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| n. 1-2012 - © copyright |
ANIELLO CERRETO
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| Sulla pretesa inammissibilità
dell’appello cumulativo nel processo amministrativo
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1. Le due sentenze del Consiglio di Stato oggetto
di esame; 2. La massima di diritto romano ed il c.p.c. del 1865; 3.
Il codice di procedura civile del 1940 e successive modificazioni:
orientamenti oscillanti della Corte di Cassazione; 4. Presa di
posizione della Cassazione a sezioni unite; 5. Auspicio per un
riesame della problematica da parte del Consiglio di
Stato.
1. Le due sentenze del Consiglio di Stato
oggetto di esame.
Il Consiglio di Stato si è recentemente
pronunciato in due occasioni sul problema dell’appellabilità con
unico atto di due o più sentenze di primo grado ed è pervenuto alla
conclusione dell’inammissibilità dell’appello cumulativo, per il
semplice fatto che erano state impugnate due sentenze distinte senza
valutare in alcun modo l’identità o meno delle parti e del contenuto
della controversia[1]
L’inammissibilità è stata desunta dal
principio secondo cui spetterebbe solo al giudice di appello il
potere discrezionale di riunire i ricorsi connessi avverso più
sentenze di primo grado in funzione dell’economicità e della
speditezza dei giudizi e al fine di prevenire la possibilità di
contrasto tra i giudicati, mentre l’iniziativa delle parti di un
appello unico avverso più sentenze verrebbe a sottrarre al giudice
il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di
situazioni processuali confuse o inestricabili. Tale tesi è stata
corroborata con il richiamo di disposizioni del vigente codice di
procedura civile e del Codice del processo amministrativo, approvato
con decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104[2] .
2. La
massima di diritto romano ed il c.p.c. del 1865.
Si Tratta di
“vexata quaestio” che affonda le sue radici nel processo di diritto
romano, che è sintetizzata nella seguente massima:”ubi duplex fertur
sententia, ibi duplex appellatio est necessaria”[3].
Da questa
massima il c.p.c. del 1865 si discostò espressamente in due ipotesi:
istanza di revocazione con un solo atto di due o più sentenze
pronunciate nello stesso giudizio (art.500) e ricorso per cassazione
con un solo atto avverso più sentenze pronunciate nello stesso
giudizio (art.521, ultimo comma che richiama le disposizioni
dell’art. 500).
Autorevole dottrina dell’epoca ritenne di poter
ammettere anche l’appellabilità con un unico atto di due o più
sentenze tra loro connesse in virtù del principio di libertà delle
forme, salvo il potere del giudice di appello di ordinare la
separazione delle cause per le quali fossero insussistenti i
presupposti per una trattazione unitaria della controversia[4]
3. Il codice di procedura civile del 1940 e successive
modificazioni: orientamenti oscillanti della Corte di
Cassazione.
La problematica si è riproposta anche con il
codice di procedura civile del 1940 il quale, innovando rispetto
all’art. 481 c.p.c. del 1865 che ammetteva l’impugnazione immediata
di qualsiasi sentenza di primo grado salvo quelle dichiarate
inappellabili dalla legge, aveva introdotto originariamente la
disposizione di cui all’art. 339, 2° comma[5], in base alla quale
“le sentenze parziali possono essere impugnate soltanto insieme alla
sentenza definitiva“. Per cui la Corte Cassazione aveva
immediatamente ritenuto ammissibile l’impugnazione cumulativa della
sentenza parziale insieme alla sentenza definitiva[6]
Ma poi la
Corte di Cassazione, sia pur con alcune incertezze, si era
prevalentemente orientata ad escludere l'ammissibilità
dell'impugnazione con unico atto di più sentenze emesse in
procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti[7]
L'inammissibilità non rappresenterebbe, tuttavia, un principio
assoluto, dovendosi tener conto dei casi di impugnativa cumulativa
espressamente previsti dalla legge e di limitate eccezioni, che
secondo un indirizzo più rigoroso, si risolverebbero nell'esistenza
di una unitarietà del rapporto processuale. Ciò significherebbe
ammettere l'impugnazione cumulativa allorchè si tratti di sentenze
pronunciate tra le stesse parti e nell'ambito di un unico
procedimento, sia pure in diverse fasi e gradi, come nel caso di
sentenza e relativa ordinanza di correzione[8]; di sentenza non
definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva
sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva
del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di
rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni
siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due
pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima
causa che investano l'una il merito e l'altra una questione
pregiudiziale.
