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| n. 1-2012 - © copyright |
GIANNANGELO MARCHEGIANI
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| Le modifiche introdotte dal trattato
di Lisbona nel quadro regolamentare della Banca europea per gli
investimenti [1]
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INDICE 1. Premessa. 2. Il nuovo ruolo del
consiglio dei governatori. 3. Nuove norme dello statuto consentono
una maggiore flessibilità di azione ed una più ampia sfera di
strumenti per l’esercizio dell’attività creditizia. 4. L’ambito del
controllo di legittimità esercitato dalla Corte di giustizia UE. 5.
Conclusioni
1. Premessa
Il presente lavoro intende
fornire un riassunto delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona
nel quadro regolamentare della Banca europea per gli investimenti
(in seguito denominata “la Banca” o “la BEI”). Le norme esaminate a
tale proposito sono contenute sia nel Trattato sull’Unione europea
(TUE) e nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
sia, soprattutto, nello statuto[2] di questo strumento finanziario
altamente specializzato. La BEI è un organismo istituito dal
Trattato di Roma nel lontano 1957 con il compito di reperire risorse
finanziarie sui mercati dei capitali e di impiegarle per il
finanziamento di progetti d’investimento rientranti negli obbiettivi
dell’allora Comunità economica europea (CEE). All’epoca, la Banca
era disciplinata da alcune norme del suddetto Trattato CEE e da uno
statuto che prevedeva un rigoroso assetto istituzionale inteso a
rassicurare i suoi creditori riguardo alla solidità del suo
portafoglio di prestiti e della garanzia rappresentata dalla
partecipazione dei sei Stati membri originari al suo capitale.
Questo rigido quadro regolamentare è rimasto sostanzialmente
invariato fino al Trattato di Lisbona. In questa occasione gli
odierni ventisette Stati membri hanno, tra l’altro, voluto adeguare
un siffatto sistema di norme, concepite nel contesto di un’economia
europea da poco uscita da una guerra devastante, per renderle più
consone ad un organismo destinato a contribuire con maggiore
efficacia alla riuscita delle attuali politiche dell’Unione europea.
Il nuovo assetto istituzionale comprende così sia un insieme di
ulteriori ed audaci compiti assegnati a questo importante strumento
finanziario sia un maggiore coinvolgimento degli Stati membri
nell’attività di finanziamento che esso svolge nell’esclusivo
interesse dell’Unione. In aggiunta al suddetto quadro di regole che
influiscono direttamente sulla stessa natura giuridica della Banca,
il Trattato di Lisbona ha poi inserito nel TFUE alcune disposizioni
intese a precisare la competenza giurisdizionale della Corte di
Giustizia nei confronti degli organismi dell’Unione in generale e
quindi, implicitamente, nei confronti dell’organismo BEI[3].
2. Il nuovo ruolo del consiglio dei
governatori
Per quanto riguarda le nuove competenze del
consiglio dei governatori[4], si ricorda innanzitutto che
quest’organo, composto da un ministro per ogni Stato membro (per
consuetudine un ministro finanziario), è da sempre chiamato a
svolgere una funzione superiore di indirizzo e di controllo. Nel
precedente statuto la ripartizione delle competenze tra i diversi
organi decisionali della BEI gli aveva però attribuito, nell’ambito
dell’attività creditizia della Banca, una funzione di indirizzo di
natura sostanzialmente “politica”, diretta ad assicurare la
necessaria armonizzazione di tale attività con i principi e le
politiche dell’Unione europea. Ora, invece, risulta che il Trattato
di Lisbona ha conferito al consiglio dei governatori un ruolo più
incisivo rispetto al passato per quanto riguarda la gestione della
detta attività creditizia. E’, cioè, evidente che il suddetto
Trattato ha voluto inserire nello statuto della Banca anche un
insieme di disposizioni dirette ad attribuire ai rappresentanti
degli Stati membri un potere decisionale in materie che comportano
un sicuro fattore di rischio imprenditoriale. In particolare, il
consiglio dei governatori, ai sensi dell’art. 7, par. 3, lett. b),
ha ora anche il compito di formulare ulteriori direttive (oltre
quelle di carattere “politico” previste anche dal precedente
statuto) intese ad indicare al consiglio di amministrazione i
principi di natura economico-finanziaria che quest’organo deve
seguire nel concedere l’insieme dei finanziamenti[5].
Questa
interpretazione é confermata da varie considerazioni che emergono
dall’attuale testo dello statuto. In primo luogo, le nuove direttive
previste dall’art. 7, par. 3, lett. b), non possono che rivestire
una natura diversa da quella delle direttive, già previste dal
precedente statuto e di natura evidentemente “politica”, menzionate
nell’art. 7, par. 2[6]. Altrimenti le direttive di cui al suddetto
art. 7, par. 3, lett. b) costituirebbero un’inutile ripetizione
della previsione di direttive a carattere politico contenuta nel
par. 2 dello stesso articolo. Per di più, una diversa
interpretazione risulterebbe anche in palese contraddizione con il
termine “inoltre”, utilizzato nel menzionato par. 3 dell’art. 7 per
elencare gli ulteriori poteri del consiglio dei governatori, tra i
quali figura appunto quello di emanare le direttive in questione.
In secondo luogo, nel testo dell’art. 9, par. 1, dell’attuale
statuto non figura più il riferimento alla “competenza esclusiva”
che il corrispondente art. 11, par 1, del precedente statuto
conferiva al consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi
decisione in materia di concessione di prestiti e di valutazione del
relativo rischio. E’ ragionevole supporre che questa precisazione
servisse in particolare ad evitare che il consiglio di
amministrazione potesse chiedere al consiglio dei governatori di
essere confortato su decisioni riguardanti tale materia. Ciò al fine
di impedire alla radice qualsiasi coinvolgimento degli Stati membri
nelle decisioni che per loro natura comportano l’assunzione dei
rischi legati ad un’attività di contenuto imprenditoriale. La nuova
formulazione del suddetto art. 9, da cui, come detto, è stata
eliminata ogni previsione di “competenza esclusiva”, vuole invece
significare che questa materia appartiene ormai alla sfera di
responsabilità di entrambi gli organi, per quanto di rispettiva
competenza.
