REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale di A.P. 1
del 2010 (r.g. di sezione n. 9035/2008), proposto da
GDM
Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in
proprio e quale mandataria di a.t.i. con Auto Ariberto s.p.a.,
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto
presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo, n. 18;
contro
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiorgio Alberti e
Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Roma, via S.
Caterina Da Siena, n. 46;
nei confronti di
Ruscalla Renato s.p.a. in proprio e quale
mandataria di a.t.i. con Apcoa Parking Italia s.p.a., Final s.p.a., in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli
avvocati Federico Tedeschini e Vittorio Barosio, con domicilio eletto
presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;
per la riforma
della sentenza del TAR PIEMONTE – TORINO,
sez. I, 21 novembre 2008 n. 2931, resa tra le parti, concernente PROJECT
FINANCING PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO.
Visti il ricorso
in appello e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti
tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno
16 gennaio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato
Clarich;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza 21 novembre 2008 n. 2931 il
Tar Piemonte, sez. I, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da
G.D.M. Costruzioni s.p.a. e da Auto Ariberto s.p.a. per l’annullamento
della deliberazione della giunta comunale di Alessandria n. 393 del 19
dicembre 2007, con cui l’a.t.i. controinteressata Ruscalla veniva
selezionata come promotore per la realizzazione di un parcheggio interrato
in piazza Garibaldi.
La sentenza è stata appellata dalle originarie
ricorrenti.
Il ricorso, assegnato alla sezione V, è stato da
quest’ultima deferito all’esame dell’adunanza plenaria con decisione 1
ottobre 2010 n. 7277.
Con atto depositato in data 19 dicembre 2011, le
appellanti hanno rinunciato all’appello.
La rinuncia, sottoscritta
dalle appellanti personalmente e notificata alle controparti, ha avuto
l’adesione di queste ultime, anche al fine della compensazione delle spese
di lite.
2. La rinuncia è rituale, rispettando i requisiti
formali e sostanziali prescritti dall’art. 84 cod. proc. amm.
Ai sensi
dell’art. 84, commi 2 e 3, cod. proc. amm., il ricorso di appello va
dichiarato estinto, con compensazione delle spese di
lite.
3. Tuttavia, la plenaria ritiene che la questione
sottoposta dalla V Sezione sia di particolare importanza, e pertanto
enuncerà il principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi
dell’art. 99, comma 5, cod. proc. amm.
4. In fatto giova
premettere che si disputa di una procedura di project financig svoltasi nel vigore della legge n. 109 del 1994 e dunque ai sensi
dell’art. 37-bis e ss. di tale legge.
L’avviso con cui il Comune
di Alessandria sollecitava la presentazione di proposte per la
realizzazione di un parcheggio interrato risale infatti al 22 dicembre
2005.
Con delibera n. 393/ - 1029 del 19 dicembre 2007 la Giunta
comunale di Alessandria dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili
cinque proposte, collocando al primo posto quella dell’odierna
controinteressata e al secondo posto quella dell’odierna appellante.
Il
progetto della prima classificata veniva posto a base di gara.
Tale
delibera veniva impugnata dalla seconda classificata, odierna appellante,
con ricorso al Tar del Piemonte, affidato a tre motivi di censura.
Il
Tribunale adito respingeva il ricorso con la sentenza 21 novembre 2008 n.
2931.
L’atto di appello ripropone tutte le censure di cui al ricorso di
primo grado.
5. La V Sezione del Consiglio di Stato, cui era stato
assegnato l’appello, con la decisione 1° ottobre 2010 n. 7277 ha ritenuto
preliminare l’esame dell’eccezione di carenza di interesse, sollevata
dalle parti appellate, sotto il profilo che l’a.t.i. ricorrente in primo
grado e poi appellante si era limitata a contestare la legittimità della
scelta del promotore, ma non aveva poi partecipato alla gara indetta sulla
base del progetto del promotore prescelto.