La ragione di detta inammissibilità consisterebbe
nel fatto che fuori di detti casi non rientra nei poteri della parte
dar luogo inizialmente ad un unico giudizio in sede di impugnazione
con sovvertimento dell’ordinario corso dei giudizi, ed il giudice
non ha il potere di disporre la separazione dei giudizi
illegittimamente riuniti[9].
Ma accanto all'indirizzo esegetico
di carattere restrittivo sopra descritto, si è venuto formando anche
un orientamento che si potrebbe definire più "aperto" cui ha
contribuito un consistente numero di pronunce, soprattutto in
materia tributaria.
E’ stato inizialmente osservato che,
applicandosi ai sensi dell’art. 359 c.p.c. al giudizio di appello le
norme del processo di primo grado se non incompatibili., il rapporto
di connessione tra le sentenze consentirebbe alle parti di
promuovere un’unica impugnazione , salva la facoltà del giudice di
appello di separare le cause ai sensi dell’art. 103, 2° comma,
c.p.c.[10]
Inoltre, è stato precisato che in presenza di
un’impugnazione cumulativa inammissibile va valutato, in
applicazione del principio di conservazione degli atti, l’unico
ricorso che possa ritenersi ammissibile[11].
Si è gradualmente
pervenuto ad una decisa individuazione degli elementi necessari per
l'impugnazione cumulativa, consistenti essenzialmente nella identità
delle parti e delle questioni trattate nelle sentenze impugnate
cumulativamente, nella espressa indicazione delle più sentenze
impugnate nell'unico atto di impugnazione cumulativa e nella
manifestazione non equivoca della volontà di impugnarle
tutte[12].
Peraltro, altre decisioni della Suprema Corte che
sembrerebbero voler escludere l'ammissibilità dell'impugnazione
cumulativa, in effetti confermano “a contrario” la posizione sopra
espressa, in quanto l’inammissibilità viene dichiarata avendo cura
di precisare che le sentenze contestate riguardano parti diverse[13]
o distinte controversie[14] venendo, quindi, a mancare l'elemento
dell'identità delle parti e/o delle questioni trattate.
Per cui ,
se si valuta attentamente il complesso panorama di eccezioni alla
regola generale dell'inammissibilità dell'impugnazione cumulativa,
appare evidente come la casistica ruoti sostanzialmente intorno alla
circostanza che tra le due (o più) controversie decise con una
pluralità di sentenze (cumulativamente impugnate) sussistano
(soprattutto con riferimento all'identità dei soggetti coinvolti e
delle questioni trattate) ragioni di connessione tali che ne
avrebbero giustificato la trattazione unitaria fin
dall'inizio.
4. Presa di posizione della Cassazione a sezioni
unite.
Nel 2009 è stata specificamente portata all’attenzione
delle Sezioni unite della Corte di Cassazione l’ammissibilità
dell’unico ricorso proposto contro quattro sentenze riguardanti le
stesse parti e la stessa controversia sia pure per diverse annualità
di ICI[15].
La suprema Corte, dopo aver preso atto della presenza
di un triplice indirizzo giurisprudenziale in materia di
impugnazione cumulativa (inammissibilità salvo l’esistenza di
numerose eccezioni di cui alcune pacifiche; ammissibilità o
inammissibilità in ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse
parti e sulla base della medesima ratio ma in procedimenti
formalmente distinti) è pervenuta per quanto concerne il presupposto
dell’identità della controversia all’enunciazione del seguente
principio di diritto:
“In aggiunta alle ragioni di economia
processuale che sorreggono la (pacifica) ammissibilità del ricorso
uno actu avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento,
l’impugnazione cumulativa va ammessa anche nel caso in cui i diversi
procedimenti non solo attengono al medesimo rapporto giuridico di
imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte
in quanto si riferiscono a diverse annualità, ma soprattutto
dipendono per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le
sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le
cause ed in ipotesi suscettibile -secondo la stessa giurisprudenza
di legittimità (Sezioni unite n.1391 del 2006).- di dare vita ad un
giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al
medesimo rapporto di imposta, fermi restando gli eventuali obblighi
tributari del ricorrente in relazione al numero di sentenze
impugnate”.
Quest’ultimo orientamento delle Cassazione a sezioni
unite è stato successivamente confermato, atteso che nel richiamare
espressamente il principio di cui alla sentenza n, 3692/2009
l’impugnazione cumulativa è stata esclusa in un primo caso in cui le
parti delle sentenze erano diverse[16] e ed in un secondo caso in
cui la struttura argomentativa di ciascuna sentenza era
differente[17].
5. Auspicio per un riesame della problematica
da parte del Consiglio di Stato.
