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| n. 1-2012 - © copyright |
ANTONINO ILACQUA
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| Brevi note sul concetto di controllo
analogo
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L’art. 113 comma 4 T.U.E.L. stabilisce che gli enti
locali possano avvalersi, per la gestione diretta dei servizi
pubblici locali attribuiti alla loro competenza, di società di
capitali con partecipazione totalitaria di capitale pubblico (cd. in house pura), a condizione che gli enti pubblici titolari
dell’intero pacchetto azionario esercitino, sulla società di
capitali, un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società partecipata realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano.
Il punto controverso della citata disposizione
riguarda i tratti essenziali del «controllo analogo» e, nel silenzio
della legge, è spettato ancora una volta alla giurisprudenza
(comunitaria e nazionale) riempire di contenuti concreti la
condizione di «controllo analogo», richiesta dal legislatore
nazionale per legittimare l’affidamento di servizi pubblici locali in house a favore delle società a capitale interamente
pubblico.
Sul tema, la prima rilevante pronuncia è quella della
Corte di Giustizia 13 ottobre 2005, causa C-458/03.
Con la
sentenza cd. “Parking Brixen”, infatti, i Giudici comunitari hanno
approfondito il tema relativo all’affidamento diretto di pubblici
servizi, pervenendo ad una più puntuale individuazione dei caratteri
del controllo che l’ente deve poter esercitare sulla società
affidataria del servizio pubblico.
Secondo la Corte di giustizia,
il controllo esercitato dall’autorità pubblica concedente deve
essere tale da consentire di influenzare le decisioni dell’ente
concessionario: “(…) Deve trattarsi di una possibilità di
influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni importanti (…)” (punto 65 sentenza cd.
“Brixen”).
In altri termini, secondo l’orientamento comunitario
consolidatosi nel tempo, per “controllo analogo” si intende un
rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica;
tale situazione si verifica, in particolare, quando sussiste un
controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico
sulla società. In questi casi, dal momento che la società non è
soggetto terzo rispetto all’ente pubblico, risulta coerente con i
principi comunitari l’affidamento diretto del servizio.
Si noti
bene come i criteri europei non contengono riferimenti quantitativi;
si guarda, infatti, all’effettività della partecipazione pubblica
dominante, desumibile anche attraverso clausole statutarie o patti
parasociali che assicurino preminenza della mano
pubblica.
Chiarificatrice è, sul punto, la sentenza Stadt / Halle
dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03, con la quale la Corte di
giustizia ha negato la possibilità dell’affidamento diretto in
house ad una società che vedeva una minima partecipazione del
privato, affermando testualmente che “(…) la partecipazione, anche
minoritaria, di un impresa privata al capitale, alla quale partecipi
anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni
caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società
un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi
(…)”, e tanto, prosegue la Corte, per la fondamentale ragione che
qualunque investimento privato in un’impresa obbedisce a
considerazioni proprie degli interessi privati e persegue degli
obbiettivi che non sono di interesse pubblico, laddove un rapporto
tra un’autorità pubblica ed i suoi "servizi", sottostà
esclusivamente ad esigenze proprie del perseguimento di obbiettivi
di interesse pubblico.
L’investimento privato è, dunque,
incompatibile con il perseguimento degli interessi pubblici; e lo è
anche quando sia minimale, cioè non in grado di incidere sulla guida
della società, per il solo fatto di esserci.
Lo stesso
principio, vale a dire l’esigenza che il capitale della società in
house non sia aperto ad azionisti privati, è desumibile anche nella
causa C-410/04, anch’essa portata al vaglio della Corte di giustizia
e meglio conosciuta quale caso Mödling.
Si legge infatti nella
sentenza del 6 aprile 2006: “(…) la partecipazione, ancorché
minoritaria, di un’impresa privata nel capitale di una società alla
quale partecipa pure l’autorità pubblica concedente esclude in ogni
caso che la detta autorità pubblica possa esercitare su una tale
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Quindi, se la società concessionaria è una società aperta, anche
solo in parte, al capitale privato, tale circostanza impedisce di
considerarla una struttura di gestione «interna» di un servizio
pubblico nell’ambito dell’ente pubblico che la detiene (…)”
(punti 31 e 32).