Nell’esaminare tale
eccezione, la V Sezione ha rilevato che secondo un diffuso orientamento
della giurisprudenza del Consiglio di Stato:
- l’interesse ad assumere
la posizione di promotore finanziario contiene e implica anche l’interesse
ad essere aggiudicatario della successiva concessione, che, in definitiva,
rappresenta il vero "bene della vita" cui tende il presentatore del
progetto;
- per l’effetto nella procedura del project financing piuttosto che individuarsi due serie sub - procedimentali collegate ed
autonome (l'una di selezione del progetto di pubblico interesse; l'altra
di gara ad evidenzia pubblica sulla base proprio del progetto dichiarato
di pubblica utilità), deve piuttosto configurarsi una fattispecie a
formazione progressiva, in cui lo scopo finale (cioè l'aggiudicazione
della concessione al soggetto che propone di realizzare l'opera col
sistema economicamente più vantaggioso) si realizza attraverso le
descritte (e progressive) fasi che non sono solo funzionalmente collegate
(tra di loro proprio in funzione dello scopo), ma sono biunivocamente
interdipendenti, così che la prima non è logicamente e giuridicamente
concepibile senza la seconda e viceversa, con la ulteriore e definitiva
conseguenza che esse non sono giuridicamente autonome, non potendo essere
separate tra di loro a pena della stessa esistenza della procedura;
-
la selezione del promotore non assicurerebbe a quest’ultimo alcuna diretta
ed immediata utilità; pertanto non si potrebbe applicare l'indirizzo
giurisprudenziale che ammette l'immediata impugnazione di qualsiasi atto
endoprocedimentale che determini in danno di un concorrente un arresto
procedimentale: nel caso di specie, anche a voler ammettere in ipotesi che
la dichiarazione di interesse pubblico di una certa proposta di un
concorrente determini un vulnus nei confronti di un altro
concorrente, l'attualità e la lesività di tale vulnus potrà
apprezzarsi solo all'esito del successivo procedimento di gara e
dell'eventuale aggiudicazione, tanto più che al concorrente che ha
presentato la proposta non selezionata come progetto di pubblico interesse
non risulta affatto impedita la partecipazione alla gara successiva per
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa [Cons. St.,
sez. V, 25 gennaio 2005 n. 142; sez. IV, 26 gennaio 2009 n. 391; sez. V,
28 maggio 2009 n. 3319].
La V Sezione ha tuttavia rilevato la
sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale, ancorché minoritario,
proprio della giurisprudenza di primo grado, secondo cui nelle procedure
di project financing il promotore assume una posizione di assoluta
preminenza, sia per la conoscenza anticipata del progetto preliminare
posto a base di gara, sia per la possibilità di conseguire in ogni caso
l’aggiudicazione, previo adeguamento della propria proposta a quella
ritenuta più conveniente dall’amministrazione, così che non potrebbe
dubitarsi dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso gli atti con cui
l’amministrazione individua il promotore da chi non sia stato prescelto
come promotore, stante la concretezza e l’attualità della lesione
derivante proprio dalla mancata individuazione come promotore [Tar Sicilia
- Catania, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 1297; Tar Lazio - Roma, sez. III, 9
settembre 2008 n. 8194].
Conclusivamente la Sezione ritiene che il
principio di effettività della tutela giurisdizionale, predicato dall’art.
24 Cost., e quello della sindacabilità di tutti gli atti della pubblica
amministrazione, contenuto nell’art. 113 Cost., sembrerebbero ostare alla
inammissibilità dell’immediata impugnazione del provvedimento di
individuazione del promotore finanziario.
6. L’adunanza plenaria
condivide e fa propri gli argomenti della decisione di rimessione, e
ritiene che nel procedimento di project financing l’atto con cui la
stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una
proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente
impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in
relazione alla medesima opera pubblica.
6.1. Secondo la
disciplina applicabile ratione temporis (art. 37-bis e ss.,
legge n. 109 del 1994) la procedura di project financing si
articolava in tre fasi: la prima si concludeva con la scelta del promotore
finanziario, il cui progetto veniva posto a base di una successiva gara
(seconda fase); in esito a tale gara, si apriva una procedura negoziata
senza bando in cui venivano poste in comparazione la proposta del
promotore e le due migliori proposte selezionate nella precedente gara.
Il promotore aveva una indubbia posizione di vantaggio in quanto: (i)
era il suo progetto ad essere posto a base della successiva gara; (ii)
rimaneva aggiudicatario se nella gara non vi fossero altre offerte (art.
37-quater, legge n. 109 del 1994; (iii) nella procedura negoziata
aveva il c.d. diritto di prelazione, ossia il diritto di “adeguare la
propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente.
In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della
concessione” (art. 37-ter, legge n. 109 del 1994).
6.2. Non è controverso, nella giurisprudenza di questo Consesso, che la
scelta del promotore finanziario, ossia della proposta migliore ritenuta
di pubblico interesse, è atto sì discrezionale della stazione appaltante,
tuttavia sindacabile da parte del giudice amministrativo nei limiti del
controllo di legittimità. E’ stato infatti affermato da questo Consesso
che “la valutazione compiuta dall’amministrazione in ordine
all’interesse pubblico delle proposte presentate è certamente sindacabile
dal giudice amministrativo, seppure nell’ambito del giudizio di
legittimità connaturato al processo. La presenza di aspetti di stretta
discrezionalità amministrativa non elide la necessità di rispettare alcune
essenziali regole di trasparenza e ragionevolezza, tanto più rilevanti
quando la valutazione delle proposte si svolga in un contesto comparativo
(…), sulla base di limiti imposti dallo stesso ente pubblico ed
esplicitamente correlati alla formazione di una specifica graduatoria,
basata su punteggi attribuiti da una commissione imparziale e dotata di
specifiche competenze tecniche” [Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007
n. 4811; in termini, Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009 n. 1741, Cons. St.,
ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155].
