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| n. 1-2012 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 16 gennaio 2012 n. 128
Pres. Lodi – Est.
Stelo
Azienda Unità Sanitaria Locale n.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
(Avv. E. F. Venta) c/ N. C. (Avv. A. Funari) |
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1. Igiene e sanità – Scelta medico di base – Istanza –
Rigetto – Legittimazione medico – Sussiste – Ragione
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2. Igiene e sanità – Scelta medico di base – Assistito –
Ampia libertà – Sussiste – Limite – Rispetto norme su organizzazione ed
erogazione SSN
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3. Igiene e sanità – Scelta del medico – Collegamento
alla residenza – Compatibilità con organizzazione sanitaria territoriale –
Necessità – Fattispecie
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1. Sussiste la legittimazione del medico di base a far
valere la situazione di pregiudizio professionale ed economico, e così
l’interesse processuale, derivante dal mancato accoglimento dell’istanza
di autorizzazione alla scelta del proprio medico formulata dall’assistito.
In effetti, ogni limitazione al diritto di libera scelta del medico
appartiene al cittadino ma si riverbera direttamente anche sulla
possibilità in astratto dei medici di acquisire le preferenze nel più
largo ambito possibile, con la conseguente lesione immediata anche della
loro posizione soggettiva, avente la consistenza di un interesse
legittimo. Né rileva la circostanza che l’assistito non abbia partecipato
in alcun modo al contenzioso.
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2. La scelta del medico di base da parte dell’assistito è
regolata dal principio della fiducia personale e quindi della sua libertà
ed autonomia attesi anche gli oggettivi, intuibili e non indifferenti
risvolti di natura psicologica che fanno privilegiare la reciproca
conoscenza e la trasparenza dei rapporti interpersonali. Libertà che non
può essere illimitata ed indiscriminata, ma è sottoposta a specifiche
disposizioni normative che regolano l’organizzazione e l’erogazione delle
prestazioni sanitarie, nonché delle risorse finanziarie connesse alle
entrate e alle uscite del SSN che coinvolgono, con diversi ruoli, l’utente
e l’organismo sanitario, e il suo bilancio e i finanziamenti a valere sui
fondi nazionali e regionali.
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3. La libera scelta del medico, nel rispetto del singolo
numero massimo di assistiti, deve collegarsi alla residenza ed essere
compatibile con l’organizzazione sanitaria di riferimento nel territorio,
con deroghe anche alle limitazioni di natura territoriale, infra o extra
comunale, che in ogni caso vanno motivate. Nella specie il Collegio non ha
rilevato specifiche esigenze organizzative nel restringimento del potere
di scelta dell’assistito, atteso che il Comune di residenza di
quest’ultimo, ed il Comune di operatività del medico, appartenevano
all’ambito territoriale della stessa AUSL.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2152 del
2010, proposto da:
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Azienda Unita' Sanitaria Locale n.1 Avezzano - Sulmona -
L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto F. Venta, con domicilio
eletto presso avv. Antonella Di Nino in Roma, via Panama 74;
contro
Nicola Caniglia, rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio Funari, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma,
piazza Acilia 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA-
SEZIONE I n. 478/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA SCELTA IN DEROGA DEL MEDICO DI FIDUCIA
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Nicola Caniglia;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2011 il Cons.
Vittorio Stelo e uditi gli avvocati Taverniti su delega di Venta e
Funari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per
l’Abruzzo – Sezione I, con sentenza n. 478 del 14 ottobre 2009 depositata
il 7 novembre 2009, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso
proposto dal dott. Nicola Caniglia avverso i provvedimenti, n. 3317 del 3
agosto 2004 e n. 526 del 1° aprile 2004, con i quali l’A.U.S.L. n. 1 di
Avezzano – raggruppamento distrettuale di Castel di Sangro e l’AUSL n.1 di
Avezzano-Sulmona hanno respinto l’istanza del signor Giuseppe Scinica,
residente in comune di Alfedena appartenente all’ambito territoriale di
Pescasseroli, volta all’autorizzazione alla scelta, motivata con lo
storico rapporto di fiducia, del medico di medicina generale nella persona
del dr. Nicola Caniglia, operante nell’ambito territoriale di
Pescasseroli.
2. L’AUSL n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, con
atto notificato il 4 marzo 2010 e depositato il 16 marzo 2010, ha
interposto appello eccependo carenza di legittimazione ed interesse ad
agire da parte del dr.Caniglia, tenuto conto che il provvedimento
impugnato non avrebbe leso la posizione e le funzioni del professionista e
il signor Scinica, personalmente interessato in concreto ad esercitare il
diritto di scelta e quindi effettivo controinteressato, non ha partecipato
al giudizio di primo grado e non è stato coinvolto nel
contenzioso.
