ANGELO RAPONI, RUGGIERO PICCOLO, GIULIA PUCCI, MARIA
CRISTINA RAPONI, OTTAVIO FRANCUCCI, MARIA ANGLONA D'ONOFRIO, GIANLUIGI
RAPONI, CLAUDIO FATELLI, MARIA MARTINI, ROSALBA RISPOLI, RINO CERUSO,
GIANPIERO PEZZETTA, ARMANDINA ROIATI, LUCA PONZO, GIOVANNI PONZO, ANNA
MOLLARI, FRANCESCA PONZO, MORENO ROIATI, CATIA BUCCI, MAFALDA TULLI,
ALESSANDRO MORBIDELLI, ANNA ALFIERI, CLAUDIA TOSELLI, LUCA ANTONETTI,
GIUSEPPE MARIANI, ROBERTO VINCI, ELIO ZOCCONALI, GINA PUCCI, MAURIZIO
MINNA, MARIO ROSSI, GIANFRANCO BASCIANI, PIA BUCCI, ENZO ROIATI, DANIELE
ROIATI, EUGENIO PUCCI, ENIA LIBERNINI, GIORGIA CERUSO, ALESSANDRA CERUSO,
GIUSEPPA LIBERNINI, IGINO RAPONI, GUIDO GNATA, VINCENZO GRAZIOSI, GUSTAVO
FERMEZ, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Sandro Picciolini, con il
quale sono elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, n. 72;
contro
COMUNE DI ROCCA PRIORA, in persona del
sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con
domicilio eletto presso l’avv. Eugenio Picozza in Roma, via di S. Basilio,
n. 61;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez.
II, n. 32825 del 14 ottobre 2010, resa tra le parti, concernente
DICHIARAZIONE DISSESTO FINANZIARIO E DELIBERE AUMENTO TRIBUTI LOCALI (RIS.
DANNI);
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca
Priora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il
Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Picciolini e Di
Giovanni, su delega dell' avv. Picozza;
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sez. II, con la sentenza n. 32825 del 14 ottobre 2010, nella
resistenza dell’intimato Comune di Rocca Priora, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da Giuseppe Mariani ed altri 104
litisconsorti, consiglieri comunali e cittadini abitanti del Comune di
Rocca Priora, per l’annullamento delle delibere del Commissario
straordinario del predetto comune n. 14 del 24 dicembre 2008 (con cui era
stato dichiarato il dissesto dell’ente), n. 1 e n. 2 del 9 gennaio 2009
(concernenti rispettivamente l’aumento delle aliquote dell’ICI e
dell’addizionale IRPEF e delle tariffe TARSU per l’anno 2009) nonché n. 6,
n. 9 e n. 10 del 21 gennaio 2009 (recanti rispettivamente l’aumento dei
canoni per usi civici, delle tariffe del servizio di mensa scolastica e di
quelle per il servizio di trasporto scolastico), lo ha respinto, ritenendo
infondate le censure sollevate, incentrate sulla carenza istruttoria,
contraddittorietà dell’azione amministrativa e difetto dei presupposti per
la dichiarazione di dissesto finanziario.
2. Con atto di appello
notificato il 13/14 aprile 2011, i signori Angelo Raponi, Ruggiero
Piccolo, Giulia Pucci, Maria Cristina Raponi, Ottavio Francucci, Maria
Anglona D’Onofrio, Gianluigi Raponi, Claudio Fatelli, Maria Martini,
Rosalba Rispoli, Rino Ceruso, Gianpiero Pezzetta, Armandina Roiati, Luca
Ponzo, Giovanni Ponzo, Anna Mollarico, Francesca Ponzo, Sabrina Roiati,
Moreno Roiati, Catia Bucci, Mafalda Tulli, Alessandro Morbidelli, Anna
Alfieri, Claudia Toselli, Luca Antonetti, Giuseppe Mariani, Roberto Vinci,
Elio Zocconali, Gina Pucci, Maurizio Minna, Mario Rossi, Gianfranco
Basciani, Pia Bucci, Enzo Roiati, Daniele Roiati, Eugenio Pucci, Enia
Libernini, Giorgia Ceruso, Alessandra Ceruso, Giuseppa Libernini, Igino
Raponi, Guido Gnata, Vincenzo Graziosi e Gustavo Fermez, già originari
ricorrenti, hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, riproponendo
sostanzialmente le censure spiegate in primo grado, a loro avviso
malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente
respinte, con motivazione lacunosa, contraddittoria, insufficiente e
affatto condivisibile.
