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| n. 2-2012 - © copyright |
LUIGI D'ANGELO
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| Notizia di danno erariale “specifica
e concreta”: profili di incostituzionalità
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La problematica concernente l’esercizio dei poteri
istruttori delle procure regionali della Corte dei Conti[1] - ai
fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa - è
stata oggetto negli ultimi tempi di un rinnovato interesse e ciò
alla luce di taluni interventi normativi che hanno fortemente inciso
sulle prerogative del P.M. contabile.
Al procuratore, come noto,
spetta la titolarità dell'azione giudiziaria a tutela dell'integrità
della finanza pubblica e dell'interesse generale al rispetto
dell'ordinamento giuridico nei suoi valori indifferenziati,
interesse nel quale converge quello specifico dell'amministrazione
danneggiata al ristoro del danno sofferto[2]; al riguardo la
disposizione “cardine” risulta essere ancora oggi rappresentata, con
riferimento all’azione nei giudizi di responsabilità erariale,
dall’art. 43, R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (recante “Approvazione del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla corte dei
conti”) secondo cui “Il giudizio di responsabilità per danni
cagionati allo Stato dai suoi funzionari od agenti è istituito ad
istanza del procuratore generale presso la corte dei conti.
L'istanza è proposta su denuncia dell'amministrazione o ad
iniziativa del procuratore generale, mediante atto di citazione a
comparire avanti la sezione competente” [3].
In passato si
sono registrati conflitti di attribuzione tra lo Stato (procura
della Corte dei Conti) e le Regioni proprio con riguardo
all’ampiezza dei poteri istruttori - strumentali alla proposizione
di un’azione di responsabilità - facenti capo alla magistratura
contabile requirente: sovente le Regioni hanno lamentato una
indebita invasione delle rispettive sfere di attribuzione a fronte
di richieste istruttorie del P.M. contabile eccessivamente “estese”
e comunque non supportate da una notizia di danno circostanziata. La
Corte Costituzionale ha infatti più volte affermato che, nell'ambito
dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilità per danno
erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della
Corte dei Conti - che ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 “può chiedere in comunicazione atti e
documenti in possesso di autorità amministrative, anche dopo che
questi ultimi atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di
controllo” - dispone di un ampio potere istruttorio che però
“deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che
facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari
ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e
deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente
individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali
richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria
attività di controllo generalizzata e permanente”[4].
Ebbene, i principi affermati dalla Consulta nell’ambito di tali
conflitti di attribuzione sembrerebbero oggi essere stati
“codificati” sul piano del diritto positivo con la disposizione di
cui all’art. 17, comma 30-ter, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e modificato dall'art. 1,
comma 1, lett. c), n. 1), decreto legge 3 agosto 2009, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141
(c.d. lodo Bernardo) nella parte in cui prescrive, appunto, che
“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività
istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno … Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma … è nullo e la relativa
nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi
abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti…”[5]?
Detto ordito normativo è stato
oggetto di recenti ed autorevoli pronunzie interpretative da parte
delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, munite peraltro di un
“nuovo” valore nomofilattico[6], le quali hanno evidenziato che
detta previsione circa la necessità di una notizia damni specifica e concreta, a pena di nullità, deve essere intesa come
incidente sul “potere del requirente di raccogliere mezzi di
prova da produrre in giudizio ovvero la legittimazione del P.M. a
svolgere attività giuridicamente rilevante”[7] nonchè come
incidente, ancora, “sulla possibilità stessa, per il requirente
contabile, di agire in giudizio (con riferimento a qualsiasi
fattispecie illecita produttiva di danno) a tutela delle finanze
pubbliche”[8].
Ora, non sembra peregrino sostenere che la
novella normativa in argomento - tanto più per come interpretata -
presenta seri dubbi di compatibilità costituzionale con riguardo,
intanto, agli artt. 101, comma 2, Cost. (“I giudici sono soggetti
soltanto alla legge”, precetto ritenuto applicabile anche
al magistrato requirente”[9]) e l’art. 108, comma 2, Cost. (“La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse …”[10])
Anticipando le conclusioni delle presenti brevi considerazioni,
sembra potersi affermare che la disposizione del lodo Bernardo che
condiziona l’azione del P.M. contabile ad una notizia damni “specifica e concreta” viola il principio di indipendenza c.d.
