MOLE CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., in persona
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Romano, con domicilio eletto presso Ennio Luponio in Roma, via
Michele Mercati, n. 51;
contro
IMPRESA EDILE CAPONE COSTRUZIONI S.R.L., in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Anna Bei in Roma,
via Ovidio N.10 c/o Studio Rosati; COMUNE DI POMPEI, in persona del
sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con
domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia,
50;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI,
Sez. VIII, n. 27132 del 7 dicembre 2010, resa tra le parti, concernente
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA GARA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE VIGENTI NIORME DI SICUREZZA ED AGLI STANDARDS IGIENICO-SANITARI DELLA
SCUOLA ELEMENTARE SALVO D'ACQUISTO;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’Impresa Edile Capone Costruzioni Srl e del Comune di Pompei;
Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Carlo Saltelli e
uditi per le parti gli avvocati Romano e Palma, per delega dell'Avv.
Marone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Pompei in data 27 maggio 2010 ha
indetto una gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico –
sanitari della scuola elementare “Salvo D’Acquisto” – I° Circolo
Didattico, ivi compreso il ripristino statico mediante demolizione e
ricostruzione con nuove strutture in cemento armato conformi alla
normativa sismica, per un importo complessivo di €. 920.830,32 oltre
I.V.A., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (secondo criteri di valutazione e relativa
ponderazione di cui alla Sezione VIII.3).
All’esito della procedura di
gara, cui hanno partecipato dieci imprese e ne sono state escluse otto, i
lavori sono stati aggiudicati, prima provvisoriamente, giusta
determinazione dirigenziale n. 86 del 4 agosto 2010, e poi
definitivamente, giusta determinazione dirigenziale n. 108 del 16
settembre 2010, all’impresa Mole Consorzio Società Cooperativa.
2. Il
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, con la
sentenza n. 27132 del 7 dicembre 2010, definitivamente pronunciando sul
ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Impresa Edile Capone
Costruzioni s.r.l., seconda classificata con punti 76,97, per
l’annullamento della procedura di gara con la quale i lavori erano stati
aggiudicati lla controinteressata Mole Consorzio Società Cooperativa (in
particolare della determinazione n. 76 del 15 luglio 2010, di nomina della
commissione di gara; della proposta del sindaco prot. n. 26792 del 13
luglio 2010 contenente l’indicazione dei nominativi dei componenti della
commissione di gara; dei verbali n. 1, 2, 3, 4, e 5 della commissione di
gara; della determina n. 86 del 4 agosto 2010, di approvazione degli atti
di gara e aggiudicazione provvisoria; della determinazione n. 108 del 16
settembre 2010, di aggiudicazione definitiva; del contratto ove stipulato,
della risposta in data 24 settembre 2010 alla informativa ex art. 243 bis
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di ogni altro atto comunque lesivo),
con conseguente annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del
contratto ed aggiudicazione dei lavori in suo favore, lo ha accolto.
In
particolare, estromessi preliminarmente dal giudizio i membri della
commissione per difetto di legittimazione passiva e respinta l’eccezione
di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del consorzio
controinteressato per asserita inconciliabilità per conflitto interno
delle censura articolate dalla ricorrente, alcune rivolte contro
l’aggiudicazione, altre idonee a travolgere l’intera procedura, il
tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di censura, con
cui era stata dedotta la violazione della lex specialis per l’omessa
allegazione da parte dell’aggiudicataria delle dichiarazioni richieste a
pena di esclusione dal bando di gara (punto XI.4, busta n. 3 relativa
all’offerta economica) di cui ai numeri 4 (costo del lavoro in valore
assoluto e monte – ore lavorativo previsto per l’esecuzione dell’appalto)
e n. 5 (importo delle spese generali, utile di impresa in valore assoluto,
attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente
ammortizzati), omissione che comportava l’esclusione della gara, a nulla
rilevando la circostanza, peraltro non veritiera, che tali dichiarazioni
fossero contenute anche nel modello A3 (allegato all’offerta economica,
destinato ad esplicare le condizioni di vantaggio competitivo delle
partecipanti in vista dell’eventuale sub procedimento di anomalia di cui
agli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163),
trattandosi di modulo del tutto diverso, regolato da altra clausola della
lex specialis (punto VIII.2.4.1), tanto più che non poteva farsi gravare
sulla stazione appaltante l’onere di verificare se eventuali
dichiarazioni, richieste a pena di esclusione nella busta contenente
l’offerta economica, fossero allegate o contenute in altri atti e
documenti prodotti in sede di gara.