In terzo luogo, hanno anch’essi un contenuto
imprenditoriale e rientrano quindi nell’ambito delle direttive di
cui al detto art. 7, par. 3, lett. b), i criteri generali di natura
economico-finanziaria che il consiglio dei governatori, ai sensi
dell’art. 16, par. 3, fissa per il consiglio di amministrazione in
relazione alle c.d. “attività speciali” (di cui si dirà in seguito).
Si tratta, infatti, di direttive che hanno lo scopo di guidare
l’organo amministrativo nella valutazione del merito di credito di
un potenziale mutuatario nei casi in cui c’é l’esigenza di esaminare
l’entità di uno specifico profilo di rischio insito in un’attività
che non rientra nei criteri di finanziamento adottati di norma dalla
Banca. Inoltre, per un’altra disposizione appartenente allo stesso
ambito (art. 18, par. 2, c. 2 dello statuto), il consiglio dei
governatori contribuisce alle decisioni che comportano l’esame dei
rischi di carattere imprenditoriale connessi all’assunzione di
partecipazioni (anch’esse menzionate in seguito) dirette a
finanziare la realizzazione di investimenti rispondenti ai criteri
di scelta stabiliti dall’art. 309 TFUE. Sempre nel quadro di queste
nuove funzioni istituzionali, lo stesso consiglio decide, altresì,
la concessione di finanziamenti da attuare in tutto o in parte al di
fuori dei territori europei degli Stati membri, valutando anche i
loro aspetti finanziari, mentre al consiglio di amministrazione
compete solo la funzione propositiva (art. 16, par. 1). Si ricorda,
invece, che, ai sensi del precedente statuto, il consiglio dei
governatori si limitava ad autorizzare il consiglio
d’amministrazione ad assumere le delibere necessarie per concedere
crediti per progetti di investimenti nei territori di Paesi
terzi.
Infine, nel contesto di questo suo nuovo ruolo, il
consiglio dei governatori può decidere di istituire filiali o altre
entità dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria,
probabilmente rientranti anch’esse nel quadro degli organismi
appartenenti all’Unione europea. Stabilisce, inoltre, il loro
statuto, definendo in particolare obiettivi, struttura, assetto
patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi
d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli
organi della Banca. Questa ha poi la facoltà di partecipare alla
gestione dei suddetti organismi e di contribuire al loro capitale
sottoscritto. Spetta, quindi, al consiglio dei governatori di
stabilire l’importo massimo da destinare alla partecipazione in tali
entità (art. 28 dello statuto)[7].
In conclusione, per quanto
riguarda il nuovo ruolo dell’organo principale di governo della BEI,
si può constatare che, diversamente dal passato, tale ruolo è stato
ampliato al punto da coinvolgere i rappresentanti degli Stati membri
in decisioni che comportano l’assunzione di rischi a carattere
imprenditoriale legati direttamente o indirettamente all’attività di
natura creditizia della Banca. Cioè, detto in altre parole, prima
del trattato di Lisbona il consiglio di amministrazione della BEI
aveva il potere “esclusivo” di determinare in autonomia i criteri di
carattere economico-finanziario concernenti tale attività, sia pure
nel rispetto degli indirizzi di natura “politica” fissati dal
consiglio dei governatori in armonia con gli obbiettivi dell’allora
Comunità europea. Oggi, entrambe le direttive sono stabilite dagli
Stati membri per il tramite dei loro rappresentanti, i
governatori.
3. Nuove norme dello statuto consentono una
maggiore flessibilità di azione ed una più ampia sfera di strumenti
per l’esercizio dell’attività creditizia.
In questo contesto
è in primo luogo opportuno sottolineare che il trattato di Lisbona
ha introdotto una nuova regolamentazione delle procedure per
modificare lo statuto della Banca. In precedenza, gran parte di tali
modifiche doveva essere effettuata seguendo la procedura di
revisione ordinaria prevista dall’art. 48 TUE. Attualmente, invece,
l’art. 308 TFUE prevede che l’intero statuto può essere modificato
con una procedura di revisione speciale, in forza di una decisione
presa all’unanimità dal Consiglio, previa consultazione del
Parlamento europeo, della Commissione e della stessa BEI. La
particolare specificità di tale ultima disposizione fa, peraltro,
capire, da un lato, che un’eventuale modifica degli articoli del
TFUE riguardanti la Banca continua ad essere disciplinata dal detto
art. 48 TUE e, da un altro lato, che le eventuali modifiche
concernenti il solo statuto non sono subordinate all’accordo dei
Parlamenti nazionali, come invece previsto dalle procedure di
revisione di cui allo stesso art. 48. Le decisioni concernenti gli
aumenti del capitale, anch’esse rientranti tra quelle che comportano
una modifica dello statuto, rimangono invece nell’esclusiva
competenza del consiglio dei governatori. Resta inoltre ovviamente
inalterata la facoltà degli Autori di un eventuale successivo
trattato di procedere ad un’ulteriore modifica dello statuto della
Banca nei termini della procedura ordinaria di cui al detto art.
48.
