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| n. 1-2012 - © copyright |
ANNA LARUSSA
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| Dal settore penale a quello
amministrativo: la rilevanza del falso innocuo nell’ordinamento
giuridico
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La materia degli appalti pubblici taglia
trasversalmente diversi settori dell’ordinamento giuridico e si
presta in tal senso ad essere banco di prova dell’operatività di
istituti giuridici che hanno origine in altri settori del
diritto.
E’ questo il caso del falso innocuo, figura di matrice
penalistica invocata, nello specifico comparto del diritto
amministrativo degli appalti, al fine di impedire l’esclusione dalle
procedure di gara dei soggetti, tenuti a dimostrare il possesso dei
requisiti di moralità ex art. 38 co. 2 D.lgs.163/06, i quali rendano
dichiarazioni, pur mendaci o incomplete, inidonee ad alterare lo
svolgimento e gli esiti della gara.
Per fare un po’ di storia su
tale figura, può ricordarsi come la stessa sia originata da
quell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che, nel settore
dei reati contro la fede pubblica ha riscontrato, in modo più
evidente che in altri settori del diritto penale, una “spiccata
disarmonia delle tecniche di tipizzazione prescelte con i principi
chiave del nostro diritto penale” (FABIO), in particolare con il
principio di offensività da intendersi, dopo la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 265/2005, nella duplice accezione di offensività in astratto, quale precetto rivolto al
Legislatore al fine di prevedere fattispecie che esprimano in
astratto un contenuto lesivo o comunque la messa in pericolo di un
bene, e offensività in concreto, quale criterio
interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare
che il fatto reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il
bene o l’interesse tutelato.
Questa disarmonia in materia di
falso è stata ravvisata in quanto in essa il disvalore viene
ricollegato al mero dato formalistico dell’immutatio veri indipendentemente dalla concreta offensività della condotta. In
siffatta ottica, sono state ritagliate nell’ambito delle condotte
falsificatorie quelle che, ancorchè astrattamente conformi alla
fattispecie astratta di reato, risultino, ciononostante,
concretamente inoffensive.
Si parla di falso inoffensivo
(falsitas quae nemini nocet non punitur) a proposito
del falso grossolano, del falso inutile e, per quel che ci interessa
precipuamente, del falso innocuo[1].
La figura del falso
inoffensivo postula l’adesione alla teoria secondo cui l’oggetto
giuridico delle varie ipotesi di reato di cui al titolo VII del
libro II non è costituita solo dalla fede pubblica (quale fiducia
riposta dai consociati in oggetti, segni e forme esteriori cui
l’ordinamento attribuisce un valore importante, secondo la
definizione della Relazione al codice penale) ma anche dai singoli
interessi di volta in volta posti in pericolo dall’uso di documenti
falsi e, pertanto, garantiti dalla veridicità di detti documenti
quali mezzi di prova delle situazioni giuridiche
rilevanti.
Questa teoria (che deve la sua elaborazione
all’ANTOLISEI), protesa a riconoscere la natura plurioffensiva dei
reati di falso, muove dalla considerazione della natura strumentale
del falso, il quale non sarebbe mai o quasi mai fine a se stesso, ma
sarebbe il mezzo per conseguire un risultato che sta al di là della
falsificazione: in tal senso, il falsario non agirebbe mai al fine
specifico di offendere la fede pubblica, ma la offenderebbe per un
fine ulteriore che sarebbe il vero obiettivo della sua attività
criminosa.
La teoria de qua si contrappone a quella
tenacemente ancorata alla natura monoffensiva dei reati di falso
(CATELANI) e alla valenza pubblicistica della tutela ad essi
collegata, con esclusivo riferimento alla fede pubblica come bene
immateriale a carattere collettivo facente capo all’intera
collettività non personificata ovvero a tutti i cittadini e a
ciascuno di essi non uti singuli ma uti cives:
nell’ottica dianzi esposta, il danno sociale del falso si
concreterebbe e si manifesterebbe esclusivamente nell’ immutatio
veri mentre nessun rilievo, ai fini della sua illiceità avrebbe
l’interesse del soggetto danneggiato in concreto dal falso il quale,
non essendo titolare dell’interesse protetto dalla norma
incriminatrice, non sarebbe persona offesa dal reato e pertanto non
sarebbe legittimato a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione.