In quest’ultima pronuncia, l’arte maieutica
della Corte si è spinta ancora oltre, richiedendo che la proprietà
azionaria totalitaria in mano pubblica debba sussistere non solo nel
momento genetico del rapporto, ma anche in quello funzionale, ossia
durante l’intera vita societaria, e debba essere garantita da
appositi e stabili strumenti giuridici (ad esempio, il divieto
statutario di cedibilità delle azioni).
L’eventuale mutamento
della compagine sociale della partecipata (con l’ingresso anche
minoritario di privati) durante la vigenza di un contratto di
gestione diretta del servizio pubblico locale, infatti, avrebbe come
conseguenza l’affidamento di una concessione di servizi pubblici ad
una società mista senza una procedura "aperta", con evidente
violazione degli obiettivi perseguiti dal diritto
comunitario.
Simile orientamento risulta condiviso anche dal
Consiglio di Stato che, con decisione plenaria n. 1/2008, ha
precisato come: “(…) in mancanza di una stabile e certa
incedibilità delle azioni, il rispetto delle regole della
concorrenza sarebbe rimesso (come non è ragionevolmente consentito)
alla costante vigilanza degli altri operatori del settore, i quali
dovrebbero verificare, per tutta la durata del rapporto sorto per
affidamento diretto, la permanenza in mano pubblica del capitale (…)”.
Individuati, in astratto, i tratti essenziali del controllo
analogo appare necessario cercare di ricostruirne, nello specifico,
il contenuto.
Partendo dall’assunto che: la partecipazione
pubblica totalitaria non necessariamente assicura un potere diretto
immediato sulle strategie e sugli indirizzi della società, occorre
accertare in concreto gli strumenti operativi di «controllo
strutturale» contenuti nell’atto costitutivo, nello statuto e/o nei
patti parasociali della società in house.
La verifica operata
dalla giurisprudenza sul «controllo analogo» è, infatti, rivolta più
recentemente, alla ricerca di clausole o prerogative che
conferiscano agli enti locali titolari di quote societarie reali
capacità di controllo sull’attività decisionale dell’organismo
societario, anche attraverso la vigilanza sugli organi societari
(Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione).
Detto
controllo, peraltro, va esercitato non soltanto in termini
propulsivi o propositivi quanto, piuttosto e principalmente, in
termini di esercizio di facoltà dirette a paralizzare le decisioni o
le proposte che si pongano in contrapposizione con gli interessi
pubblici degli enti locali nel cui ambito territoriale si esplica il
servizio.
In merito, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato
che: “(…) il controllo si sostanzia in un rapporto equivalente,
ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione
gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo
gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente
societario (…)” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio
2005, n.168).
Gli elementi caratterizzanti il controllo si
manifestano, allora, in quegli strumenti che materializzano
l’esistenza di un controllo peculiare, sia sulle procedure formali
di adozione delle decisioni inerenti alle obbligazioni contrattuali,
sia sulle politiche e strategie industriali, per assicurare che non
si sviluppino in contrasto con le effettive esigenze e necessità
degli enti pubblici azionisti.
Avvalendoci della già richiamata
pronuncia del Consiglio di Stato n. 1/2008, della quale si dirà,
comunque, più diffusamente in seguito, possiamo riconoscere alcune
delle condizioni e/o clausole pattizie idonee a garantire la
sussistenza del controllo analogo:
a. la società
concessionaria non deve essere aperta, neanche in parte, a capitali
privati;
b. il socio pubblico deve avere il potere di
nomina e revoca degli amministratori;
c. il consiglio di
amministrazione della società partecipata non deve avere rilevanti
poteri gestionali ed all’ente pubblico controllante deve essere data
la possibilità di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che
il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza dei
soci (cfr. già citato Consiglio di Stato, n.
