Lavanderie Industriali S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Brugnoletti, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/b;
contro
l’Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza
Di Martino, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno n. 7;
nei confronti di
So.Ge.Si. S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zanetti e
Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto in Roma, via della Conciliazione
n. 44;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede
di Roma, Sezione III Quater, n. 3620 del 27 aprile 2011, resa tra le
parti, concernente la procedura di gara per l'affidamento del servizio di
noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria per le attività
sanitarie dell’Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio della Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e di So.Ge.Si.
S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Viste l’ordinanza presidenziale
n. 4870 del 21 ottobre 2010 e la successiva ordinanza cautelare della
Sezione V di questo Consiglio di Stato n. 5177 del 9 novembre 2010 che
hanno respinto l’appello proposto dalla Lavanderie Industriali S.p.a.
avverso l’ordinanza n. 4305 del 30 settembre 2010 con la quale il T.A.R.
per il Lazio aveva a sua volta respinto la domanda cautelare proposta
dalla predetta società;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli
artt. 74 e 120, comma 10, del c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 25 novembre 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
gli avvocati Brugnoletti, Di Martino e Zanetti;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante società Lavanderie Industriali
(di seguito Lavin) aveva partecipato alla gara per l’affidamento, per due
anni, del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro
della biancheria e di tutti gli effetti tessili dell’Azienda Ospedaliera
Sant'Andrea, per un importo complessivo di € 4.800.000,00, classificandosi
al secondo posto della graduatoria con punti 76,38 (punti 43 per l’offerta
tecnica e punti 33,38 per l’offerta economica) dietro alla
controinteressata società So.Ge.Si. che era risultata aggiudicataria con
punti 85,5 (punti 45,5 per l’offerta tecnica e punti 40,00 per l’offerta
economica).
2.- La Lavin ha quindi impugnato davanti al T.A.R. per
il Lazio gli atti con i quali era stata aggiudicata la gara alla società
So.Ge.Si. (nonché il bando ed il capitolato di gara) e ne ha chiesto
l’annullamento.
Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con la sentenza
della Sezione III Quater, n. 3620 del 27 aprile 2011, ha ritenuto, alla
luce di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con
la decisione n. 4 del 7 aprile 2011, di dover esaminare prioritariamente
il ricorso incidentale proposto dalla società So.Ge.Si. e, avendolo
ritenuto fondato, lo ha accolto dichiarando improcedibile il ricorso
principale della Lavin.
In particolare il T.A.R. per il Lazio ha
ritenuto fondato sia il primo motivo del ricorso incidentale della
So.Ge.Si., con cui era stato dedotto che l’amministratore della Lavin, nel
rendere la dichiarazione riguardante gli amministratori cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, aveva
inserito la puntualizzazione “per quanto a propria conoscenza”, sia il
secondo motivo del ricorso incidentale, con cui era stata censurata la
mancata indicazione, nell’offerta di Lavin, dei costi relativi alla
sicurezza (avendo l’impresa indicato solamente i costi di sicurezza da
interferenza).
3.- La società Lavin ha appellato l’indicata
sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili ed ha chiesto di
conseguire l’aggiudicazione della gara e, in via subordinata
l’annullamento della gara e, in via ulteriormente subordinata, il
risarcimento dei danni, nella misura pari al 5% dell’ammontare
dell’offerta oltre al rimborso delle spese sostenute.
3.1.- Sulla
affermata priorità del ricorso incidentale rispetto a quello principale,
la Lavin ha sostenuto che, come affermato dalla stessa Adunanza Plenaria
n. 4 del 2011, il carattere pregiudiziale del ricorso incidentale
escludente ha dei temperamenti nell’ipotesi in cui con il ricorso
principale si impugna (come nella fattispecie) il bando e il capitolato di
gara, in tal caso il giudizio deve passare attraverso la preventiva
valutazione della legittimità del bando di gara.
3.2.- La Lavin ha poi
ritenute erronee le conclusioni alle quali è giunto il TAR in relazione ai
due motivi del ricorso incidentale della So.Ge.Si. Per quanto riguarda la
questione della dichiarazione riguardante gli amministratori cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, la
Lavin ha evidenziato che il Capitolato non imponeva ai cessati di rendere
la dichiarazione personalmente e che quindi legittimamente il legale
rappresentante della società aveva presentato una dichiarazione per se e
per tutti gli altri amministratori muniti di poteri rappresentanza, in
carica e cessati. Tale dichiarazione è stata poi resa sulla base degli
elementi in possesso del legale rappresentante e la formula dubitativa
utilizzata poteva al massimo costituire motivo per un chiarimento o una
integrazione ma non poteva certo giustificare l’esclusione dalla
gara.
