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| n. 1-2012 - © copyright |
ANDREA NAPOLITANO
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| L’omesso invio da parte della
Segreteria del TAR dell’avviso di pubblicazione della sentenza e, ancor
prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, ‘scusa’ la
proposizione dell’appello oltre il termine di decadenza: riflessioni in
tema di retrocessione del giudizio secondo il nuovo codice del processo
amministrativo
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Con la decisione n. 6850 del 27.12.2011, in
fattispecie riguardante la decadenza dagli studi universitari, il
Consiglio di Stato ha ritenuto scusabile la mancata proposizione
dell’appello nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza del TAR e, quindi, ricevibile l’impugnazione tardiva, per
la circostanza che l’Università appellante non aveva ricevuto – per
errore da parte della Segreteria del primo Giudice – l’avviso del
deposito della sentenza né l’avviso della data dell’udienza di
discussione nel merito del ricorso.
In particolare, la
comunicazione del deposito della sentenza non risultava essere stata
mai effettuata non essendovene traccia nel fascicolo del giudizio
davanti al TAR. La conoscenza della sentenza di primo grado era, in
effetti, avvenuta soltanto in seguito alla sua notificazione da
parte del ricorrente vittorioso, intervenuta dopo oltre un anno
dalla pubblicazione.
Prima ancora, né il difensore regolarmente
costituito in primo grado né l’Ateneo avevano avuto notizia della
data dell’udienza di trattazione perché la comunicazione del decreto
di fissazione era stata spedita presso altro sconosciuto avvocato dl
tutto estraneo al giudizio cui non era stato conferito alcun
mandato.
La decisione in commento si discosta in parte dalla
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la
mancata comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza non
può impedire la decadenza dall’impugnazione. Tale regola si fonda su
due considerazioni.
La prima, che muove dal dato positivo, è che
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della
sentenza mediante deposito in cancelleria e non invece dalla
comunicazione da parte dell’Ufficio del Giudice[1]; la seconda
considerazione è che l'ampiezza del termine consente al soccombente
di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda sicché
la negligenza della parte non può privare di efficacia la regola di
ordine pubblico del passaggio in giudicato delle pronunzie
giudiziali[2].
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione,
grava sulla parte l’onere di controllare periodicamente lo stato del
giudizio facendo uso della opportuna diligenza in rebus suis,
a nulla rilevando le comunicazioni dell’ufficio.
Secondo la
decisione in commento, invece, tale regola generale non può trovare
applicazione nell’ipotesi in cui la parte alla quale non sia
pervenuto l’avviso del deposito della sentenza non abbia neppure
ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione nel merito del ricorso prevista dal comma 3 dell’art.
23, L. Tar (oggi art. 71, comma 5, cod. proc. amm.). Tale
circostanza, infatti, secondo il Consiglio di Stato, ingenera nella
parte “il ragionevole affidamento sul permanere della pendenza
del giudizio” così che si rende “non esigibile” ogni controllo sullo stato del processo “e, segnatamente, sul
deposito e sulla pubblicazione della sentenza che lo ha definito nel
merito”.
Le considerazioni che hanno indotto il Consiglio di
Stato a discostarsi parzialmente dall’orientamento della Corte di
Cassazione sono da ritenere condivisibili e trovano fondamento nelle
peculiarità del rito amministrativo rispetto a quello civile.
Nel processo amministrativo, infatti, la fissazione dell’udienza
di trattazione, come noto, segue all’impulso delle parti dietro
apposita istanza e pertanto fin quando la data dell’udienza stessa
non è comunicata a cura della segreteria, la parte che non ha dato
impulso al processo è ragionevolmente indotta a ritenere che il
giudizio sia senz’altro ancora pendente; diversamente accade nel
giudizio civile, ove le date delle udienze sono fissate dal Giudice
nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori rendendosi perciò quanto
mai opportuna, anzi necessaria, la diligenza delle parti
nell’acquisire contezza dello stato della causa.