In secondo luogo, occorre esaminare le disposizioni dello
statuto che consentono agli organi decisionali della BEI una
migliore flessibilità di manovra nell’ambito dell’attività
creditizia dell’organismo bancario. A questo proposito, è opportuno
premettere che il capitale sottoscritto rappresenta un limite
all’attività della Banca. Infatti, ai sensi dell’art. 16, par. 5
dello statuto, il totale degli impegni derivanti dai prestiti e
dalle garanzie da questa accordati non può superare il 250 % di un
importo costituito dal capitale sottoscritto (come già previsto dal
precedente statuto), nonché (a seguito del trattato di Lisbona)
dalle riserve, dagli accantonamenti non assegnati e dall'eccedenza
del conto profitti e perdite[8]. E’ poi bene richiamare l’attenzione
sul fatto che la BEI effettua la sua attività di finanziamento
utilizzando in massima parte risorse reperite sui mercati di
capitali, di regola con l’emissione di titoli obbligazionari. Il che
significa, indirettamente, che l’indebitamento globale della BEI non
deve mai superare un importo pari alla suddetta percentuale
complessiva del 250% rispetto ad un importo costituito in gran parte
dalla garanzia fornita dal capitale sottoscritto dagli Stati membri.
In altri termini, il suddetto limite posto dalla statuto alla
capacità della Banca di effettuare i suoi finanziamenti costituisce
anche un limite alla sua attività di provvista, dato che la prima
attività è portata a termine per la maggior parte con i ricavi della
seconda attività.
Sulla base di questa solida struttura
patrimoniale, lo statuto (art. 16, par. 3) prescrive che, quando la
BEI concede un finanziamento ad un’entità diversa da uno Stato
membro, tale intervento deve essere assistito da una garanzia
prestata dallo Stato membro sul territorio del quale è attuato
l’investimento ovvero da garanzie sufficienti o, comunque (ed è
questa la novità introdotta dal trattato di Lisbona), essere
confortato dalla solidità finanziaria del debitore. La ragione di
questo nuovo testo della norma in esame appare evidente alla luce di
due considerazioni diverse ma complementari.
Per un verso, si
può ritenere che gli Autori del TFUE abbiano voluto eliminare
l’anacronistica previsione del precedente statuto, la cui
interpretazione letterale sembrava richiedere che tutti i
finanziamenti della Banca dovessero presentare una contestuale
garanzia in senso tecnico-giuridico. Previsione anacronistica in
quanto dettata dall’esigenza, sentita nel 1957 dai padri fondatori
della BEI, di rassicurare i potenziali creditori del nuovo organismo
bancario all’inizio della sua attività di provvista dei fondi
necessari all’esercizio della sua attività creditizia. Con il
passare del tempo e con il progredire delle condizioni economiche
della Banca, questa esigenza è divenuta però sempre meno attuale.
Per cui, si è ritenuto opportuno modificare una disposizione che
poteva dare adito ad un’interpretazione sempre meno condivisibile da
un punto di vista logico. Già prima del trattato di Lisbona,
infatti, la necessaria presenza di “garanzie sufficienti” intese in
senso tecnico-giuridico in ogni finanziamento della BEI non era più
giustificata né da un’interpretazione letterale della norma in
questione né da una sua interpretazione teleologica, che tenesse
conto di criteri interpretativi desunti dal contesto normativo dello
statuto.
Un’interpretazione letterale del precedente art. 18, n.
3 (corrispondente al suddetto art. 16, par.3) avrebbe, infatti,
condotto ad una conclusione assurda, dato che il suo dispositivo
richiedeva la necessaria presenza di “garanzie sufficienti” solo per
i prestiti e non per le garanzie concesse dalla Banca. Per contro,
un’interpretazione basata sulla ricerca del reale significato della
norma in questione avrebbe comportato la necessità di armonizzare il
suo testo con il restante quadro normativo dello statuto. Con la
conseguenza che ogni sforzo in questo senso avrebbe dovuto tenere
conto del fatto che, ai sensi sia del precedente statuto sia
dell’attuale statuto, la Banca “può accordare o garantire prestiti
soltanto quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia
assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati
da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di
altri investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si
realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera” (v. l’art.
20, par. 1, lett. a, del precedente Statuto e l’art. 18, par. 1,
lett. a, dell’attuale statuto).
E’, cioè, evidente, anche alla
luce di questa previsione, che l’obbiettivo perseguito dagli Autori
dello statuto, allora come adesso, é quello di ottenere che le somme
versate dalla BEI a titolo di prestito o di garanzia siano
integralmente e puntualmente rimborsate dai rispettivi mutuatari,
senza che sia necessario predeterminare nello statuto modalità
particolari con le quali conseguire questo risultato. Anche perché
sarebbe privo di ogni logica lo statuto di un ente creditizio che,
di fronte a due patrimoni di valore complessivamente equivalente, e
dunque con un’identica probabilità di buon fine di entrambi i
finanziamenti, costringesse tale ente a rifiutare il suo intervento
in un caso e ad accordarlo nell’altro solo in ragione della presenza
formale in quest’ultimo caso di una garanzia in senso
tecnico-giuridico.
Per un altro verso, la disposizione in esame
contribuisce ad assicurare quella solidità del patrimonio di crediti
della Banca che rappresenta la giustificazione fondamentale per la
responsabilità limitata degli Stati membri. Tutto lascia, infatti,
ritenere che tale norma vuole in sostanza imporre agli organi
decisionali della BEI di non concedere alcun finanziamento senza
aver prima acquisito una ragionevole certezza circa il suo buon
fine. In altre parole, essa richiede alla Banca di pervenire a
questa intima convinzione grazie ad una valutazione complessiva dei
meriti dell’iniziativa, comprendente non solo la solidità
patrimoniale del mutuatario e delle garanzie giuridiche offerte, ma
anche le capacità imprenditoriali del promotore, le qualità tecniche
dell’investimento, le prospettive del settore in cui esso opera e,
in genere, ogni altro elemento di giudizio atto a giustificare le
ragionevoli aspettative della Banca circa il buon fine del suo
finanziamento. Non senza dimenticare che questo principio è espresso
da una norma di rango primario che gli fa assumere un valore
costituzionale degno di una particolare attenzione.
