Diddi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso
Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Provincia di Pistoia, rappresentata e difesa
dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Alessandro Turco
in Roma, largo dei Lombardi, 4;
nei confronti di
Cipea - Consorzio fra imprese di Produzione
Edilizia ed affini - Soc. Coop. a Rl, rappresentata e difesa dall'avv.
Elena Paolini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via
Cosseria N. 2; Ac Engineering Srl, Imisca - Impianti Idrotermici Sanitari
Condizionamento Aria Calda Srl, Effe - Gli Impianti Srl, St Bel Srl,
Castellare Impianti Snc di Mariottini Daniele e Pollastrini Giordano, Sit
Srl - Società Impianti Tecnologici Srl, Edra Ambiente Soc. Coop.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE:
SEZIONE I n. 03989/2009.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di
Pistoia e di Cipea - Consorzio fra imprese di Produzione Edilizia ed
affini - Soc. Coop. a Rl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29
novembre 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati
Di Mattia, per delega dell'Avv. Pozzi, e Paolini;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3889/2009 il Tar per la
Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla Diddi s.r.l. avverso
l’aggiudicazione definitiva al Consorzio CIPEA dell'appalto a corpo e a
misura, indetto dalla Provincia di Pistoia per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomasse a servizio del
complesso scolastico 'Marchi e Sismondi-Pacinotti'.
Diddi s.r.l. ha
proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno
di seguito esaminati.
La Provincia di Pistoia e il Consorzio CIPEA si
sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con
ordinanza n. 1514/2010 questa Sezione ha respinto la domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del
giudizio è costituito dalla contestazione da parte di una impresa settima
classificata dell’esito della gara, indetta dalla Provincia di Pistoia per
l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento a
biomasse a servizio del complesso scolastico 'Marchi e
Sismondi-Pacinotti'.
Il giudice di primo grado ha ritenuto
inammissibili le censure che non erano state dirette nei confronti di
tutti i concorrenti che precedevano in graduatoria la ricorrente e ha
respinto la restante parte del ricorso, con cui erano state contestate le
offerte dei primi sei concorrenti sotto il profilo della presentazione di
alcuni allegati all’offerta in lingua tedesca, dell’esatta traduzione del
termine tedesco “hackgut” e dello scarso peso dato al prezzo nell’ambito
del criterio di aggiudicazione.
I motivi di appello, da esaminare in
maniera sintetica ai sensi dell’art. 120, comma 10, c.p.a., sono privi di
fondamento per le seguenti ragioni:
a) non sussiste l’interesse al
ricorso di un concorrente settimo classificato in relazione a censure che
non sono dirette a escludere o a contestare il punteggio di tutti i
concorrenti che lo precedono o a determinare la rinnovazione della gara,
non potendo il ricorrente trarre in tal caso alcuna utilità
dall’accoglimento della censura, non risultando attuale l’interesse ad
essere collocato al secondo posto della graduatoria;
b) la
presentazione del documento attestante la prova di combustione in lingua
tedesca (senza una traduzione certificata in lingua italiana) non
costituisce motivo di esclusione dalla gara, in quanto:
- una siffatta
clausola di esclusione non è contenuta nella lex specialis della
procedura;
- l’art. 67 del D. Lgs. n. 163/06 prevede l’utilizzo della
lingua italiana per la redazione delle offerte, e non anche per i
documenti da allegare alle offerte;
- l’allegazione di documenti in
lingua tedesca è stata giustificata, nel caso di specie, dall’offerta di
macchinari di produzione tedesca e la traduzione certificata in lingua
italiana non si è resa necessaria per la presenza di un funzionario della
stazione appaltante di madrelingua tedesca (v. la relazione del
funzionario della Provincia del 19.11.2009; cfr. Cons. Stato, VI, n.
6519/2005);
- in ogni caso, la necessità di avere la traduzione dei
documenti avrebbe al più determinato una richiesta di integrazione
documentale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 7/2007;), non avvenuta per il
menzionato apporto fornito dal funzionario della Provincia;
c) la
produzione documentale della stazione appaltante del 20 novembre 2009 ha
escluso la tesi del ricorrente, secondo cui i primi sei classificati non
avrebbero svolto la prova di combustione con il “cippato in legno”, come
richiesto dalla normativa di gara; infatti, il termine tedesco “hackgut” va tradotto non come cippato, e non come pellet o
trucioli (v. la relazione del funzionario della Provincia del 19.11.2009 e
la traduzione giurata del 15.11.2009 prodotta con documentazione a
supporto in primo grado; elementi non contrastati in modo adeguato
dall’appellante);
d) il peso attribuito all’elemento del prezzo
all’interno dei criteri di aggiudicazione (massimo 35 punti) costituisce
scelta di merito della stazione appaltante, che, nel caso di specie, non
integra alcun elemento di irragionevolezza o illogicità e soprattutto che
è stata preventivamente conosciuta da tutti i concorrenti, che hanno
potuto così formulare le proprie offerte tenendo in considerazione tale
dato nel pieno rispetto del principio della par condicio.
3.
In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.
Alla
soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura
indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio,
liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore della
Provincia di Pistoia e di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del
Consorzio Cipea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Roberto Chieppa, Consigliere,
Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Amicuzzi,
Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2012