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| n. 1-2012 - © copyright |
GIAN FRANCO CARTEI
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| Il rischio di costruzione del
concessionario segue la disciplina generale del contratto di
appalto
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Nota a Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 16
dicembre 2011, n. 3200
1. La fattispecie. Risulta di
frequente che nei contratti di concessione di costruzione e gestione
si verifichino aumenti imprevisti dei materiali necessari alla
realizzazione dell’opera oppure o dei compensi per le maestranze. Su
chi ricadono tali maggiori ed inattesi oneri finanziari? Prima di
riferire sulla specifica questione affrontata dalla decisione in
commento merita, peraltro, riportare sinteticamente i fatti che
hanno dato luogo alla vicenda.
In seguito all’aumento del costo
dei materiali da costruzione la società di progetto del
raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della
concessione di costruzione e gestione della Linea 5 della
metropolitana di Milano aveva formulato istanza ai sensi di legge
per il riconoscimento della compensazione relativa al suddetto
aumento. Il Comune di Milano aveva negato il diritto alla richiesta
di compensazione in considerazione che l’aumento dei costi di
costruzione non sarebbe stata ipotesi contemplata dalla convenzione
pattuita dalle parti e che ciò avrebbe contrastato in ogni caso con
la disciplina generale della concessione che limita i casi in cui è
possibile procedere al ripristino dell’equilibrio economico
finanziario ad ipotesi di stretta interpretazione, tra le quali non
ricadrebbero quella attinente ai rischi di costruzione, cui sarebbe
riferibile, altresì, quella relativa all’aumento dei costi dei
materiali. La soluzione prescelta dal Tar Lombardia merita di essere
condivisa in quanto appare ricostruire correttamente lo statuto
della responsabilità del concessionario all’interno della disciplina
del contratto di concessione di lavori pubblici.
2. La ripartizione dei rischi: il quadro normativo.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 15 ter del Codice
dei contratti pubblici, nei contratti di partenariato
pubblico-privato, tra i quali è espressamente richiamata la
concessione di lavori, la disciplina della allocazione dei rischi
avviene «ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari
vigenti»[1]. Siccome ricordato, altresì, nella ricostruzione operata
dal giudice amministrativo, nella disciplina tratteggiata dall’art.
3, comma 11, del Codice dei contratti pubblici le “concessioni di
lavori pubblici” costituiscono contratti aventi le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori « ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformità al presente codice». Del pari, anche l’art.
143, comma 3, prevede che «La controprestazione a favore del
concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati».
Del resto, già nel 2000 la Commissione Europea nella
comunicazione interpretativa sulle concessioni aveva separato la
fase di gestione del servizio rispetto a quella di realizzazione
dell’opera asserendo che il diritto di gestione postula, da un lato,
che il concessionario non sia “direttamente remunerato dall’autorità
aggiudicatrice, ma ott(enga) da questa il diritto di percepire i
proventi derivanti dall’uso dell’opera realizzata”, dall’altro lato,
implica “il trasferimento della responsabilità della gestione”[2].
Ed a rimarcare che l’alea legata al rischio economico resta fenomeno
peculiare delle concessioni, l’esecutivo comunitario aveva precisato
che, in caso di forme di sostegno finanziario, se il potere pubblico
sopporta la maggior parte degli oneri connessi alla gestione
“l’elemento rischio viene a mancare. In tal caso, la Commissione
ritiene che si tratti di un appalto pubblico di lavori e non di una
concessione”[3]. Non diversamente si è espressa la Corte di
Giustizia[4]. A sua volta la Decisione Eurostat 11 febbraio 2004, i
cui contenuti hanno portata vincolante siccome richiamati dall’art.
3, comma 15 ter, del Codice, prevede che, al fine della
determinazione dell’indebitamento pubblico, i beni oggetto delle
operazioni pubblico-privato sono registrabili fuori del bilancio
delle amministrazioni aggiudicatrici (off balance) a
condizione che sussista un sostanziale trasferimento del rischio a
carico del soggetto privato. Ciò che avviene soltanto qualora al
concessionario siano trasferiti i rischi di costruzione, ed
almeno una tra il rischio di disponibilità ed il rischio
di domanda[5]. In particolare, nella categoria dei rischi di costruzione ricadono gli eventi relativi alla
fase di progettazione e di realizzazione dell’opera[6].