1514/2007);
d. l’impresa non deve avere acquisito una
vocazione commerciale tale da rendere incerto il controllo dell’ente
pubblico. E’ sintomatico, al riguardo: l’ampliamento dell’oggetto
sociale; l’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad
altri capitali; l’espansione territoriale dell’attività della
società (cfr. Corte di Giustizia C.E. 10 novembre 2005,
C-29/04);
e. le decisioni più importanti devono essere
sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante[1];
f. l’ente pubblico proprietario, nel cui bilancio vanno poi a confluire
i risultati economici, positivi e negativi, della partecipata, deve
avere un penetrante controllo sul bilancio di quest’ultima, atteso
che la mala gestio e/o il dissesto della società in house
providing comporta, per un verso, la negazione dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per
l’altro, lo sviamento di pubblico denaro dal fine primario del
soddisfacimento dell’interesse collettivo;
g. l’ente
pubblico proprietario deve avere il controllo sulla qualità del
servizio erogato, approvando apposite carte di servizi vincolanti
per il gestore;
h. l’ente pubblico proprietario deve
disporre di poteri ispettivi diretti e concreti, tanto da poter
visitare e /o controllare i "luoghi di produzione";
i. l’ente pubblico proprietario deve avere totale autonomia decisionale
in tema di strategie e politiche aziendali.
Non essendovi alcuna
tassatività in merito ai patti parasociali idonei a garantire al
socio pubblico quella forma di controllo richiesta dalla legge per
poter procedere ad un affidamento diretto, la giurisprudenza
amministrativa ha individuato ulteriori elementi sintomatici del
controllo analogo:
• la presenza di un apposito Comitato di
Controllo sulla gestione della società costituito dall’ente pubblico
e “composto da cinque membri, presieduto dal Sindaco o
dall’organo da questi delegato, dal direttore generale del comune se
nominato o dal segretario comunale, dal dirigente del settore
finanziario del comune ovvero dal dirigente del settore competente
in relazione alla materia oggetto della decisione, indicato per
ciascun caso in via discrezionale dal Sindaco, e da due consiglieri
comunali individuati dal consiglio stesso in unica votazione.
Ciascun consigliere comunale potrà esprimere una sola preferenza. Il
Comitato assume le proprie decisioni in base a regolamento interno
adottato dalla Giunta comunale ed è operativo fin dalla data di
approvazione del presente statuto con la presenza dei tre membri di
diritto” (cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione I, sentenza 21 dicembre
2006, n. 2407);
• in caso di atti di straordinaria
amministrazione, la preventiva comunicazione scritta ai soci
pubblici dalla quale dovrà risultare con chiarezza l’argomento
oggetto di decisione unitamente all’eventuale parere del Collegio
Sindacale;
• in caso di atti di straordinaria amministrazione, la
preventiva trasmissione di una relazione illustrativa al comitato di
controllo sulla gestione costituito dai soci pubblici con
l’attribuzione al medesimo comitato di un potere di veto o di
avocazione della decisione all’assemblea dei soci;
• la
determinazione dell’O.d.G. del Consiglio di amministrazione, il che
garantisce esattamente il controllo dell'indirizzo strategico ed
operativo della società;
• l’indicazione dei dirigenti da parte
dei soci pubblici;
• l’elaborazione delle direttive sulla
politica aziendale.
In conclusione, quindi, secondo una lettura
conforme ai principi comunitari e nazionali, il problema del
controllo analogo non può risolversi in termini astratti, dovendosi
piuttosto verificare, caso per caso, l’esistenza di una relazione di
tendenziale immedesimazione tra la società diretta affidataria e
l'ente pubblico titolare della partecipazione totalitaria, tenendo
conto sia della specifica articolazione organizzativa e gestionale
della società sia, in presenza di più enti pubblici soci, della
natura dei rapporti intercorrenti tra gli stessi e dei poteri loro
spettanti in ordine alla gestione societaria (cfr. Consiglio di
Stato,decisione del 9 marzo 2009, n. 1365).