In altre parole
mentre nel processo civile le udienze, presto o tardi, vengono
comunque sicuramente fissate dal Giudice, il che impone alle parti
una diligente vigilanza circa l’eventuale fissazione, nel giudizio
amministrativo, invece, ben può accadere che in difetto di esplicita
domanda di fissazione dell’udienza di trattazione, questa non venga
affatto fissata e il giudizio resti dormiente fino alla definitiva
perenzione così che, in assenza di comunicazione ufficiale, non si
rendono necessari controlli sul suo stato. Per quel che riguarda, in
particolare, il controllo sul deposito della sentenza (nella specie
neanche comunicato dal TAR), è perciò comprensibile che esso non sia
effettuato da chi non abbia ricevuto l’avviso di fissazione
dell’udienza di trattazione, restando così convinto, in perfetta
buona fede, della pendenza del ricorso. Non a caso, e del tutto
coerentemente, il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha
definito “non esigibile” ogni controllo sullo stato del
giudizio. Quanto testé riferito vale ancor più per l’Amministrazione
che non ha, evidentemente, alcun interesse a dare impulso al
giudizio ma solamente, come nella specie, a resistere ad esso.
Opportunamente, dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto nella
specie sussistenti i presupposti dell’art. 37 cod. proc. amm. per
qualificare scusabile l’inosservanza del termine di sei mesi per la
proposizione dell’appello[3].
E’ a questo punto da rilevare che
il Consiglio di Stato, dopo aver ritenuto ricevibile l’appello, ha
definito nel merito il ricorso anche se l’errore di spedizione del
decreto di fissazione dell’udienza da parte degli uffici di
segreteria del TAR aveva impedito all’amministrazione resistente di
difendersi nel giudizio di primo grado, ove si era costituita
soltanto formalmente. L’amministrazione era stata, cioè,
sostanzialmente privata di un grado di giudizio.
Ci si domanda,
allora, se il Consiglio di Stato, una volta dichiarato ricevibile
l’appello, a fronte della mancata partecipazione dell’Ateneo al
giudizio davanti al TAR, non avrebbe dovuto rimettere il giudizio al
primo giudice piuttosto che aprire la fase rescissoria
dell’impugnazione.
La risposta impone qualche considerazione
circa l’istituto della rimessione del giudizio.
Il codice di
procedura civile prevede ipotesi tassativamente determinate di
rimessione in primo grado da parte del Giudice d’appello. Si tratta,
dunque, di verificare se una tale tassatività riguardi anche il
processo amministrativo.
L’opportunità della tassatività o meno
dei casi di rimessione al primo giudice dipende dall’esigenza di
contemperamento di due canoni che riguardano la materia delle
impugnazioni e segnatamente: da un lato, l’esigenza di assicurare
che ogni questione venga esaminata in modo compiuto da tutti i
giudici competenti, per legge, a conoscerla (doppio grado di
giurisdizione) la cui stretta osservanza imporrebbe al Giudice di
appello di disporre la riproposizione al primo giudice di ogni
domanda su cui dovesse ritenere viziato il percorso decisionale;
dall’altro lato, l’esigenza che le cause giungano in tempi congrui
ad una decisione (ragionevole durata del processo) la cui rigida
applicazione imporrebbe al Giudice di appello di ridurre al minimo
le ipotesi di rinvio in prima istanza e a conoscere, in nome della
celerità, anche le questioni su cui in primo grado non si è avuta
una corretta pronuncia.
A sostegno della preminenza di
quest’ultimo canone - e della connessa tassatività dei casi di
retrocessione - milita la circostanza dell’assenza di una tutela
costituzionale della regola del doppio grado di giudizio[4] a fronte
della espressa menzione del principio della ragionevole durata tra
quelli che regolano il giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost.
E invero, il nostro sistema processuale civile è orientato nel
senso della circoscrizione dei casi di rimessione al primo Giudice,
concepita come extrema ratio e soltanto allorché il vizio si
configuri di gravità tale da impedire che una decisione possa
passare in giudicato senza che sulla domanda si siano pronunciati
entrambi i giudici.
I motivi i cui agli artt. 353 e 354 cod.
proc. civ., infatti, che determinano il rinvio della causa al
Giudice inferiore, sono tassativi, con la conseguenza che in tutti i
casi non espressamente contemplati deve essere l’organo di giustizia
di grado superiore a decidere[5].
Per quel che concerne il
processo amministrativo, prima dell’entrata in vigore del codice, la
materia trovava disciplina nell’art. 35 della Legge Tar che
riproduceva, in sostanza, le fattispecie di cui agli artt. 353 e 354
c.p.c., sicché la giurisprudenza era fermamente orientata nel senso
che la rimessione della causa al primo Giudice fosse ammissibile
soltanto ove ricorrenti le circoscritte ipotesi ivi
contemplate.
