Laterza Carburanti S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Profeta, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Sportello Unico del Patto Territoriale
Sistema Murgiano-Murgia Sviluppo Spa, Comune di Acquaviva delle Fonti,
Comune di Cassano delle Murge, Petrol Service Italia Srl, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI:
SEZIONE III n. 01888/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI E
GPL
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Francesca Quadri
e udito per la parte appellante l’avvocato Buccellato, per delega
dell'Avv. Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Laterza Carburanti ha impugnato il
diniego di autorizzazione alla installazione nel Comune di Cassano delle
Murgie di una stazione di servizio carburanti e GPL , fondato sul
contrario parere del Dirigente UTC di Cassano delle Murge perché a confine
con il suolo ove sorgerebbe l’impianto vi sarebbe il “tratturello Cassano
Canneto”, censito nel PUTT tra i vincoli archeologici ed architettonici, e
sul lato opposto alla strada vi sarebbe un’area interessata da bosco o
macchia, nonché l’autorizzazione rilasciata alla Petrol Service pur
essendo stata presentata la relativa istanza successivamente alla
propria.
2. Il T.a.r. ha accolto il ricorso incidentale della
controinteressata Petrol Service Italia , destinataria di autorizzazione –
richiesta successivamente, in ordine cronologico, alla Laterza, ed in
concorrenza con la stessa – sul rilievo che l’istanza della Laterza
avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile in quanto nella zona di
realizzazione del suo impianto era già presente il numero massimo di
impianti (tre) previsti dalla legge regionale n. 13 del 1990 ed il
regolamento regionale del 10 gennaio 2006, n. 2, contenente
liberalizzazione degli impianti in applicazione della l.r. n. 23 del
13.12.2004, non poteva considerarsi applicabile in quanto intervenuto dopo
la presentazione dell’istanza.
3. L’interessata ha proposto appello
sostenendo, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso incidentale
della Petrol Service, poiché l’intervenuta liberalizzazione con l’entrata
in vigore dell’art. 83 bis, comma 17 della l. n. 133 del 2008 avrebbe
fatto venir meno il suo interesse ad opporsi all’autorizzazione in favore
della stessa Laterza. Ha , comunque, lamentato l’erroneità della sentenza
per violazione del principio tempus regit actum, dovendosi ritenere
applicabile alla fattispecie il regolamento regionale n. 2 del 2006,
entrato in vigore il 13.2.2006, anteriormente alla decisione sull’istanza
di autorizzazione. Ha quindi riproposto i motivi non esaminati in primo
grado fondati sulla illegittimità del diniego per motivazione perplessa e
dubitativa e per travisamento del fatto attesa l’inesistenza di vincoli
impeditivi dell’installazione dell’impianti e sull’eccesso di
potere.
All’udienza dell’8 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
4. La fondatezza dell’appello esime il Collegio dal
pronunciarsi sull’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse del ricorso incidentale di primo grado.
Va preliminarmente
osservato che , secondo consolidati principi, l'esame del ricorso
incidentale deve precedere quello del gravame principale ogni volta che
con il primo (nella prospettiva di un effetto paralizzante) vengano
affrontate questioni capaci di incidere sulla sussistenza stessa della
legittimazione a ricorrere in capo al ricorrente principale (id est per difetto di una condizione dell'azione) venendo posto in discussione lo
stesso titolo del ricorrente principale a proporre il gravame (v., per
tutte, dec. Cons. St. Ad. Pl. 7.4.2011, n.4).
Tuttavia , il motivo di
ricorso incidentale basato sulla inaccoglibilità dell’istanza per
superamento del numero degli impianti assentibili non è rivolto a
contestare la legittimazione del ricorso principale, bensì il
provvedimento di diniego che avrebbe dovuto fondarsi (anche) sul
superamento del contingente di impianti.
Non trattandosi, quindi, di
ricorso incidentale paralizzante, esso avrebbe dovuto essere esaminato
solo in caso di accertata fondatezza del ricorso principale.
5.
Anche nel merito, tuttavia, il capo della sentenza è erroneo, in quanto le
disposizioni sul contingentamento degli impianti di distribuzione di
carburante installabili lungo le strade recate dalla legge regionale
20.4.1990 n. 13 risultano abrogate, giusta disposizione dell’art. 25 della
l.r. della Regione Puglia 13.12.2004, n. 23, per effetto dell’entrata in
vigore del regolamento regionale 10.1.2006, n. 2, pubblicato nel B.U.
Puglia n. 7 il 13 gennaio 2006 , in epoca anteriore al diniego
impugnato.