In via istruttoria gli appellanti hanno chiesto
ordinarsi all’appellata amministrazione comunale la produzione del piano
di rilevazione formato dall’organo straordinario di liquidazione ex art.
254 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di verificare l’ammontare
delle spese fuori bilancio non riconoscibili e non riconosciute.
Ha
resistito al gravame il Comune di Rocca Priora, deducendone
l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
3.
All’udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2011, fissata per la
delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della
sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 18
ottobre 2011 per la discussione del merito.
Le parti hanno illustrato
con apposite memorie le proprie tesi difensive, insistendo nelle
rispettive conclusioni, anche istruttorie.
4. All’udienza pubblica del
18 ottobre 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
5.1. Il D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”), disciplina espressamente - nella parte II (“Ordinamento
finanziario e contabile”) al titolo VIII (“Enti deficitari e dissestati”)
– la fattispecie del dissesto finanziario, fornendone la definizione,
precisandone le conseguenze e descrivendo minuziosamente l’intero
procedimento di risanamento.
In particolare, l’articolo 244 (rubricato
proprio “Dissesto finanziario”), al comma 1, stabilisce che “Si ha stato
di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti
dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa
fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193, nonché con le
modalità di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste”.
Il
successivo articolo 245 (“Soggetti della procedura di risanamento”)
individua nell’organo straordinario di liquidazione e negli organi
istituzionali dell’ente i soggetti della procedura di risanamento (comma
1), affidando al primo il compito di provvedere al ripiano
dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge (comma 2)
e imponendo ai secondi di assicurare condizioni stabili di equilibrio
della gestione finanziaria, rimuovendo le cause strutturali che hanno
determinato il dissesto (comma 3); l’articolo 246 (“Delibera di
dissesto”), al primo comma, stabilisce poi che “La deliberazione recante
la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata
dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’art. 22 e valuta
le cause che hanno determinato il dissesto”, aggiungendo al comma 3 che
“l’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne
ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’art. 141,
comma 3”; l’articolo 247 (“Omissione della delibera di dissesto”) prevede
anche l’ipotesi che la dichiarazione di dissesto consegua alla nomina di
commissario ad acta, nominato dall’organo regionale di controllo, in caso
di inerzia dell’ente susseguente ad una specifica iniziativa officiosa del
predetto organo regionale di controllo (attivata per l’avvenuta conoscenza
di condizioni di dissesto non ravvisate dagli organi dell’ente locale),
con conseguente scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 141.
Le
conseguenze della dichiarazione di dissesto sono indicate negli articoli
248 [secondo cui innanzitutto – comma 1 - “a seguito della dichiarazione
di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio”, con l’ulteriore
precisazione che “dalla data di dichiarazione di dissesto e sino
all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per
debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di
liquidazione” e che “le procedure esecutive pendenti alla data della
dichiarazione del dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è
stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese” - comma 2; “i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo
la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le
finalità della legge” - comma 3; “dalla data della deliberazione di
dissesto e fino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa
già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione
monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente
che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a
decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità” - comma 4], 249
[che pone limiti alla contrazione di nuovi mutui da parte dell’ente
dissestato sino all’emanazione del decreto del bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato], 250 [che disciplina la gestione del bilancio
durante la procedura di risanamento], 251 [che detta le procedure per
l’attivazione delle entrate proprie dell’ente dissestato) e dell’articolo
259, comma cinque [relativo alla riorganizzazione della struttura
burocratica e alla condizione in cui vengono a trovarsi i dipendenti
eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico dell’ente.
5.2.