Così come non è controverso che sia
autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile, da parte del soggetto
escluso, l’atto con cui la stazione appaltante dichiara che la sua
proposta non è di pubblico interesse [Cons. St., sez. V, 20 maggio 2008 n.
2355; Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 75].
Ancora, non è
controverso, avuto riguardo al procedimento delineato dagli artt.
37-bis e ss., legge n. 109 del 1994, che l’interesse a contestare
l’ammissione alla gara intermedia che segue la scelta del promotore sorge
solo all’esito della conclusione della terza fase (la procedura negoziata)
[Cons. St., sez. V, 17 novembre 2006 n. 6727; Cons. St., sez. V, 5 luglio
2007 n. 3814; Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155].
6.3. In base al quadro normativo sopra riportato, il procedimento di project financing è articolato in sub procedimenti, il primo dei
quali, che si conclude con la selezione del promotore, è il “cuore”
dell’intera procedura.
Tale è il ruolo centrale e preponderante della
fase di scelta del promotore, che questa stessa adunanza plenaria ha già
in passato ritenuto che il procedimento di scelta del promotore sia
autonomo rispetto alla successiva fase articolata in gara e procedura
negoziata (così la decisione 15 aprile 2010 n. 2155 dell’adunanza
plenaria).
Quel che conta comunque non è tanto il controverso e
sfumato concetto di “autonomia”, quanto la lesività o meno dell’atto di
chiusura di questa prima fase.
Ebbene ad avviso dell’Adunanza esiste
una pluralità di elementi che induce a ritenere l’esistenza e l’attualità
della lesione.
6.4. Da un lato, infatti, la selezione del promotore
crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non
meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della
successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti
migliori di quello del promotore, quest’ultimo ha un diritto potestativo
di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella
migliore; se poi non esercita tale diritto di prelazione, il promotore
vanta l’alternativo diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute
per la presentazione della proposta, nella considerevole misura del 2,5%
del valore dell’investimento (art. 37-quater, comma 4 e art.
37-bis, comma 1, legge n. 109 del 1994).
6.5. Sul
versante opposto, per i concorrenti non prescelti, la selezione di un
altro promotore determina un definitivo arresto procedimentale, atteso che
il loro progetto non sarà posto a base della successiva gara e che non
vanteranno né il diritto ad essere aggiudicatari in mancanza di altre
proposte, né il diritto di prelazione, né il diritto al rimborso delle
spese sostenute.
E’ vero che possono partecipare alla successiva gara,
ed esserne vincitori se presentano un progetto migliore di quello del
promotore: ma sono in una posizione di pati rispetto al diritto
potestativo di prelazione del promotore.
In definitiva, il bene della
vita nel procedimento di project financing è il conseguimento della
concessione sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché,
se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è
immediatamente leso l’interesse a conseguire la concessione sulla base del
proprio progetto.
6.6. In coerenza con i principi generali in
tema di legittimazione e interesse al ricorso, l’atto di scelta del
promotore è pertanto immediatamente e autonomamente lesivo, e
immediatamente impugnabile da parte degli interessati.
6.7. Non
vi è semplice facoltà, ma onere, a pena di decadenza, di immediata
impugnazione, sicché la scelta del promotore che non venga tempestivamente
impugnata non potrà più essere contestata dopo la conclusione dell’intero
procedimento.
Tale soluzione, oltre a rispondere a principi cardine del
nostro sistema quali quelli della pienezza e immediatezza della tutela,
soddisfa anche l’interesse pubblico, evitando, se del caso, l’inutile
espletamento di un’attività amministrativa notoriamente complessa e
costosa.
L’onere di immediata impugnazione dell’atto di scelta del
promotore garantisce infatti che in tempi rapidi (attesa l’applicabilità
dello speciale rito abbreviato per i contratti pubblici) si raggiunga
certezza sulla legittimità della scelta della procedura, con evidente
vantaggio per i successivi snodi della stessa.
