REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7230 del
2011, proposto dalla
srl Easy Nite, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini
e Gianmaria Covino, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo
in Roma, largo Messico, 7;
contro
La Federazione Italiana Pallacanestro -
F.I.P.- Ufficio Forniture e Contratti, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Valori e Paola
Maria Angela Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio legale del
primo in Roma, viale delle Milizie,106;
nei confronti di
La srl I Viaggi del Perigeo, in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca
Nappi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in
Roma, via Taro n. 25; la Carlson Wagonlit Italia S.r.l., non costituita in
questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III QUA n. 6990/2011, resa tra le parti, concernente
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGENZIA DI
VIAGGIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana
Pallacanestro - F.I.P.- Ufficio Forniture e Contratti e della srl I Viaggi
del Perigeo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il
consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti
l’avvocato A. Manzi, per delega dell’avvocato Tedeschini, l’avvocato
Valori e l’avvocato Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma
semplificata, che ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso
gli esiti della procedura negoziata di cottimo fiduciario espletata dalla
Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi di
agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2013.
L’appellante, seconda graduata a parità di punteggio con la società
Carlson Wagonlit Italia S.r.l., torna a reiterare in questo grado le
censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado,
lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette
censure ha disatteso; conclude per l’accoglimento, con l’appello, del
ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede
gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza.
2.Si è
costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata
aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la
reiezione.
All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta
per la sentenza.
3.Con il primo motivo l’appellante torna a
prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi
del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla
concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo
delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo
favore e non invece – come era da presumere - sul prezzo alla stessa
praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia
mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione
appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione
prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non
abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua
motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato.
La censura non
merita condivisione.
Dalla documentazione acquisita agli atti si evince
in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta
dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non
configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa
stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione”
utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse
intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo
contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di
sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione,
che andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei
concorrenti e non già agli sconti sui prezzi dei servizi ( come
erroneamente ritenuto dalla odierna appellante). Anche il contratto
susseguente alla aggiudicazione, secondo le precisazioni fornite dalla
Federazione appellata, avrebbe dovuto essere stipulato nel rispetto di
tale interpretazione autentica della lettera della lex specialis ,
di talchè per un verso risulta tutelata la posizione della stazione
appaltante e, per altro verso, nessun vulnus alla par condicio
competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica ed insussistente
cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In ogni caso,
l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesa, non avrebbe
potuto considerarsi anomala e quindi sostanzialmente inattendibile, atteso
che –come correttamente rilevato dai giudici di primo grado - per
giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia va riferito alla offerta
complessivamente considerata in tutte le sue componenti e non invece in
relazione alle singole voci che la compongono ( di recente, Cons. Stato,
sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n.
1419).
4.Quanto alla seconda censura, afferente la pretesa
violazione del principio di rotazione di cui all’art. 125, comma 11,
d.lgs. n. 163 del 2066, il Collegio osserva che anche tale doglianza non
merita condivisione.
Quello della rotazione dei soggetti da invitare
nelle procedure negoziate è indubbiamente un principio funzionale ad
assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi
con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo
stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva
assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta
che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto
già in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del
servizio). Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci
occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di
trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con
l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante,
senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la
pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella
veste di partner contrattuale della amministrazione
aggiudicatrice.
5.Venendo da ultimo al terzo motivo d’appello,
reiterativo di quello contenuto nel ricorso per motivi aggiunti di primo
grado, il Collegio ritiene di confermare quanto osservato dai primi
giudici in ordine alla inammissibilità della censura per difetto di
interesse. L’interesse all’esame della censura, infatti, in quanto
afferente al confronto tra l’offerta della odierna appellante con la
seconda graduata a parità di punteggio ( Carson Wagonlit s.r.l) sarebbe
maturato in capo all’appellante soltanto in esito al favorevole scrutinio
dei primi due motivi di ricorso, dedotti in primo grado e riproposti in
appello, avverso l’aggiudicazione in favore della società “I Viaggi del
Perigeo srl”.
In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la
impugnata sentenza.
6.Le spese di lite di questo grado di giudizio
seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7230/11),
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante
a rivalere le parti appellate costituite delle spese e competenze di
questo grado di giudizio e liquida dette spese in euro 2.000,00 (
duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Federazione
Italiana Pallacanestro ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP
come per legge, in favore della società I Viaggi del Perigeo.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio
Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Giulio
Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2011