Secondo il delineato quadro normativo la dichiarazione di dissesto
finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico
della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa
dichiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento (da parte
degli stessi organi ordinari dell’ente o in via eccezionale, nell’ipotesi
di cui all’art. 247, da parte del commissario ad acta) della specifica
incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed
esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità
di cui all’art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui
all’art. 194).
La decisione di dichiarare lo stato di dissesto
finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell’ente,
rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in
presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge, la “valutazione”,
richiamata dall’articolo 246, riguarda soltanto le cause che hanno
determinato la situazione di deficit finanziario economico (e costituisce
il presupposto logico – giuridico del procedimento di risanamento della
riorganizzazione dell’ente e della corretta impostazione delle
indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per addivenire alla
adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato).
Tali
osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi
conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto:
infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono
immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro,
l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il
blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti
insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa
procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’ente
eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la
dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione
discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato
direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la
giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale,
rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco,
pubblici – dell’ente e della sua funzionalità - e privati – degli
operatori economici e dei dipendenti.
Da ciò discende poi che il
sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto
dell’ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto
esercizio del potere (di azione) in ordine all’accertamento dei
presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al
giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non
operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o
limitare lo stato di deficit finanziario (C.d.S., sez. V, 17 maggio 2006,
n. 2837).
5.3. Ciò precisato, la Sezione è dell’avviso che non possa
ragionevolmente dubitarsi della legittimità della delibera n. 14 del 24
dicembre 2008, con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario
dell’appellato Comune di Rocca Priora.
5.3.1. La contestata
dichiarazione di dissesto è stata adottata sulla scorta della relazione in
data in data 5 dicembre 2008 del Segretario generale dell’ente, da cui
emergeva che: a) sussistevano debiti liquidi ed esigibili per spese
correnti pari a €. 1.433.620,42, per spese regolarmente impegnate, e a €.
2.350.447,52, per debiti fuori bilancio, alle quali non poteva validamente
farsi fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie;
b) per le spese di investimento, gli impegni iscritti in bilancio (residui
passivi) non trovavano la necessaria copertura per complessivi €.
2.214.345,76 utilizzati nel corso degli anni in termini di cassa e non più
ripianati; c) all’esito della verifica straordinaria di cassa del 4
dicembre 2008 risultava una disponibilità di cassa libera di €. 21.262,76,
del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze di cassa per il mese di
dicembre, giacchè per il solo pagamento dei compensi al personale
(stipendio e tredicesima mensilità) e delle rate di mutuo erano necessari
oltre 450.000 euro; di conseguenza l’ente versava nelle condizioni di
dissesto finanziario per la contemporanea presenza: “- di debiti liquidi
ed esigibili di terzi ai quali non può far validamente fronte; - di debiti
fuori bilancio ai quali non può dare copertura per mancanza di adeguate
risorse; - di squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi per
il finanziamento delle spese di investimento; - (di una) insufficienza
grave delle disponibilità di cassa; - (di una) grave difficoltà per
l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili”.
Tali elementi
di fatto integravano (ed integrano) al di là di ogni ragionevole dubbio la
fattispecie prevista dall’articolo 244, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che impone, come si è visto senza alcun margine di
discrezionalità, la dichiarazione di dissesto.
È pertanto del tutto
irrilevante che né la Corte dei Conti (nelle deliberazioni n. 58/2007 del
28 marzo 2005 [relativa al rendiconto 2005 e alla verifica del rispetto
per l’anno 2005 degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno]
n. 75/8/2008 del 30 dicembre 2008 [concernente il rendiconto 2006, per il
quale è stato formulato rilievo per la sua non corretta redazione a causa
del mancato aggiornamento degli inventari e la corretta rappresentazione
delle attività e delle passività patrimoniali] e n. 83/2009/PRSE del 31
dicembre 2009 [relativa al rendiconto 2007, per il quale è stato peraltro
formulato rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, co. 168,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione degli art. 195 e 222
T.U.E.L.]), né la Ragioneria Generale dello Stato (nella relazione della
verifica amministrativo-contabile eseguita dall’11 settembre al 2 ottobre
2007) avessero evidenziato una situazione di crisi finanziaria dell’ente,
atteso che la dichiarazione di dissesto finanziario consegue
necessariamente al solo verificarsi della situazione di fatto indicata
nell’art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, indipendentemente dalle
cause che l’hanno prodotta e dall’accertamento delle relative
responsabilità; ciò senza contare che, come rilevato dai primi giudici, i
ricordati atti della Corte dei Conti e dell’Ispettorato Generale della
Ragioneria Generale dello Stato, pur non contenendo formali rilievi in
ordine alla gestione economica finanziaria, indicavano una serie di
criticità (da correggere), che costituivano significativi sintomi di una
situazione di squilibrio, il cui aggravarsi nel tempo è ragionevolmente
sfociata nel dissesto finanziario.
