Carmelo Tumino, rappresentato e difeso dagli avv.
Marziale Gidaro, Giuseppe Gidaro, Franco Gaetano Scoca, con domicilio
eletto presso l’avv. Giuseppe Gidaro in Roma, via Tor Vergata n. 12;
contro
Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di
Catanzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Genovese, con
domicilio eletto presso l’avv. Enza Stramandinoli in Roma, viale del
Vignola n. 61;
nei confronti di
Florenza Russo, rappresentata e difesa
dall'avv. Giacomo Carbone, domicilia per legge presso il Consiglio di
Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA -
CATANZARO :SEZIONE II n. 00956/2011, resa tra le parti, concernente
DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI.
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e di Florenza
Russo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 il
Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Gidaro
Giuseppe, Gigli su delega di Scoca, Genovese e Carbone;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 11 gennaio 2011 il dott.
Carmelo Tumino, dirigente medico di I livello presso il reparto di
dermatologia dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, ha
chiesto di accedere al decreto di nomina dell’avv. Florenza Russso a
dirigente dell’ufficio legale di quell’Azienda ed al relativo contratto,
nonché, in caso di concorso, di tutti i rispettivi atti (bando, atto di
nomina della commissione esaminatrice, linee guida e verbali, graduatoria,
atto di nomina della vincitrice). All’uopo ha premesso di aver in corso
due giudizi davanti al Tribunale civile di Catanzaro al fine di conseguire
dalla stessa Azienda l’uno il rimborso di € 20.400,00 per spese legali
occorsegli in un giudizio civile instaurato dagli eredi di una paziente
deceduta, l’altro l’integrale rimborso delle analoghe spese sostenute nel
procedimento penale avviato a seguito di denuncia sporta dai medesimi
eredi; che in entrambi i giudizi l’Ente si costituiva in giudizio tramite
l’avv. Florenza Russo, la quale nel primo proponeva anche domanda
riconvenzionale nonché redigeva un parere sottoscrivendolo nella qualità
di “Dirigente” dell’ufficio legale aziendale; che avrebbe appreso
informalmente che l’incarico dirigenziale all’avv. Russo sarebbe stato
conferito senza espletamento di concorso; che l’eventuale illegittimità
dell’incarico, con consequenziale annullamento o revoca dello stesso,
determinerebbe l’inefficacia del mandato e degli atti giudiziali posti in
essere dal legale; che pertanto egli è titolare di interesse diretto,
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata ai documenti di cui si chiede di accedere.
Con
nota datata 3 febbraio 2011 l’Azienda, ricordato il concetto di
“interesse” richiesto dalla normativa in materia, ha negato l’accesso non
ravvisando “alcun interesse meritevole di accoglimento, finalizzato a
prendere visione o estrarre copia degli atti richiesti”; ciò in quanto “la
richiesta e la ragione recata nella stessa come ‘motivazione’, adducendo
quale interesse la domanda riconvenzionale presentata dall’AOPC nei
confronti della S.V. per altro procedimento, contrasta con l’interesse di
questa Azienda, poiché l’atto de quo, costituisce strategia difensiva di
parte”.
Tale nota è stata impugnata dal dott. Tumino con ricorso
davanti al TAR per la Calabria, che lo ha respinto con sentenza 6 luglio
2011 n. 956, rilevando l’assenza in capo al dott. Tumino di titolarità di
una posizione soggettiva meritevole di tutela in ordine alla conoscenza
degli atti inerenti l’assunzione della dott.ssa Russo, posto che non è
personalmente interessato alla rispettiva procedura né l’instaurato
contenzioso lo legittima al riguardo.
Di qui l’appello in epigrafe, col
quale il dott. Tumino deduce laconicità ed insufficienza di motivazione
della sentenza appellata, riproponendo i motivi formulati in primo grado
ed insistendo, tra l’altro, sulla sussistenza del collegamento tra la
propria posizione e la documentazione oggetto della richiesta, la cui
mancata conoscenza gli impedirebbe di esercitare il proprio diritto di
agire giudizialmente e al contempo di meglio difendersi nei giudizi civili
già incardinati; d’altra parte la stessa Azienda, nell’affermare un
conflitto di interessi circa la domanda riconvenzionale, ha implicitamente
ammesso la presenza di un interesse apprezzabile dell’istante, seppure in
contrasto col proprio. Si è altresì doluto della condanna al pagamento
delle spese di primo grado.