3.3.- In relazione al secondo motivo del ricorso incidentale
della So.Ge.Si. (pure ritenuto fondato dal T.A.R.), la Lavin ha sostenuto
di essersi rigorosamente attenuta, nel formulare l’offerta economica, alle
prescrizioni del Capitolato (che all’art. 11 obbligava ad indicare i costi
della sicurezza di cui all’allegato D che faceva riferimento al DUVRI), e
che negli atti di gara non è ravvisabile alcuna prescrizione che imponeva,
a pena di esclusione, l’indicazione dei costi della sicurezza diversi da
quelli da interferenza.
La Lavin ha poi riproposto le censure
sollevate con il giudizio di primo grado e non esaminate dal
T.A.R.
3.4.- Al’appello si sono opposte, contestandone la fondatezza,
l’Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e la controinteressata
So.Ge.Si.
4.- L’appello deve essere respinto.
Per quanto
riguarda la questione riguardante l’esame preliminare del ricorso
incidentale escludente rispetto a quello principale, pure questa Sezione
ha di recente affermato che tale principio trova applicazione, fatti salvi
alcuni temperamenti, anche nel caso di impugnativa della lex specialis
della gara (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6306 del 29 novembre 2011).
Infatti, in tema di ricorsi avverso gli atti di una gara di appalto,
pur dovendosi riconoscere in astratto l’azionabilità di posizioni di
interesse strumentale, non dirette a ottenere la aggiudicazione ma la
rinnovazione della gara, l’esame nel merito dei motivi diretti a demolire
la lex specialis di gara può avvenire solo dopo che il giudice ha
esaminato e respinto le censure poste in via incidentale intese a
contestare le legittimità della ammissione della ricorrente principale
alla procedura, dovendo l’interesse strumentale assumere rilievo solo dopo
il positivo riscontro della legittimazione al ricorso.
4.1- Non è
quindi sufficiente l’impugnazione (anche) del bando o del Capitolato per
escludere l’applicazione del principio secondo il quale in un giudizio
riguardante l’aggiudicazione di una gara deve essere preliminarmente
esaminato il ricorso incidentale escludente.
4.2.- Né, nella
fattispecie, può farsi applicazione di quei temperamenti
(nell’applicazione del principio di pregiudizialità) ai quali ha accennato
la citata Adunanza Plenaria in quanto tali temperamenti si riferiscono
alla particolare ipotesi (che non ricorre nel caso in esame) in cui il
ricorrente incidentale ha dedotto in sostanza la mancanza di
legittimazione del ricorrente principale (per la mancanza dei requisiti di
partecipazione) e questi abbia censurato in radice (in relazione alla
questione sollevata) il bando di gara per il contrasto con le norme che ne
regolano la formazione.
Come ricordato anche dalla resistente Azienda
Ospedaliera, la stessa Adunanza Plenaria ha infatti affermato che “la
circostanza che il ricorrente principale abbia impugnato il bando rileva
nei soli limiti in cui tali censure possono concretamente riflettersi
sull’accertamento della legittimazione al ricorso contestata dal
ricorrente incidentale”.
4.3.- Considerato pertanto che, nella
fattispecie, assumeva carattere pregiudiziale l’esame del ricorso
incidentale, che aveva la finalità di contestare la legittimazione ad
agire del ricorrente principale, la decisione appellata deve essere sul
punto confermata.
5.- La sentenza del T.A.R. per il Lazio deve
essere poi confermata anche nella parte in cui ha accolto (nel merito) il
ricorso incidentale proposto dalla So.Ge.Si.
5.1.- Al riguardo, si
ritiene di dover preliminarmente esaminare la questione riguardante la
mancata indicazione (nella offerta economica della Lavin) degli oneri per
la sicurezza.
In proposito si deve ricordare che, come affermato di
recente da questa Sezione (con le sentenze n. 5421 del 3 ottobre 2011 e n.
