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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 16 gennaio 2012 n. 120
Pres. Trotta – Est. Greco
L. G. (Avv.ti C. Pietrolucci e R. M. Pietrolucci) c/ Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) e G. S. (Avv. F. G. Scoca)


1. Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi e semidirettivi – CSM – Conferimento – Valutazione esigenza del singolo ufficio – Necessità – Sussiste

 

2. Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi – Nomine – CSM – Ampia discrezionalità – Sussiste – Sindacato G.A. – Limiti

 

3. Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi – Comparazione candidati – Svolgimento funzione di Presidente di Collegio – Irrilevanza – Ragione

 

 

1. Nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, l’organo rappresentativo della magistratura deve compiere la comparazione degli aspiranti non in astratto, ma tenendo conto delle specificità e delle esigenze del singolo ufficio da coprire, dovendo essere comunque perseguito il fine della designazione del magistrato più idoneo per il singolo incarico da conferire. Infatti, tali procedure non hanno ad oggetto una mera “promozione” dei magistrati interessanti, ma l’individuazione del magistrato più idoneo, sulla scorta di una serie di precisi parametri di valutazione, alla copertura di uno specifico ufficio direttivo (o semidirettivo).

 

2. I provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal C.S.M. sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale e, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà.

 

3. Ai fini della nomina di un magistrato ad un incarico direttivo (o semidirettivo), l’aver svolto le funzioni di Presidente di Collegio non è un elemento idoneo a legittimare un giudizio di prevalenza in una procedura comparativa, trattandosi di evenienza di regola discendente da un mero dato di anzianità, e che comunque incide unicamente sulla conduzione dell’udienza senza chiamare in causa – come è intuitivo – la competenze organizzative e “manageriali” richieste anche solo dalla titolarità della Presidenza di una Sezione dell’ufficio.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello nr. 3515 del 2011, proposto dal

dottor Luigi GUELI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Pietrolucci e Renzo M. Pietrolucci, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via dei Gracchi, 128,

contro



il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di



dottor Giorgio SANTACROCE, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Paisiello, 55,

per la integrale riforma



della sentenza nr. 431/2011, resa inter partes dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, depositata in data 18 gennaio2011 e con la quale il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dal dottor Luigi Gueli contro la delibera assunta dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 gennaio 2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate e del dottor Giorgio Santacroce;
Viste le memorie prodotte dall’appellato dottor Santacroce (in data 11 novembre 2011) e dall’Amministrazione (in data 14 novembre 2011) a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Renzo M. Pietrolucci per l’appellante, l’avv. Alessandro Gigli, su delega dell’avv. Scoca, per l’appellato dottor Santacroce e l’avv. dello Stato Giustina Noviello per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il dottor Luigi Gueli, magistrato già in servizio presso la Corte d’Appello di Roma con funzioni di Presidente di Sezione, ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto l’appello da lui proposto avverso la nomina del dottor Giorgio Santacroce all’ufficio direttivo di Presidente della medesima Corte d’Appello di Roma.
A sostegno dell’impugnazione l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata:
- laddove, in motivazione, si è sostanzialmente appiattita sugli argomenti impiegati dal C.S.M. per sostenere la prevalenza del dottor Santacroce sullo stesso odierno appellante;
- nella parte in cui ha condiviso il principio che dovesse farsi riferimento a specifici criteri di comparazione e valutazione dei candidati in ragione della peculiarità e delle esigenze dello specifico ufficio da conferire;
- in relazione all’assoluta carenza, nella documentazione in atti relativa al percorso professionale dei due aspiranti, di elementi idonei a confortare il giudizio di prevalenza del dottor Santacroce formulato dal plenum dell’organo di autogoverno della magistratura.
Si sono costituiti, per resistere al ricorso, sia il C.S.M. e il Ministero della Giustizia che il controinteressato in primo grado, dottor Giorgio Santacroce.
Con successive memorie, sia la difesa erariale che la parte privata appellata hanno ampiamente argomentato nel senso dell’infondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
All’udienza del 13 dicembre 2011, la causa è stata introitata in decisione.

DIRITTO



1. Torna all’attenzione della Sezione la procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura, in data 20 novembre 2006, per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Roma, conclusasi con la designazione e la nomina del dottor Giorgio Santacroce, della quale questo Consesso ha già in passato avuto modo di occuparsi esaminando le doglianze formulate da altro candidato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009, nr. 6707).
Nel caso dell’odierno appellante, dottor Luigi Gueli, un primo ricorso dallo stesso proposto è stato accolto dal T.A.R. del Lazio con una sentenza (nr. 11160 del 16 novembre 2009) nella quale è stata giudicata illegittima l’esclusione dell’istante dalla comparazione, escludendosi che tanto fosse autorizzato dall’assunzione da parte sua di altro incarico direttivo, avvenuta nelle more della procedura selettiva ed alla quale il C.S.M. aveva attribuito il valore di una rinuncia implicita alla domanda di conferimento dell’ufficio apicale della Corte d’Appello capitolina.
In sede di rinnovazione della procedura comparativa, si è pervenuti nuovamente alla nomina del dottor Santacroce, con scelta che il dottor Gueli ha censurato con nuovo ricorso giurisdizionale, la cui reiezione da parte del T.A.R. forma oggetto dell’odierno gravame.

2. Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

3. Ed invero, a indurre la Sezione a una positiva delibazione dell’appello non è certo la circostanza, stigmatizzata dalla parte istante, che il giudice di primo grado si sia “appiattito” sulla motivazione spesa dalla deliberazione consiliare impugnata, limitandosi a riprodurla o a parafrasarla: ché siffatto modus procedendi appare del tutto legittimo – anche in considerazione di quanto appresso meglio si dirà in ordine all’ampia discrezionalità che connota gli atti del C.S.M. e ai connessi limiti al sindacato giurisdizionale – quante volte il giudicante si persuada della correttezza, congruità ed esaustività della motivazione contenuta nei provvedimenti oggetto di impugnazione (di modo che null’altro vi sia da aggiungere al semplice dare atto di tali caratteristiche).
Nemmeno può dirsi in sé contestabile il principio per cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, l’organo rappresentativo della magistratura debba compiere la comparazione degli aspiranti non in astratto, ma tenendo conto delle specificità e delle esigenze del singolo ufficio da coprire: trattasi di principio più volte affermato dalla Sezione, che corrisponde a canoni di efficienza e buon funzionamento degli uffici giudiziari, dovendo essere comunque perseguito il fine della designazione del magistrato più idoneo per il singolo incarico da conferire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2008, nr. 3513; nonché, proprio con riferimento alla Corte d’Appello di Roma, la già cit. sent. nr. 6707/2009).
Tale principio, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non comporta effetti “devastanti” sull’ordinamento (discendendo da una precisa opzione della normativa primaria e subprimaria in subiecta materia), e nemmeno implica una distinzione tra sedi giudiziarie “di serie A” e di “serie B”, ma semplicemente muove dall’assunto – del tutto logico e ragionevole – che le procedure di che trattasi non hanno a oggetto una mera “promozione” dei magistrati interessanti, ma appunto l’individuazione del magistrato più idoneo, sulla scorta di una serie di precisi parametri di valutazione, alla copertura di uno specifico ufficio direttivo (o semidirettivo); di modo che è perfettamente in linea con le esigenze sopra richiamate il riconoscimento in capo all’organo consiliare di un ineludibile margine di elasticità e flessibilità della valutazione.
In realtà, l’accoglibilità della pretesa attorea discende molto più banalmente dalla fondatezza della censura fondamentale, articolata nel ricorso di primo grado e reiterata nell’appello in critica alle opposte conclusioni del primo giudice, circa la carenza nella documentazione in atti di adeguato supporto giustificativo alla ritenuta prevalenza del controinteressato.

4. Per meglio comprendere le ragioni che inducono la Sezione a siffatta conclusione, e anche al fine di evidenziare l’infondatezza dell’assunto di parte appellata secondo cui il presente gravame mira a una mera riedizione dell’attività valutativa censurata, giova richiamare preliminarmente i principali approdi giurisprudenziali in ordine alla natura e ai limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo sugli atti del C.S.M. relativi al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
In particolare, costituisce jus receptum che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal C.S.M. sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale e, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, nr. 3664; id., 12 maggio 2011, nr. 2859; id., 14 aprile 2010, nr. 2098; id., 31 marzo 2010, nr. 1841).
Tuttavia, è altrettanto pacifico che le predette valutazioni non si sottraggono affatto al sindacato giurisdizionale di legittimità, atteso che la singolare posizione costituzionale dell’organo di autogoverno della magistratura non permette di escludere la sua azione dall’ordinario regime di controllo valevole per tutta l’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, nr. 8299; id., 15 settembre 2010, nr. 6901; id., 22 gennaio 2010, nr. 212; id., 14 luglio 2008, nr. 3513).
In sostanza, il limite invalicabile del sindacato del giudice, corrispondente alla particolare accentuazione che nella specie assume il generale limite “esterno” della giurisdizione amministrativa, consiste nell’assoluta inammissibilità di una sostituzione dell’organo giurisdizionale nelle scelte di merito riservate al suddetto organo, ma anche nell’ineludibile necessità di circoscrivere il riscontro di legittimità degli atti impugnati al vaglio di quei difetti suscettibili di concretizzare il vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2010, nr. 797; id., 7 luglio 2008, nr. 3369; id., 5 dicembre 2006, nr. 7112).
Ad esempio, si è affermato che l’evidenziato carattere ampiamente discrezionale delle valutazioni consiliari non implica affatto che esse possano assumere a proprio presupposto elementi fattuali che non trovino riscontro nella realtà quale evincibile dagli atti di causa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, nr. 4839).