funzionale della magistratura - riconducibile al combinato delle due
disposizioni costituzionali menzionate - inteso, come anche
osservato dalla Corte Costituzionale[11], non come indipendenza del
magistrato da altro potere dello Stato (art. 104, comma 1, Cost.),
ma quale indipendenza “interna” tra magistrati che si traduce nella
sottrazione di essi a qualsiasi vincolo o prescrizione di attività
che non derivi direttamente dalla legge: si è evidenziato in
dottrina che “l’art. 101, comma, 2, Cost. sottolinea
l’indipendenza del giudice, non solo da organi e poteri esterni alla
magistratura, ma anche dagli altri giudici, e disegna un rapporto
diretto - non mediato da alcun altra istanza - tra il giudice e la
norma da applicare, che egli interpreta e applica”[12].
Nella
misura in cui l’individuazione dei caratteri della specificità e
concretezza della notizia di danno erariale sono demandati, in
sostanza, alla “giurisprudenza” delle Sezioni giurisdizionali della
Corte dei Conti - appunto legittimate alla declaratoria di nullità
degli atti istruttori e processuali posti in essere dal P.M.
contabile in assenza di una notizia di danno “ritenuta” non avente i
requisiti suddetti -, appare eivdente la violazione del richiamato
principio di indipendenza funzionale del magistrato requirente
(principio che per il P.M. della giurisdizione speciale risulta
ribadito altresì dall’art. 108, comma 2, Cost.), ciò in quanto
l’introdotta sanzione della nullità conseguente, appunto, ad un
apprezzamento in concreto dei caratteri della notizia damni ad opera della Sezione giudicante contabile, finisce per “spezzare”
la diretta dipendenza che dovrebbe sussiste tra legge e magistrato
(ex art. 101, comma 2, Cost.) quanto all’esercizio “originario”
della rispettiva attribuzione.
In sintesi, non essendo una legge
dello stato a determinare in maniera puntuale, tassativa e precisa
(specifica e concreta, potrebbe provocatoriamente affermarsi) le
condizioni per un valido esercizio delle funzioni intestate al P.M.
contabile - poiché le norme di cui al lodo Bernardo rappresentano, a
ben vedere, una norma in bianco quanto a detta fondamentale
specificazione che, si ribadisce, incide sulla stessa perimetrazione
del potere del requirente della giurisdizione speciale pur
contemplato dalla Costituzione - ma essendo demandato ai magistrati
giudicanti della Corte dei Conti il compito di “integrare” il
precetto legale de quo e dunque i presupposti di
legittimazione sostanziale dell’attività finanche stragiudiziale
delle procure, palese sembra risultare la violazione del richiamato
principio di indipendenza funzionale del magistrato (requirente) il
cui potere d’azione, processuale e soprattutto istruttorio, risulta
subordinato, in definitiva, non ad un puntuale precetto di legge ma
ad una validazione discrezionale da parte di altro magistrato
(giudicante) del tutto aliena a valutazioni di “merito” quanto ad
una postulata responsabilità erariale.
Non si contesta la
circostanza che l’azione erariale possa subire ex lege dei
condizionamenti quanto a presupposti di esercizio: come affermato
dalla Corte Costituzionale, lo stesso principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale espresso dall'art. 112 Cost. “non esclude che,
indipendentemente dall'obbligo del P.M., l'ordinamento possa
stabilire determinate condizioni per il promovimento o la
prosecuzione dell'azione penale”[13].
I precetti normativi in
considerazione (art. 17, comma 30-ter), tuttavia, intanto non
configurano affatto, per come interpretati, una mera condizione di
procedibilità dell’azione erariale la quale condizione di
procedibilità, d’altronde, rileva, in linea di massima, nei termini
di una sua presenza o meno in concreto: ad esempio la querela viene
apprezzata alla luce della sua sussistenza o meno, giammai in
ragione del rispettivo contenuto intrinseco, ai fini, appunto, del
considerala come effettivamente presentata.
Il legislatore,
dunque, quand’anche avesse previsto delle condizioni per l’esercizio
dell’azione erariale a tutela di interessi pubblicistici, non
avrebbe comunque potuto ricorrere a clausole generali così
“delegando”, di fatto, l’identificazione se non la “costruzione” di
dette condizioni di procedibilità ad altro attore istituzionale in
spregio, nella specie, al principio di indipendenza sopra rammentato
stante l’esautoramento della funzione del procuratore
contabile.