Non essendo stato stipulato il
contratto di appalto i primi giudici hanno poi ritenuto superflua ogni
statuizione in ordine alla declaratoria di inefficacia del contratto ai
sensi degli art. 121 e 122 c.p.a. e di tutela in forma specifica o per
equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
3. Mole Consorzio Società
Cooperativa a r.l. ha chiesto la riforma di tale statuizione,
sostanzialmente riproponendo in forma di motivi di gravame le eccezioni di
inammissibilità e di infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado, a suo avviso, malamente apprezzate, superficialmente
esaminate e respinte con motivazione errata, contraddittoria, confusa ed
affatto condivisibile.
Il Comune di Pompei si è costituito in
giudizio, ricordando di aver aderito nel giudizio di primo grado alle tesi
difensive sostenute dall’attuale parte appellante, stante la correttezza
dell’operato della commissione di gara, e rilevando di essersi in ogni
caso adeguato alla pronuncia cautelare dell’adito Tribunale amministrativo
regionale, chiedendo pertanto il rigetto del gravame.
Ha resistito al
gravame anche l’Impresa Edile Capone Costruzioni s.r.l. che, oltre a
dedurre l’infondatezza del gravame nel merito, ne ha sostenuto
l’inammissibilità per l’omessa impugnazione del provvedimento di
aggiudicazione in suo favore disposta dall’amministrazione comunale
appaltante.
4. Con ordinanza n. 1643 del 13 aprile 2011 la Sezione ha
respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza
impugnata, ritenendo il gravame non sostenuto da una ragionevole
previsione di accoglimento in ragione del contenuto letterale del bando ed
in relazione alla eccezione di inammissibilità del ricorso in appello
sollevata dalla difesa dell’Impresa Capone, ed essendo in fase di avanzata
esecuzione il relativo contratto di appalto, con prevalenza dell’interesse
pubblico al completamento delle opere.
5. Nell’imminenza dell’udienza
di discussione la parte appellante ha illustrato con apposita memoria le
proprie tesi difensive.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011, dopo
la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’infondatezza nel merito dell’appello esime
la Sezione dalla delibazione dall’eccezione di inammissibilità dello
stesso spiegata dall’Impresa Edile Capone Costruzioni s.r.l. per la
dedotta impossibilità da parte del giudice di appello di pronunciare sulla
richiesta dell’appellante di disapplicazione del contratto stipulato nelle
more del giudizio, a causa della omessa impugnazione della determina di
aggiudicazione definitiva dell’appalto a suo favore.
6.1. Con i primi
due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere
esaminati congiuntamente, l’appellante, sotto un primo profilo, ha
riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado,
insistendo sulla asserita inconciliabilità delle relative censure (alcune
concernenti la presunta illegittimità delle operazioni di gara incidenti
sulla sola aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Mole, altre
indirizzate a travolgere l’intera procedura di gara ed ad ottenerne la
riedizione, senza alcuna precisazione di quali fossero quelle principali e
quali quelle proposte in via gradata o alternativa), sottolineando, sotto
altro profilo, che i primi giudici, proprio a causa della indicata
formulazione del ricorso, avevano inammissibilmente scelto essi stessi le
censure da esaminare e quindi anche il bene della vita da riconoscere alla
parte ricorrente.
I motivi sono privi di fondamento
giuridico.
6.1.1. Occorre innanzitutto premettere che ai fini della
regolarità e dell’ammissibilità dei motivi di ricorso è sufficiente che
siano identificabili i vizi del provvedimento e individuabili le norme
violate, dovendosi essere in ogni caso assicurato il pieno e corretto
l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, laddove eventuali altri
vizi, derivanti da presunte inosservanza delle forme dell’atto processuale
devono intendersi sanate in applicazione del principio del raggiungimento
dello scopo dell’atto, argomentando ex art. 156 c.p.c.
