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| n. 1-2012 - © copyright |
LUCA LONGHI
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Le reti idriche: beni patrimoniali,
beni demaniali o... beni comuni?
Note minime su C. Cost., sent. n.
320/2011
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Sommario: 1. La questione. - 2. Sul “disarmo” dello
spazio pubblico. - 3. Oltre la dicotomia tra proprietà e gestione. -
4. Per una nuova idea di demanialità.
1. La Corte
costituzionale, con la recente sentenza n. 320 del 25 novembre 2011,
ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi
2 e 4 dell'art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall'art.
1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27
dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in
attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191».
In particolare, ai sensi del citato comma 2, «Gli
enti locali possono costituire una società patrimoniale d'ambito ai
sensi dell'articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, a condizione
che questa sia unica per ciascun ATO [ambito territoriale ottimale]
e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento
della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni
patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di
partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, i comuni
rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni
dell'ambito».
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo della
legge regionale, «L'ente responsabile dell'ATO può assegnare alla
società il compito di espletare le gare per l'affidamento del
servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere
infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di
collaudo delle stesse».
Il giudizio di legittimità
costituzionale era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e),
l), m), s) della Costituzione, nonché, limitatamente
all'introduzione del comma 2 nell'art. 49 della legge regionale n.
26 del 2003, in riferimento anche all'art. 117, primo comma della
Costituzione.
2. La normativa regionale richiamata,
prevedendo l'istituzione di una società patrimoniale d'ambito per
l'organizzazione dei servizi pubblici locali, si poneva in contrasto
con la normativa statale emessa dallo Stato nell'esercizio della
propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento
civile (art. 117, co. 2, lett. l), Cost.), id est il comma 5
dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112/2008 abrogato con il
referendum del 12 e 13 giugno 2011.
Ed invero, la normativa
statale sancisce il principio della proprietà pubblica delle reti,
evidentemente inconciliabile con l'istituzione di una società di
diritto comune cui trasferire la titolarità di reti, impianti e le
altre dotazioni del servizio idrico integrato (cfr. art. 49, co. 2,
l.r. Lombardia n. 26/2003), attesa l'autonomia soggettiva (e
patrimoniale) di una tale società rispetto agli enti pubblici che ne
sono soci.
Ed a nulla vale il richiamo, contenuto nella
disposizione impugnata, all'art. 113, co. 13 d.lgs. n. 267/2000 (che
consentiva il conferimento delle reti in proprietà a società di
diritto privato a capitale interamente pubblico), da ritenersi
tacitamente abrogato, per incompatibilità, dal comma 5 dell'art.
23-bis cit.
Del resto, l'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis
non determina certo una reviviscenza della normativa precedente da
questo abrogata[1].
Lo stesso principio della proprietà pubblica
delle reti è ribadito in altre sedi normative, quali il comma 1
dell'art. 143 del d.lgs. n. 152/2006 (proprio in materia di servizio
idrico) e il comma 28 dell'art. 4 del decreto-legge n. 138/2011 (cd.
“manovra di Ferragosto”), che ripropone in parte la disciplina dei
servizi pubblici locali abrogata a seguito del referendum.
Pertanto, le reti sono da ritenersi assoggettate al regime
giuridico dei beni demaniali ai sensi delle disposizioni
codicistiche (artt. 822, co. 2 e 824, co. 1 c.c.) e, più
precisamente, del demanio accidentale pubblico con conseguente
divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica[2].
E' evidente che la costituzione di società patrimoniali di
diritto privato, seppur a totale capitale pubblico, determina una
violazione del principio di pubblicità delle reti.
A sostegno di
tale tesi, militano argomenti di carattere normativo, legati
all'attributo dell'inalienabilità, nonché argomenti legati al
rapporto tra forma e funzione[3] nel diritto.