Orbene, con il nuovo codice del processo
amministrativo la materia trova, oggi, specifica e puntuale
disciplina nell’art. 105 cod. proc. amm. rubricato “Rimessione al
primo Giudice”. La norma ripropone i motivi di cui al previgente
art. 35 L. Tar ma, al primo comma, ha introdotto la previsione che
impone al Consiglio di Stato la retrocessione della causa allorché
“… riconosce che è mancato il contraddittorio oppure è stato leso
il diritto di difesa di una delle parti”.
Secondo la nuova
disposizione, dunque, l’istituto della rimessione si pone
esplicitamente a tutela dei principi della difesa e del
contraddittorio, costituzionalmente protetti: la regola del doppio
grado di cognizione – di cui l’istituto della rimessione al primo
giudice costituisce la più concreta espressione – assurge, cioè, a
vero e proprio corollario di tali principi fondamentali. Di talché,
ogni qual volta il Consiglio di Stato dovesse riconoscerne la
lesione, sarebbe tenuto, si ritiene, a demandare nuovamente alla
cognizione del TAR l’intera materia litigiosa.
Per tali
considerazioni, nella particolare fattispecie in esame, il Consiglio
di Stato ben avrebbe dovuto, in applicazione del novello comma 1
dell’art. 105 cod. proc. amm., disporre la rimessione della causa,
atteso che l’amministrazione resistente non era stata messa in
condizione di partecipare al giudizio davanti al TAR. Era così
venuto a mancare del tutto il contraddittorio in primo grado, con
palese menomazione del diritto di difesa[6].
Il caso di specie
rappresenta un esempio di come il Consiglio di Stato possa, oggi,
integrare i casi di rimessione ove dovesse considerare compromesso
il contraddittorio o il diritto di difesa (si pensi anche al caso di
omissione della notificazione del ricorso al TAR ad una parte
necessaria) posto che, nell’ambito del processo amministrativo, il
principio del doppio grado di giudizio ha acquistato, per effetto
della nuova previsione di cui al ripetuto art. 105, comma 1, cod.
proc. amm., pari dignità rispetto al principio della ragionevole
durata.
Ciò si traduce, evidentemente, nell’abbandono del
criterio della tassatività delle ipotesi di retrocessione di cui
agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., giacché la norma del codice
del processo amministrativo, con l’introduzione dell’ulteriore ampia
ipotesi di retrocessione citata, lascia al Giudice superiore ampio
margine di apprezzamento dei presupposti della rimessione intesa a
garantire l’effettività del doppio grado del giudizio quando fossero
da ritenere lesi i generali principi del contradditorio e del
diritto di difesa.
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[1] Così dispone tanto l’art. 327 c.p.c., cui
faceva implicito rinvio l’art. 38 L. Tar, quanto l’art. 92, comma
terzo, c.p.a.
[2] Cfr. Cassazione Civile, Sez. 6^, 29.7.2010, n.
17704 e Cassazione Civile, Sez. Lav., 7.8.2003, n. 11910.
[3] Al
riguardo si aggiunga che oggi il novellato art. 153, secondo comma,
del codice di procedura civile, applicabile anche al processo
amministrativo, ha introdotto la rimessione in termini quale
istituto di carattere generale ove si dimostri che l’essere incorsi
in decadenze dipenda, come nella specie, da causa non imputabile
alla parte.
[4] cfr. Corte Cost. 14 gennaio 1988, n.80 e 14
dicembre 1989, n. 543. Sulla opportunità della previsione
costituzionale del principio del doppio grado di giudizio nel
processo amministrativo cfr. G. Carlotti – M. Fratini, L’appello
al Consiglio di Stato, Milano, 2008.
[5] Cfr. N.
Picardi, Manuale del processo civile, Giuffré, 2010, § 182;
cfr. G. Balena, Il sistema delle impugnazioni civili nella
disciplina vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e
prospettive, in Foro it. 2001, V.
[6] Prima dell’entrata in
vigore del nuovo codice, non mancavano arresti giurisprudenziali del
Consiglio di Stato in tal senso. In proposito: “La mancata
comunicazione della data dell'udienza costituisce del diritto di
difesa e del principio del contraddittorio in violazione dell'art.
23 l. n. 1034/1971 e dell'art. 170 c.p.c. il che impone
l'annullamento della sentenza appellata con rinvio al medesimo
Tar” (Consiglio Stato, sez. VI, 03/05/2010, n. 2522; cfr. anche
Consiglio di Stato, Sez. 5^, 29 dicembre 2009, n.9004 dove si legge
che la mancata comunicazione del biglietto di segreteria costituisce
difetto di procedura che determina nullità della sentenza).
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(pubblicato il
13.1.2012)
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