Connesse al tema del
controllo analogo sono le problematiche attinenti alla possibilità
di individuare responsabilità contabili / amministrative, sottese
alla gestione delle società in mano pubblica, sia in capo agli
organi propri della stessa società sia, soprattutto, in capo ad
amministratori e dirigenti dell’ente pubblico proprietario, nel cui
bilancio, lo si ripete, vanno a confluire i risultati economici
della partecipata.
Per quanto concerne l’ipotesi di
responsabilità amministrativa degli enti pubblici affidanti la
gestione del servizio pubblico a società in house providing,
appare opportuno sintetizzare i risultati a cui è finora pervenuta
la giurisprudenza la quale, già in una sentenza della Corte dei
Conti, sez. giurisd. Lazio, del 10 settembre 1999, n.1015, ha
ravvisato “(…) la responsabilità per culpa in vigilando a carico
dei Sindaci di un Comune che nel corso del loro mandato avevano
omesso di controllare il generale andamento della gestione di una
S.p.A. (costituita per la gestione di un servizio sociale),
tralasciando di esercitare l’azione sociale di responsabilità nei
confronti degli amministratori di questa resisi responsabili di una
gestione sprezzante delle regole di economicità, efficienza ed
effi-cacia (…)”.
E, si badi, ciò anche in considerazione del
fatto che l’ente proprietario era l’unico azionista della società,
con il conseguente grave pregiudizio per la finanza pubblica dovuto
ai sistematici finanziamenti che il Comune erogava al fine di
coprire le costanti perdite generate dalla cattiva gestione della
S.p.A.
Analogamente, la Corte dei Conti, sez. giurisd. per la
Regione Marche che, nella sentenza del 12 luglio 2005, n.492, ha
riconosciuto la responsabilità erariale nell’operato di un Comune
che aveva provveduto alla ricapitalizzazione di una società
partecipata dal medesimo ente, atteso che “(…) prima di assumere
la decisione il Consiglio Comunale avrebbe dovuto valutare
accuratamente le ragioni del dissesto e, soprattutto, accertare se
esistevano le condizioni per ripianare la Società e renderla
veramente operativa (…)”.
Dunque, pare logico e coerente con
le premesse fin qui effettuate ammettere la possibilità di adire la
Corte dei Conti per far valere la responsabilità di amministratori e
dirigenti degli enti pubblici in caso di danno all’erario scaturente
dal dissesto delle società in house, in quanto non solo essi
hanno il dovere di vigilare sull’andamento della gestione
finanziaria dei servizi pubblici “esternalizzati” ma, soprattutto,
perché sono essi stessi i diretti responsabili delle scelte
economiche da questa realizzate tanto che, si ripete, la
giurisprudenza e la legislazione nazionale e comunitaria concordano
nella possibilità di escludere l’applicabilità delle procedure di
evidenza pubblica solo qualora il “controllo analogo” di cui
all’art.113, comma 5, lett. c) si concreti in una sorta di
veto della P.A. in ordine alle decisioni inerenti all’attività
societaria.
In tal senso, si è espressa anche l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, con la più volte citata
decisione n. 1/2008, ha ribadito la necessità di una interpretazione
restrittiva dei requisiti dell’in house providing, chiarendo
che: “(…) la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma
non sufficiente, servendo maggiori strumenti di controllo da parte
dell’ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In
particolare: a) lo statuto della società non deve consentire che una
quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata
a soggetti privati; b) il consiglio di amministrazione della società
non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’ente pubblico
controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori
rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente
alla maggioranza sociale; c) l’impresa non deve avere acquisito una
vocazione commerciale che rende precario il controllo dell’ente
pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento
dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a
breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale
dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero; d) le
decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio
preventivo dell’ente affidante. In sostanza si ritiene che il solo
controllo societario totalitario non sia garanzia della ricorrenza
dei presupposti dell’in house, occorrendo anche un’influenza
determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni importanti; ne consegue che l’in
house esclude la terzietà, poiché l’affidamento avviene a favore di
un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica,
si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell’ente
affidante che è in grado di determinarne le scelte, e l’impresa è
anche sotto l’influenza dominante dell’ente. Da ultimo, sempre in
aggiunta alla necessaria totale proprietà del capitale da parte del
soggetto pubblico, si è ritenuto essenziale il concorso dei seguenti
ulteriori fattori, tutti idonei a concretizzare una forma di
controllo che sia effettiva, e non solo formale o apparente: a) il
controllo del bilancio; b) il controllo sulla qualità della
amministrazione; c) la spettanza di poteri ispettivi diretti e
concreti; d) la totale dipendenza dell’affidatario diretto in tema
di strategie e politiche aziendali (…)”.