Viene dedotta altresì la violazione delle norme di cui al
D.P.R. 270/2000, che hanno regolato il sistema territoriale
dell’erogazione delle prestazioni sanitarie e del rapporto di scelta
assistito – medico di base; in effetti, tale scelta, basata sulla fiducia
nel professionista specie se effettuata in precedenza, deve rientrare
nelle deroghe tassativamente previste dalle stesse norme, nei limiti
oggettivi dell’organizzazione sanitaria, nel rispetto dell’articolazione
territoriale e dell’elenco di medici relativo all’ambito territoriale di
residenza.
3. Parte appellata ha altresì depositato, con nota 24
agosto 2010, l’istanza e il successivo atto di diffida e costituzione in
mora per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. in epigrafe; la
stessa, con atti datati 11 giugno 2010, 8 luglio e 13 settembre 2011, si è
costituita a sostegno della sentenza impugnata, depositando a tal fine più
pronunce giurisprudenziali e una certificazione del Raggruppamento
Distrettuale della citata ASL 1, nel cui ambito è iscritto, che ha
superato il precedente meno ampio Distretto.
Con memorie
rispettivamente in data 23 e 24 novembre 2011 l’ASL e l’interessato hanno
ribadito, in replica, le argomentazioni a sostegno delle diverse
posizioni.
4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2011 la causa,
presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5.
Ciò premesso in fatto l’appello è infondato e va respinto, condividendosi
la sentenza impugnata e le diffuse argomentazioni già svolte dai giudici
di primo grado.
6.1. Va innanzi tutto disattesa l’eccezione di
inammissibilità del ricorso in primo grado sollevata dalla ASL posto che
ogni limitazione al diritto di libera scelta del medico appartiene al
cittadino ma si riverbera direttamente anche sulla possibilità “in
astratto dei medici di acquisire le preferenze nel più largo ambito
possibile, con la conseguente lesione immediata anche della loro posizione
soggettiva, avente la consistenza di un interesse legittimo”. (cfr. Cons.
Stato, Sezione V n. 712 del 30 ottobre 1990).
Sussiste quindi la
legittimazione del dott. Nicola Caniglia a far valere tale situazione di
pregiudizio professionale ed economico, e così l’interesse processuale,
che è stato quindi attivato tempestivamente in primo grado.
Né rileva
la circostanza che il signor Scinica non abbia partecipato in alcun modo
al contenzioso e che abbia avuto anche la possibilità di fare altra
scelta, che resta comunque nella disponibilità dell’utente, in ogni caso
indotto a procedere a scelte anche urgenti in caso di risposta negativa al
proprio medico come nel caso di specie.
6.2. Così come non ha pregio la
considerazione, introdotta dalla AUSL con la memoria del 7 novembre 2011,
circa l’acquiescenza che si sarebbe verificata in testa al dr. Caniglia a
seguito della mancata impugnativa a suo tempo della nota n. 526 del 1
aprile 2004.
Detta nota in effetti si limitava a comunicare il parere
negativo espresso d’obbligo dal Comitato consultivo aziendale, quindi atto
di natura endoprocedimentale, al quale l’interessato Scinica ha replicato
conseguendo risposta con nota del 3 agosto 2004, sia pure al momento in
attesa di ulteriori determinazioni regionali, non meramente confermativa e
comunque di definitivo rigetto dell’istanza, concretamente lesivo e
pertanto esplicitamente contestato dal dr. Caniglia unitamente alla nota
n. 526 quale atto presupposto.
7.1. La questione sostanziale
oggetto della controversia si incentra sui limiti della libera scelta del
medico di base da parte dell’assistito nell’ambito di una determinata
organizzazione territoriale delle AA.SS.LL.ed è indubbio che la finalità
preminente perseguita dalla normativa di settore è quella della tutela
della salute che, in quanto costituzionalmente protetta, non può essere
soggetta a limitazioni non specificatamente previste da legge e di certo
in ogni caso non volte a pregiudicarla.
In questo contesto la scelta
del medico di base da parte dell’assistito è regolata dal principio della
fiducia personale e quindi della sua libertà ed autonomia attesi anche gli
oggettivi, intuibili e non indifferenti risvolti di natura psicologica che
fanno privilegiare la reciproca conoscenza e la trasparenza dei rapporti
interpersonali.