Merita,
infine, ricordare che la disciplina del Codice risulta
particolarmente restrittiva riguardo alla possibilità di mutare le
condizioni previste originariamente dal contratto. Secondo l’art.
143, comma 8, infatti, è possibile procedere ad una revisione delle
condizioni contrattuali soltanto nell’ipotesi che le variazioni
dell’equilibrio economico-finanziario originario costituiscano la
conseguenza di scelte direttamente imputabili alla stessa
amministrazione, oppure scaturiscano da modifiche normative, ed in
ogni caso riferibili alle ipotesi comunemente ascritte alla
categoria del factum principis. L’esegesi normativa,
pertanto, sembra sottrarre ogni potestà di scelta
all’amministrazione per tutte le altre ipotesi in cui si verifichi
una modifica dell’equilibrio del piano. Ed in questo senso si muove,
del resto, la giurisprudenza allorché, nell’escludere che possa
costituire legittima causa di recesso contrattuale un qualsiasi
comportamento dell’amministrazione, asserisce che le variazioni “da
un lato, non possono consistere in mere omissioni e dall’altro
possono consistere solo in atti di volontà” che abbiano modificato i
presupposti e le condizioni fondamentali che sottendono l’equilibrio
economico-finanziario del piano[7].
3. Il quadro
decisorio. La questione sottoposta al giudice amministrativo,
pertanto, si appunta sull’interrogativo se al contratto di
concessione, al pari di quanto previsto per il contratto di appalto,
sia applicabile la disciplina del Codice che all’art. 134, quarto
comma -sul punto analoga a quella prevista dall’art. 1664 per il
contratto di appalto privato- secondo cui, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione subisca variazioni, in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di
presentazione dell’offerta «si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento[…]».
Il tribunale lombardo, in considerazione della natura commutativa
del contratto concessorio[8], risponde affermativamente osservando
che la traslazione dei rischi sul concessionario attiene ai rischi
relativi alla gestione dell’opera e non a quelli relativi alla sua
costruzione. Per il resto la disciplina della concessione segue la
disciplina prevista per il contratto di appalto “con la conseguenza
che il rischio di costruzione assunto dal concessionario rimane nei
limiti dell’alea normale tipica dell’appalto di lavori”. In tal
senso deporrebbe l’art. 152 del codice, là dove prevede
espressamente l’applicazione alla finanza di progetto della
disciplina relativa alla programmazione, progettazione ed esecuzione
dei lavori, in cui rientra il disposto del citato art. 133, quarto
comma, nonché la disciplina prevista dall’art. 143 del codice che,
occupandosi della disciplina delle sopravvenienze sull’equilibrio
economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
non riguarderebbe la diversa disciplina delle sopravvenienze
relative ai costi di costruzione. Né tale ricostruzione
risulterebbe, sempre secondo il giudice amministrativo, in contrasto
con la decisione Eurostat che, seppur trasferisce il rischio di
costruzione sul concessionario, si limita a trasferire su
quest’ultimo l’alea normale, per la parte eccedente il normale
rischio di costruzione ben potendosi configurare, invece, meccanismi
compensativi a favore del concessionario.
La pronuncia in esame,
invero, contiene altre considerazioni attinenti specificamente al
contenuto ed alla interpretazione della convenzione stipulata dalle
parti che, per quanto rilevanti ai fini dell’esito della vicenda,
non saranno richiamate nel presente commento.