In particolare,
per quanto concerne il primo ordine di argomenti (ribaditi,
peraltro, anche dalla Consulta nella sentenza de qua, punto
2.1.3.), si deve osservare che il patrimonio sociale costituisce una
nozione distinta rispetto a quella di capitale sociale, essendo
rappresentato il primo dal complesso dei rapporti giuridici, attivi
e passivi, che fanno capo alla società e il secondo dall'espressione
numerica del valore in denaro di quella frazione ideale del
patrimonio sociale netto fissata dall'atto costitutivo e non
distribuibile tra i soci.
Ne consegue, pertanto, che
l'incedibilità delle quote od azioni del capitale sociale – sia esso
frutto di una pattuizione tra i soci (art. 2341-bis c.c.) sia di una
previsione legislativa – non comporta anche l'incedibilità dei beni
che costituiscono il patrimonio della società; beni, perciò, che
possono liberamente circolare e che integrano la garanzia generica
dei creditori (art. 2740 c.c.).
L'astratta circolazione di tali
beni integrerebbe, evidentemente, un vulnus dei diritti
fondamentali collegati alle prestazioni di interesse generale delle
quali gli stessi beni costituiscono l'oggetto.
Si
verificherebbe, in altri termini, un'ulteriore erosione dello spazio
pubblico rispetto ai processi già in essere, sia in termini
materiali (realizzandosi una vera e propria “espropriazione” di
fatto in danno della collettività), sia dal punto di vista dello
statuto giuridico e del relativo strumentario[4].
E qui viene in
rilievo il secondo ordine di argomenti.
Ed invero, è evidente
che un'opzione in favore di modelli privatistici, seppur funzionale
a criteri di efficienza, possa ben prestarsi a disinvolti
allontanamenti dalla sfera pubblica e dalle relative
garanzie.
Difatti, la forma societaria appare maggiormente idonea
a perseguire profitti piuttosto che a servire l'interesse generale,
come la missione di servizio pubblico imporrebbe.
Tanto più che,
nella fattispecie, alla società individuata ex art. 49, co. 2
cit. verrebbe trasferita la titolarità di reti, impianti e dotazioni
del servizio idrico integrato e non già la mera gestione del
servizio.
Si tratta di un'aggressione particolarmente spinta al
principio della proprietà pubblica delle reti[5], nonché, più in
generale, il segno di un malcelato tentativo di “disarmo” del
diritto pubblico[6]. Un “disarmo” non già limitato al venir meno
della responsabilità di organizzare i servizi di pubblica utilità,
bensì esteso alla stessa titolarità dei beni che di tali servizi
costituiscono l'oggetto.
3. Nel caso in questione, dunque,
non si fa riferimento tanto alla sottile dicotomia tra proprietà e
gestione[7] (già sottesa al citato quinto comma dell'art. 23-bis
abrogato), quanto all'essenza stessa della proprietà pubblica,
gravemente minacciata dalla disciplina regionale impugnata.
Non
si tratta più, invero, di ragionare soltanto sullo iato esistente
tra proprietà pubblica delle reti e gestione privata dei servizi di
cui già alla normativa abrogata, bensì sul senso stesso
dell'istituto della proprietà.
In particolare, il secondo comma
dell'art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,
n. 26, prevedendo la possibilità della costituzione di una società
patrimoniale d'ambito alla quale conferire la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio
idrico integrato, viola un attributo indefettibile dei beni
demaniali, id est l'inalienabilità (art. 823, co. 1, c.c.).
Difatti, la normativa nazionale richiamata vieta la cessione
delle reti a soggetti privati quali sono le società patrimoniali
d'ambito.
I beni demaniali, dunque, non possono essere trasferiti
a soggetti diversi da enti territoriali, ancorché riconducibili lato sensu alla sfera pubblica (società a capitale totalmente
pubblico[8]). Difatti, tali società si troverebbero comunque in
posizione di alterità (rectius, autonomia soggettiva)
rispetto agli enti pubblici che ne sono soci.