Altrettanto irrilevante, in virtù
delle considerazioni svolte, è anche il richiamo operato dagli appellanti
alle certificazioni dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento
delle condizioni di ente strutturalmente deficitario di cui all’art. 242
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di cui né l’impugnata deliberazione di
dichiarazione di dissesto, né la sentenza di 1° grado, avrebbe tenuto
conto: a riguardo anche a voler prescindere dalla pur decisiva
considerazione che il verificarsi dei presupposti di fatto previsti
dall’art. 244 del T.U.E.L. travolge l’eventuale diverso contenuto di tali
certificazioni, si deve osservare che queste ultime si fondano tra l’altro
sul rendiconto della gestione che per l’anno 2007 è stato oggetto di
rilievo da parte della Corte dei Conti (delib. 83/2009/PRSE del 31
dicembre 2009).
5.3.2. Inammissibili, e comunque non fondate, sono le
mere argomentazioni con cui gli appellanti hanno considerato l’ammontare
dei debiti fuori bilancio e la loro stessa imputabilità al Comune,
spettando eventualmente agli appellanti provare (secondo il generale
principio di ripartizione dell’onere della prova ex. art. 2697 C.C.) quali
di tali debiti fossero estranei alla gestione dell’ente, indicandone le
ragioni; ciò rende del tutto irrilevante anche la considerazione invocata
dagli appellanti, circa il fatto che la commissione di liquidazione non
avrebbe ancora approvato il piano di rilevazione ex art. 254
T.U.E.L.
Quanto poi alla considerazione che i debiti liquidi ed
esigibili stimati in € 1.433.620,42 in quanto regolarmente impegnati, non
potrebbero costituire presupposto per il dissesto finanziario, non può che
rinviarsi ancora una volta alla stessa definizione di dissesto finanziario
ed ai presupposti che la determinano ai sensi dell’art. 244 T.U.E.L. da
cui si ricava come essa costituisca una generale complessiva situazione di
grave ed irrisolvibile impasse economico-finanziaria, dalla quale non è
possibile (e non è corretto) isolare atomisticamente eventuali partite,
ancorché per ipotesi amministrativamente e contabilmente
corrette.
5.3.3. Ugualmente inammissibili ed ultronee le censure di
eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, con
cui gli appellanti hanno stigmatizzato l’operato dell’ente che avrebbe
dichiarato inaspettatamente il dissesto finanziario benché qualche mese
prima fosse stato dato parere di regolarità tecnica e contabile sulla
delibera di verifica ex. art. 193, co. 2, del T.U.E.L. (relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della permanenza
degli equilibri di bilancio).
È significativa al riguardo la serena
lettura della relazione in data 05 dicembre 2008 del segretario generale
del comune (posta a fondamento della dichiarazione di dissesto) da cui si
evince, per un verso, che proprio a causa delle “... varie situazioni di
sofferenza economica e finanziaria emerse in occasione delle operazioni di
verifica degli equilibri di bilancio (solleciti di pagamento, difficoltà
di cassa, pignoramenti presso la Tesoreria etc.)...” era stata avviata
un’operazione generale di ricognizione della situazione finanziaria del
comune e, per altro verso, che l’operazione di ricognizione “....è stata
più laboriosa e difficoltosa del previsto per l’obiettiva difficoltà di
raccogliere tutta la documentazione necessaria, la non chiara definizione
e delimitazione delle competenze attribuite a ciascun ufficio e dei
rispettivi responsabili, il vorticoso avvicendamento degli incarichi di
Responsabile di vari uffici e settori, molto spesso conferiti a soggetti
esterni e non più presenti nella struttura...”.