Ciò detto,
non si deve peraltro ritenere che tale regola primaria abbia valore
assoluto e debba perciò essere applicata rigidamente in ogni
circostanza. Infatti, il trattato di Lisbona ha introdotto una terza
novità nello statuto (art. 16, par. 3. c. 2) al fine di consentire
una maggiore flessibilità operativa all’organismo bancario,
ampliando nel contempo la sua sfera d’intervento. Questa norma
prevede che, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei
governatori ai sensi dell'art. 7, par. 3, lett. b), il consiglio di
amministrazione può decidere a maggioranza qualificata le condizioni
e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di
rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività
speciale, se la realizzazione delle operazioni previste nell'art.
309 TFUE lo richiede. Allo scopo di tutelare la solidità
patrimoniale della BEI, lo statuto prescrive, peraltro, (art. 16,
par. 5) che ulteriori riserve supplementari devono essere costituite
dal consiglio di amministrazione a fronte di finanziamenti del
genere.
In quarto luogo, sempre allo scopo di ampliare l’ambito
operativo della BEI, il trattato di Lisbona ha poi introdotto
un’importante eccezione al generico divieto, posto alla Banca dall’
art. 18 dello statuto, di acquisire partecipazioni in imprese ovvero
di assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che
non lo richieda la tutela dei suoi diritti per garantire la
riscossione dei suoi crediti. Il par. 2 di quest’articolo autorizza,
infatti, la BEI ad intervenire con capitale di rischio, in generale
a complemento di un prestito o di una garanzia, nel caso in cui la
realizzazione delle operazioni previste nell'art. 309 TFUE lo
richieda e purché ciò sia necessario per finanziare un investimento
o un programma. In questo caso, sempre nell'ambito dei principi
stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi del menzionato art.
7, par. 3, lett. b), il consiglio di amministrazione può adottare a
maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una
partecipazione al capitale di un'impresa commerciale. Ad
integrazione di tale nuova facoltà l'art. 16, par. 5, comma 1,
prevede, inoltre, che l’importo versato per le partecipazioni
assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della
parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non
assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e
perdite.
Quest’ultima disposizione non è però di facile
interpretazione. A prima vista, sembra che il suo scopo sia quello
di contenere i versamenti di capitale a fronte delle diverse
partecipazioni societarie nei limiti degli importi disponibili nel
bilancio della Banca, senza dover ricorrere al mercato dei capitali
per reperire i fondi necessari. Appare cioè come una previsione
oculata a carattere prudenziale, intesa ad evitare di investire in
capitale di rischio importi raccolti con prestiti di natura
sostanzialmente obbligazionaria. Il problema nasce però dalla
presenza nello stesso statuto di una norma (art. 16, par. 5, comma
2, già esaminata) per la quale l’importo cumulativo di tutte le
operazioni attive della BEI (rappresentate dai prestiti e dalle
garanzie) deve essere calcolato nei confronti della suddetta
percentuale del 250% previa deduzione di una somma pari all'importo
sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta
dalla Banca. Il che vuol dire, indirettamente, che le partecipazioni
in questione potrebbero in teoria assorbire in gran parte o
addirittura per la totalità il suddetto importo cumulativo. Con la
conseguenza che in una situazione del genere, improbabile ma pur
sempre possibile, la BEI potrebbe vedersi costretta a versare
importi a titolo di capitale per un ammontare complessivo ben
superiore al limite di cui alla suddetta norma prudenziale nel caso
in cui tutte o gran parte delle entità partecipate si trovino nella
necessità di richiamare l’integralità dei rispettivi capitali
sottoscritti.
Infine, sempre nell’intento di attribuire alla BEI
la necessaria flessibilità d’azione, l’art. 18, par. 7, dello
statuto prende in considerazione, riconoscendo l’opportunità di
farvi fronte, un’esigenza riscontrata dalle sue strutture operative
nell’esercizio della loro pratica creditizia. A complemento delle
sue attività di finanziamento, la Banca può cioè prestare servizi di
assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite
dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza
qualificata e nel rispetto dello statuto. Ad un analogo fine, poi,
una nuova disposizione dello statuto conferisce al comitato di
direzione la facoltà di adottare, nell’ambito dei suoi poteri di
ordinaria amministrazione, tutte le misure d’urgenza necessarie a
ristrutturare i termini di adempimento di un’operazione di
finanziamento.
Come visto, il trattato di Lisbona ha dunque dato
alla BEI nuove regole di comportamento che hanno certamente
migliorato la sua capacità operativa. E’ peraltro importante
sottolineare come la concessione di tutte queste nuove prerogative
sembri aver anche consigliato agli autori del Trattato di modificare
radicalmente la funzione assegnata dallo statuto al comitato di
verificazione. In precedenza tale funzione consisteva in sostanza
nel compito di controllare la regolarità formale della situazione
contabile e di bilancio, senza alcun giudizio di merito
sull’attività creditizia della Banca. L’articolo 12 del nuovo
Statuto lascia, invece, capire che tale organo ha ora assunto in
sostanza il compito di controllare la regolarità delle operazioni
della Banca anche sotto il profilo del merito. Infatti, secondo il
suddetto articolo, il comitato è tenuto ad esaminare ogni anno non
solo la regolarità delle operazioni contabili e dei libri della BEI
ma anche a verificare che le sue attività siano conformi alle
migliori pratiche bancarie. Inoltre, esso deve accertare che le
relative operazioni siano state effettuate nel rispetto delle
formalità e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento
interno. Allo stesso fine, il comitato deve poi confermare che gli
stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria
contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di
amministrazione, forniscono un’immagine fedele della situazione
della Banca, all’attivo come al passivo, come pure dei risultati
delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l’esercizio
finanziario considerato. Infine, ancora in questo contesto di
disposizioni intese ad armonizzare l’accresciuto ambito degli
interventi della BEI con la sempre presente esigenza di preservare
la sua solida immagine di protagonista primario sui mercati
internazionali di capitali, si osserva che per svolgere questo
ulteriore e più complesso ruolo è stato aumentato il numero dei
membri del comitato di verifica, da tre a sei.