Il regime
giuridico dei beni demaniali, peraltro, rientra nella materia
dell'ordinamento civile, riservata, ai sensi dell'art. 117, co. 2,
lettera l), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato.
Da ciò consegue la violazione, da parte della Regione
Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi,
l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 49 della legge
regionale n. 26 del 2003.
Per quanto concerne, invece, la
questione di legittimità costituzionale del quarto comma, occorre
rilevare che quest'ultimo, facendo riferimento alla società
patrimoniale d'ambito di cui al secondo comma (dichiarato
illegittimo), è da ritenersi parimenti illegittimo.
4. Il vulnus al principio della proprietà pubblica delle reti
inferto dalla normativa regionale de qua offre lo spunto per
formulare alcune considerazioni intorno all'idea di demanialità.
La sentenza descritta ha ribadito la natura demaniale di beni
quali le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali del
servizio idrico integrato ai sensi della disciplina del codice
civile (artt. 822 ss.).
In altri termini, il carattere della
demanialità vale ad escludere tali categorie di beni dal novero dei
beni patrimoniali, secondo una distinzione classica (cfr. art. 426
cod. civ. 1865[9]).
Il codice del 1942 non riprende
letteralmente la distinzione, ma pone la medesima a base dei
principi relativi alla materia, regolando separatamente e in modo
diverso i beni del demanio pubblico (artt. 822-825) e quelli
costituenti il patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici
(artt. 826-830).
In particolare, i beni demaniali sono in gran
parte sottratti ai principi che regolano la proprietà privata e
assoggettati a un regime prevalentemente pubblicistico; i beni
patrimoniali, invece, appartengono allo Stato allo stesso titolo e
alle stesse condizioni a cui la maggior parte dei beni appartengono
ai privati e sono retti fondamentalmente dalle norme del diritto
privato[10].
I primi, pertanto, presentano un più intenso
collegamento con la sfera dell'interesse generale (ad es., porti,
fiumi, strade, fortificazioni militari, ecc. ) rispetto ai secondi.
Da tale distinzione discende una serie di attributi in capo ai
beni demaniali, idonei a differenziarli da altre categorie di beni:
l'incommerciabilità (o inalienabilità, cfr. art. 823 c.c.);
l'imprescrittibilità (arg. ex art. 1145 c.c.); l'inidoneità a
costituire oggetto di ipoteca (arg. ex art. 823 c.c.);
l'assoggettamento alla pubblica amministrazione (si pensi, ad es.,
all'attività di polizia contro qualunque illecita occupazione, abuso
o danneggiamento da parte di terzi)[11].
Si comprende, dunque,
alla luce di tali considerazioni l'illegittimità di una disposizione
che preveda il conferimento di beni demaniali ad una società di
diritto comune; ergo, la traslazione di tali beni dallo status di beni demaniali allo status di beni
patrimoniali.
Addirittura, in una prospettiva de iure
condendo ed in considerazione dei diritti fondamentali che il
servizio idrico concorre a soddisfare (si pensi anche solo al
diritto alla salute ex art. 32 Cost.), si potrebbe ipotizzare
di collocare i beni oggetto del servizio (l'acqua, ma anche le reti)
in una dimensione maggiormente garantista, ancora al di là della
proprietà pubblica.
Si tratta della categoria giuridica, di
recente elaborazione dottrinale[12], dei beni comuni, vale a dire
cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti
fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni
devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico,
anche a beneficio delle generazioni future[13].
Si ha riguardo
al cd. usus omnium, già accreditato in numerose fonti romane
(Celso, Marciano, Ulpiano)[14], che sussiste in capo a taluni beni,
al di là del dato della mera titolarità formale (res
communes).
A quest'ultima categoria potrebbe appartenere,
senza dubbio, l'acqua, mentre le reti, sempre in adesione a tale
prospettiva, potrebbero qualificarsi come “beni ad appartenenza
pubblica necessaria[15]”.