Libertà che non può essere illimitata ed
indiscriminata, ma è sottoposta a specifiche disposizioni normative che
regolano l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni sanitarie,
nonché delle risorse finanziarie connesse alle entrate e alle uscite del
Servizio sanitario Nazionale (SSN) che coinvolgono, con diversi ruoli,
l’utente e l’organismo sanitario, nella specie l’ASL e il suo bilancio e i
finanziamenti a valere sui fondi nazionali e regionali.
Tant’è che gli
ambiti delle AA.SS.LL. (ex UU.SS.LL.) sono state articolati e suddivisi
territorialmente così individuando i limiti della loro competenza e
operatività.
Orbene, la Sezione condivide appieno e integralmente la
ricostruzione e l’interpretazione della normativa fornite, con estrema
puntualità dai giudici di prime cure.
In effetti la libera scelta del
medico, nel rispetto del singolo numero massimo di assistiti, deve
collegarsi alla residenza ed essere compatibile con l’organizzazione
sanitaria di riferimento nel territorio, con deroghe anche alle
limitazioni di natura territoriale, infra o extra comunale, che in ogni
caso vanno motivate, e in tal senso depongono numerose pronunce in sede di
giustizia amministrativa (da ultimo T.A.R. Lazio, Sezione I bis n. 4924
del 30 marzo 2011).
Nella fattispecie si rileva che i due Comuni
interessati, Pescasseroli, di operatività del dr. Caniglia, e Alfedena, di
residenza dell’assistito, appartengono all’ambito territoriale della
stessa AUSL, e il dr. Caniglia era il medico di fiducia da anni del signor
Scinica, proveniente da Napoli.
Non si ravvisano quindi, come
sottolineato dal T.A.R., specifiche esigenze organizzative nel
restringimento del potere di scelta in ambiti infracircoscrizionali nel
caso in cui le AUSL siano pluricomunali, specie laddove il rapporto
convenzionale del professionista sia con quella stessa A.U.S.L.,
ricomprensiva di più Comuni; la residenza, quindi costituisce
nell’occasione solo un minimun territoriale (cfr. anche Cons. Stato, sez.
IV, n. 296 del 28 giugno 1994).
Ex adverso si evidenzia che analogo
principio sovviene quando operino più U.S.L. nello stesso ambito comunale,
soprattutto nelle grandi città, e l’utente ha libertà di scelta
nell’ambito dello stesso Comune.
Gli ambiti territoriali possono
modificarsi e lo sono stati nel tempo, ma al medico è riconosciuta la
facoltà di conservare le scelte già fatte a prescindere dalle modifiche,
salvi il numero massimo di assistiti e il diritto di scelta degli
stessi.
In ogni caso ogni restringimento non può che essere supportato
da puntuali e congrui motivi, e di certo , nel caso di specie, non può
ritenersi sufficiente il ricorso a formule quali “al momento quanto da Voi
richiesto non può essere accettato” o “le motivazioni addotte non
rientrano nelle previsioni della normativa vigente in materia”, peraltro
eppure integrabili successivamente con gli atti in giudizio.
Le
considerazioni suesposte valgono conseguentemente anche nel caso di
suddivisione in distretti ex D.Lgs. n. 229/1999 come da determinazione
della competente Regione, e in tal senso ci si riferisce, per quanto
compatibile, alla sentenza di questo Collegio n. 5020/2011, richiamata
dalla controparte, relativa alla riduzione del numero dei distretti, con
ampliamento del diritto di scelta “di norma interdistrettuale”, di cui
agli accordi collettivi nazionali dei medici di Medicina Generale e dei
medici pediatri.
Il dr. Caniglia, d’altra parte, ha depositato un
certificato in data 3 maggio 2011 relativo al servizio prestato in regime
convenzionale con l’ex USL e con l’attuale AUSL fin dal 1979, rilasciato
dal Raggruppamento distrettuale Castel di Sangro – Roccaraso –
Pescasseroli, più ampio della precedente suddivisione
distrettuale.
8. Per le motivazioni che precedono l’appello è
infondato e va respinto, così confermando la sentenza impugnata.
9.
- Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, non essendovi
altresì ragione per disporre diversamente, visto che le censure della
parte appellante avevano già ricevuto, almeno nella questione sostanziale,
adeguata risposta dalla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza
impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali
del grado a favore di controparte costituita liquidandole in € 2000.00
(duemila) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del 16 dicembre 2011 con l’intervento dei
magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Lanfranco Balucani,
Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo,
Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012
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