Università degli Studi del Molise di Campobasso, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ditta Italcom s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma,
via Albalonga, 7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Molise, 29 aprile 2006, n. 391, resa tra le parti,
concernente revoca di gara per fornitura e posa in opera di arredi ed
attrezzature multimediali.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell’udienza del giorno 21 giugno 2011 il consigliere
Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato Scarano e l’avvocato dello
Stato Cimino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La società appellata, vedendo annullato, con
decreto del rettore dell’Università degli Studi del Molise 10 settembre
2003, n. 1209, il pubblico incanto per la “fornitura e posa in opera di
arredi ed attrezzature multimediali” necessari per l’allestimento
dell’aula convegni di detto ateneo, di cui era risultata aggiudicataria
provvisoria, adiva il T.A.R. Molise, che, con sentenza 18 novembre 2004,
n. 689, accoglieva il ricorso.
In particolare la predetta sentenza
stabiliva quanto segue:
"4 - Deve concludersi che il ricorso è fondato
e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento qui gravato
ed obbligo per la stazione appaltante di approvare definitivamente
l’aggiudicazione provvisoriamente disposta in favore della Italcom S.r.l.
e di stipulare con la stessa il relativo contratto d’appalto per la sua
successiva e conseguente esecuzione.
5 - Solo qualora medio tempore
l’Università degli Studi del Molise abbia bandito, interamente espletato
ed aggiudicato a diverso soggetto altra gara avente il medesimo oggetto,
essa sarà tenuta a risarcire l’attuale istante dei danni subiti per
effetto dell’annullamento degli atti della procedura qui in esame.
5.1
- Con riguardo al quantum, essa dovrà fare riferimento ai seguenti criteri
dettati nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 35, 2° comma del d.lgs.
31.3.1998, n. 80:
a) quanto al danno emergente:
a1) vanno computati
le spese o costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la
partecipazione alla gara;
a2) quale pregiudizio per la perdita di
chance per impossibilità di far valere, nelle future gare, il requisito
legato alla fornitura di che trattasi, può procedersi in via equitativa
nella misura del 2% del prezzo qui offerto da Italcom;
b) quanto al
lucro cessante, integrato dall’utile economico che sarebbe derivato
dall’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, ad avviso del
Collegio, deve tenersi conto dei costi del materiale oggetto della
fornitura, secondo il prezzario vigente della Camera di Commercio di
Campobasso, e di quelli di manodopera per l’installazione e l’allestimento
dello stesso, nonché per l’assistenza tecnica, applicando le tariffe
stabilite dai relativi contratti collettivi di lavoro.
5.2 -
Trattandosi di somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno,
costituenti, perciò, debito di valore, sulle stesse dovrà calcolarsi la
rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale".
La citata
sentenza, non essendo stata appellata nei termini ex lege, è
passata in giudicato.
Con nota 23 febbraio 2005, prot. n. 3733-x/3,
l’Università ha comunicato che, con d.r. del 13 ottobre 2003, aveva
destinato ad altro impiego la sala oggetto degli interventi cui si
riferiva l’appalto de quo.
In data 1° luglio 2005 la Italcom s.r.l. ha
tuttavia notificato atto di diffida e messa in mora alla predetta
Amministrazione.
Quest’ultima dapprima ha trasmesso, in allegato alla
nota 5 luglio 2005, prot. n. 14175-x/3, il decreto 7 aprile 2005, n. 594,
con cui ha disposto la revoca della gara in esame, e successivamente, con
nota 11 luglio 2005, prot. n. 14508-IV-1, ha affermato di declinare “ogni
responsabilità risarcitoria”.
La ditta appellata ha impugnato (con
ricorso n. 408/2005 RG TAR Molise) il decreto n. 594/2005, comunicato con
nota 5 luglio 2005, prot. n. 14175-x/3, nonché la successiva nota 11
luglio 2005, prot. n. 14508-IV-1, chiedendo l’accertamento del proprio
diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara o, alternativamente, il
risarcimento del danno, oltre che il risarcimento derivante dall’adozione
dei predetti provvedimenti e dal ritardo nell’esecuzione della
sentenza.
Con ricorso n. 409/2005 (RG TAR Molise) la ditta appellata ha
chiesto l’esecuzione della sentenza n. 689/2004.
Con la sentenza
appellata, oggetto del ricorso in trattazione, il giudice di primo grado
ha rilevato che l’Università, con decreto rettorale del 7 aprile 2005, ha
revocato l’intera gara, allegando il sopravvenuto interesse generale ad
impiegare diversamente la sala cui si riferiscono la fornitura e la posa
in opera degli arredi e delle attrezzature multimediali oggetto
dell’appalto.