Con riferimento
alla responsabilità contabile degli amministratori delle società
partecipate, va rilevato come la presenza di capitali pubblici nelle
S.p.A. cosiddette “in mano pubblica” pone la questione relativa
all’assoggettabilità dei suoi amministratori e/o funzionari alle
norme proprie della responsabilità amministrativa.
La risoluzione
del problema, tuttavia, non può prescindere dalla definizione, sia
pur sommaria, di responsabilità contabile nonché dalla rivisitazione
della sua evoluzione storica.
La giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce la responsabilità contabile - amministrativa
come quel particolare tipo di responsabilità per danno arrecato
alle pubbliche amministrazioni da comportamenti illeciti, dolosi o
colposi, di soggetti legati alle medesime amministrazioni da
rapporti d’impiego o di servizio, di diritto o di fatto.
La
responsabilità in esame, i cui riferimenti normativi si rinvengono
nell’art. 52 R.D. 1214/’34 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei
conti) e nell’art. 82 R.D. 2440/’23 (Legge sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), trae diretto
fondamento dal principio generale sancito all’art. 28 della Carta
costituzionale, in base al quale i funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti.
Essa è attratta alla giurisdizione
esclusiva della Corte dei conti, rientrando specificamente nelle
“materie di Contabilità Pubblica” di cui all’art. 103, comma 2,
Cost.
Inizialmente limitato ai soli funzionari delle pubbliche
amministrazioni nell’esercizio dei poteri autoritativi, l'ambito di
applicazione della responsabilità amministrativa è stato
successivamente esteso dapprima agli organi degli enti pubblici
economici, poi anche agli amministratori delle società in
partecipazione pubblica (totalitaria e/o mista).
Punto di
partenza è stata la progressiva espansione del concetto di attività
amministrativa.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, si
esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono
pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei
limiti consentiti dall’ordinamento, si perseguono le finalità
proprie dell’amministrazione pubblica mediante un’attività
disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato.
Da ciò
si desume che, essendo gli enti pubblici economici allocati a pieno
titolo tra i soggetti pubblici, anche quando operino in regime
imprenditoriale con strumenti privatistici, non vi è dubbio che i
loro organi, in quanto organi di organismi pubblici, possano
incorrere nella responsabilità amministrativa in tutti i casi di mala gestio.
Alla stessa conclusione si addiviene anche
per gli amministratori delle società in house pure (società a
capitale interamente pubblico), data la natura sostanziale di
amministrazione pubblica che va loro riconosciuta, nonostante
l’abito formale di società per azioni che rivestono[2] (in
giurisprudenza, infatti, per spiegare l’in house providing è
stata finanche evocata la figura della delegazione
interorganica).
Maggiormente articolato appare invece il discorso
con riferimento alle società a capitale misto (pubblico e privato)
per le quali, non perdendo le stesse la natura di enti privati per
il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da
conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, non
si è potuta utilizzare la nozione per così dire “allargata” di
attività pubblica.
Per radicare la responsabilità contabile anche
in capo agli organi delle società in house spurie, la giurisprudenza
ha quindi dovuto riscrivere il concetto di rapporto di servizio,
facendolo prescindere dalla natura privatistica del soggetto esterno
cui è affidata l’attività e/o dello strumento contrattuale con il
quale si sia costituito il rapporto.
