Comune di Valenza, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Andrea Manzi, Luigi Manzi e Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto
presso Luigi Manzi, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Forvaldo International S.r.l.;
nei confronti di
Autorita' per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO:
SEZIONE I n. 03709/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI
DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’
Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il
Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi, per sè e
su delega dell' avv. Zgagliardich, e l' avv. dello Stato
Meloncelli;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto
segue.
FATTO
Il comune di Valenza indiceva una procedura per
l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero urbano.
A seguito
dell'aggiudicazione della gara in favore della “Forvaldo International
srl”, la stazione appaltante, in sede di controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dall'aggiudicataria, accertava che la
stessa non possedeva il requisito della regolarità contributiva dichiarato
in sede di domanda di partecipazione alla procedura e, pertanto, con
determinazione dirigenziale n. 101/09 annullava, in via di autotutela, il
provvedimento di aggiudicazione, disponendo di segnalare l'accaduto
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e di procedere
all'escussione della cauzione provvisoria.
Con il ricorso di primo
grado la soc. “Forvaldo International” ha impugnato la determinazione di
cui sopra nella parte in cui ha disposto l’incameramento della cauzione e
la segnalazione all'Autorità per la vigilanza .
Il Tar ha accolto il
gravame.
Avverso tale decisione ha proposto appello il comune di
Valenza che ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado,
proponendo i seguenti motivi di gravame:
-inammissibilità del ricorso
originario con riferimento all'impugnazione del provvedimento di
segnalazione all'Autorità per la vigilanza perché si sarebbe in presenza
di atto dovuto ex lege e privo di valore provvedimentale e perché la
società non avrebbe contestualmente impugnato l'atto di esclusione dalla
gara ;
-inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del
disciplinare di gara, che prevedeva la segnalazione all'Autorità per la
vigilanza ove ricorressero i presupposti di violazione della procedura di
gara;
-illogicità e contraddittorietà della sentenza appellata per
erronea applicazione degli artt. 48 e 75, co. 6 del D.Lgs. n. 163/06 in
quanto la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l'escussione della
cauzione provvisoria e la segnalazione all'Autorità di vigilanza non
possono derivare dalla mancanza dei requisiti di ordine generale ex art.
38 del D.Lgs. n. 163/06; tali considerazioni varrebbero anche per la
disposta escussione della cauzione provvisoria, in considerazione della
finalità di garanzia assolta da quest'ultima, volta ad indennizzare la
stazione appaltante nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto del partecipante alla gara, ai sensi dell'art. 75, co. 6, nonché
dell’art. 6, co. 11 del D.Lgs. , 163/06 e dell’art. 27 del dpr n.
34/00;
-erronea lettura del disciplinare in relazione alla mancata
eterointegrazione del bando e del disciplinare con la normativa vigente in
materia; sufficienza della motivazione dell'atto di segnalazione
all'Autorità per la vigilanza con il richiamo ai presupposti di fatto e
della normativa di riferimento;
-sussistenza di un interesse pubblico
all'accertamento delle irregolarità contributive.
DIRITTO
I motivi di appello sono infondati.
Va
respinta la censura di inammissibilità del gravame motivata sul fatto che
la comunicazione dell'inserimento dei dati nel casellario informatico
sarebbe atto di impulso privo di carattere provvedimentale.
Il motivo
non può essere condiviso in quanto l'attività dell'Autorità in sede di
inserimento dei dati deve ritenersi meramente esecutiva, senza che residui
alla stessa alcuna valutazione sui contenuti sostanziali della
segnalazione; pertanto, la società partecipante alla gara è titolare di un
autonomo interesse ad impugnare il provvedimento di segnalazione ove
questo, come nella fattispecie, si basi non sul disciplinare di gara ma
sulla asserita violazione di norme di legge; da ciò, l'infondatezza anche
del secondo motivo di gravame.
Con il terzo motivo di appello si
sostiene che la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione,
sanzionabili con l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione
provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza
sarebbero riferibili non soltanto alla mancanza dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 del
D.Lgs. n 163/06, ma alla mancanza dei requisiti di carattere generale
richiesti ai fini della partecipazione alla gara (art. 38).
Il motivo è
infondato.
L'articolo 48 cit. prevede l'esclusione del partecipante
alla gara, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del
fatto all'Autorità per la vigilanza, che può disporre la sospensione da
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
soltanto con riferimento alla mancanza del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando
di gara che sono, quindi, considerati quali “requisiti di
partecipazione”.
A tale disposizione, in considerazione della sua
funzione sanzionatoria, deve attribuirsi carattere tassativo e, pertanto,
la stessa non può essere estesa ad ipotesi diverse e, in particolare, alle
fattispecie previste dall'art. 38 del medesimo D.Lgs. (v., in tal senso,
C.S.;III,1 marzo 2010,n.775; cfr. anche C.S.,VI,n 5009/2006)
Infatti,
come rilevato dal primo giudice, la carenza dei requisiti di carattere
generale “è compiutamente regolata dall'articolo 38 del codice dei
contratti che prevede, in tal caso, solo l'esclusione del concorrente
dalla gara e costituisce situazione ontologicamente diversa dal mancato
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa disciplinata dall'articolo 48 del medesimo
codice”.
Nè l'incameramento della cauzione può trovare fondamento
nell'art. 75 co. 6 del codice, che disciplina la diversa ipotesi in cui
l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto senza adeguata
motivazione.
Inoltre tale interpretazione delle citate norme non può
essere inficiata dall’art. 6 co. 11 del D.Lgs. n 163/06, che si limita a
prevedere l’irrogazione di sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere
o dall’art. 27 del dpr n. 34/00 che richiama le comunicazioni da inserire
nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza.
Da ciò
l'infondatezza anche degli ulteriori motivi d'appello in considerazione
della corretta applicazione, alla fattispecie, della normativa in
materia.
L'appello deve, pertanto, essere respinto, perché
infondato.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, ritiene il
collegio che le spese del grado di giudizio debbano essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di
primo grado.
Spese compensate nel grado.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in
Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato,
Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli,
Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012