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| n. 1-2012 - © copyright |
ALCESTE SANTUARI
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| Il servizio farmaceutico: dal
contesto UE al recente «pacchetto liberalizzazioni»
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L’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
(pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012) (c.d. decreto
“Cresci Italia”) interessa e impatta il settore delle farmacie. Le
note che seguono intendono proporsi quale contributo ad una forse
maggiore comprensione del settore e delle possibili evoluzioni
future.
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1. I servizi sanitari nell’ordinamento
comunitario
L’organizzazione dei servizi e degli
interventi sanitari e, conseguentemente, la gamma di prestazioni che
i sistemi sanitari debbono garantire ai propri cittadini
costituiscono, in linea con il principio di sussidiarietà e in virtù
del Trattato di Amsterdam, materia e responsabilità dei singoli
governi statali, non potendosi dunque registrare una legislazione ad hoc a livello comunitario.
E’ con l’entrata in vigore
del Trattato di Maastricht e l’inserimento di un titolo denominato
“sanità pubblica” che ha iniziato a svilupparsi una strategia
comunitaria in materia di sanità ed è stato possibile
istituzionalizzare la cooperazione tra gli stati membri in questo
settore.
Se il Trattato di Maastricht rappresenta il pilastro
del riconoscimento a livello europeo dell’importanza strategica
della sanità pubblica, è con il Trattato di Amsterdam che si
riconosce alla sanità pubblica pieno diritto di cittadinanza
comunitaria.
Preme evidenziare che, in tema di collocazione
sistematica, la materia “tutela della salute” é sottratta alle
regole che disciplinano la concorrenza.
2. Il servizio
farmaceutico nell’ordinamento comunitario
Attesa la
competenza dei singoli Stati membri in materia sanitaria,
conseguentemente, anche la disciplina riguardante il servizio
farmaceutico è rimessa alla medesima competenza.
A livello
comunitario, in questi anni, segnati da profonde “spinte” sia nella
direzione di preservare lo status quo delle farmacie (siano esse
pubbliche ovvero private) sia, al contrario, di introdurre elementi
proconcorrenziali nella gestione/titolarità delle stesse, è stata –
ancora una volta – la giurisprudenza della Corte Europea di
Giustizia a “produrre” la cornice giuridico-normativa entro la quale
attualmente i servizi di farmacia debbono essere collocati.
In
particolare, i giudici comunitari si sono pronunciati in relazione
a:
a. il contingentamento del numero delle farmacie;
b. la
titolarità/proprietà delle farmacie e loro modalità di gestione.
La Corte afferma la specialità del servizio farmaceutico,
attribuendo la facoltà ai singoli Comuni di costituire società per
azioni i cui soci non sono necessariamente farmacisti. I giudici di
Lussemburgo non ravvisano elementi che permettano di affermare che i
comuni, che beneficiano dello status di detentori di prerogative di
potere pubblico, rischiano di lasciarsi guidare da uno scopo
commerciale particolare e di gestire farmacie comunali a scapito
delle esigenze della sanità pubblica.
La Corte evidenzia,
altresì, che i comuni rimangono pur sempre liberi di modificare
ovvero di sciogliere il rapporto giuridico intercorrente con la
società affidataria della gestione delle farmacie, al fine di
realizzare una politica commerciale che ottimizzi il perseguimento
dell’interesse pubblico. Infine, non solo le farmacie comunali ma
anche quelle private non si muovono in un “libero mercato”, ma in un
sistema in cui prevale l’interesse pubblico rispetto all’interesse –
necessario e importante – di carattere economico-imprenditoriale.
La Corte non ritiene la normativa italiana concernente il
servizio farmaceutico incoerente con i principi comunitari. Il
servizio farmaceutico, ancorché chiamato a confrontarsi con logiche
di mercato e di contenimento della spesa sanitaria, rimane pur
sempre un sistema fortemente ancorato al principio di sanità
pubblica, secondo l’accezione comunitaria del termine, ossia non
riconducibile prima facie a logiche commerciali e/o
lucrative.