Ma v’è molto di più.
Subordinare ad uno scrutinio
del magistrato giudicante contabile la verifica in concreto della
sussistenza delle attribuzioni del procuratore della Corte dei
Conti, significa, in definitiva, consentire la sottrazione in capo a
quest’ultimo - e per il tramite di una prevista pronunzia di nullità
- della titolarità della funzione sua propria: interpretata la
disposizione di cui al lodo Bernardo come incidente sullo “stesso
potere del requirente di raccogliere mezzi di prova da produrre in
giudizio ovvero la legittimazione del P.M. a svolgere attività
giuridicamente rilevante”[14], significa, ancor più
drammaticamente, permettere, a costituzione invariata, che le
attribuzioni del pubblico ministero della giurisdizione speciale
possano essere delimitate e modulate al di fuori della sede
“costituzionale” a ciò preposta ovvero al di fuori di un conflitto
di attribuzioni ex art. 134 Cost..
In altri termini, nella misura
in cui si è intesa “condizionare” ad un’attività interpretativa
della Sezione giurisdizionale contabile non soltanto l’azione
giudiziale del P.M. ma addirittura la rispettiva attività
pre-giudiziale ed istruttoria in senso stretto, si è vulnerata la
titolarità stessa della funzione requirente del procuratore
regionale della Corte dei Conti la quale, per effetto di una
pronunzia di nullità ex lodo Bernardo, diviene suscettibile di
quella stessa delimitazione (difetto di potere) che si avrebbe
all’esito di un ipotetico conflitto di
attribuzioni[15].
L’esplicitazione dell’assunto può essere
fornita considerando quanto segue: quando in passato si è contestato
il potere di azione, soprattutto istruttorio, del P.M. contabile
sotto il profilo della sussistenza di una previa notizia di danno
circostanziata, specifica e determinata, lo strumento utilizzato per
stigmatizzare la carenza di potere del magistrato requirente è
stato, come accennato, il conflitto di attribuzioni (sollevato più
volte dalle Regioni destinatarie di note/richieste istruttorie da
parte della procura contabile[16]).
Come rammenta anche la
pronunzia delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 la disposizione di cui
al lodo Bernardo “provvede a tradurre in espressa disposizione
normativa l’orientamento già da tempo, e reiteratamente, manifestato
dalla Corte costituzionale in sede di pronuncia su conflitto di
attribuzioni, nel senso cioè che l'ampio potere che il Procuratore
ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di
notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari
ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e
deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente
individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali
richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria
attività di controllo generalizzata e permanente”[17].
Ma
allora, se lo strumento “tipico”, anteriormente al lodo Bernardo,
per far valere una carenza di potere del P.M. contabile - per
l’ipotesi dell’assenza di una notizia damni circostanziata -
era il conflitto di attribuzioni e dunque era demandato al giudice
delle leggi, a ciò costituzionalmente preposto, il compito di
“perimetrare” e “giudicare” sui confini delle attribuzioni (anche)
delle procure regionali, non sfugge che oggi essendosi assegnato
detto “identico” compito alle Sezioni giurisdizionali della Corte
dei Conti si è operata una violazione del dettato costituzionale
(art. 134 Cost.) sotto il profilo della “legittimazione” a
determinare la sussistenza o meno della titolarità della funzione
requirente contabile, legittimazione, appunto, rimessa, dopo il lodo
Bernardo, ad un giudice diverso da quello “naturale” da identificare
nella Consulta. Ciò poiché, si ribadisce, la nullità ex art. 17
comma 30-ter e lo scrutinio ad essa sotteso, incide sulle
attribuzioni del P.M. contabile che se possono essere disciplinate
per legge quanto alla loro “misura”, non possono però, sempre legge,
essere oggetto di un “azzeramento” - al cospetto, peraltro, di una
norma in bianco - stante la loro valenza costituzionale essendo
dalla Charta espressamente contemplate in uno con la figura
del P.M. della giurisdizione speciale (art. 108, comma 2,
Cost.).
