sorgenia s.p.a.";
della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas VIS 93/09 del 25 settembre 2009, recante “ Avvio di istruttorie formali per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di vendita di energia elettrica per violazione dei provvedimenti dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alle deliberazioni del 19 luglio 2006 n. 152/2006, 27 giugno 2007 n. 156/2007 e 26 ottobre 2007 n. 272/2007”, nonché la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 25 settembre 2009, VIS 93/09, nei confronti della società Sorgenia s.p.a.” del 12 marzo 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con la deliberazione VIS 112/10 dell'11 ottobre 2010 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi anche “AEEG “ o “Autorità”) ha irrogato a Sorgenia s.r.l., società che svolge attività di vendita di energia elettrica ad utenze domestiche e non domestiche nel mercato libero, una sanzione amministrativa pari ad euro 240.000, contestandole la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza nella fatturazione contenute nell’allegato A della deliberazione della stessa Autorità n. 152/2006.
Con il ricorso in esame Sorgenia s.p.a ha impugnato tale provvedimento.
Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per opporsi al gravame.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno presentato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 2 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il primo motivo avente carattere assorbente.
Con tale doglianza la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14, comma 2, della legge n. 689/81, in quanto l’Autorità le avrebbe comunicato la contestazione dell’addebito dopo la scadenza del termine perentorio di novanta giorni dall’accertamento della violazione, previsto da tale disposizione.
Stabilisce l’art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 che “se non è avvenuta la contestazione immediata (…) gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”, stabilito a pena di decadenza (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. lav., 20 agosto 2009, n. 18555).
Per costante giurisprudenza della Sezione, tale termine deve essere rispettato anche da AEEG, nonostante la disciplina generale delle procedure istruttorie condotte da tale Autorità, contenuta nel d.P.R. 9 maggio 2001 n. 244, non sancisca alcun termine decadenziale entro il quale deve essere dato avvio ai procedimenti amministrativi condotti dalla stessa.
Tale soluzione si impone per le seguenti ragioni.
L’art. 12 della legge n. 689/81 stabilisce che le disposizioni contenute nel capo primo della medesima legge (in cui è compreso l’art. 14) “si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro…”; come ha già avuto modo di affermare la Sezione, non vi è ragione per escludere che l’ambito di applicabilità delle suindicate norme involga anche i procedimenti sanzionatori istaurati da AEEG, sussistendo anche per detti procedimenti tutti i presupposti identificati dal citato articolo 12: natura amministrativa dell'illecito; quantificazione in via pecuniaria della sanzione; non riconducibilità dell'illecito ad uno specifico codice di disciplina; mancanza di una disposizione normativa e/o di ragioni di carattere logico contrarie (cfr. TAR Milano Lombardia, sez. III, 11 marzo 2011 n. 573; id. 10 settembre 2009 n. 4638).
Per la verità, con particolare riferimento ai presupposti da ultimo indicati (mancanza di disposizioni normative e/o di ragioni di carattere logico contrarie), si è sostenuto in giurisprudenza che l’applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/81 sarebbe incompatibile con la complessità dell'attività sanzionatoria svolta da AEEG; e che pertanto la mancata previsione di termini decadenziali nel d.P.R. n. 244/01 sarebbe frutto di una ponderata scelta del legislatore, il quale con la sopravvenuta disciplina di carattere speciale avrebbe regolato la materia in maniera esaustiva, escludendo la possibilità di integrazioni esterne (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2010 n. 2507; id. 7 aprile 2010 n. 1976).
La tesi tuttavia non convince, in quanto le norme contenute nel d.P.R. n. 244/01 hanno sì carattere speciale ma solo con riferimento al dato soggettivo, in quanto volte alla regolazione esclusiva delle procedure istruttorie condotte da AEEG; e per tale ragione si pongono, con riferimento a tale soggetto, quale normativa speciale di deroga alla legge n. 241/90 recante la disciplina generale in materia di procedimento amministrativo. Con riferimento al dato oggettivo le stesse norme hanno invece carattere generale atteso che, contrariamente a quanto sembra ritenere la suindicata giurisprudenza, esse regolano non solo i procedimenti sanzionatori, ma tutti i procedimenti che fanno capo alla predetta Autorità.
Ciò premesso, va osservato che, mentre con riferimento alla generalità dei procedimenti può ammettersi la mancata previsione di termini decadenziali entro i quali debba essere dato avvio all’attività amministrativa (del resto anche la legge n. 241/90 non prevede termini di questo genere), con specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori non si può che giungere a conclusioni opposte: la previsione di un termine perentorio entro il quale instaurare i procedimenti sanzionatori corrisponde invero a consolidati principi di civiltà giuridica (la previsione quindi, contrariamente a quanto affermato in dottrina, non può mancare neppure per gli operatori del settore elettrico), atteso che sarebbe del tutto irrazionale, oltre che contrario alle esigenze di difesa dell’incolpato, consentire all’autorità amministrativa di dar corso a tali procedimenti a notevole distanza temporale dal momento in cui è stato accertato l’illecito, quando ormai l’interessato non sarebbe più in grado (o lo sarebbe in maniera difficoltosa ed incompleta) di ricostruire e provare i fatti a lui favorevoli.
Si deve allora ritenere che, contrariamente a quanto può avvenire per le altre tipologie di procedimenti di competenza di AEEG, disciplinati in generale dal d.P.R. n. 244/2001, per i procedimenti sanzionatori attivati da tale Autorità un termine perentorio entro il quale debba essere dato impulso all’azione va comunque individuato; ed all’uopo non può che sovvenire la norma generale (dettata per i procedimenti sanzionatori) contenuta nel più volte citato art. 14 della legge n. 689/81.