Secondo poi un
consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di
discostarsi, il principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo
amministrativo, postula che il ricorrente abbia il potere di scegliere le
domande da proporre ed anche la possibilità di indicare l’ordine con il
quale ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere
esaminati (potendo dichiarare l’interesse all’accoglimento di alcuni di
essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano
accolti), pur rientrando nel potere del giudice amministrativo, in ragione
del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio
della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure
sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse
esistente sul piano logico – giuridico, non alterabile dalla semplice
richiesta dell’interessato (ex plurimis, C.d.S., sez. V, 5 settembre 2006;
sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4487).
D’altra parte è jus receptum che
l’interpretazione della domanda giudiziale è rimessa al giudice, che non è
vincolato in alcun modo alla qualificazione fattane dalla parte, con
l’unico limite del rispetto dei fondamentali principi della corrispondenza
tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, non potendo essere
riconosciuta alle parti una utilitas non richiesta espressamente o neppure
ricavabile in alcun modo dalla interpretazione della domanda
giudiziale.
Nell’ambito di tali principi è stato ulteriormente
precisato per un verso (con particolare riferimento alla materia degli
appalti) che nella disamina dei motivi il giudice deve dare priorità a
quelli dal cui accoglimento deriva un effetto pienamente satisfattivo
della pretesa (fra cui innanzitutto la censura diretta ad ottenere
l’esclusione dalla selezione della ditta prima classificata, C.d.S., sez.
VI, 25 gennaio 2008, n. 213; 18 giugno 2008, n. 3002; sez. V, 25 gennaio
2011, n. 515), mentre per altro verso è stato affermato che, fermo
restando il ricordato potere officioso del giudice amministrativo di
decidere l’ordine di trattazione delle censure proposte nell’ambito di una
medesima domanda, allorquando siano proposte più domande, diverse per
petitum, la predetta facoltà incontra un limite nel principio dispositivo
che non consente al giudice di superare le vincolanti indicazioni del
ricorrente (C.d.S., sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108); è stato anche
evidenziato (in un caso concernente l’impugnazione di una graduatoria di
gara) che il giudice deve procedere all’esame dei motivi di censura
nell’ordine logico segnato da quei motivi che evidenziano in astratto una
più radicale illegittimità del provvedimento, senza che il ricorrente
possa di contro pretendere l’esame in via prioritaria della censura
preordinata all’aggiudicazione e, solo in caso di mancato accoglimento,
del motivo di illegittimità riguardante l’intera procedura (C.d.S., sez.
V, 6 aprile 2009, n. 2143).
6.1.2. Nella controversia in esame dalla
lettura del ricorso introduttivo del giudizio emerge che i motivi di
censura erano effettivamente articolati, in applicazione del principio
dispositivo, potendosi ragionevolmente individuarsi un motivo principale
(il primo, teso ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione in favore
della controparte mediante il riconoscimento della sua illegittima
ammissione alla gara, con conseguente affidamento dei lavori in proprio
favore) e motivi subordinati al mancato accoglimento del primo (tesi ad
ottenere rispettivamente l’annullamento totale, il secondo, ovvero
parziale, il terzo ed il quarto, dell’intera procedura di gara).
Non
può condividersi la tesi della inconciliabilità dei predetti motivi di
censura, irrilevante essendo la circostanza che nel ricorso introduttivo
del giudizio non fossero state formalmente ed espressamente indicate le
censure principali e quelle che si intendevano far valere in via gradata
e/o subordinata, giacchè, a tutto voler concedere, una simile
articolazione era ricavabile dall’ordine logico delle censure, oltre che
dalla loro stessa lettura del ricorso, condotta secondo il fondamentale
principio di buona fede processuale.
Né le censure formulate potevano
essere considerate generiche, equivoche o indeterminate, così che deve
escludersi in radice che sia stato impedito o ostacolato l’esercizio del
diritto costituzionale di difesa (questione cui l’appellante non ha
peraltro neppure timidamente fatto cenno).
Deve di conseguenza anche
escludersi che i primi giudici abbiano essi stessi, come lamentato
dall’appellante, scelto le censure da esaminare e quindi il bene della
vita da riconoscere alla parte ricorrente: è sufficiente al riguardo
rilevare che il tribunale ha proceduto all’esame delle censure contenute
nel ricorso, così come ivi articolate e senza alcuna alterazione
dell’ordine indicato dalla parte ricorrente, ritenendo fondato il primo
motivo (che determinava l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore
della controinteressata in quanto erroneamente ammessa alla gara), con
conseguente riconoscimento del bene della vita richiesto dalla parte
ricorrente e del pieno soddisfacimento di quest’ultima (circostanza cui
logicamente conseguiva l’assorbimento delle ulteriori censure).