3. Il servizio sanitario
nazionale
Come deve essere individuato il servizio
farmaceutico nell’ordinamento italiano? Preliminarmente, è
necessario muovere dalla “configurazione” del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN), quale “assetto” istituzionale ed organizzativo a
tutela della salute dei cittadini, che la Costituzione del 1948, le
leggi nazionali e le successive (e più recenti) legislazioni
regionali hanno contribuito a plasmare.
La giurisprudenza
amministrativa ha elaborato una nozione di SSN quale sistema in cui
è sì possibile rintracciare molti elementi di concorrenzialità, ma
che è pur sempre un sistema (pubblico) e non un sistema di puro
mercato. Si tratta di un “sistema misto pubblico-privato”, nel quale
l’erogazione dei servizi non è considerata quale “bene” da cedere a
fronte di un corrispettivo da determinarsi sulla base dell’incontro
domanda-offerta. Il SSN italiano è, inter alia, un sistema
caratterizzato da un assetto organizzativo di stampo pubblicistico
finanziato dalla imposizione fiscale e definito dalla programmazione
del numero e dell’attività dei soggetti erogatori.
4.
Ma la sanità è un servizio pubblico locale?
Ma i servizi
sanitari sono servizi pubblici locali? E’ questa la domanda che il
legislatore nazionale ha dovuto porsi al momento di decidere
se il servizio farmaceutico doveva essere inserito nella cornice
normativa di riforma dei servizi pubblici locali.
Invero,
qualora le farmacie (in specie, comunali) fossero state fatte
rientrare nel novero dei servizi pubblici locali tout court,
difficilmente, ancorché con qualche deroga, avrebbero potuto
sfuggire ai canoni comunitari secondo i quali deve prevalere
l’affidamento del servizio a mezzo di procedura ad evidenza
pubblica. Al contrario, considerando il servizio farmaceutico, come,
peraltro, la normativa, la dottrina e (in parte) la giurisprudenza
(anche comunitaria) ribadiscono, alla stregua di un servizio di
carattere sanitario, le farmacie (comunali) debbono essere escluse
dai procedimenti di gara.
Favorire un’opzione che identifica le
farmacie comunali quali presidi socio-sanitari territoriali
significa affermare la prevalenza della natura sanitaria e,
conseguentemente, non “concorrenziale” delle farmacie.
Affermare
la specificità del servizio farmaceutico, corrisponde a significare
un progressivo riconoscimento delle peculiarità di un’offerta di
servizi al cittadino che nel nostro Paese non può essere confusa con
altre.
Le farmacie pubbliche, almeno in punto di diritto
positivo, non vengono attratte nella sfera di applicazione delle
norme concernenti i servizi pubblici locali, come ribadito dall’art.
4, l. n. 148/2011 (cd. “manovra finanziaria di Ferragosto”) e
dall’art. 9 della legge di stabilità, approvata nel mese di novembre
2011.
Al riguardo, si ricorda che anche la Direttiva relativa ai
servizi nel mercato interno e il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno (pubblicato sulla G.U. 23 n. 94 del 23 aprile
2010) escludono dall’ambito di applicazione delle disposizioni ivi
contenute i servizi sociali (art. 3) e quelli sanitari (art. 7), tra
cui si ricomprendono i servizi farmaceutici.
5. Profili
giuridici e assetti istituzionali
Le farmacie – siano
esse gestite da privati farmacisti ovvero rientranti nella
titolarità comunale - integrano un’organizzazione strumentale di cui
il Servizio Sanitario (nazionale e, a fortiori, giusta la L.C. n.
3/2001, quello regionale) si avvale per l’esercizio del compito di
servizio pubblico loro assegnato dal legislatore.
La
distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del Ssn (art. 2,
comma 1, n. 7, legge n. 833 del 1978) e costituisce senz’altro
parametro per i livelli essenziali di assistenza (art. 2, decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come novellato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).
Pertanto,
l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un
cardine della “materia” diritto alla salute, garantito e assicurato,
nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali la
esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali (ASL
ovvero ULSS).
La collocazione del servizio farmaceutico
all’interno del SSN permette che la complessa regolamentazione
pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci
assicuri e controlli l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali
e, in tal senso, garantisce la tutela del fondamentale diritto alla
salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il
carattere professionale, sia l’indubbia natura commerciale
dell’attività del farmacista.