4. Rilievi
conclusivi. Le conclusioni cui perviene il giudice
amministrativo meritano di essere condivise. Le ipotesi in cui
risulta possibile procedere alla revisione delle condizioni di base
del contratto di concessione debbono essere interpretate
restrittivamente. Sul piano sistematico, infatti, vale il principio
individuato dal Consiglio di Stato, secondo cui la modifica delle
condizioni contrattuali di affidamento, sia prima che dopo
l’aggiudicazione, resta esclusa “perché in ogni caso non vi è la
capacità di agire dell’Ente in tal senso e, inoltre, vi è palese
violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra
i partecipanti alle gare pubbliche”[9]. A sua volta la stessa
Commissione Europea ha sottolineato che i principi del Trattato “si
oppongono a qualsivoglia intervento del partner pubblico successivo
alla selezione di un partner privato che sia tale da pregiudicare la
parità di trattamento tra operatori economici”[10] ed ha asserito
che “Le modifiche che intervengono in fase di esecuzione di un
Partenariato Pubblico Privato, quando non sono contemplate dai
documenti contrattuali, sortiscono l’effetto di rimettere in
discussione il principio di parità degli operatori
economici”[11].
Per altro verso, i profili della gestione non
esauriscono sempre i contenuti della controprestazione del
concessionario[12], né sembrano chiudere ogni possibilità alla
revisione del piano economico finanziario al di fuori delle ipotesi
riconducibili al factum principis. Lo stesso art. 143,
ottavo, richiama a fianco della gestione, anche gli
‘investimenti’, locuzione questa che sembra trascendere la
semplice funzionalità dell’opera per abbracciare, invece, i profili
attinenti alla sua realizzazione. Anche la Commissione
Europea, del resto, non ha mancato di rilevare che il rapporto di
partenariato pubblico-privato, “essendo in genere costituito per la
prestazione di un servizio nell’arco di un periodo di tempo
abbastanza lungo”, occorre che sia “in grado di adattarsi ad alcune
variazioni intervenute nel contesto economico, giuridico o
tecnico”[13].
Ma, al di là dei suddetti dati interpretativi, non
sembra potersi ravvisare alcuna particolare ragione ostativa per
cui, effettuate le indagini in sede di progettazione preliminare
previste dall’art. 93, terzo comma, dello stesso Codice, non sia
possibile ricorrere alla regola di cui all’art. 134, quarto comma
del Codice dei contratti, e prima ancora al principio generale di
cui all’art. 1664 c. c., che riconosce all’esecutore dell’opera il
diritto a percepire un equo compenso nel caso di difficoltà
di esecuzione dell’opera per cause geologiche o simili. La
disposizione risulta, infatti, applicabile ai contratti pubblici di
appalto e concessione in virtù delle norme di cui all’art. 2, quarto
comma, e 3, undicesimo comma, del Codice.
Merita, infine,
ricordare che la disposizione di cui all’art. 176, quinto comma,
lett. a, dello stesso Codice, seppur con riferimento
all’ipotesi del general contractor, allorché attribuisce al
contraente generale la responsabilità dell’esecuzione dell’opera,
pone espressamente a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali
varianti indotte, oltre che dalle ipotesi riferibili al factum
principis, altresì, alla ‘sorpresa geologica’[14].
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[1] Sulle varie figure di partenariato e sulla
gestione dell’opera pubblica quale criterio ordinante delle
fattispecie di partenariato pubblico-privato sia consentito rinviare
da ultimo a G. F. Cartei, Le varie forme di partenariato
pubblico-privato. Il quadro generale, in Il partenariato
pubblico-privato. Modelli e strumenti, a cura di G. Cerrina
Feroni, Torino, Giappichelli, 2011, p. 10 ss.; sul tema del PPP si
v. Il partenariato pubblico-privato (Concessioni Finanza
di progetto Società miste Fondazioni), a cura di M. P. Chiti,
Napoli, Editoriale scientifica, 2009.
[2] Commissione delle
Comunità Europee, Comunicazione interpretativa sulle concessioni
nel diritto comunitario, in Foro it., 2000, IV, p. 400
(punto 2.1.2), con nota di A. Barone e U. Bassi, La comunicazione
interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario: spunti
ricostruttivi; quanto, in particolare, alla responsabilità di
gestione questa tocca una sfera molto ampia, giacché “investe al
tempo stesso gli aspetti tecnici, finanziari, e gestionali
dell’opera. Spetta, pertanto, al concessionario, ad esempio,
effettuare gli investimenti necessari perché l’opera possa utilmente
essere messa a disposizione degli utenti e sopportare l’onere di
ammortamento. Inoltre, il concessionario assume non soltanto i
rischi inerenti ad una qualsiasi attività di costruzione, ma dovrà,
altresì, sopportare quelli connessi alla gestione e all’uso abituale
dell’impianto”.