Sul contrasto interpretativo, come sopra
delineato, sono intervenute, in giurisprudenza (nella quale si è
ravvisata una spaccatura analoga a quella della dottrina) le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione le quali, con la sentenza n. 46982
del 2007, hanno risolto la questione della legittimazione della
persona offesa a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione aderendo alla tesi della natura plurioffensiva dei
reati di falso.
Due gli argomenti a sostegno della tesi: quanto
ai profili di natura sostanziale, che precipuamente ci interessano,
le S.U. hanno fatto leva sulla penale irrilevanza del falso innocuo,
ovverossia di quel falso astrattamente idoneo ad ingannare il
pubblico ma in concreto privo di qualsiasi incidenza sulla sfera
giuridica di chicchessia; quanto ai profili processuali le S.U.
hanno fatto leva sulla previsione (ad opera della legge 689/81) del
regime di procedibilità a querela, sancito dall’art. 493 bis c.p.
per una serie di fattispecie di reato tassativamente elencate,
regime che avrebbe fatto emergere dall’oggettività giuridica dei
reati di falso la lesività degli interessi privatistici sottostanti
ai documenti falsificati.
Questa posizione interpretativa, pur
accolta dalle S.U., non è andata esente da critiche: in particolare
si è osservato che gli interessi ulteriori pregiudicati dalle
condotte falsificatorie non sono determinabili ex ante ma
sono enucleabili solo ex post sicchè la loro inclusione nella
fattispecie incriminatrice come elemento costitutivo della stessa si
porrebbe in contrasto con il principio di legalità, sub specie di
tassatività.
La critica di cui sopra spiega il rigore
interpretativo manifestato in giurisprudenza nei confronti del falso
innocuo, ravvisato nei soli casi in cui il falso si riveli in
concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei
documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno
scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione o la
compiuta alterazione appaiono irrilevanti ai fini del significato
dell’atto e del suo valore probatorio e pertanto inidonee al
conseguimento delle finalità che con l’atto falso si intendevano
raggiungere: in altre parole, l’innocuità viene correlata alla
funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere e non all’uso
che dell’atto falso venga fatto (PITTARO)[2].
Il rigore
interpretativo appena illustrato è stato poi traslato anche nel
campo amministrativo, ma lo vedremo a breve, dove l’istituto
penalistico in questione viene invocato per escludere la rilevanza
della falsa dichiarazione o omissione inidonea ad alterare gli esiti
della procedura di gara.
La giurisprudenza amministrativa ha,
infatti, ritenuto di dover accedere ad una valutazione
sostanzialistica delle cause di esclusione nella considerazione che
il primo comma dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i. ricollega
l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei
requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga
sanzione per l’ipotesi di mancata o non perspicua
dichiarazione.
Ne deriva che l’effetto espulsivo opera
automaticamente solo quando non sussistono in concreto le cause di
esclusione previste dall’art. 38 mentre allorchè il concorrente sia
in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione a seguito
della mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità
e sull’oggetto delle prescrizioni da fornire, l’omissione non
produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma
ricorrendo un’ipotesi di falso innocuo.
In senso conforme alla
prospettata soluzione si pongono, a livello europeo, l'art. 45 della
direttiva 2004/18/CE che fa conseguire l'esclusione dalla gara alle
sole ipotesi di grave colpevolezza e di false dichiarazioni nel
fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente
non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in
possesso di tutti i requisiti previsti (Consiglio Stato, Sez. VI, 22
febbraio 2010, n. 1017) e, in ambito nazionale, dopo le modifiche
apportate dal D.L. n. 70 del 2011 al Codice dei contratti pubblici,
il comma 1ter dell’art. 38 laddove prevede che “in caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 lett. h,
per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia”.