Secondo l’orientamento
consolidato della Corte di cassazione, infatti, l’affidamento da
parte di un ente pubblico, ad un soggetto esterno, della gestione di
un servizio pubblico costituisce una relazione funzionale incentrata
sull’inserimento del soggetto medesimo nell’organizzazione
funzionale dell’ente pubblico con conseguente possibile
configurabilità della responsabilità per danno erariale in capo ai
suoi amministratori, a prescindere dalla natura giuridica
dell’atto di investitura - provvedimento, convenzione, contratto - o
da quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica
o fisica, privata o pubblica[3].
Ciò posto, tuttavia, non
sempre gli organi della società mista possono incorrere nella
responsabilità contabile, potendosi tale ipotesi configurare solo
nei casi di mala gestio produttiva di danni diretti.
In
particolare, proprio con riguardo alla gestione degli amministratori
di società miste, la giurisprudenza recente distingue tra danno
indiretto (responsabilità in cui gli organi sociali possono
incorrere nei confronti della società) e danno diretto
(responsabilità che essi possono assumere direttamente nei confronti
di singoli soci o terzi).
La configurabilità della responsabilità
contabile dell’amministratore o del componente di organi di
controllo della società partecipata dall’ente pubblico non incontra
particolari ostacoli nei casi di danni diretti, quando cioè l’ente
pubblico sia stato direttamente danneggiato dall’azione
illegittima.
La presenza dell’ente pubblico all’interno della
compagine sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia
strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed abbia
implicato l’impiego di pubbliche risorse non può sfuggire agli
organi della società e non può comportare, per loro, una peculiare
cura nell’evitare comportamenti tali da compromettere la ragione
stessa di tale partecipazione sociale dell’ente pubblico o che
possano comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio
di quest’ultimo[4].
Tipico esempio di responsabilità
contabile è il danno all’immagine dell’ente pubblico che derivi da
atti illegittimi posti in essere dagli organi della società
partecipata[5].
Diversa è invece la conclusione da trarre ove il
danno venga cagionato al patrimonio della società partecipata.
In
tal caso, infatti, non sussiste un danno erariale inteso come
pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell’ente pubblico
che è socio della società mista.
La ben nota distinzione tra
la personalità giuridica della società di capitali e quella dei
singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell’una rispetto
agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio
pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi
sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente:
patrimonio che è e resta privato[6].
In conclusione, gli
organi delle società miste sono assoggettabili alle norme proprie
della responsabilità amministrativa solo nei casi in cui il loro
comportamento abbia arrecato danni diretti nella sfera giuridico -
patrimoniale del socio ente pubblico, non invece nelle ipotesi in
cui il danno prodotto sia indiretto, cioè inferto al patrimonio
sociale, per il qual caso la responsabilità rimane disciplinata dal
codice civile.
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[1] Cfr. Consiglio di Stato, decisione n. 5/2008,
con la quale la V Sezione, confermando la sentenza emessa in primo
grado dal T.A.R. per la Lombardia, ha ritenuto insussistente il
controllo analogo esercitato su una società in house il cui
oggetto sociale era la gestione di tutto il ciclo della nettezza
urbana, sul presupposto che l’ente pubblico non esercitava alcun
controllo sugli organi societari ed il Consiglio di amministrazione
aveva poteri limitati soltanto da quelli dell’Assemblea dei soci.
[2] Cfr. Corte di Cass. S.U., n. 27092/’09.
[3] Cfr. Corte
di Cass., S.U. n. 26806/’09.
[4] Cfr. già citata Corte di Cass.,
S.U. n. 26806/’09.
[5] Cfr. Corte di Cass. S.U., n. 14297/’07.
[6] Cfr. già citata Corte di Cass., S.U. n. 26806/’09.
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(pubblicato il
5.1.2012)
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