Ed è sulla qualificazione di detta
“impronta” economico-imprenditoriale che caratterizza il servizio
farmaceutico che recentemente il Consiglio di Stato è intervenuto
(sez. III, sentenza 12 novembre 2011, n. 5993). Nello specifico, i
giudici di Palazzo Spada hanno dovuto affrontare il tema della
pianta organica, sia sotto il profilo del criterio demografico (che
normalmente viene utilizzato per individuare le sedi di nuova
apertura) sia dal punto di vista topografico. Questo criterio
consente di istituire una sede farmaceutica in aggiunta a quelle
corrispondenti al criterio demografico, qualora quest’ultimo si
riveli insufficiente allo scopo di “coprire” adeguatamente tutti i
nuclei abitati dispersi in un territorio molto ampio. E’ possibile,
dunque, che per effetto dei vincoli inerenti alla pianta organica
taluno degli esercizi venga a trovarsi in una posizione meno
vantaggiosa, dal punto di vista commerciale. Il Consiglio di Stato
ribadisce che per far fronte a queste situazioni il
legislatore:
- Ha previsto specifiche provvidenze a favore delle
farmacie “rurali” (ossia quelle ubicate in comuni, frazioni o centri
abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti);
-
Compensa i titolari di farmacia dalle restrizioni imposte alla loro
libertà imprenditoriale con il regime di quasi-monopolio basato sul
“numero chiuso” delle farmacie (accesso) e su ulteriori regole
anticoncorrenziali (es. limiti di distanza tra una sede ed
un’altra).
I giudici evidenziando, inoltre, che il “legame
stabilito dalla legge fra una farmacia e il suo territorio non è
solo un vincolo, ma anche una garanzia contro la concorrenza”. Al
riguardo, si aggiunga che la titolarità della farmacia può essere
trasferita mortis causa o con atto tra vivi, configurando,
conseguentemente, la stessa titolarità come un bene patrimoniale il
cui valore è esaltato dal regime di monopolio in cui essa si
colloca. In questo senso, il Consiglio di Stato afferma che “non si
possono contemporaneamente godere i benefici di tale sistema e
rivendicare la libertà d’impresa”.
6. Le forme di
gestione
Nonostante il quadro normativo e
giurisprudenziale (“ancoraggio” del servizio farmaceutico al SSN)
sopra delineato, alcuni comuni italiani hanno disposto
l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche a mezzo di gara,
considerando l’oggetto della procedura ad evidenza pubblica attivata
ai sensi dell’(ormai ex) art. 23-bis.
Questo approccio contrasta
con la cornice normativa richiamata che richiama espressamente
l’esclusione delle farmacie comunali dall’applicazione delle norme
in materia di servizi pubblici locali.
Attualmente, le farmacie
di cui sono titolari i comuni possono essere gestite nelle seguenti
forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a
mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui
sono titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra
il comune e i farmacisti.
Non rientra tra le forme su esposte la
concessione di servizi ex art. 30 del d. lgs. n. 163/2006,
che invece qualche amministrazione comunale sembra orientata ad
applicare anche nella gestione del servizio farmaceutico.
Il
servizio farmaceutico, ancorché chiamato a confrontarsi con logiche
di mercato e di contenimento della spesa sanitaria, rimane un
sistema fortemente ancorato al principio di sanità pubblica, secondo
l’accezione comunitaria del termine, ossia non riconducibile prima facie a logiche commerciali e/o lucrative. Queste
ultime, poi, mal si conciliano con forme di affidamento del servizio
fondate sull’individuazione di un unico soggetto concessionario, la
cui gestione può durare anche decenni, durante i quali il servizio è
“sottratto” a logiche di confronto concorrenziale, come, al
contrario, ribadito dall’art. 4, l. 148/2011.
Come ribadito
poc’anzi, il servizio farmaceutico, già nella previsione dell’ex
art.23-bis e, successivamente, anche nella previsione dell’art. 4,
comma 34, l. n. 148/2011 è escluso dal novero dei servizi soggetti
alla disciplina della concorrenza.