L’Azienda e l’avv. Russo si sono costituite
in giudizio e, eccepita l’inammissibiltà dell’appello sia in quanto privo
di censure precise e sostanziali alla sentenza di primo grado, sia per
carenza di interesse, ne hanno sostenuto comunque l’infondatezza nel
merito, nonché la pretestuosità e temerarietà ai sensi degli artt. 96 cod.
proc. civ. e 26, co. 2, cod. proc. amm..
In data 22 novembre 2011 il
dott. Tumino ha prodotto “atto di costituzione di ulteriore difensore e
memoria difensiva”. All’odierna udienza camerale il difensore dell’avv.
Russo ne ha eccepito la tardività.
Ciò posto, va in primo luogo
respinta l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello in
esame giacché l’appellante non è limitato a riproporre le doglianze
avanzate in primo grado, ma ha diffusamente criticato le argomentazione
esposte in sentenza. Quanto all’eccezione di carenza di interesse, essa si
basa su considerazioni che attengono al merito piuttosto che al rito.
E
nel merito l’appello è invece fondato.
Secondo principi pacificamente
accolti dalla giurisprudenza amministrativa, la necessaria sussistenza di
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto di accedere, non significa che l’accesso sia stato configurato dal
legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in
giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza
autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche
dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che
il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe
proporre (cfr. tra le più recenti, Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2010 n.
1067).
Ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, a norma dell’art. 22, co. 2
della stessa legge (come sostituito dall’art. 15 della legge 11 febbraio
2005 n. 15) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico,
il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle
esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i
principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione
pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del
principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest’ottica, il
“collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che
richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di
cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso
ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente,
mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non
strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309, 10 gennaio 2007 n. 55 e 7 settembre
2004 n. 5873).
Nella specie, non v’è dubbio che il dott. Tumino debba
ritenersi legittimato all’accesso in quanto titolare di una posizione
giuridicamente rilevante e di interesse fondato su tale posizione,
qualificato dalla pendenza degli indicati processi civili in cui va
individuato il necessario nesso di strumentalità.
Né evidentemente i
documenti di cui trattasi attengono a “strategie difensive” dell’Azienda,
per cui potrebbero ritenersi sottratti all’accesso a salvaguardia appunto
della strategia processuale e del segreto professionale. Neppure rileva
che l’attuale appellante non potrebbe mai impugnare la nomina della
controinteressata, non potendo aspirare a ricoprire l’incarico di
dirigente dell’ufficio legale e stante il decorso dei termini di
impugnativa, oppure che, ove in ipotesi la nomina fosse realmente
illegittima, ciò non inficerebbe la difesa nei giudizi pendenti poiché il
mandato sarebbe ugualmente valido, ovvero ancora che comunque il mandato
sia stato conferito congiuntamente e disgiuntamente anche ad altro
difensore. Tanto perché tali argomentazioni attengono all’eventuale
inammissibilità o infondatezza delle domande giudiziali che il dott.
Tumino potrebbe proporre sulla scorta dei documenti richiesti;
inammissibilità o infondatezza la cui incidenza sul diritto di accesso è
da escludersi per le ragioni indicate innanzi e perché il relativo
apprezzamento spetta al giudice in ipotesi investito delle dette
questioni.
Inoltre, stanti la sussistenza del predetto nesso di
strumentalità, nonché la puntuale limitazione del chiesto accesso mediante
indicazione dei contenuti dei documenti che ne formano oggetto e del
procedimento in cui si collocano, la richiesta di cui si controverte non
può essere considerata per come emulativa e diretta al controllo
generalizzato dell’attività amministrativa, nel qual caso l’accesso
sarebbe precluso.
Infine, neanche possono essere opposte
all’interessato ragioni di riservatezza, in quanto gli atti in parola, per
un verso, come già sottolineato non incidono sul segreto professionale; e,
per altro verso, pur riguardando la sfera personale dell’avv. Russo, non
possono comunque essere negati dal momento che la tutela della
riservatezza dei terzi è destinata a recedere a norma dell’art. 24, co. 7,
della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. nel caso, qui ricorrente, in cui i
documenti siano necessari – nel senso sopra precisato – per curare o
difendere gli interessi giuridici del richiedente.
In conclusione, in
accoglimento dell’appello la sentenza appellata va riformata nel senso
dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento
del diniego di cui alla nota 3 febbraio 2011 dell’Azienda ospedaliera
“Pugliese-Ciaccio” ed ordine alla medesima Azienda di esibire gli atti di
cui all’istanza del dott. Tumino in data in data 11 gennaio
2011.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda consiglia la compensazione
tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza appellata, annulla l’impugnato diniego di accesso ed ordina
all’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di esibire gli atti
richiesti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Lanfranco Balucani,
Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012