4.
L’ambito del controllo di legittimità esercitato dalla Corte di
giustizia UE
E’ innanzitutto importante richiamare
l’attenzione sul fatto che la BEI è la sola banca internazionale
intergovernativa i cui atti sono sottoposti ad un controllo di
legittimità, esercitato dalla Corte di giustizia dell’UE[9]. A
questo proposito, è bene anche rammentare che l’art. 271, nelle
lett. a), b) e c)[10], è la sola disposizione del TFUE che fa
espresso riferimento alla competenza della Corte di giustizia nei
confronti delle controversie riguardanti la Banca. Inoltre, come si
dirà anche in seguito, la stessa Corte ha affermato la sua
giurisdizione sulle controversie nascenti nell’ambito dell’art. 270
TFUE (ex art. 236 TCE), in tema di contenzioso con il personale, e
dell’art. 325 TFUE (ex art. 280 TCE) in materia di frode al bilancio
dell’Unione europea.[11]. Ciò premesso, si può, tuttavia, a buon
ragione supporre che i suddetti articoli non limitano l’ambito del
controllo di legittimità esercitato da questa istituzione. Sono,
infatti, applicabili alla Banca anche le norme del TFUE che, a
seguito del trattato di Lisbona, hanno esteso la giurisdizione della
Corte di giustizia UE agli atti degli organismi dell’UE in generale.
Questo perché la stessa Corte di giustizia ha ritenuto in varie
sentenze che la BEI è un organismo dell’Unione europea[12].
Appartengono, pertanto, a tale ambito di competenza, in particolare,
le disposizioni in materia di ricorsi d’annullamento e in carenza di
cui agli artt. 263, 264, 265 e 266 TFUE nonché le disposizioni
complementari di cui agli artt. 278, 279 e 280 dello stesso
Trattato.
E’, tuttavia, opportuno svolgere alcune considerazioni
intese a chiarire l’effettiva portata delle suddette nuove
disposizioni introdotte in materia dal Trattato di Lisbona.
Innanzitutto, si deve ormai ritenere, da una parte, che l’azione
prevista dal suddetto art. 263[13] può essere esercitata anche da
persone fisiche o giuridiche e riguardare ogni atto emanato da
qualsiasi organo della BEI e destinato a produrre effetti giuridici
nei loro confronti, visto che né il TFUE né lo statuto menzionano
delle specifiche limitazioni al riguardo[14]. Da un’altra parte, è
logico presumere che il relativo controllo di legittimità della
Corte può solo riguardare i motivi di ricorso stabiliti dal secondo
comma del detto art. 263, essendo escluso in particolare qualsiasi
giudizio sulla valutazione fatta dagli organi della Banca circa il
merito di credito di un suo mutuatario[15]. Inoltre, è bene
precisare che nell’ambito degli articoli in esame devono essere
compresi anche i ricorsi promossi dalla Commissione per richiedere
l’annullamento o per contestare l’omissione di un atto del consiglio
di amministrazione della BEI sulla base di motivi diversi da quelli,
formali, previsti dalla lettera c) dell’art. 271. In questo senso,
sembra cioè ragionevole ritenere che il controllo di legittimità
della Corte potrebbe ad esempio riguardare il caso di una decisione
presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione ai sensi
dell’art. 19, par. 6 dello statuto[16] Altrimenti, si arriverebbe
alla conseguenza paradossale per cui la detta istituzione, custode
dei Trattati, non avrebbe a sua disposizione alcuna azione per far
giudicare la conformità di un atto del genere al diritto dell’UE.
In considerazione del riferimento agli organismi dell’UE
contenuto nell’art. 267, lett. b), TFUE, la Corte di giustizia é
altresì competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle
questioni che le sono poste da un organo giurisdizionale di uno
Stato membro in merito alla validità ed all’interpretazione degli
atti compiuti dagli organi della BEI. Si ricorda poi che, ai sensi
dell’art. 23 dello statuto della Corte di giustizia, la decisione
del giudice nazionale di rivolgersi al giudizio di questa
istituzione deve essere notificata anche all’organismo dell’UE che
ha emesso l’atto di cui si chiede l’interpretazione o
l’annullamento. Ne consegue che una notifica del genere deve essere
effettuata anche nei confronti della Banca, la quale ha il
corrispondente diritto di presentare memorie o osservazioni scritte.
Inoltre, per la stessa ragione, la Banca ha la facoltà, ai sensi
dell’art. 40 del suddetto statuto, di intervenire nelle controversie
proposte al giudizio della Corte, nei confronti delle quali possa
dimostrare di avere un evidente interesse alla loro soluzione. In
aggiunta, il successivo art. 42 estende alla BEI, sempre in quanto
organismo dell’UE, la facoltà di proporre opposizione di terzo, nei
casi ed alle condizioni determinati dal regolamento di procedura
della Corte, contro le sentenze pronunziate senza che la Banca sia
stata chiamata in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli
ai suoi diritti.
Infine, come accennato in precedenza, il
Trattato di Lisbona ha confermato la competenza giurisdizionale
della Corte di giustizia sulla BEI, finora attribuita da
un’interpretazione “autentica” di questo stesso giudice, per quanto
riguarda l’art. 270 TFUE (ex art. 236 TCE), in tema di contenzioso
con il personale e l’art. 325 TFUE (ex art. 280 TCE) in materia di
frode al bilancio dell’Unione europea. Nel primo caso, infatti,
l’art. 270 TFUE, nel sottoporre le suddette controversie alla
giurisdizione dei giudici di Lussemburgo, fa ora una più netta
distinzione tra lo statuto dei funzionari dell’UE ed i diversi
regimi applicabili agli altri agenti della stessa UE, nel cui
contesto rientra senza dubbio anche il personale della Banca. Nel
secondo caso, invece, l’art. 325 TFUE prevede espressamente che la
lotta alla frode e le relative misure di protezione devono essere
realizzate anche nell’ambito degli organismi dell’UE, e quindi anche
nei confronti dell’organismo BEI.