Tuttavia, benché il testo
normativo non sembri dare adito ad interpretazioni diverse da quelle
che non intendono le farmacie comunali tra i servizi
“liberalizzabili”, altre sono le disposizioni normative che possono
incidere sulla configurazione (rectius: gestione) delle
farmacie pubbliche.
E’ questo il caso dell’art. 14, comma 32 del
d.l. n. 78/2010 (convertito dalla l. n. 122/2010 e s.m.i.)
riguardante le partecipazioni societarie da parte dei comuni. I
comuni intendono costituire una società (mista) per la gestione
delle farmacie pubbliche, per le quali hanno opzionato il diritto di
prelazione previsto dalla normativa speciale. Considerando l’oggetto
sociale (la gestione del servizio farmaceutico) che integra un
servizio pubblico di natura sanitaria, sottratto pertanto come tale
alla disciplina sulla concorrenza (si vedano i molti contributi
pubblicati sul sito) la partecipazione societaria non dovrebbe
rientrare nel divieto previsto dalla l. 122/2010 sopra citata. Al
contrario, invece, anche recentemente, la Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per la Regione Lombardia, con pareri dell’8
novembre 2011, n. 570 e del 12 dicembre 2011, n. 657, riprendendo il
n. 959 del 2010, ribadisce che “a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010
gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non
possono procedere, in linea di massima, alla costituzione di società
di capitali[,…]”.
In una precedente delibera (la n. 489 del 26
settembre 2011) la medesima sezione di controllo Regione Lombardia
aveva già sostenuto che anche gli schemi societari per la gestione
del servizio di farmacia comunale incontrano le limitazioni previste
dall’art. 14, comma 32 del d.l. n. 78/2010 (convertito in l. n.
122/2010 e s.m.i.).
Da ciò pertanto discende che il servizio
farmaceutico, il quale ratione materiae risulta escluso dal
contesto pro concorrenziale previsto per gli altri servizi pubblici
locali, rientra a pieno titolo – qualora gestito sotto forma di
società di capitali – nelle previsioni che impediscono agli enti
locali di mantenere partecipazioni societarie.
Da segnalare che i
giudici contabili affermano – a sostegno della loro decisione – che
“d’altronde, oltre all’ormai esplicito riferimento legale in un
quadro di tendenziale disfavore del recente Legislatore nei
confronti delle società a partecipazione pubblica, resta pregnante
il criterio interprativo di matrice teleologica che nega un rapporto
di specialità tra le due normative, con conseguente applicazione
“congiunta”, in quanto operanti su piani diversi: l’una (art. 4 d.l.
n. 138/2011) nell’ottica della legittimità degli affidamenti a
tutela della concorrenza, l’altra (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010)
sotto il profilo della legittimità della partecipazione societaria
in base alle dimensioni dell’ente e fatte salve le sole attività per
le quali il Legislatore ritenga necessario lo svolgimento mediante
modulo societario”. In “mezzo” dunque il servizio farmaceutico
pubblico che, se gestito a mezzo di società di capitali e,
ricorrendo i limiti dimensionali di popolazione previsti dalla norma
su richiamata, impone al comune di alienare la propria
partecipazione nella società di gestione.
7. La
farmacia dei servizi
In forza del d. lgs. 3 ottobre 2009,
n. 153, I servizi che le farmacie possono erogare nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale sono:
• dispensare e consegnare a
domicilio di farmaci e dispostivi medici;
• preparare e
dispensare a domicilio di miscele per la nutrizione artificiale e
antidolorifici;
• dispensare per conto delle strutture sanitarie
dei farmaci a distribuzione diretta;
• mettere a disposizione di
operatori socio-sanitari, di infermieri e fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di prestazioni professionali richieste
dai pediatri e/o dai medici di medicina generale;
• collaborare
ad attività di monitoraggio delle terapie per i cronici e di
farmacovigilanza;
• partecipare a programmi di educazione
sanitaria e di campagne di prevenzione nazionali e regionali;
•
erogare servizi di secondo livello per i singoli assistiti, su
prescrizione del medico di medicina generale e/o del pediatra, anche
avvalendosi di infermieri;
• le farmacie vengono inserite tra i
punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
• effettuare
analisi di prima istanza di autocontrollo nei limiti fissati con
decreto del ministero della Salute d’intesa con la Conferenza
permanente Stato-Regioni (ad esclusione dei prelievi del
sangue);
• raccogliere prenotazioni per prestazioni ambulatoriali
specialistiche nelle strutture pubbliche e accreditate, accettare il
pagamento di ticket e servire quali punti per ritirare i
referti
Sotto il profilo giuridico-formale, quanto sopra
descritto diverrà operativo soltanto a seguito dell’approvazione e
sottoscrizione della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
e degli accordi regionali attuativi che dovranno conseguire. Sotto
il profilo economico, per le sole farmacie pubbliche, a seguito di
una richiesta esplicita del Ministero dell’Economia, i nuovi servizi
erogabili dalle stesse secondo quanto disposto dalla bozza di
decreto legislativo qui in argomento non potranno prevedere
incremento di personale e dovranno rispettare il patto di
stabilità.