5. Con riguardo al caso che qui occupa, un sereno e attento esame della documentazione in atti, corrispondente a quella presa in esame ai fini della valutazione comparativa in ordine ai curricula e ai percorsi professionali dei due magistrati interessati, evidenzia come non trovi adeguato riscontro la conclusione raggiunta dal plenum circa la sicura prevalenza dell’odierno controinteressato, sotto il profilo dell’attitudine a ricoprire lo specifico ufficio direttivo oggetto di conferimento.
5.1. La Sezione ha chiaro, benvero, che nella fattispecie il C.S.M. era chiamato a comparare due magistrati entrambi dall’elevatissimo spessore professionale (e, del resto, sarebbe stato singolare se così non fosse stato, avuto riguardo alla rilevanza e alla delicatezza delle funzioni da conferire), e non ignora neanche come, in occasione proprio di un precedente contenzioso relativo alla medesima procedura selettiva, sia stato enunciato il principio per cui la carenza in capo al dott. Santacroce del pregresso esercizio di funzioni direttive e semidirettive non poteva costituire ex se elemento tale da determinarne un giudizio di subvalenza, ben potendo tale deficit di esperienza essere compensato da altri titoli nel quadro del giudizio globale che deve essere compiuto sulle figure dei magistrati aspiranti (cfr. Cons. Stato, nr. 6707/2009, cit.).
Tuttavia, nella specie il dato da cui muovere è costituito da quanto incontestamente emerge dalla documentazione in atti, e cioè che mentre per il dott. Santacroce si ravvisava la menzionata carenza di pregresse esperienze direttive e semidirettive (avendo egli in carriera svolto funzioni di Pretore, di P.M. in primo grado e in appello e da ultimo di Consigliere di Cassazione), l’odierno appellante non solo era in possesso di tali esperienze ma – ciò che più conta – poteva vantarle proprio presso la Corte d’Appello di Roma, ove aveva svolto funzioni di Consigliere e quindi, per oltre dieci anni, di Presidente di Sezione, avendo modo durante tale arco di tempo di ricoprire l’incarico di Segretario Generale della stessa Corte e anche di reggere l’ufficio per alcuni mesi, durante il periodo di vacanza del posto di Primo Presidente.
Inoltre, a ridosso della valutazione comparativa qui censurata lo stesso C.S.M. ha ritenuto il dott. Gueli, come già accennato, meritevole di ricoprire un ufficio omologo di quello per cui è causa, nominandolo Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria: ufficio giudiziario il quale, pur senza eguagliare per dimensioni e ampiezza di competenze quello capitolino, non è certo fra i meno rilevanti d’Italia né fra quelli il cui dirigente sia chiamato a confrontarsi col minor numero di problematiche organizzative e gestionali.
Tale essendo la situazione di fatto, occorre allora verificare – sempre tenendo presente quanto più volte sottolineato circa la necessità che il giudizio sia globale, ossia non frazionato in una mera sommatoria di titoli, e “calibrato” rispetto alle caratteristiche e alle esigenze dell’ufficio direttivo da conferire – se il giudizio di prevalenza al quale il C.S.M. è tuttavia pervenuto si fondi su elementi fattuali e documentali idonei e sufficienti a bilanciare e ribaltare il rapporto di evidente superiorità dell’appellante, con riguardo al profilo delle attitudini direttive, che si è visto emergere da una semplice comparazione dei due percorsi di carriera.
Ad avviso della Sezione, la risposta all’interrogativo appena formulato è negativa.
5.2. In primo luogo, il dato non contestato relativo agli eccezionali risultati investigativi raggiunti dal dott. Santacroce nel pregresso svolgimento di funzioni requirenti, pur costituendo indubbiamente elemento rimarchevole sotto i profili sia della laboriosità che del merito, dice poco circa l’attitudine a dirigere una Corte d’Appello, ufficio che come noto ha competenze e funzioni ben diverse rispetto agli uffici requirenti, e che pertanto pone anche problemi diversi a livello organizzativo e gestionale.
Pertanto, pur senza ridimensionare il richiamo ai brillantissimi risultati conseguiti dal candidato nelle sue funzioni di P.M., sia presso il Tribunale che presso la Corte d’Appello, è evidente che questi vanno presi in considerazione soprattutto ai fini della delineazione delle doti di preparazione, di impegno e di capacità del magistrato in questione, e molto meno quanto al profilo dell’attitudine a ricoprire lo specifico ufficio da conferire.
Ciò senza contare che anche l’odierno appellante, come è parimenti incontestato inter partes, poteva vantare un percorso estremamente brillante, essendosi a sua volta occupato di processi rilevanti e delicati, con risultati eccellenti in termini non solo qualitativi ma anche quantitativi (è rimasto privo di confutazione il dato relativo alla sua elevatissima produttività, dote che è segno non solo di grande laboriosità, ma anche della presumibile elaborazione di sistemi di organizzazione e smaltimento dei carichi di lavoro che possono rivelarsi preziosi anche nella direzione di un ufficio).
Nemmeno determinante può risultare il richiamo alla vasta attività e produzione scientifica del controinteressato, atteso che quest’ultima, se è certamente indicativa di una varietà e versatilità di impegni, non può essere presa in considerazione sul solo piano quantitativo (come sembra evincersi dalla mera enumerazione degli articoli e saggi scritti, come dei convegni e incontri di studio cui il candidato ha partecipato) ma, anzi, può assurgere a rilievo decisivo a condizione che denoti un effettivo arricchimento del bagaglio culturale e professionale del magistrato interessato, attraverso un reale ed obiettivo contributo al dibattito tra gli operatori del diritto in termini di originalità e novità: aspetto, quest’ultimo, sul quale la delibera impugnata in prime cure nulla dice.
Con riguardo poi alla valorizzazione delle funzioni amministrative ed extragiudiziarie svolte dai candidati, ci si può limitare a evidenziare che quelle svolte dal dottor Santacroce (presidente e componente di Commissioni scientifiche e di studio costituite a livello ministeriale) sono quanto meno equivalenti a quelle vantate dall’odierno appellante il quale, oltre ad avere svolto – come già accennato – funzioni di Segretario Generale presso la stessa Corte d’Appello di Roma, aveva per diversi anni svolto funzioni di carattere amministrativo proprio presso il C.S.M.
Infine, quanto alle funzioni di legittimità esercitate dal controinteressato negli ultimi anni antecedenti alla procedura comparativa per cui è causa, senza voler in alcun modo contestare il giudizio di eccellenza al riguardo ricavabile dai pareri in atti e i brillanti risultati conseguiti anche in dette funzioni, va detto che tali elementi – specie se letti nel contesto delle più generali risultanze che si sono fin qui richiamate – non risultano idonei a legittimare il formulato giudizio di prevalenza su un candidato palesemente in possesso di maggiori esperienze e attitudini specifiche, come pure è possibile e si è verificato in altre occasioni (cfr., ancora una volta, Cons. Stato, nr. 6707/2009, cit.).
Né può assumere rilievo decisivo, al fine di pervenire a diverse conclusioni, la circostanza che presso la Sezione di appartenenza della Corte di Cassazione il dottor Santacroce avesse avuto modo anche di svolgere funzioni di Presidente di Collegio, trattandosi di evenienza di regola discendente da un mero dato di anzianità, e che comunque incide unicamente sulla conduzione dell’udienza senza chiamare in causa – come è intuitivo – la competenze organizzative e “manageriali” richieste anche solo dalla titolarità della Presidenza di una Sezione dell’ufficio.