6.8. La soluzione
seguita dalla plenaria ha l’avallo, ancorché implicito, di alcuni
precedenti di sezione; nel caso deciso da Cons. St., sez. V, 11 settembre
2007 n. 4811, si disputava della contestazione dell’atto di scelta di un
promotore e non è stata posta in discussione la possibilità di immediata
impugnazione; lo stesso è a dirsi per il caso deciso da Cons. St., sez. V,
23 marzo 2009 n. 1741, e per quello deciso da Cons. St., sez. V, 12 giugno
2009 n. 3752.
Tale soluzione è stata inoltre già seguita, come
ricordato dalla decisione di rimessione alla plenaria, dalla
giurisprudenza dei Tar [Tar Sicilia - Catania, sez. IV, 6 maggio 2010 n.
1297], che ne ha anche tratto la condivisibile conseguenza della
accessibilità degli atti del procedimento di scelta del promotore, accesso
che non potrebbe essere differito all’esito dell’intero procedimento [Tar
Lazio – Roma, sez. III, 9 settembre 2008 n. 8194]. Deve pertanto ritenersi
non condivisibile l’opposto principio, affermato da Cons. St., sez. V, 26
gennaio 2009 n. 391 (che ha riformato la citata sentenza del Tar Lazio –
Roma, n. 8194/2008), e da Cons. St., sez. V, 28 maggio 2009 n. 3319,
secondo cui dalla non immediata lesività e impugnabilità dell’atto di
scelta del promotore discenderebbe la non immediata accessibilità dei
relativi atti, e la legittimità del differimento dell’accesso opposto
dalla stazione appaltante.
7. Le conclusioni raggiunte, per
quanto riferite alla disciplina, non più vigente, dettata dagli artt.
37-bis e ss., legge n. 109 del 1994, trovano conferma anche nella
vigente disciplina del project financing, recata dall’art. 153,
d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni.
Alla stregua della
normativa sopravvenuta la scelta del promotore è frutto di una vera e
propria gara con prefissione di criteri selettivi e requisiti, per la
valutazione comparativa delle diverse proposte (art. 153, commi 7, 8, 9,
d.lgs. n. 163 del 2006).
In esito a tale gara, o il promotore diviene
senz’altro aggiudicatario, previe eventuali modifiche progettuali (art.
153, comma 10), o si apre una successiva negoziazione, nella quale al
promotore è riconosciuto il diritto di prelazione o, in alternativa, il
diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione
della proposta (art. 153, comma 15), nella considerevole misura del 2,5%
del valore dell’investimento (art. 153, commi 9 e 12).
Anche quando le
proposte vengano presentate autonomamente senza previo bando della
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 153, comma 16, al promotore
prescelto spetta il diritto di prelazione in caso di procedura di
concessione o pubblica gara, ovvero quanto meno il diritto al rimborso
delle spese in caso di procedura di dialogo competitivo (art. 153, comma
18).
E’ dunque ancor più evidente la posizione di vantaggio che deriva
dall’essere scelto come promotore e quindi l’interesse a contestare tale
scelta.
8. Quanto, poi, al modello del project
financing applicato alle infrastrutture strategiche, recentemente
riscritto (art. 175, d.lgs. n. 163 del 2006 come novellato dall’art. 41,
comma 5-bis, d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di
conversione n. 214 del 2011), in esso la procedura è unitaria e sfocia
nella scelta del promotore finanziario, il quale, se non adegua il
progetto secondo le indicazioni della stazione appaltante, non risulterà
concessionario ma avrà comunque diritto al rimborso delle spese sostenute
per la predisposizione dell’offerta, nella considerevole misura del 2,5%
del valore dell’investimento, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la
integrazione del progetto con lo studio di impatto ambientale e con quanto
necessario per la procedura di impatto ambientale e di localizzazione
urbanistica (art. 175, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006).
Anche quando
la procedura ha inizio con la presentazione di proposte relative a studi
di fattibilità (c.d. proponente, figura diversa dal promotore), al
proponente che diviene promotore, in caso di mancata aggiudicazione della
concessione, spetta detto rimborso delle spese (art. 175, comma 14, d.lgs.
n. 163 del 2006).
Sicché anche in tali procedure la scelta del
promotore è atto lesivo che deve essere immediatamente
impugnato.
9. Si deve, in conclusione, affermare il seguente
principio di diritto nell’interesse della legge: “nel procedimento di project financing, articolato in più fasi, la prima delle quali si
conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore,
l’atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di
vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale
per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere
immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere
l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della
concessione”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(adunanza plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto:
a) lo dichiara estinto per intervenuta
rinuncia;
b) enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge
come da motivazione;
c) compensa interamente le spese e gli onorari del
presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di
Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta,
Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano
Baccarini, Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De
Nictolis, Consigliere, Estensore
Marzio Branca,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni,
Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco,
Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2012