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| n. 1-2012 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 24 gennaio 2012 n. 302
Pres. Maruotti, Est.
Garofoli
Federazione Italiana Tennis (Avv.ti A. Clarizia e C.
Pellegrino) c. C. Pistolesi (Avv. M. Esposito) e con l’intervento ad
adiuvandum di Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni (Avv. A.
Angeletti) |
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1. Giurisdizione e competenza – Giustizia ordinaria –
Giustizia sportiva – Ripartizione.
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2. Giurisdizione e competenza – Domanda di risarcimento
dei danni – Giurisdizione amministrativa – Atti delle Federazioni sportive
– Sussiste – Provvedimento disciplinare – Cognizione incidentale.
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3. Ordinamento sportivo – Procedimento disciplinare –
Dimissioni – Preclusione – Non sussiste – Ragioni.
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1. Gli articoli 1, 2, e 3 del DL 220/03, nel garantire le
diverse esigenze costituzionalmente rilevanti dell’autonomia
dell’ordinamento sportivo e della pienezza della tutela delle situazioni
giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, siano
rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica, hanno previsto tre
forme di tutela (1): una prima forma, limitata ai rapporti di carattere
patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti
(e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una
seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie
di cui all’art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi
interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state
poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia
associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò
che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le
associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice
ordinario – , per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi
dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione
degli organi della giustizia sportiva.
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2. Laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni
sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche
soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta
ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento
del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede
di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della
giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può
essere fatta valere (2). Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere,
nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni
disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via
incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda
risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.
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3. Ai fini della sottoponibilità a procedimento
disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell’ordinamento sportivo
perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono
quello in cui il fatto contestato all’interessato si è verificato e quello
in cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento
disciplinare, poiché l’esercizio del potere sanzionatorio trova i suoi
presupposti su tali circostanze, non potendosi comunque ammettere che le
dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il
procedimento disciplinare.
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(1) Cfr. Sentenza della Corte Costituzionale 11
febbraio 2011, n. 49.
(2) Cons. St., VI, 25 novembre 2008, n. 5782. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del
2011, proposto dalla
Federazione Italiana Tennis, in persona del
presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Ciro
Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Il signor Claudio Pistolesi, rappresentato e
difeso dall'avv. Mario Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, via Lattanzio, 66;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Comitato Olimpico Nazionale
Italiano - Coni, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III TER n. 37668/2010, resa tra le parti;
Visti il ricorso
in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Claudio Pistolesi;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2
dicembre 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati
Clarizia, Ciro Pellegrino, Esposito e Angeletti;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 37668 del 2010 il T.A.R. Lazio
ha accolto il ricorso n. 1289 del 2010 proposto dall’odierno appellato
avverso :
• la decisione della Corte federale della F.I.T. n. 25/09 del
3 dicembre 2009, con la quale sono state inflitte la sanzione pecuniaria
di € 10.000,00 e la sanzione inibitiva di un anno e sei mesi “a ricoprire
cariche federali e a svolgere l’attività di tecnico” per l’asserita
commissione dell’illecito sportivo di cui agli artt. 1 e 7 del regolamento
di giustizia della Federazione, considerato “aggravato” (ai sensi
dell’art. 41 bis, n. 3, lett. l), dal fatto che ricoprisse la carica di
“tecnico federale” al momento della sua commissione;
• il Regolamento
dei tecnici FIT, nella parte in cui preclude, a chi non è tesserato, di
insegnare presso i circoli sportivi.
Nel dettaglio, il sig. Claudio
Pistolesi, tecnico del giocatore Simone Bolelli (componente della squadra
italiana nell’incontro di Coppa Davis svoltosi in Croazia dall’11 al 13
aprile del 2008) e poi dimessosi da tesserato e da tecnico della
Federazione il 6 novembre 2008, è stato sottoposto a procedimento
disciplinare per talune affermazioni considerate offensive, che avrebbe
espresso nei riguardi del presidente della Federazione.
Egli ha,
quindi, impugnato la decisione con cui la Corte federale della F.I.T. gli
ha inflitto la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 e la sanzione inibitiva
di un anno e sei mesi “a ricoprire cariche federali e a svolgere
l’attività di tecnico” ed ha anche impugnato il Regolamento dei tecnici
nella parte in cui ha previsto che:
a) possono insegnare presso i
circoli sportivi affiliati solamente i tecnici iscritti all’albo o negli
elenchi tenuti dalla F.I.T. (art. 2);
b) ai suddetti circoli sportivi
è vietato “rigorosamente” di utilizzare tecnici non qualificati dalla
F.I.T. sia per corsi collettivi che per lezioni individuali e di
consentire sui propri impianti l’insegnamento che il regolamento vieta,
con la comminatoria, in caso di violazione di dette prescrizioni, di
sanzioni disciplinari a carico sia del circolo sportivo che dei suoi
dirigenti (art. 3);
c) i tecnici non possono prestare la loro
collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una
qualifica rivestita dalla F.I.T. (art. 40).