I
rilievi svolti rendono infondata in fatto, ancor prima che in diritto, la
pur suggestiva tesi dell’appellante secondo cui i primi giudici, proprio
in virtù del loro potere officioso, avrebbero dovuto privilegiare l’esame
delle censure che comportavano l’annullamento dell’intera procedura
rispetto a quelle che avrebbero determinato il solo annullamento
dell’aggiudicazione.
Anche a prescindere dalla circostanza che nel caso
di specie risulta essere stata fatta corretta applicazione del principio
dispositivo (secondo i sopra citati indirizzi giurisprudenziali), la
Sezione rileva che il precedente giurisprudenziale invocato
dall’appellante non è pertinente al caso di specie, riferendosi ad una
ipotesi in cui sussisteva una pluralità di domande (ricorso principale e
ricorso incidentale) e quindi interessi privati contrastanti che non si
rinvengono nel caso in esame, in cui sussiste una sola domanda della parte
ricorrente articolazione in motivi principali e subordinata, non potendosi
attribuire al processo amministrativo un’essenza di giurisdizione
oggettiva che non è conforme alla sua stessa origine storica ed alla sua
funzione; sotto altro profilo, poi, l’accoglimento della tesi
dell’appellante finirebbe per assicurarle una inammissibile utilitas, cioè
la possibilità della riedizione della gara che non solo essa non ha
richiesto (non avendo proposto alcuna domanda giudiziale), ma che non
poteva neppure richiedere per difetto di interesse una volta accertata
l’illegittima ammissione alla gara.
6.2. Anche le doglianze di merito,
contenute nel terzo e nel quarto motivo di gravame, anch’esse da esaminare
congiuntamente, sono infondate.
6.2.1. Il bando di gara alla Sezione
XI.4., rubricata “Offerta economica (busta n. 3)”, prevedeva che detta
busta dovesse contenere, a pena di esclusione, tra l’altro: “4)
Dichiarazione relativa al costo del lavoro (in valore assoluto) e al monte
– ore lavorativo previsto per l’esercizio dell’appalto” e “5)
Dichiarazione relativa all’importo delle spese generali, all’utile
d’impresa (in valore assoluto), alle attrezzature e macchinari utilizzati
ammortizzati e non completamente armonizzati”.
La successiva Sezione
XII “Esclusione dalla gara”, al primo capoverso, specificava che “Fermi
restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del Dlgs 163/06 e s.m.i., comporterà esclusione dalla gara la
mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti
richiesti o l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero
l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione
alla gara espresse come tali nelle Sezioni V, VI, VII, X e XI”,
aggiungendo poi, al secondo capoverso, che non avrebbero dato luogo
all’esclusione dalla gara: 1. la presentazione di documenti non in regola
con la vigente normativa sul “bollo” (in quest’ultimo caso si sarebbe
proceduto alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del
bollo a norma di legge); 2. la presentazione di documentazione cumulativa
da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti
di cui alle lett. B), C), D), E), R) e S) della Sezione IX.2.; 3. la
mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei documenti
dell’appalto e l’avvenuto sopralluogo.
Per completezza occorre
aggiungere che il bando di gara indicava espressamente anche i singoli
modelli allegati all’istanza di partecipazione, tra cui il modello “A3”,
concernente la dichiarazione giustificativa delle condizioni di vantaggio,
di cui al punto 3 del ricordato paragrafo XI.4, che, pure a pena di
esclusione, doveva essere inserita nella busta n. 3 (Offerta
economica).
6.2.2. Ciò posto, deve innanzitutto rilevare che a fronte
della formulazione letterale delle ricordate clausole del bando, sulla cui
violazione è incentrata la censura spiegata con il primo motivo del
ricorso introduttivo del giudizio, accolta dai primi giudici, le timide
eccezioni di genericità della censura stessa sollevata dall’appellante per
non essere stato indicato in che cosa consistesse la illegittimità della
contestata allegazione depositata da Mole Consorzio Società Cooperativa a
r.l. (se cioè fosse una omissione di allegazione ovvero una allegazione
irregolare) sono del tutto strumentali e prive di qualsiasi
rilievo.