Secondo l’assunto di tale Amministrazione, allo stato
essa non dovrebbe più nulla all’attuale istante, atteso che la revoca de
qua avrebbe ex se fatto venir meno l’obbligo di aggiudicazione e che,
d’altra parte, nella predetta sentenza n. 689/04 il risarcimento del danno
era stato stabilito solo per un’ipotesi ben precisa, nella quale non
ricadrebbe il caso di specie, vale a dire per l’eventualità che fosse
stata esperita in toto una diversa procedura col medesimo oggetto.
Il
giudice di primo grado ha ritenuto che l’Università appellante, con la
revoca contestata, non abbia voluto eludere il giudicato, avendo
adeguatamente motivato, con riferimento alla sussistenza dell’interesse
pubblico, detto provvedimento emesso in via di autotutela. E ciò perché la
decisione di un diverso utilizzo dello spazio inizialmente destinato alla
sala convegni dell’ateneo era stata presa già in precedenza, con decreto
rettorale in data 13 ottobre 2003, anche se poi la revoca della procedura
di che trattasi è stata adottata solo con il successivo d.r. 7 maggio
2005, n. 594.
Tuttavia l’Amministrazione non ha tenuto conto degli
effetti del giudicato.
Pertanto l’Amministrazione, munita del potere
discrezionale di procedere alla revoca, pur non ravvisando più l’interesse
generale al mantenimento nel mondo giuridico dei provvedimenti in parola,
non avrebbe potuto e non può prescindere dagli effetti giuridici che i
medesimi, annullati con il provvedimento di secondo grado gravato ed a sua
volta annullato in via giurisdizionale, hanno prodotto medio tempore,
dalla loro adozione sino al momento in cui l’amministrazione stessa ha
proceduto alla revoca.
Ciò comporta che, pur non potendosi più
correttamente parlare di risarcimento, attesa la natura lecita
dell’attività svolta nella specie dall’Amministrazione (si veda
l’interesse pubblico effettivo posto a fondamento della revoca), tuttavia
l’esplicarsi dell’efficacia dell’aggiudicazione per tutto il periodo visto
determina, in capo alla stessa, l’obbligo di corrispondere un indennizzo
nei confronti della citata ditta, attesi l’affidamento ingenerato,
tutelato giuridicamente, ed il danno causatole con la revoca in
questione.
La possibilità di stabilire un indennizzo è, d’altra parte,
espressamente prevista dal citato art. 21 quinquies della L. n. 241/1990,
il quale stabilisce altresì al riguardo la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Il giudice di primo grado ha calcolato
l’indennizzo secondo il seguente criterio:
1) danno emergente: rimborso
delle spese e/o costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la
partecipazione alla gara;
2) lucro cessante: in via equitativa 20% del
lucro cessante come computato a titolo di risarcimento del danno in
sentenza n. 689/2004 sub b) (pag. 13), ossia il 20% dei costi del
materiale oggetto della fornitura, secondo il prezzario vigente della
Camera di Commercio di Campobasso, e di quelli della manodopera per
l’installazione e l’allestimento dell’impianto, nonché per l’assistenza
tecnica, applicando le tariffe stabilite dai relativi contratti collettivi
di lavoro.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, è stata
maggiorata degli interessi nella misura legale e della
rivalutazione.
Il giudice di primo grado ha dichiarato poi
inammissibile il ricorso n. 409/2005, con cui si chiedeval’esecusione
della sentenza n. 689/2004, trattandosi sostanzialmente della medesima
questione già delibata con riferimento al ricorso n. 408/2005, altrimenti
determinandosi la violazione del principio di “ne bis in
idem”.
L’amministrazione appellante ha dedotto, per quel che qui
interessa, che: “Se deve postularsi l’esistenza di un qualche effetto
(della sentenza), allora si deve aggiungere che lo stesso si sia prodotto,
tutt’al più, fino al momento in cui l’Università, procedendo ad una nuova
valutazione dell’interesse pubblico, ha destinato ad altro uso i locali
cui si riferiva l’appalto de quo, in considerazione della sopravvenuta
necessità di individuare spazi idonei all’insediamento della Facoltà di
Scienza del Benessere e al tempestivo avvio delle relativa attività
didattiche (decreto rettorile del 13 ottobre 2003)”.
Si è costituita in
giudizio l’appellata che, con memoria del 19 maggio 2001, ha illustrato le
ragioni dell’infondatezza dell’appello.
All’udienza del 21 giugno 2011
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Sezione osserva preliminarmente che:
A) la
sentenza del TAR per il Molise n. 689/2004 riconosceva alla società
appellata:
a) il danno emergente nel quale andavano computati le spese
o costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione
alla gara;
b) la perdita di chance per impossibilità di far valere,
nelle future gare, il requisito legato alla fornitura di che trattasi, il
cui ammontare veniva stabilito in via equitativa nella misura del 2% del
prezzo qui offerto da Italcom;
c) il lucro cessante, integrato
dall’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in
caso di aggiudicazione, da calcolarsi tenendo conto dei costi del
materiale oggetto della fornitura, secondo il prezzario vigente della
Camera di Commercio di Campobasso, e di quelli di manodopera per
l’installazione e l’allestimento dello stesso, nonché per l’assistenza
tecnica, applicando le tariffe stabilite dai relativi contratti collettivi
di lavoro;
B) la sentenza del TAR per il Molise n. 391/2006, appellata
con il ricorso in trattazione, riconosceva alla società appellata un
indennizzo così calcolato:
a) danno emergente: rimborso delle spese e/o
costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione
alla gara;
b) lucro cessante: in via equitativa 20% del lucro cessante
come computato a titolo di risarcimento del danno in sentenza n. 689/2004
(sub b) (pag. 13).