Mette conto di rilevare
come il D.L. 70/11 abbia definitivamente posto fine in via normativa
ad una querelle interpretativa, che aveva costituito terreno
fertile per l’istituto penalistico del falso innocuo: il riferimento
è all’annosa querelle relativa alle condanne dichiarabili in
sede di gara.
Come noto, infatti, si discuteva se dovessero
essere dichiarate tutte le condanne o soltanto quelle ritenute
incidenti sui requisiti di moralità e ancora se dovessero
dichiararsi le sentenze patteggiate e i decreti penali per i quali
fosse intervenuta l’estinzione (ma non la dichiarazione di
estinzione) del reato per decorso del periodo di esperimento
normativamente previsto dall’art. 445 e 460 c.p.p. o potessero non
dichiararsi soltanto le sentenze patteggiate e i decreti penali per
i quali fosse intervenuta la dichiarazione giudiziale di estinzione
per decorso del suddetto periodo.
Oggi il D.L. 70/11 chiude il
dibattito prevedendo che (art. 38 comma 2) “il candidato o il
concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai fini del comma 1 lett. c il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione”.
Lo stesso D.L. (“Ai fini del comma 1 lett. c
il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati…”) avalla l’opzione
interpretativa del Consiglio di Stato volta a considerare falso
innocuo l’omessa dichiarazione relativa ad una condanna riguardante
una fattispecie non più contemplata dalla legge come reato (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 24.3.2011 n. 1795; conf. Tar Lazio,
Roma, 7 ottobre 2011, n. 7788).
Rimane attuale invece
l’operatività del falso innocuo relativamente alla questione della
falsa attestazione dell’inesistenza dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio precedente (oggi nell’anno precedente)
laddove dalla documentazione emerga la loro presenza ma gli stessi
siano di fatto in possesso dei requisiti di moralità perché privi di
condanne penali.
In tal senso si era espresso il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 829/2009 e di recente il Tar Lombardia,
Milano, Sez. III, 1 marzo 2011, n. 599 “…è falso innocuo l’omessa
menzione degli amministratori o direttori cessati dalla carica
qualora tali soggetti risultino penalmente incensurati e, pertanto,
la loro indicazione nella dichiarazione resa alla stazione
appaltante non avrebbe in alcun modo potuto incidere sull’esito del
giudizio sull’ammissibilità dell’offerta…”.
La stessa linea
interpretativa è stata seguita da ultimo anche in un caso in cui era
stato proposto ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla
procedura indetta da un Comune per l’affidamento della progettazione
ed esecuzione dei lavori di completamento e recupero tecnico
funzionale dell’ex mattatoio comunale, nell’assunto che tutti
progettisti indicati dalla società esclusa per l’attività di
progettazione non avevano reso per proprio conto la dichiarazione di
assoggettamento all’obbligo di cui alla legge 68/1999, come
prescritto dal disciplinare di gara e dai relativi modelli
allegati.
Il Consiglio di Stato (sentenza n.6240/2011) aderendo
all’impostazione sostanzialistica, di cui sopra, ha statuito che la
dichiarazione resa dai progettisti era pienamente idonea ad
attestare il possesso della regolarità in ordine alla normativa di
assunzione dei disabili, atteso che ognuno di essi aveva dichiarato
nel modello B (nel quale, in relazione alla disciplina sulle
assunzioni obbligatorie, venivano offerte due scelte: in caso di
concorrente che occupasse non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a
35 - senza aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
-, si doveva dichiarare “di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzom1999 n. 68”,
nonché “l’ottemperanza agli obblighi ed il rispetto sostanziale di
tutte le vigenti norme concernenti il collocamento obbligatorio dei
disabili”) di avere alle proprie dipendenze un numero di dipendenti
inferiore a quello di almeno quindici, comportante l’assunzione di
lavoratori diversamente abili. Sicchè a fronte di tali dichiarazioni
la stazione appaltante aveva piena contezza dell’insussistenza in
capo a detti progettisti dell’obbligo di assunzione di soggetti
diversamente abili, non sussistendo alcun obbligo di verifica al
riguardo, e comunque avrebbe potuto chiedere chiarimenti ex art. 46
del d.lgs. n. 163/2006, essendo stato fornito quanto meno un
principio di prova al riguardo.