Vale la pena, infine, di
richiamare l’attenzione, sia pur brevemente, sulle altre situazioni
nelle quali la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia
appare quanto meno incerta dopo i cambiamenti apportati al TUE ed al
TFUE dal Trattato di Lisbona. In questo contesto si pone, in primo
luogo, la questione di sapere se e, nel caso, in quali termini
l’art. 263 TFUE riconosce anche alla Banca la c.d. “legittimazione
attiva” a tutela delle proprie prerogative. Ciò in quanto, almeno
sulla base di un’interpretazione letterale dell’articolo in esame,
non risulta che questo organismo possa far parte dei c.d.
“ricorrenti semi-privilegiati” previsti dal terzo comma di
tale articolo. Si potrebbe cioè supporre che il mancato riferimento
nel suddetto comma agli “organi ed organismi” dell’Unione (tra i
quali, come detto, è compresa la Banca), menzionati invece nel primo
e nel quinto comma dello stesso articolo, sia intenzionale. Più
precisamente, questo silenzio del TFEU al riguardo potrebbe essere
interpretato come un’implicita volontà degli Autori del Trattato di
escludere tali “organi e organismi” dall’ambito di quelle entità del
quadro istituzionale dell’UE che possono far valere le loro
prerogative ai sensi del menzionato terzo comma dell’art. 263 TFUE.
Una siffatta interpretazione parrebbe poi confermata dal fatto che,
mentre la precedente versione dell’articolo in esame (cioè l’art.
230 TCE) non considerava né la BEI né la Banca centrale europea, la
sua attuale versione nomina soltanto quest’ultima. Invece, almeno
formalmente, la BEI continua a non essere menzionata. Tutto ciò
potrebbe voler significare, in altri termini, che la Banca sarebbe
legittimata ad agire a tutela dei propri interessi solo nel contesto
dell’azione spettante alle persone fisiche e giuridiche contemplate
dal quarto comma dell’articolo in questione.
A tale proposito, si
ricorda, peraltro, che, secondo la Corte, un ricorrente
semiprivilegiato può far valere una violazione delle proprie
prerogative quando è ostacolata la sua partecipazione al processo di
elaborazione di atti normativi, ove tale partecipazione sia
contemplata dal Trattato[17] Si configurerebbe cioè una violazione
delle prerogative di uno dei ricorrenti semiprivilegiati se non
fosse richiesto il suo parere in merito all’emissione di un atto
normativo, sebbene ciò sia esplicitamente previsto dai Trattati.
Ora, è bene richiamare l’attenzione sul fatto che il Trattato di
Lisbona ha introdotto una nuova regolamentazione delle procedure
riguardanti le eventuali modifiche delle disposizioni statutarie
della BEI. In precedenza, gran parte di tali modifiche doveva essere
effettuata ai sensi della procedura di revisione ordinaria prevista
dall’art. 48 TUE. Attualmente, invece, l’art. 308 TFUE prevede che
l’intero statuto della BEI può essere modificato con una procedura
di revisione speciale, in forza di una decisione presa all’unanimità
dal Consiglio UE, previa consultazione del Parlamento europeo, della
Commissione e della stessa Banca. Tutto lascerebbe, pertanto,
ritenere che, nel caso di una sua mancata consultazione,
quest’ultima avrebbe la legittimazione ad agire nella sua qualità di
ricorrente semiprivilegiato a tutela delle proprie prerogative ai
sensi del suddetto art. 263 TFUE.
Altre disposizioni che danno
adito ad analoghe perplessità sono, in secondo luogo, gli articoli
268 e 340 TFUE in tema di responsabilità extra contrattuale. A
questo proposito, si osserva, per un verso, che nessuna delle
suddette disposizioni stabilisce in maniera esplicita la competenza
della giurisdizione europea nei confronti della Banca. Anzi,
entrambe le norme, insieme all’art. 46 dello statuto della Corte di
giustizia, potrebbero piuttosto lasciare intendere che non spetta a
questa istituzione accertare se ricorrono i presupposti per una
responsabilità extracontrattuale della BEI. Il loro testo
sembrerebbe cioè voler dire che solo l’UE e la BCE[18] sono
sottoposte ad un siffatto giudizio. Con la conseguenza che, una
volta accertata tale responsabilità, l’UE risponde dei comportamenti
illegittimi delle sue istituzioni, mentre la BCE è chiamata a
risarcire gli eventuali danni con il proprio patrimonio. La
responsabilità extra-contrattuale della Banca sarebbe invece
giudicata dalle competenti giurisdizioni degli Stati membri ai sensi
dell’art. 27 dello statuto. Fatta salva, naturalmente la possibilità
per il giudice nazionale di attivare la competenza pregiudiziale
della Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE (art. 234 TCE).
Per un
altro verso, non si può, tuttavia, sottacere che il Tribunale, nella
menzionata sentenza relativa al caso Evropaïki
Dynamiki /BEI[19], richiamando una precedente sentenza
della Corte di giustizia riguardante una controversia in materia di
responsabilità extracontrattuale nella quale era coinvolta la
BEI[20], ha ritenuto che anche la Banca era sottoposta alla
disciplina prevista dagli articoli 235 e 288 del TCE (i quali, come
noto, corrispondono ai suddetti articoli 268 e 340 del TFUE). Si
tratta, infatti, di un’autorevole giudizio che di certo non è
consentito confutare alla luce delle menzionate disposizioni del
TCE. Non risultano in altri termini motivi validi per contraddire
delle motivazioni che appaiono giustificabili nel contesto delle
norme e delle interpretazioni giurisprudenziali vigenti all’epoca
del TCE. Per contro, nasce spontaneo il dubbio che tale giudizio
possa essere lecitamente esteso al combinato disposto degli attuali
articoli 268 e 340 del TFUE e 46 dello statuto della Corte. Ciò se
non altro per la buona ragione che le motivazioni della sentenza del
Tribunale non hanno preso in considerazione le modifiche introdotte
dal Trattato di Lisbona alla sfera di competenza giurisdizionale
della Corte di giustizia, non attribuendo alcun significato al fatto
incontestabile che solo alcune norme del TFUE in tema di competenza
giurisdizionale della Corte di giustizia menzionano gli organismi
dell’UE.