Dall’esame sinottico delle due sentenze emerge che
il giudice di primo grado ha riconosciuto in entrambe le sentenze il danno
emergente; ha riconosciuto il risarcimento per perdita di chance nella
sola sentenza di data anteriore; ha ridotto, nella sentenza posteriore,
qui appellata, l’importo dovuto per lucro cessante al 20% della misura
stabilita nella sentenza anteriore. La sentenza qui appellata ha
dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza
anteriore.
La sentenza dell’anno 2006 è stata appellata dalla sola
Università degli Studi del Molise, cosicché il giudice d’appello non può
rilevare eventuali contrasti tra la sentenza qui appellata e il giudicato
formatosi sulla sentenza dell’anno 2004, anche in considerazione della
circostanza che la sentenza successiva ha esplicitamente dichiarato
inammissibile il giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza
dell’anno 2004.
La sentenza impugnata ha riconosciuto all’appellata sia
il danno emergente che il lucro cessante.
Sul riconoscimento del danno
emergente non possono sussistere dubbi perché la società ha sostenuto le
spese per la partecipazione alla gara prima che questa venisse
revocata.
Ai fini della valutazione del riconoscimento del danno
emergente deve evidenziarsi che la sentenza dell’anno 2004:
a) ordinava
all’amministrazione di approvare definitivamente l’aggiudicazione
provvisoriamente disposta in favore della Italcom S.r.l. e di stipulare
con la stessa il relativo contratto d’appalto per la sua successiva e
conseguente esecuzione;.
b) condannava l’Università degli Studi del
Molise al risarcimento dei danni in favore dell’odienra appellata, solo
qualora medio tempore fosse stato bandito, interamente espletato ed
aggiudicato a diverso soggetto altra gara avente il medesimo
oggetto.
Dopo la sentenza dell’anno 2004 l’unico atto efficace era
un’aggiudicazione provvisoria, tant’è vero che il giudice di primo grado
ordina all’Università degli Studi di provvedere all’aggiudicazione
definitiva.
Con la sentenza dell’anno 2006, qui appellata, il giudice
di primo grado riconosce la legittimità della revoca della procedura
riducendo al 20% l’importo del risarcimento attribuito con la sentenza
dell’anno 2004.
Dal punto di vista cronologico la decisione di un
diverso utilizzo dello spazio inizialmente destinato alla sala convegni
dell’ateneo era stata presa già con decreto rettorale in data 13 ottobre
2003, al quale può riconoscersi la valenza sostanziale di revoca della
procedura, formalmente adottata solo con decreto del 7 aprile
2005.
Questa sezione non può non evidenziare che la volontà di non
procedere con il completamento della gara era stata manifestata il 13
ottobre 2003, ossia prima dell’adozione della sentenza del TAR Molise n.
689 del 18 novembre 2004, con la quale il giudice di primo grado si
limitava ad ordinare all’amministrazione di assumere le determinazioni
conseguenti all’annullamento degli atti impugnati.
Il probelma
giuridico da risolvere è se spetti una qualsiasi forma di risarcimento o
di indennizzo per un’aggiudicazione provvisoria, successivamente annullata
con provvedimento ritenuto legittimo.
Al quesito non può che darsi
rispsota negativa, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio
(Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; Cons. St., VI, 17 marzo
2010, n. 1554; Consiglio Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808) secondo
la quale in tema di contratti pubblici la possibilità che ad
un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di
appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11,
comma 11, 12 e 48, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per
sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo
risarcitorio, qualora non sussista, come nella specie, nessuna
illegittimità nell’operato della p.a..
Non spetta nemmeno l’indennizzo
di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 poiché si è,
nella specie, di fronte al mero ritiro di un'aggiudicazione provvisoria
(atto avente per sua natura efficacia interinale e non idonea a creare
affidamenti) e non ad una revoca di un atto amministrativo ad effetti
durevoli come previsto dalla predetta norma per l'indennizzabilità della
revoca.
L’appello va quindi parzialmente accolto nei sensi sopra
indicati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione
e, per l’effetto, riconosce alla società appellata il solo risarcimento
per il danno emergente, così come indicato nella sentenza
appellata.
Compensate le spese di entrambi i gradi di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Fabio Taormina,
Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Andrea Pannone,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012