Ne discende che anche AEEG deve dar corso ai propri procedimenti sanzionatori entro il termine perentorio di novanta giorni.
Occorre ora stabilire da quando tale termine cominci a decorrere.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi, la decorrenza del termine ha inizio, non già nel momento in cui il fatto da contestare è stato acquisito nella sua materialità dall’amministrazione competente, ma dal momento successivo in cui l’amministrazione stessa ha la completa percezione di tutti gli elementi, sia di carattere oggettivo che di carattere soggettivo, necessari per configurare il fatto nella sua compiutezza e per comprenderne appieno la portata lesiva; onde riscontrare la sussistenza dell'infrazione, acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione.
Ne discende la non computabilità del periodo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell’acquisizione e della delibazione degli elementi necessari per una matura e legittima formulazione della contestazione (giurisprudenza consolidata: C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341; Cass. civ., Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311; T.a.r. Lombardia Milano, sez. III, 29 dicembre 2008, n. 6181).
Va comunque precisato che, come ha già avuto modo di chiarire la Sezione, l’inizio della decorrenza del termine non può essere procrastinato sine die dall’amministrazione adducendo ragioni velleitarie, giacché in tal modo le esigenze che sottostanno alla necessità di pronta contestazione dell’infrazione rimarrebbero irrimediabilmente frustrate (cfr. TAR Lombardia Milano sentenza n. 573/2010 cit.).
Si è per questa ragione affermato che il giudice deve poter valutare la ragionevolezza della durata dell'accertamento (ovviamente nei limiti e secondo la tecnica del sindacato sulla discrezionalità) in relazione al caso concreto e avuto riguardo alla complessità delle indagini, verificando se e quale attività sia stata concretamente posta in essere per accertare l'esistenza dell'infrazione; e che i principi di buon andamento e di legittimo affidamento, di derivazione costituzionale (art. 97 Cost), impongono all’amministrazione di rendere di pubblica ragione (nel corpo della motivazione del provvedimento) quali siano state le ulteriori attività istruttorie, successive alla mera acquisizione degli elementi materiali della fattispecie, che hanno imposto un considerevole slittamento della contestazione.
Illustrato in tal modo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si hanno ora tutti gli elementi per la soluzione della controversia in esame.
Nel caso concreto il Collegio non può esimersi dal rilevare come l’Autorità abbia dimostrato di essere venuta a conoscenza di tutti gli elementi necessari alla contestazione dell’illecito sin dal 5 maggio 2009.
In particolare, in una nota avente tale data, AEEG in esito all’esame dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica emessi dalla società ricorrente ha riscontrato alcune difformità rispetto alle disposizioni in materia di trasparenza nella fatturazione contenute nell’allegato A della deliberazione n. 152/2006, ciò con particolare riguardo: alla presenza di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio dei corrispettivi non conformi agli schemi approvati; alla mancata indicazione nelle bollette delle informazioni relative al saggio degli interessi di mora per il ritardato pagamento e al numero del servizio guasti; nonché all’indicazione disaggregata delle sottovoci dei corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento, della quota energia e del costo CO2 della voce prezzo dell’energia.
Tali violazioni sono le medesime di quelle indicate nell’atto di contestazione degli addebiti di cui alla delibera VIS 93/09 del 24 settembre 2009, la quale dunque risulta essere stata emessa ben oltre il termine decadenziale di novanta giorni decorrente dalla piena conoscenza di tutti gli elementi di identificazione dell’illecito.
Non risulta peraltro che, nel periodo intermedio, AEEG abbia compiuto significativa attività istruttoria, essendosi quest’ultima limitata ad acquisire due ulteriori bollette in aggiunta alle tre già acquisite prima del 5 maggio 2009. Non emerge quindi alcuna valida ragione che giustifichi il ritardo con il quale si è proceduto alla contestazione della violazione che, per tale ragione, è stata formulata oltre la scadenza del termine perentorio prescritto dall’art. 14 della legge n. 689/81.
La difesa erariale eccepisce in proposito che l’atto sanzionatorio qui gravato avrebbe a riferimento esclusivo il periodo successivo al 5 maggio 2009; e che per questa ragione non assumerebbe rilievo la nota inviata in tale data.
L’eccezione è però priva di fondamento in quanto smentita dal provvedimento di irrogazione della sanzione qui impugnato il quale, in alcuni passaggi (cfr. punto 27 della delibera VIS 112/2010, dedicato alla quantificazione della sanzione con riferimento alle violazioni concernenti i clienti finali domestici, ove si legge che tali violazioni “…sono cessate nel mese di febbraio 2010, pertanto considerato che le disposizioni in questione sono entrate in vigore per i clienti del mercato libero domestici dal 1 novembre 2007, si sono protratte per poco più di due anni”; e punto 35 della stessa delibera VIS 112/2010, dedicato alla quantificazione della sanzione con riferimento alle violazioni concernenti i clienti finali non domestici, ove si legge che “…le condotte in questione risultano essersi protratte per circa un anno e mezzo, dal 1 ottobre 2008…”), mostra chiaramente di riferirsi anche al periodo antecedente al 5 maggio 2009.
Va dunque ribadita la tardività dell’atto di contestazione della violazione.
Il motivo in esame è dunque fondato e, per tale ragione, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35-bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna AEEG alla refusione delle spese di giudizio che vengono quantificate in euro 3.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2012





 

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