La ritenuta inammissibilità
in linea di principio dell’appello cumulativo nel processo
amministrativo potrebbe essere rimeditata dal Consiglio di Stato in
quanto non trova ormai corrispondenza nell’orientamento attuale
della Corte di Cassazione, che richiede un’attenta valutazione della
controversia al fine di stabilire la presenza o meno dei presupposti
necessari per un’impugnazione cumulativa delle due o più sentenze
contestate.
D’altra parte le norme del c.p.c. debbono trovare
applicazione anche nel processo amministrativo in quanto espressione
di principi generali[18], in cui rientra certamente l’esigenza di
concentrazione delle impugnazioni attuata mediante l’appello
cumulativo di più sentenze intercorrenti tra le stesse parti e
relative alla medesima controversia.
Tanto più che recentemente
l’impugnazione cumulativa è stata ammessa anche dalla Corte di
Cassazione in sede penale[19] e dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana[20].
Né vi sono ostacoli
nella normativa del Codice del processo amministrativo in
quanto:
- si ispira al principio della concentrazione del
giudizio davanti allo stesso giudice[21];
- l’art. 32 consente in
generale il cumulo di domande connesse, facoltà che deve ritenersi
estesa anche al giudizio di appello il cui svolgimento è
disciplinato secondo le stesse regole del giudizio di primo grado
salvo espresse deroghe, ai sensi del’art. 38 del Codice;
- il
riferimento nell’art. 40 del Codice all’atto o provvedimento
impugnato nel giudizio di primo grado ed estensibile al giudizio di
appello non intende in alcun modo circoscrive l’impugnazione ad un
singolo atto o provvedimento, trattandosi di espressione generica e
non vincolante;
- il giudice amministrativo di appello può
senz’altro procedere alla separazione delle cause in applicazione
dell’art. 103, 2°, comma c.p.c. e può pronunciare, ai sensi
dell’art. 36 del Codice, sentenza parziale quando decide alcune
delle questioni e perciò ha in corso di causa il potere di scindere
l’impugnazione cumulativa avanzata dalle parti, nel caso che ritenga
in concreto insussistenti i presupposti per emettere un’unica
sentenza.
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[1] Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 554, e Sez. IV , 18
novembre 2011, n.6102: riguardanti ciascun appello due sentenze di
primo grado relative alle stesse parti e alla medesima controversia,
ad avviso dello scrivente.
[2] Sez. V, n.554/2011, citata.
[3] L. De Mauri, Regulae juris, 1936, pag. 24.
[4] L.
Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, Vol, IV,
1896, pag. 479, che cita come conformi alla sua opinione Cass.
Torino, 13 agosto 1883 e 10 agosto 1892.
[5] Con la modifica
introdotta con l’art. 35 della legge 14 luglio 1950 n. 581, che ha
sostituito gli originari artt.339 e 340 del c.p.c. , è stato
soppresso l’obbligo di impugnare cumulativamente la sentenza
parziale e quella definitiva ed è stata prevista la riserva
facoltativa di appello contro le sentenze parziali.
[6] Cass.
Sez,III, 21.12.1948 n. 1933 e Sez. II, 15 aprile 1950, n. 991.
[7]Cass. S.U., 28 aprile 1975, n. 1616; e 9 ottobre 1979, n.
5215.
[8]Cass.Sez. 1°,13 maggio 1954, n. 1504.
[9]Cass.
S.U., 15 dicembre 1998, n. 12562.
[10] Cass. Sez.2°, 1° dicembre
1977, n.5228.
[11] Cass. Sez. 1°, 6 giugno 1994, n. 5472.
[12]Cass. Sez. 1°, 23 settembre 2002 n.13831; Cass. Sez. 5°, 15
aprile 2004,. n.7191, 11 gennaio 2006, n. 309 e 24 gennaio 2007,
n.1542.
[13] Cass. Sez. 2°, 13 marzo 1970 n. 648.
[14] Cass.
Sez. 5°, n.1542/2007, già citata.
[15] Cass. S. U, 16 febbraio
2009, n. 3692.
[16] Cass. Sez. 5°, 30 aprile 2010, n.10578.
[17] Cass. Sez. 5°, 30 giugno 2010, n.15582.
[18] Cons. St.
A. P., 14 settembre 1982, n.15; principio ora consacrato dall’art.
39 del Codice del processo amministrativo.
[19]Cass. pen. Sez.
2°, 22 novembre 2011, n. 42997.
[20] C.si , 29 marzo 2010,
n.412.
[21] Cons. St. A.P. , ordinanza 16 novembre 2011, n.20.
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(pubblicato il
4.1.2012)
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