E' evidente che, al di là delle
classificazioni tassonomiche, quel che maggiormente rileva è il dato
dei diritti che i beni (e i servizi) in questione sono idonei a
soddisfare.
Pertanto, specialmente all'esito del referendum del
12 e 13 giugno 2011 “contro la privatizzazione dell'acqua”, sarebbe
auspicabile immaginare modelli di gestione partecipata del servizio
idrico integrato, improntata a criteri di ecologia.
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[1] cfr., da ultimo, C.Cost., sent. n. 24/2011.
nota di A. Lucarelli, L'insussistenza di impedimenti di natura
comunitaria all'ammissibilità del quesito n. 1: il ridimensionamento
della tutela della concorrenza nel diritto pubblico europeo
dell'economia, in Giur. Cost., n. 1/2011, pp. 273 ss.
[2] cfr. C.Cost., sent. n. 320/2011, punto n. 2.1.2.
[3] Sul
rapporto tra imprese di pubblici servizi e relativi assetti
proprietari si rinvia a H. Hansmann, La proprietà
dell’impresa (tit. orig. The ownership of enterprise), a
cura di A. Zoppini, Bologna, 2005, 189 ss.
[4] Sul punto, A.
Lucarelli, Costituzione e diritto pubblico dal liberalismo
autoritario allo Stato sociale, in Quale Stato, 1-2/2008,
p. 227.
[5] L'art. 143, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), in combinato disposto con gli
artt. 822, 823 e 824 c.c., qualifica le infrastrutture idriche come
beni demaniali e ne dispone l'inalienabilità «se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge».
[6] A. Lucarelli, Principi
costituzionali europei, politiche pubbliche, dimensioni
dell’effettività. Per un diritto pubblico europeo dell’economia, in Rass. dir. pubbl. europeo, n. 1/2006, pp. 5 e 6.
[7]
Sul punto sia consentito rinviare a L. Longhi, Società comunali e
profitti: la nuova frontiera dei servizi pubblici. Nota a CGCE, sez.
IV sentenza 18 dicembre 2007 (procedimento C-357/06), in Rass. dir. pubbl. europeo, n. 2/2007, pp. 179 ss.
[8] Non
è una questione di proprietà pubblica o privata delle quote, ma di
statuto giuridico (privatistico, nel caso di tali società). Tanto
più, che, come ricordato nel paragrafo 2, i beni che costituiscono
il patrimonio di tale forma di società integrano la garanzia
generica dei creditori ex art. 2740 c.c.
[9] «I beni
dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali».
[10] G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, vol.
IV, Milano, 1958, pp. 6 ss.
[11] Ibidem
[12] La prima
elaborazione compiuta del concetto su un piano giuridico la si deve
ai lavori della Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano
Rodotà, istituita presso il Ministero della Giustizia, con D.M. 21
giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la
modifica del codice civile in materia di beni pubblici.
Sul
punto, cfr. inoltre A. Lucarelli, Note minime per una teoria
giuridica dei beni comuni, in Quale Stato, 3-4/2007, pp.
87 ss..
[13] cfr. art. 1, co. 2, lett. c della proposta di
articolato della Commissione Rodotà.
[14] Fr. 3, I D. 43, 8
(Cels. XXXIX dig.) : « Maris commune usum omnibus hominibus… » ; Fr. 2, I D. I, 8 (Marc. III inst.) : « …omnium communia sunt
illa… et mare… » ; Fr. 13 pr. D. 8, 4 (Ulp. VI op.) : « …mari, quod natura omnibus patet… » ; fr. 13, 7 D. 47, 10
(Ulp. LVII ad ed.) : « …mare commune omnium est », cit. in B.
Biondi, La condizione giuridica del mare e del “litus maris”,
Palermo, 1924, p. 4.
[15] cfr. art. 1, co. 2, lett. d della
proposta di articolato della Commissione Rodotà.
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(pubblicato il
18.1.2012)
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