Con la sentenza impugnata,
il primo giudice -disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso
proposto avverso la decisione disciplinare e di inammissibilità e
irricevibilità della proposta impugnazione del Regolamento dei tecnici
FIT- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti
suindicati.
Con la stessa sentenza, il giudice di primo grado ha,
invece, disatteso la domanda risarcitoria proposta dal signor
Pistolesi.
Avverso la sentenza, l’appellante ha proposto il gravame in
esame, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
La
sentenza non è stata, invece, impugnata dal signor Pistolesi quanto al
capo recante la reiezione della domanda risarcitoria.
All’udienza del 2
dicembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello va accolto per le ragioni di seguito
illustrate.
2. Ritiene il Collegio di dover accogliere,
limitatamente al ricorso proposto in primo grado avverso la sanzione
disciplinare, il primo motivo di appello con cui la Federazione ripropone
l’eccezione di difetto di giurisdizione, dedotta ma disattesa in primo
grado.
2.1. L’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17
ottobre 2003, n. 280, dispone, al comma 2, che “i rapporti tra
l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in
base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per
l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche
soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
La disposizione
disciplina il delicato rapporto tra l’ordinamento statale e uno dei più
significativi ordinamenti autonomi che con il primo vengono a contatto,
garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti:
• da un
lato, quella dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, cui ampia tutela è
riconosciuta dagli artt. 2 e 18 della Costituzione;
• dall’altro,
quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni
giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, siano
rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica.
Da un lato,
quindi, l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 220 del 2003 ha inteso rispettare
l’autonomia dell’ordinamento sportivo, dall’altro, espressamente ha
precisato che l’autonomia in questione non sussiste allorché siano
coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento
giuridico della Repubblica.
In applicazione dei suddetti principi, il
successivo art. 2 dello stesso citato decreto legge dispone che “è
riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad
oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme
regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo
nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti
rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle
relative sanzioni disciplinari sportive”.
Ai sensi del successivo
art. 3, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società,
associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non
riservata agli organi di giustizia dell'ordinamentosportivo ai sensi
dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo
amministrativo”.
Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte
Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono
tre forme di tutela:
• una prima forma, limitata ai rapporti di
carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive,
gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice
ordinario;
• una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad
oggetto le materie di cui all’art. 2, non apprestata da organi dello
Stato, ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in
questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta
“giustizia associativa”;
• una terza, tendenzialmente residuale e
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa
a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le
società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati
al giudice ordinario – , per altro verso non rientra tra le materie che,
ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva
cognizione degli organi della giustizia sportiva.
2.2. La stessa Corte
costituzionale -nel dichiarare non fondata la questione relativa alla
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e, in parte
qua, comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva
al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto
sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti,
tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del
giudice amministrativo (questione sollevata con ordinanza del Tar Lazio,
Roma, sez. III ter, 11 febbraio 2010, n. 241)- ha posto in rilievo
che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le
situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano
adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la
tutela risarcitoria.
Nel condividere l’impostazione ricostruttiva
elaborata da Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, la Corte
Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica
costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento
adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche
su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico
statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il
conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando
alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la
pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.
Il giudice
amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore
della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a
società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine
di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della
sanzione.
La Corte costituzionale ha dunque rilevato che la mancanza
di un giudizio di annullamento non comporta la compromissione del
principio di effettività della tutela, previsto dall’art. 24 Cost.,
essendo comunque consentita una diversificata modalità di tutela
giurisdizionale.
2.3. Alla stregua dell’illustrato percorso
ricostruttivo seguito dalla Corte Costituzionale, ritiene il Collegio, in
accoglimento del primo motivo di appello, che l’impugnazione della
sanzione disciplinare inflitta al signor Pistolesi non possa essere
conosciuta dal giudice amministrativo, nella cui sfera di giurisdizione
rientra la sola domanda di tipo risarcitorio.
Nel caso di specie,
tuttavia, la domanda risarcitoria non può essere esaminata in questo grado
del giudizio, non essendo stato proposto appello incidentale avverso il
capo della sentenza n. 37668 del 2010 recante la sua reiezione.