6. Alla luce del complesso di elementi che si sono fin qui esposti, s’impone una decisione di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento del ricorso di primo grado, essendo emersa l’effettiva sussistenza dei vizi denunciati sul piano della motivazione consiliare e della sua congruenza e coerenza rispetto al quadro documentale considerato.
Verosimilmente, sia le scelte consiliari che le statuizioni giurisdizionali gravate sono state in qualche modo – e forse inconsapevolmente – condizionate dall’essere avvenuta la comparazione fra l’appellante e il controinteressato “in seconda battuta”, a seguito dell’accoglimento del precedente ricorso dal primo promosso avverso la propria esclusione dalla procedura, in un momento in cui il dottor Santacroce aveva già da tempo preso possesso dell’ufficio direttivo capitolino.
Tuttavia, è evidente che l’istante non può essere penalizzato dalla circostanza meramente accidentale di non aver potuto partecipare alla procedura selettiva nel momento del suo primo svolgimento: circostanza la quale anzi, e a prescindere da quelli che potranno essere gli sviluppi successivi del presente giudizio, ben potrebbe di per sé sola essere posta a fondamento di possibili (e non ancora precluse) pretese risarcitorie.

7. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate equitativamente in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza; va invece disposta la compensazione delle spese nei confronti dell’appellato dottor Santacroce, cui non sono in alcun modo ascrivibili – come è evidente – i ravvisati profili di illegittimità.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con lo stesso impugnati.
Condanna il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, in solido, al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei confronti dell’appellato dottor Giorgio Santacroce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012





 

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