Ciò che si intende sottolineare, allora, in definitiva, è
che la nullità ex lodo Bernardo, per come interpretata, si sostanzia
in una valutazione attinente alla esistenza o meno di attribuzioni
della procura regionale, nel caso concreto, e, dunque, in uno
scrutinio che giungendo ad una declaratoria di “difetto di
potere”[18] e/o “carenza di attribuzione” del requirente contabile,
non sembra possa, a costituzione invariata, costituire materia
“disponibile” per il legislatore ordinario.
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[1] Con la riforma del 1994 (cfr. artt. 2 e 5 d.l.
15 novembre1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio1994, n. 19)
sono stati notevolmente ampliati i poteri istruttori del pubblico
ministero che, oltre al potere di acquisire documentazione in
possesso di autorità amministrative, ha la facoltà di delegare
adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni,
di disporre sequestri di documenti, audizioni personali, perizie e
consulenze, ispezioni ed accertamenti diretti presso pubbliche
amministrazioni e presso terzi contraenti o beneficiari di
provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici.
[2] Cfr.
Corte Costituzionale 9 marzo 1989 n. 104, in Giur. Cost., 1989, 556,
dove si afferma che il Procuratore contabile “nella promozione
dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e
neutrale. Egli rappresenta l'interesse generale al corretto
esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni
amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente
riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi
aspetti generali ed indifferenziati; non l'interesse particolare e
concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o
degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che
ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il
primo”.
[3] Può essere rammentato che ai sensi dell’art. 1,
comma 4, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 “Il procuratore generale ed
i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il
Pubblico Ministero”; le funzioni di pubblico ministero innanzi
alla Sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della
Corte dei Conti sono esercitate dal Procuratore generale o da vice
procuratori generali, mentre presso le sezioni regionali le stesse
funzioni sono esercitate dal procuratore regionale o da altro
magistrato assegnato all'ufficio con funzioni di vice procuratore o
di sostituto (art. 11, legge 20 dicembre 1961, n. 1345; v. anche
art. 2, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994,
n. 19.
[3] Corte Costituzionale, 9 marzo 1982 n. 91.
[4] Multis, Corte Costituzionale, 31 marzo 1995 n. 100 (nel caso
di specie la Consulta osserva che gli atti e i dati richiesti dal
P.M. contabile “si rivelano strumentali all'accertamento di
responsabilità in relazione all'eventuale produzione di danni
erariali; un accertamento che il Procuratore regionale della Corte
dei conti per l'Umbria ha ritenuto di promuovere a seguito di
articoli apparsi sulla cronaca locale di giornali nazionali che
adducevano notizie circostanziate, considerate meritevoli di
verifica, riprese successivamente da una denunzia di cittadini. Nè,
invero, la richiesta di dati e di informazioni oggetto di
contestazione può essere ritenuta "generica", facendo riferimento,
piuttosto, ad atti e a fatti individuati, agevolmente
documentabili”); Corte Costituzionale 9 marzo 1989 n. 104; Corte
Costituzionale n. 209/1994.
[5] Sugli aspetti problematici di
tale disposizione normativa concernenti l’ulteriore questione del
“nuovo” danno all’immagine della p.a. da essa, appunto, introdotto,
sia consentito rinviare alle riflessioni pubblicate sulla presente
rivista (cfr., Persona giuridica pubblica e danno all’immagine da
“reato proprio” e da “reato comune”: l’evidenza negata).
[6]
L’art. 42, comma 2, legge 18 giugno 2009 ha infatti modificato
l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,
aggiungendo i seguenti periodi: “Il presidente della Corte può
disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che
presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme
dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che
presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la
sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite,
rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del
giudizio”.
[7] Corte Conti, SS.RR., 13 agosto 2011 n.
13/QM/2011 dove si afferma altresì che “deve, quindi, concludersi
che la nullità in esame si connette ad un difetto di legittimazione
sostanziale (diritto potestativo) del P.M. a svolgere le sue
funzioni requirenti; difetto cui consegue la nullità degli atti
giuridici compiuti in difetto di potere, tanto in fase
preprocessuale (sostanziale in senso lato), quanto in fase di
giudizio (processuale)”.