In terzo luogo, apparenti lacune per quanto riguarda la
BEI risultano anche dall’art. 272 TFUE (ex art. 238 TCE), dall’art.
35.4 dello statuto della BCE e dall’art. 4, c. 3, TUE (ex art. 10
TCE). I primi due articoli sembrano, infatti, stabilire che solo i
contratti stipulati dall’UE o per conto di questa e quelli stipulati
dalla BCE possono utilizzare una clausola compromissoria che prevede
l’intervento di tale giurisdizione. Con la conseguenza che i
finanziamenti concessi dalla Banca con fondi propri non potrebbero
utilizzare una simile clausola contrattuale. La terza disposizione
potrebbe, invece, far sorgere il dubbio che il controllo
giurisdizionale della Corte sul rispetto dell’obbligo di
collaborazione leale che incombe alle istituzioni dell’UE nei
confronti delle autorità nazionali degli Stati membri[21] non sia
applicabile anche alla Banca, quanto meno ai fini di un’iniziativa
diretta a far valere un suo diritto in tal senso nei confronti delle
istituzioni dell’UE[22]. Le ragioni di queste perplessità si fondano
soprattutto ancora una volta nella palese assenza nei suddetti
articoli di una indicazione essenziale per comprendere la loro
effettiva portata. Si può, infatti costatare come nessuna delle
disposizioni in esame sia stata integrata, come nel caso delle altre
norme menzionate in precedenza, al fine di estendere espressamente
la sua valenza anche agli organismi dell’UE in genere. Per contro,
non si può negare che l’art. 4, c. 3, TUE mostra di avere un
contenuto ampio ed indeterminato allo stesso tempo. Il suo tenore
lascerebbe cioè intendere che si tratta di una disposizione con un
significato di portata orizzontale e generale tale da riguardare non
solo le istituzioni dell’UE, ma anche i suoi organismi.
In buona
sostanza, si tratta di un’insieme di situazioni caratterizzate da
un’incertezza che solo la Corte di giustizia potrà all’occorrenza
risolvere.
5. Conclusioni
Il Trattato di Lisbona ha
modificato il quadro istituzionale della BEI attraverso norme
espresse sia nello statuto di questo organismo dell’UE sia nel
TFUE[23]. In primo luogo, per quanto concerne le nuove disposizioni
statutarie, è interessante osservare come, contrariamente alle
apparenze, esse abbiano in realtà influito sulla stessa natura
giuridica della Banca. A prima vista il loro testo sembra cioè
rispondere al sano principio del “queta non movere”. A ben
vedere, invece, il loro contenuto si concretizza in due tipi di
norme, diverse ma complementari, che hanno di fatto modificato nella
sostanza il preesistente assetto istituzionale. Per un verso, nuove
norme prevedono un effettivo coinvolgimento del consiglio dei
governatori, e cioè dei rappresentanti degli Stati membri,
nell’attività di finanziamento della BEI, diversamente da come
succedeva in precedenza. Per un altro verso, ci sono le norme che
hanno autorizzato la Banca ad assumere ulteriori compiti
nell’interesse dell’Unione europea. Insieme, queste nuove
disposizioni, mentre le consentono un più ampio raggio di azione,
sembrano anche aver comportato maggiori rischi di natura
imprenditoriale a carico dei suoi associati, gli Stati membri. In
secondo luogo, nell’attuale contesto è importante richiamare
l’attenzione anche sulle norme del TFUE che hanno accresciuto o, in
un certo senso, meglio definito la competenza giurisdizionale della
Corte di giustizia UE nei confronti degli atti compiuti dai diversi
organismi dell’Unione. Con la conseguenza che queste ulteriori
disposizioni si applicano, seppure in maniera implicita, anche alla
Banca, in quanto organismo appartenente al quadro istituzionale
stabilito dal suddetto Trattato.
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[1] Le opinioni espresse in questo studio sono
dell’autore e potrebbero non essere condivise dalla BEI.
[2] Lo
statuto della BEI è contenuto nel Protocollo n. 5 allegato al TFUE
per farne parte integrante e sostanziale.
[3] Al fine di
consentire al lettore di confrontare le modifiche riassunte nel
presente studio rispetto al precedente quadro istituzionale della
BEI, si permetta il rinvio a G. Marchegiani “La Banque européenne
d’investissement”, pagg. 428-558, “Commentaire J. Megret, Le Droit
de la CE et de l’Union Européenne” Vol. 9, Bruxelles, 2000. Su
differenti aspetti riguardanti il precedente statuto v. anche F.
Leneuf-Peraldi, “Banque européenne d’investissement (BEI)”, in
Juris-Classeur Europe, settembre 1995, fascicolo 2160F. D. R. R.
Dunnett “The European Investment Bank: Autonomous Instrument of
Common Policy?” (1994) CMLRev. 721; H. G. Schermers “Note on
case 85/86”, (1988) CMLRev, 617. Sui cambiamenti introdotti dal
Trattato di Lisbona v. F. Spagnuolo; N. Robinson, “The European
Investment Bank:The EU’s Neglected Institution,” JCMS 2009, vol.
47, n. 3. 651-673 e M. Dufresne“La BEI et son évolution
récente” (2011) EUREDIA 1.