L’atto posto a
fondamento della dichiarazione di dissesto finanziario si presenta in
effetti come un vero e proprio atto di autotutela, con cui, con
motivazione adeguata e logica, sulla scorta di una puntuale attività
istruttoria, si dà sostanzialmente atto della non affidabilità delle
precedenti risultanze contabili, ancorché formalmente corrette, così
togliendosi qualsiasi valore e qualsiasi rilievo alla precedente attività
amministrativa-contabile, su cui si fondano le censure degli appellanti;
né può dubitarsi dell’effettiva sussistenza del potere dell’ente di
procedere alla predetta ricognizione e a far emergere la irregolarità
della gestione e la situazione di deficit economico-finanziario dell’Ente,
anche in ragione della ratio - già più volte indicata - della
dichiarazione di dissesto.
5.3.4. Non possono essere favorevolmente
considerate neppure le argomentazioni con cui gli appellanti sostengono,
sempre sotto il profilo della contraddittorietà dell’azione
amministrativa, che sarebbero state incluse tra le cause del dissesto le
spese per servizi essenziali che tali non sarebbero stati: invero, anche a
voler prescindere dalla considerazione che esse costituiscono delle mere
inammissibili opinioni soggettive, dissenzienti rispetto all’operato
dell’Ente, non può sottacersi che si compendiano in inammissibili censure
che impingono nel merito delle scelte amministrative (che come tali
sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, non essendo state in
alcun modo provate la loro illogicità, arbitrarietà o
irragionevolezza).
Analoghe considerazioni possono essere fatte in
ordine alla presunta sottostima della situazione immobiliare del Comune,
al preteso credito derivante dalla gestione della farmacia comunale, alle
asserite errate valutazioni in ordine all’ammontare di spese non impegnate
con specifica determinazione, alla situazione di cassa, alle spese di
investimenti: si tratta in vero di censure basate su mere opinioni
personali e apodittiche asserzioni, prive di qualsivoglia obiettivo
riscontro, che in ogni caso non tengono conto del fatto che la
dichiarazione di dissesto, come si è avuto modo di rilevare, rappresenta
una situazione generale ed obiettiva in cui si versa l’ente
(indipendentemente dalle cause che l’hanno generata), cosicché non è
possibile (né utile ed opportuno, secondo la ratio della norma)
distinguere ed isolare poste contabili attive, la cui singola gestione
peraltro non eliminerebbe o ridurrebbe la grave situazione di deficit,
rendendo invece più difficoltosa la fase di risanamento.
6. In
conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere
respinto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la
compensazione tra le parti delle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai
signori Angelo Raponi, Ruggiero Piccolo, Giulia Pucci, Maria Cristina
Raponi, Ottavio Francucci, Maria Anglona D’Onofrio, Gianluigi Raponi,
Claudio Fatelli, Maria Martini, Rosalba Rispoli, Rino Ceruso, Gianpiero
Pezzetta, Armandina Roiati, Luca Ponzo, Giovanni Ponzo, Anna Mollarico,
Francesca Ponzo, Sabrina Roiati, Moreno Roiati, Catia Bucci, Mafalda
Tulli, Alessandro Morbidelli, Anna Alfieri, Claudia Toselli, Luca
Antonetti, Giuseppe Mariani, Roberto Vinci, Elio Zocconali, Gina Pucci,
Maurizio Minna, Mario Rossi, Gianfranco Basciani, Pia Bucci, Enzo Roiati,
Daniele Roiati, Eugenio Pucci, Enia Libernini, Giorgia Ceruso, Alessandra
Ceruso, Giuseppa Libernini, Igino Raponi, Guido Gnata, Vincenzo Graziosi e
Gustavo Fermez avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, sez. II, n. 32825 del 14 ottobre 2010, lo
respinge.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano
Baccarini, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Roberto
Chieppa, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012