8. Le farmacie nel pacchetto
liberalizzazioni
L’art. 11 del decreto legge n. 1 del
24 gennaio 2012, a proposito del servizio farmaceutico, stabilisce
quanto segue:
1) l’apertura di nuove sedi farmaceutiche da
realizzarsi attraverso l’abbassamento del quorum demografico: si
passa dall’attuale proporzione (una farmacia ogni 5.000 abitanti
ovvero 4.000 se in centri fino o sopra i 12.500 abitanti)
all’apertura di una farmacia ogni 3.000 abitanti. Si modificano
anche i “resti” necessari per l’apertura di nuove sedi: infatti,
sarà sufficiente registrare un’eccedenza di 501 abitanti per
giustificare l’apertura di una nuova farmacia. Per quanto riguarda i
comuni con meno di 9.000 tale eccedenza deve superare i 1.500
abitanti (comma 1);
2) entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano debbono provvedere a
mettere a concorso le nuove sedi farmaceutiche. I nuovi concorsi
saranno riservati soltanto ai farmacisti non titolari e a quelli
delle zone disagiate (comma 2).
3) qualora le Regioni non
adempissero a quanto sopra stabilito, il Governo, ai sensi dell’art.
120 Cost., nominerà un apposito commissario che approva le piante
organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali (comma
7);
4) per le sedi farmaceutiche di nuova istituzione non è
previsto il diritto di prelazione a favore dei comuni (comma
2);
5) Le Regioni e le Province autonome, sentite le USL e gli
ordini provinciali dei farmacisti, possono decidere l’apertura di
ulteriori farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti
civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio e nei
grandi centri commerciali (oltre 10 mila mq), a condizione che non
sia già aperta una farmacia a 1,5 km di distanza (comma 3);
6) Le
farmacie da istituire ai sensi del precedente comma 3 sono offerte
in prelazione ai comuni fino al 2022 (comma 4);
7) Ai concorsi
per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche i laureati in
farmacia possono concorrere per la gestione associato, sommando i
titoli posseduti (comma 5);
8) Le farmacie possono svolgere la
propria attività e i servizi medici aggiuntivi (cfr. par. 7 supra) anche oltre gli orari e i turni di apertura, e
praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti
per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione
alla clientela (comma 6);
9) Gli eredi del farmacista avranno sei
mesi e non più due anni per subentrare nella titolarità (comma
8);
10) Il medico, nel prescrivere un farmaco, é tenuto, sulla
base della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche
motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico l'indicazione della non
sostituibilità del farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il
medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo
diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e'
calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio
attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nel secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono
inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e"
(comma 9);
11) È confermata la facoltà per le parafarmacie e per
i c.d. corner della salute siti all’interno della grande
distribuzione di poter dispensare i farmaci di “fascia C” senza
ricetta solo al termine della valutazione da parte del Ministero
della Salute, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, che definirà i
farmaci per i quali permane l’obbligo di ricetta medica, che non
potranno essere messi in vendita al di fuori dei tradizionali canali
(comma 10);
12) E’ istituito, presso l’Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di
solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei comuni con
meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane,
attraverso il versamento, a favore dell’ENPAF, di una quota
percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall’ente in
misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia
nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un
reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito
netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un
farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.