[8] Corte Conti, SS.RR., 12 agosto
2011 n. 12/QM/2011. Deve tuttavia essere precisato che le Sezioni
Riunite intendono riferire il passaggio riportato nel testo e, più
in generale, la necessità della sussistenza dei requisiti di
concretezza e specificità della notizia di danno, a quelle ipotesi
in cui il procuratore regionale agisce “di iniziativa” ovvero in
assenza di una tipica denuncia di danno obbligatoria ex lege (cfr.
art. 20, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). In altri termini le Sezioni
Riunite, premesso che la disposizione di cui al lodo Bernardo non ha
abrogato la prerogativa del P.M. contabile di agire, oltre che
dietro denunzia qualificata della p.a., anche di iniziativa ai sensi
dell’art. 43, R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (“Il giudizio di
responsabilità per danni cagionati … è istituito ad istanza del
procuratore generale presso la Corte dei conti. L’istanza è proposta
su denuncia dell’amministrazione o ad iniziativa del procuratore
generale …”), affermano poi che è con riferimento a tale seconda
ipotesi (azione “ad iniziativa”) che la notizia di danno (cosa
diversa dalla denunzia di danno) deve possedere i caratteri della
specificità e concretezza come peraltro già sostenuto più volte
dalla Corte Costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni, in
situazioni di atti istruttori del P.M. contabile compiuti di
iniziativa ed in assenza di una denuncia qualificata di danno. Si
afferma nell’arresto del giudice contabile, in particolare, che la
norma di cui all’art. 43, R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 “non può
ritenersi essere stata, sia pure implicitamente, abrogata dalla
nuova disposizione dell’art. 17, comma 30-ter, la quale riguarda
differenti profili e ambiti e, di conseguenza, non è venuto meno
l’autonomo potere di iniziativa dei Procuratori regionali: più
semplicemente, sorge la necessità di coordinamento della norma
sopravvenuta con quella già in vigore”.
[9]
Sull’applicabilità di tale precetto costituzionale, oltre che al
magistrato “giudice”, anche al magistrato “pubblico ministero”, v.
Corte Costituzionale, 15 febbraio 1991 n. 88 dove si legge che il
pubblico ministero è “al pari del giudice, soggetto soltanto alla
legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e si qualifica come "un
magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato come tale
in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro
potere", che "non fa valere interessi particolari ma agisce
esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della
legge" (sentenze nn. 190 del 1970 e 96 del 1975)”.
[10] La
disposizione di cui all’art. 108, comma 2, Cost., inoltre, deve
essere letta in combinato con la VI disposizione transitoria e
finale della Costituzione a norma della quale “Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari”.
[11] Corte Costituzionale, 9 marzo 1982
n. 91.
[12] ZANON-BIONDI, Diritto costituzionale dell’ordine
giudiziario, p. 72 e ss.; cfr. anche ZANON, Responsabilità
dei giudici, Intervento al Convegno annuale dell'Associazione
Italiana Costituzionalisti, Padova 22-23 ottobre 2004, in
www.magna-carta.it.
[13] Corte Costituzionale, 5 maggio 1959, n.
22; Corte Costituzionale,12 luglio 1967, n. 155; Corte
Costituzionale 18 giugno 1982, n. 114.
[14] Corte Conti, SS.RR.,
13 agosto 2011 n. 13/QM/2011.
[15] Corte Conti, SS.RR., 13
agosto 2011 n. 13/QM/2011 dove si afferma, appunto, che “deve,
quindi, concludersi che la nullità in esame si connette ad un
difetto di legittimazione sostanziale (diritto potestativo) del P.M.
a svolgere le sue funzioni requirenti; difetto cui consegue la
nullità degli atti giuridici compiuti in difetto di potere,
tanto in fase preprocessuale (sostanziale in senso lato), quanto in
fase di giudizio (processuale)”.
[16] Corte Costituzionale,
9 marzo 1989 n. 104 dove si legge che “Non spetta allo stato, e,
per esso, al procuratore generale presso la corte dei conti,
chiedere indiscriminatamente ad una regione notizie circa gli
incarichi professionali che ha conferito in un lungo periodo di
tempo ormai remoto, con atti già in massima parte assoggettati
tempestivamente ai controlli istituzionali, in base non ad elementi
specifici e concreti, ma ad ipotesi e ad astratte supposizioni di
responsabilità”.
[17] Corte Costituzionale 31 marzo 1995 n.
100 cit..
[18] Vedi nota 15.
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(pubblicato il
3.2.2012)
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