2.4. Il
Collegio non condivide, del resto, l’assunto, sostenuto dal giudice di
primo grado, secondo cui la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo andrebbe doverosamente desunta dalla circostanza per cui
l’appellato, essendosi dimesso in data 6 novembre 2008 da tesserato e da
tecnico della Federazione, non sarebbe più considerabile come soggetto
‘appartenente all’ordinamento sportivo’ e non potrebbe quindi adire gli
organi della giustizia sportiva.
Tale conclusione non persuade il
Collegio.
Come lo stesso T.A.R. ha sostenuto nell’esaminare i profili
sostanziali della vicenda contenziosa, in specie quello relativo alla
sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più
parte dell’ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali
occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato
all’interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa
contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare (momenti, nel
caso in esame, precedenti alle dimissioni), poiché l’esercizio del potere
sanzionatorio trova i suoi presupposti su tali circostanze (non potendosi
comunque ammettere che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di
impedire o interrompere il procedimento disciplinare).
Ebbene, il
principio -enunciato dal giudice di primo grado e condiviso dal Collegio-
per cui resta sanzionabile in via disciplinare il soggetto che,
appartenendo all’ordinamento sportivo al momento del fatto, si dimette
prima che il procedimento disciplinare sia concluso, non può non assumere
rilievo nella soluzione del profilo processuale della giurisdizione,
dovendo la stessa radicarsi avendo riguardo alla sola natura
(“disciplinare”) del provvedimento in contestazione, non già certo tenendo
conto dello status del ricorrente, e della sua appartenenza o meno, al
momento in cui attiva lo strumento rimediale, all’ordinamento
sportivo.
In conclusione, l’appellato - a suo tempo titolare della
azionabilità del rimedio impugnatorio dinanzi agli organi della giustizia
sportiva – ben poteva proporre innanzi al giudice amministrativo la
domanda risarcitoria, peraltro respinta dalla appellata sentenza n. 37668
del 2010 con una statuizione non impugnata in via incidentale.
3.
Va parimenti accolto l’ottavo motivo dell’appello, con cui si censura la
sentenza gravata nella parte in cui, nel pronunciarsi sul ricorso in primo
grado proposto avverso il Regolamento dei tecnici FIT, ha disatteso la
dedotta eccezione di irricevibilità per tardività
dell’impugnazione.
Giova considerare che con il ricorso di primo grado
è stato impugnato anche il ‘Regolamento dei tecnici’, nella parte in cui
ha previsto che:
a) possono insegnare presso i circoli sportivi
affiliati solamente i tecnici iscritti all’albo o negli elenchi tenuti
dalla F.I.T. (art. 2);
b) ai suddetti circoli sportivi è vietato
“rigorosamente” di utilizzare tecnici non qualificati dalla F.I.T. sia per
corsi collettivi che per lezioni individuali e di consentire sui propri
impianti l’insegnamento che il regolamento vieta, con la comminatoria, in
caso di violazione di dette prescrizioni, di sanzioni disciplinari a
carico sia del circolo sportivo che dei suoi dirigenti (art. 3);
c) i
tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone
che non siano in possesso di una qualifica rivestita dalla F.I.T. (art.
40).
Secondo l’assunto dell’odierno appellato, tali previsioni
normative sarebbero state introdotte con la deliberazione adottata in data
16 gennaio 2010, e quindi immediatamente dopo la decisione della Corte di
giustizia.
In realtà, come sostenuto dall’appellante, si tratta di
previsioni vigenti già a far data dal 1992, in quanto approvate dal CONI
con la delibera del Presidente del 10 giugno 1992.
Il Collegio ritiene
dunque tardivo il ricorso di primo grado, nella parte in cui ha contestato
le sopra indicate disposizioni regolamentari, atteso che – in
considerazione della loro immediata portata precettiva e della
individuazione dei comportamenti vietati, senza bisogno di atti
applicativi - il momento a partire dal quale quelle disposizioni hanno
rivelato un’attitudine a determinare una lesione attuale degli interessi
dell’appellato non può che essere individuato all’atto delle dimissioni,
ossia quando, non facendo più parte dell’ordinamento sportivo, egli ha
perso la possibilità di insegnare nei circoli sportivi
affiliati.
4. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto
accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
va dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso di
primo grado.
5. Sussistono giustificate ragioni per disporre la
compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e,
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte
inammissibile e in parte irricevibile il ricorso di primo grado n. 1289
del 2010.
Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti,
Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti,
Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Silvia La Guardia,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2012
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