[3] Commissione Europea, op. ult. cit.,
punto 2.1.2.
[4] Corte di Giustizia delle Comunità Europee -sez.
III- sentenza 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c.
Italia, in questa rivista.
[5] La decisione è consultabile
all’indirizzo
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-11022004-AP/EN/2-11022004-AP-EN-HTML;
in tema si richiama la circolare interpretativa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27/3/2009; per un’analisi complessiva L.
Martiniello, Analisi dei rischi nelle Partnership Pubblico
Private e riflessi contabili della decisone Eurostat 2004, in Finanza di progetto. Temi e prospettive (Approfondimenti
sistematici ed interdisciplinari), a cura di G. F. Cartei e M.
Ricchi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, p. 589 ss.
[6] La
decisione precisa il contenuto di ciascuna tipologia di rischio; si
richiama Unità Tecnica Finanza di Progetto, Partenariato
Pubblico-Privato per la realizzazione di opere pubbliche: impatto
sulla contabilità nazionale e sul debito pubblico, Roma, 30
giugno 2004, p. 7 ss.
[7] Tar Toscana, sez. II, 25 gennaio 2002,
n. 1716, www.giustamm.it
[8] Sulla natura commutativa e non
aleatoria del contratto di concessione, M. Ricchi, Finanza di
progetto, contributo pubblico, controllo ed equità, in Dir.
ec., 2006, p. 580; contra A. Tullio, La finanza di progetto:
Milano, Giuffrè, 2003, p. 186 ss.
[9] Cons. Stato, sez. V, 18
gennaio 2006, n. 126, www.giustamm.it.
[10] Commissione delle
Comunità Europee, Libro verde relativo ai Partenariati
Pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e
delle concessioni (punto 42), COM (2004) 327 def.
[11] Ivi (punto 49); merita ricordare che la stessa Commissione in
precedenza ha affermato che “qualora il concessionario riceva, in
maniera diretta o indiretta, durante la vigenza del contratto o
anche alla scadenza di questo, una remunerazione (sotto forma di
rimborso, ripianamento perdite o altro) diversa da quella derivante
dalla gestione, il contratto non potrebbe più essere qualificato
come concessione”, in Comunicazione interpretativa sulle
concessioni nel diritto comunitario, cit. (punto 2.1.2,
p. 7 nota n. 9).
[12] La disciplina delle concessioni di lavori
pubblici contempla, come noto, la possibilità che il soggetto
concedente conferisca un contributo economico al concessionario;
sulla questione si richiama l’analisi di M. Ricchi, Finanza di
progetto, contributo pubblico, controllo ed equità, cit.,
p. 575 ss.; sulla possibilità che alla previsione del diritto di
gestire l’opera sia possibile accompagnare un prezzo, di recente
Cons. Stato, sez. V, 26 gennio 2011, n. 591, in questa rivista.
[13] A tal fine, secondo l’esecutivo comunitario, qualora
l’autorità aggiudicatrice “desideri, per ragioni precise, avere la
possibilità di modificare determinate condizioni dell’appalto dopo
la scelta dell’aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente tale
possibilità di adeguamento, così come le sua modalità di
applicazione, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri”,
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee
sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici
e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati
istituzionalizzati (PPPI), 5 febbraio 2008, C(2007) 6661
(punto 3).
[14] Sia consentito rinviare a G. F. Cartei, Interesse pubblico e rischio: il principio di equilibrio
economico-finanziario nella finanza di progetto, in Finanza
di progetto. Temi e prospettive, a cura di G. F. Cartei e M.
Ricchi, cit., p. 24 ss.
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(pubblicato
l'11.1.2012)
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