4330 del 15 luglio 2011), l’art. 86, comma 3 bis, e l’art. 87, comma 4,
del Codice dei Contratti Pubblici impongono, anche per gli appalti di
servizi e forniture, la specifica indicazione nell’offerta economica di
tutti i costi relativi alla sicurezza.
In particolare gli oneri della
sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle
forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso,
finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere
quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i
costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere
indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere
per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori
del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed
alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.
5.2.- L’art. 86,
comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006 impongono
pertanto la specifica stima ed indicazione di tutti i costi relativi alla
sicurezza, tanto nella fase della “predisposizione delle gare di appalto”
(e quindi nella predisposizione della documentazione di gara) quanto nella
fase della formulazione dell’offerta economica.
Peraltro, anche l’art.
26, comma 6, del d. lgs. n. 281 del 9 aprile 2008 (recante norme in
materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro),
emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 123 del 2007, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo
alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture”.
5.3.- Ciò significa che, negli atti di gara, devono
essere specificamente indicati, separatamente dall’importo dell’appalto
posto a base d’asta, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla
valutazione delle interferenze, per i quali è precluso qualsiasi ribasso
(art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006),
trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti
interessati. Gli atti di gara devono poi prevedere che, nell’offerta
economica, siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio
specifico) che sono variabili perché legati all’offerta economica delle
imprese partecipanti alla gara.
5.4.- A loro volta le imprese
partecipanti devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli
oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata
dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio
specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al
contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è
determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo
dell’offerta.
6.- Applicando tali principi al caso di specie, le
doglianze sollevate dalla appellante Lavin, nei confronti della sentenza
del T.A.R. per il Lazio che ha accolto il ricorso incidentale proposto
dalla So.Ge.Si. a causa della mancata indicazione, nella offerta della
Lavin, degli oneri di sicurezza diversi da quelli derivanti da
interferenze, sono infondate.
Infatti l’appellante, come è pacifico, si
era limitata ad indicare nella sua offerta economica gli oneri di
sicurezza per le interferenze (nella misura predeterminata dalla stazione
appaltante) ma non aveva anche quantificato gli altri oneri di sicurezza
da rischio specifico (o aziendali) che avrebbe dovuto invece quantificare,
in rapporto alla sua offerta economica, sia per quanto indicato nelle
richiamate (ed inderogabili) disposizioni normative sia perché anche le
regole di gara chiaramente prevedevano tale necessaria indicazione.
6.1.- Il Capitolato speciale, all’art. 11, disponeva infatti che: “
L’offerta ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la
Vigilanza dei lavori, servizi e forniture dovrà prevedere i costi
specifici relativi alla sicurezza di cui all’allegato D (…). I costi della
sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono stati
quantificati in euro 5.300,00”.
A sua volta, il DUVRI disponeva, che
“Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell’importo
totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed
individuano la parte del costo dell’opera per il servizio da non
assoggettare a ribasso d’offerta. L’appaltatore deve indicare
obbligatoriamente nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; la stazione
appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla
verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto
all’entità e alle caratteristiche del servizio”.
Peraltro, alla luce
dello specifico riferimento ai “costi della sicurezza specifici afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa”, contenuto nella
richiamata disposizione, non può condividersi la tesi dell’appellante
secondo cui le disposizioni della lex specialis non prevedevano l’obbligo
di indicare, nell’offerta economica, gli oneri di sicurezza diversi da
quelli derivanti da interferenze.
6.2.- In conseguenza tale omissione,
come affermato dal T.A.R., doveva condurre all’esclusione dalla gara della
Lavin per incompletezza dell’offerta, trattandosi peraltro di una
omissione particolarmente rilevante, alla luce della natura
costituzionalmente sensibile degli interessi protetti (in termini fra le
più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III n. 4330 del 15 luglio 2011 cit.;
Sez. V, n. 17 del 21 gennaio 2011).
7.- La reiezione delle
doglianze sollevate con riferimento alla omessa indicazione degli oneri di
sicurezza rende inutile l’esame delle doglianze sollevate con riferimento
all’altra questione sollevata nel ricorso incidentale dalla So.Ge.Si. che
il T.A.R. aveva ritenuto fondata.
8.- In conclusione l’appello deve
essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento
delle spese del grado in favore delle due parti resistenti, liquidandole
nella somma di € 5.000,00 (cinquemila) più gli accesssori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 25 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio
Lignani, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola
Spiezia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012