[4] Lo statuto (art. 8) indica le
condizioni per la validità delle sue deliberazioni, che a seguito
del trattato Lisbona non sono più adottate seguendo le regole
riguardanti le deliberazioni del Consiglio dell’Unione.
[5]
Articolo 7, par. 3. “….Inoltre, il consiglio dei governatori: ….b)
ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi
applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti
della Banca…”
[6] Articolo 7, par. 2. “…Il consiglio dei
governatori fissa le direttive generali relative alla politica
creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione. Il
consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive…”
[7] È opportuno ricordare in proposito che il suddetto art. 28
ha sostituito il precedente art. 30 dello stesso statuto, il quale
aveva previsto la costituzione del Fondo europeo per gli
investimenti (FEI); questo organismo è peraltro ancora operante
anche dopo la soppressione del menzionato art. 30.
[8] L'importo
complessivo delle voci in questione è, peraltro, calcolato previa
deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o
meno, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca (art. 16,
par. 5 dello statuto).
[9] Per un’opinione sull’argomento,
espressa prima delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona,
v. F. Mariatte, “Recours contre les actes de la BEI,”
Europe 2003 Ottobre Comm. nº 317, p.18.
[10] Art. 271, lett. a),
b), c): “La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei
limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia
di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti
dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio
di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri
riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258;
b)
deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per
gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il
consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso
in materia, alle condizioni previste dall'articolo 263;
c)
deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea
per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono
essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 263, soltanto
dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione
delle norme di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7
inclusi, dello statuto della Banca;…”.
[11] Per quanto concerne
la giurisprudenza in tema di contenzioso con il personale v. per
tutte, la sentenza della Corte di giustizia in data 15 giugno 1975,
causa 110/75, Mills / BEI, e quella del Tribunale di prima
istanza in data 8 marzo 2002, causa T-275/02, D / BEI. Per
l’altra materia, v. la sentenza in data 10 luglio 2003, causa
C-15/00, Commissione / BEI. In dottrina, v. J. Santos Varas
“La indipendencia del Banco central europeo y del Banco europeo
de inversiones frente a la Officina europea de lucha contra el
fraude (OLAF)”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 8.
Núm. 17. Enero-Abril 2004 e F. Spagnuolo, G. Pizzanelli, La Corte di giustizia nel caso OLAF precisa che
l'indipendenza della BCE e della BEI non determina il loro
isolamento dal contesto giuridico comunitario, Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario 2005 p. 233-252..
[12] V. per
ultimo la sentenza in data 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione/ BEI, con la giurisprudenza ivi citata.
[13]
In merito all’art. 263 TFUE v. F. Mariatte, D. Ritleng, Contentieux
de l’Union européenne/1, Annulation, Exception d’illegalité, Paris,
2011; R. Barents, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon,
in CMLR, 2010, 709-728; E. Fontana, Il ricorso di annullamento dei
privati nel Trattato di Lisbona, in DUE, 2010, 53-74; M. Wathelet,
Contentieux européen, Bruxelles, 2010. K. Lenaerts, Le Traité de
Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit
de l’Union, in CDE, 2009, 711-745.
[14] A proposito di questa
più ampia definizione della sfera di competenza attribuita dall’art.
263 TFUE alla giurisprudenza della Corte di giustizia è interessante
richiamare l’attenzione sulla sentenza del Tribunale in data 20
settembre 2011, causa T-461/08, Evropaïki Dynamiki /BEI.
Questa decisione ha contraddetto la tesi affermata in passato dallo
stesso Tribunale (V. l’ord. del 26 novembre 1993, causa T- 460/93, Tête e altri/BEI), secondo la quale l’art. 230 TCE
(sostituito dal menzionato art. 263 TFUE) non poteva applicarsi alla
Banca. La nuova interpretazione data dal Tribunale al detto art. 230
TCE ha, al contrario, ammesso la legittimità delle eventuali azioni
esperite da privati nei confronti della BEI, anche se il suo testo
(a differenza di quello dell’attuale art. 263 TFUE) non faceva alcun
riferimento agli organismi dell’UE. Con tale sentenza il Tribunale
ha cioè inteso attribuire a tale norma del TCE un’interpretazione
diretta ad ampliare anche nell’ambito di questo Trattato la sfera
del giudizio di legittimità attribuito alla Corte di giustizia nei
confronti della BEI.
[15] Come si può desumere dalla sentenza 3
marzo 1988, causa 85/86, Commissione c BEI, punti 27-30. In
questo senso, v. anche l’ordinanza 26 novembre 1993, causa T–460/93, Tête e a. c. BEI, punto 20.
[16] Art. 19.6 “ In caso di
parere negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione
può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità e
l'amministratore nominato su designazione della Commissione si
astiene dal partecipare alla votazione.”.
[17] Sentenza 22
maggio 1990, Parlamento/Consiglio, 70/88, punti 27 e 28.
[18] La responsabilità della BCE è confermata dall’art. 35.3 del
suo statuto con un espresso riferimento all’art .340 TFUE.
[19]
Citata alla nota n. 14..
[20] Sentenza 2 dicembre 1992, causa
C–370/89, SGEEM e Etroy c. BEI. V. anche W. Van Gerven
“Non-contractual Liability of Member States, Community
Institutions and Individuals for Breaches of Community Law with a
view to a Common Law for Europe” Maastricht Journal of European
and Comparative Law, 1994, p. 6.
[21] V. in particolare
l’ordinanza 13 luglio 1990 relativa alla causa C-2/88, J.
Zwarttveld e a..
[22] Come visto, la tutela della
Banca nei confronti degli Stati membri è invece assicurata dall’art.
271, lett. a) del TFUE.
[23] Mentre non è del tutto certo che
l’art. 4, c. 3, TUE sia applicabile anche alla BEI
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(pubblicato il
27.1.2012)
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