Questa opzione, intesa a
riconoscere rilievo alle sole falsità o incompletezze rilevanti per
la partecipazione, non già anche al falso privo di attitudine
offensiva rispetto ai reali interessi protetti dalle regole di gara,
non viene condivisa da un diverso e più rigoroso orientamento
secondo cui, a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti,
la dichiarazione ex art. 38 deve essere comunque resa perché essa è
diretta a fornire alla stazione appaltante “ tutti gli elementi
necessari per compiere le pertinenti valutazioni, anche e
soprattutto in una prospettiva di economicità dell'azione
amministrativa, sì da evitare il rischio di dovere attendere a
verifiche e controlli successivi” (in tal senso CdS 4927/09)
La
tesi va incontro, tuttavia, ad una facile obiezione: è chiaro
infatti che l’esigenza di non aggravamento del procedimento
amministrativo non può essere soddisfatta attraverso l’omissione dei
controlli che la stazione appaltante deve comunque e di volta in
volta compiere.
Il vero è che la rilevanza del falso innocuo,
come tale non stigmatizzabile con la sanzione dell’esclusione, non
può essere disconosciuta anche nello specifico comparto del diritto
amministrativo degli appalti in quanto non esiste una norma che
attribuisca autonoma rilevanza alla dichiarazione non
perspicua.
Mette conto di precisare, tuttavia, che l’inidoneità
offensiva di tale dichiarazione deve ravvisarsi ex ante (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.4436 del 2010, Tar Lombardia
599/11) ovvero quando il falso non sia neanche potenzialmente in
grado di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione.
Ed
invero, partendo dal presupposto che i candidati alla stipula di un
contratto (o ad altra utilità) potrebbero rendere, nel corso del
procedimento, dichiarazioni non veritiere con la possibilità di
disconoscerle una volta accertata la inutilità delle stesse allo
scopo di conseguire il risultato sperato, ove il falso fosse
rilevante ex post comporterebbe un evidente nocumento per la
parità di condizione fra i partecipanti alla gara.
Il falso
quindi non deve essere neanche potenzialmente in grado di incidere
sul procedimento, e non può essere considerato innocuo il falso
potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni
dell’Amministrazione.
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[1] In particolare viene qualificato falso
grossolano quel falso che, per la sua immediata riconoscibilità, non
è idoneo a trarre in inganno alcuno integrando un’ipotesi di reato
impossibile per assoluta inidoneità offensiva degli atti posti in
essere; falso inutile, quello che attiene ad un documento
inesistente, come tale integrante un’ipotesi di falso impossibile
per inesistenza dell’oggetto; falso innocuo, quello relativo ad un
documento privo di valenza probatoria, come tale integrante
un’ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione.
[2]
Nel solco di tale impostazione si sono collocate da ultimo le S.U.
della Corte di Cassazione chiamate a pronunciarsi in ordine alla
sussistenza o meno del reato di falsità di cui all’art. 95 T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia (DPR 115/02) nell’ipotesi in cui la dichiarazione
sostitutiva della situazione reddituale del richiedente il gratuito
patrocinio sia affetta da falsità o omissioni, anche quando il
reddito accertato non superi la soglia minima prevista dalla legge
per l’ammissione al beneficio: l’interpretazione effettuata dalla
Suprema Corte è stata quella di ritenere ravvisabile il reato in
caso di falsa attestazione anche se il reddito realmente percepito
avrebbe ugualmente consentito l’ammissione del soggetto beneficiario
al gratuito patrocinio.
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(pubblicato il
18.1.2012)
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