L’ENPAF provvede a corrispondere all’avente diritto l’indennità che
consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente
periodo (comma 11);
13) Con decreto del Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono
fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il
cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse,
l’obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione
con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti
collaboratori (comma 12)
10. L’inaccessibilità ai farmaci da
parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2
dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa
prevista dallo stesso articolo 32.
9. Brevi
considerazioni sulla configurazione del servizio farmaceutico
Come sempre, si è acceso il dibattito intorno alla
configurazione del servizio farmaceutico: si tratta di un servizio
imprenditoriale, soggetto a liberalizzazione come gli altri ovvero
siamo in presenza di prestazioni da trattare in modo diverso dagli
altri servizi?
L’evoluzione del concetto di salute e l’aumentata
soggettività dei comportamenti a sua tutela hanno dilatato
certamente i confini del “sistema farmacia” (così L. Giordani, La
concessione amministrativa per l’esercizio del servizio farmaceutico
non può essere liberalizzata, ma semmai razionalizzata, in www.giustamm.it, n. 11/2011, p. 1), inteso come esercizio di
una professione in un contesto di servizio pubblico
socio-sanitario.
Nell’ambito dell’inquadramento sopra descritto,
come deve essere individuato il servizio farmaceutico
nell’ordinamento italiano, in specie quello gestito a mezzo di
società “strumentali” agli enti locali? Riteniamo di fare nostra la
posizione di quanti sostengono che, in primis, l’erogazione
dell’assistenza farmaceutica, in quanto componente dell’assistenza
sanitaria in genere, deve ricondursi alla responsabilità delle Unità
Sanitarie Locali. In questo senso, le farmacie – siano esse gestite
da privati farmacisti ovvero rientranti nella titolarità comunale,
integrano un’organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario
(nazionale e, a fortiori, giusta la L.C. n. 3/2001, quello
regionale) si avvale per l’esercizio del compito di servizio
pubblico loro assegnato dal legislatore. Giova al riguardo ricordare
che la distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del Ssn
(art. 2, comma 1, n. 7, legge n. 833 del 1978) e costituisce
senz’altro parametro per i livelli essenziali di assistenza (art. 2,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come novellato
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Pertanto,
l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un
cardine della “materia” diritto alla salute, garantito e assicurato,
nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali la
esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali (ASL
ovvero ULSS). Per quanto attiene ai Comuni, quando questi ultimi
intendono esercitare il diritto di prelazione, ossia la facoltà loro
riconosciuta di gestire le farmacie comunali, a mezzo dello
strumento giuridico-organizzativo ritenuto più idoneo allo scopo, si
può affermare che “essi concorrono alla “attuazione del servizio
sanitario nazionale”.
Tuttavia, occorre evidenziare che per
poter realizzare tale obiettivo, l’ente locale necessita di apposito
provvedimento regionale conformativo (l’autorizzazione-concessione),
che legittima lo svolgimento del servizio farmaceutico comunale
nelle forme stabilite dalla normativa di settore.
Da ciò
consegue, quale elemento caratterizzante il sistema complessivo, che
il servizio farmaceutico, ancorché gestito tramite un’organizzazione
di cui è titolare il comune, debba essere annoverato alla stregua di
un “servizio pubblico in titolarità generale, anziché un servizio
pubblico locale”. Invero, anche a voler ricomprendere la gestione
delle farmacie comunali nel novero dei servizi pubblici locali a
rilevanza economica, le farmacie, innanzitutto, costituiscono parte
integrante dell’organizzazione del Ssn. E ciò sia in ragione della
loro diffusione e articolazione sul territorio, sia in virtù
dell’obbligo stabilito in capo alle stesse di erogare farmaci agli
assistiti e a chiunque ne faccia richiesta.
Le farmacie, dentro
questo contesto, non si muovono in un “libero mercato”, ma in un
sistema in cui prevale l’interesse pubblico rispetto all’interesse –
necessario e importante – di carattere economico-imprenditoriale,
che pure esiste.
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(pubblicato il
25.1.2012)
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