Secondo consolidati principi “La corretta applicazione
del principio tempus regit actum comporta che l'amministrazione debba
tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'iter
procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto
"cristallizzato" una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato
avvio” (Cons. Stato Sez. IV, 04-11-2011, n.
5854).
Conseguentemente, la legittimità del provvedimento adottato al
termine di un procedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento
alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento
finale e non a quello della presentazione dell’istanza.(Cons. Stato Sez.
VI, 12-10-2011, n. 5515; Cons. Stato Sez. VI, 15-09-2011, n. 5154). Ne
discende che, stante l’ intervenuta abrogazione, durante l’iter
procedimentale, del contingentamento degli impianti stabilito dalla l.r.
n. 13 del 1990, la domanda della Laterza non avrebbe potuto essere
respinta sotto tale profilo.
6. Occorre, a questo punto, esaminare,
nel merito, il ricorso principale. Invero, va respinta la richiesta
dell’appellante di dichiarazione di improcedibilità per carenza di
interesse, come effetto della liberalizzazione dell’installazione degli
impianti, considerato che alla base del diniego vi è un motivo attinente
alla tutela dell’interesse culturale del sito.
7. Il diniego di
approvazione del progetto presentato dalla ricorrente di cui al verbale n.
2 in data 24 luglio 2006 della Conferenza di servizi si fonda sul parere
negativo del rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune del 21.7.2006.
Questi, richiamato l’art. 7 della delibera di Giunta regionale 19 gennaio
2000, n. 11 (il quale prevede che non si possano installare impianti
stradali di distribuzione ni carburanti “nei siti di pregio
paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da
impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico
architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di
pregio ambientale”), osserva che il sito oggetto dell’intervento è
interessato da sede di tratturo (tratturello Cassano- Canneto, indicato in
cartografia col n. 91) e che sull’opposta parte della strada provinciale
si trova un’ area interessata da bosco o macchia. Dà, tuttavia, atto che
sussistono comunicazioni dell’Ufficio Parco e Tratturi di Foggia secondo
cui tale tratturello non risulta reintegrato ed ulteriore comunicazione
della Soprintendenza Archeologica di Taranto. Conclude formulando parere
negativo , “pur constatando le comunicazioni di cui al precedente punto
5.” (dell’Ufficio Parco e della Soprintendenza).
In effetti, sia dalla
comunicazione dell’Ufficio Parco Tratturi del 7 dicembre 2005 che dalla
nota della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – Taranto
del 14 giugno 2006 emerge la non evidenza dell’esistenza del tratturo. In
particolare, la Soprintendenza, autorità preposta alla tutela dei beni
culturali, afferma che “non risultando il bene in questione
individuabile e quindi non ritenendo che lo stesso possa rientrare tra
quelli tutelati dai Decreti Ministeriali 15.6.1976, 20.3.1980, 22.12.1983,
comunica che esula dalle proprie competenze autorizzare l’installazione
della stazione di servizio”.
8. Da quanto descritto, emerge che
l’istruttoria svolta si è mostrata insufficiente, contrariamente alle
conclusioni raggiunte dal rappresentante dell’UTC, rispetto alla sicura
individuazione del bene tutelato di guisa da considerare applicabile il
divieto di cui all’art. 7 e che lo stesso parere posto a base del
provvedimento di diniego, nel rilevare “un quadro tutt’affatto chiaro e
coerente”, presenta una motivazione dubbiosa e perplessa , certamente
inidonea a fondare un provvedimento di diniego. Conseguentemente, è da
considerarsi illegittimo il rigetto di autorizzazione che si fondi su una
realtà fattuale non dimostrata, ma anzi messa decisamente in dubbio in
atti provenienti da pubbliche amministrazioni, incombendo
all’amministrazione, in siffatta evenienza, di procedere ad ulteriori
accertamenti.
9. Altresì illegittima è l’autorizzazione rilasciata ad
altra impresa in contrasto con l’obbligo di esame in ordine cronologico di
cui alla L.R. n. 2/06, vigente all’epoca dell’emanazione del
provvedimento, essendo solo successivamente entrato in vigore l’art. 83
bis D.L. 25.6.2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133.
9. L’appello va quindi accolto ed, in integrale
riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso principale e
respinto il ricorso incidentale, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione.
La peculiarità della questione trattata
giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio
grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma
della sentenza impugnata, accoglie il ricorso principale di primo grado e
respinge il ricorso incidentale.
Dichiara compensate le spese del
doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Francesco
Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Francesca
Quadri, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2012