Passando al merito la Sezione osserva che, come del resto si
desume dalla lettura dell’atto di appello, non è contestato in punto di
fatto che Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. non avesse presentato
le dichiarazioni, previste a pena di esclusione, dai punti 4 e 5 della
Sezione XI.4. del bando di gara, sostenendosi piuttosto che quelle stesse
dichiarazioni o meglio i contenuti di quelle dichiarazioni (costo del
lavoro, monte ore lavorativo per l’esercizio dell’appalto; spese generali,
utile d’impresa, attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non
completamente ammortizzati) erano presenti anche nel modello A.3.,
allegato alla domanda, così che nessuna sostanziale violazione delle
prescrizioni della gara vi era stata (non potendosi ragionevolmente
ammettersi una inutile duplicazione di dichiarazioni, in palese contrasto
con il principio di non aggravamento del procedimento).
Sennonché una
simile tesi non solo è in palese contrasto con il ricordato tenore
letterale del bando di gara, che prevede tre distinte dichiarazioni, tutte
a pena di esclusione (una concernente l’esplicazione delle condizioni di
vantaggio competitivo che consentono economie sugli elementi costitutivi
dell’offerta, punto 3, della Sezione XI.4, da rendere sul modello “A.3”;
l’altra concernente il costo del lavoro (in valore assoluto) e al monte –
ore lavorativo previsto per l’esercizio dell’appalto, punto 4 della
Sezione XI.4; l’altra ancora concernente l’importo delle spese generali,
l’utile d’impresa (in valore assoluto), per quanto implica un giudizio di
equivalenza tra la dichiarazione di cui al punto 3 e quelle di cui ai
successivi punti 4 e 5 della stessa Sezione XI.4 del bando di gara che,
ancor prima di essere sfornita di qualsiasi elemento o indizio probatorio,
è smentita dalla stessa funzione assegnata alla dichiarazione di cui al
punto 3, che è espressamente finalizzata a fornire elementi giustificativi
delle condizioni di vantaggio competitivo dell’offerta presentata (così
che la circostanza che essa contenga anche gli elementi di cui alle
dichiarazioni dei successivi punti 4 e 5 della Sezione XI.4. è una mera
evenienza di fatto del tutto irrilevante ai fini della fondatezza della
prospettazione dell’appellante).
D’altra parte a condividere la tesi
dell’appellante si giungerebbe ad una inammissibile disapplicazione della
lex specialis di gara (che, com’è noto, vincola non solo i concorrenti, ma
la stessa amministrazione appaltante), mediante un’interpretazione del
tutto soggettiva, contrastante, come accennato, con la sua formulazione
letterale, in palese violazione dei fondamentali principi della parità di
trattamento dei concorrenti e dell’affidamento; ciò senza contare,
peraltro, che l’appellante non ha giammai impugnato le clausole del bando
di cui si discute sotto il profilo dell’eventuale violazione dei principi
dell’art. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sub specie della
proporzionalità e della utilità della asserita duplicità delle
dichiarazioni in argomento.
E’ appena il caso di aggiungere che, come
pure evidenziato dai primi giudici, la dichiarazione di cui al punto 5
della Sezione XI.4 del bando prevedeva l’indicazione dell’utile di impresa
in valore assoluto e che tale elemento non è contenuto nel modello A.3.,
in cui l’utile di impresa è genericamente indicato in misura percentuale,
così che neppure vi è identità tra quanto richiesto dalle clausole del
bando e quanto effettivamente dichiarato dall’impresa concorrente; in ogni
caso anche a voler ammettere che il valore dell’utile di impresa fosse
ricavabile con un’operazione meramente aritmetica, come sostiene
dall’appellante, tale elemento non è di per sé sufficiente ad inficiare le
conclusioni cui sono giunti i primi giudici in ordine alla erronea
ammissione di Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. per l’omessa
allegazione delle dichiarazioni cui si è fatto cenno in precedenza.
7.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
Tuttavia la peculiarità
della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Mole
Consorzio Società Cooperativa a r.l. avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, n. 27132 del 7
dicembre 2010, lo respinge.
Dichiara interamente compensate tra le
parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Vito Poli,
Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele,
Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012