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| n. 1-2012 - © copyright |
CLAUDIO VARRONE
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| Il ruolo del giudice nel nuovo codice
del processo amministrativo
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1.- Molto si è già scritto sul codice del
processo amministrativo, nonostante il breve tempo trascorso dalla
sua entrata in vigore.
Le sue maggiori novità e lo stesso
impianto sistematico vanno ascritti a merito della Commissione,
composta di magistrati amministrativi ed avvocati, insediatasi
presso il Consiglio di Stato sotto l’accorta regia dell’attuale
Presidente Pasquale De Lise, nella sua veste, all’epoca, di
Presidente aggiunto.
Prima che il testo fosse licenziato,
probabilmente sarebbe stato utile un passaggio ulteriore, vale a
dire che da parte del Governo fosse acquisito anche il parere
dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato, che certamente si
sarebbe tradotto in un proficuo contributo. Tenuto conto della
indiscussa esperienza professionale dei suoi componenti, esso
sarebbe stato in grado di dare maggior peso alle scelte operate e di
rendere più ardue le discutibili modifiche introdotte nel corso del
successivo iter legislativo.
Tutto ciò è storia passata,
che non vale tuttavia a diminuire l’importanza dell’opera di
codificazione che è stata realizzata.
Essa ha un duplice
significato, per l’ordinamento di settore da un lato, e per il
rapporto tra Stato amministrativo e cittadino dall’altro.
Sotto
il primo profilo, il testo legislativo dà per presupposto e per
realizzato il lento, per certi versi contrastato, processo di
unificazione che ha accompagnato la nascita dei Tribunali
amministrativi, e che consente oggi di considerarli un tutt’uno con
il giudice d’appello, nella comune condivisione dei valori fondanti
dello Stato repubblicano e di quello comunitario, che, con avvertita
consapevolezza, entrambi quotidianamente sono chiamati a tutelare .
L’articolo 1, sul quale torneremo in seguito, ne costituisce
eloquente riprova.
D’altro canto, non va dimenticato che il
codice da poco emanato segna il punto di arrivo dell’altrettanto
profondo mutamento istituzionale, iniziato con l’attuazione del
precetto costituzionale che prevedeva l’istituzione del giudice
amministrativo in sede regionale, e che ha trovato poi nella legge
sul procedimento amministrativo un successivo, fondamentale snodo di
ordine sostanziale .
Fummo tra i primi a segnalare la funzione
sistemica dela legge n.241 del ‘90, convinti della sua importanza e
dell’ influenza che essa avrebbe esercitato sull’apparato
amministrativo nel suo complesso, tanto da rendere necessario
ridisegnare su nuove basi, anche sotto il profilo teorico, la
posizione del cittadino nei confronti dei pubblici poteri e, di
riflesso, nel rapporto tra amministrazione e giudice amministrativo,
cui veniva demandato il compito di tutelare le nuove situazioni
pretensive che venivano da essa disciplinate.
Per apprezzare tali
profondi mutamenti è sufficiente in questa sede richiamare la
disciplina che, via via, è stata dettata in materia di silenzio
della pubblica amministrazione nei confronti della richiesta del
privato di accesso agli atti, fondata su una motivata esigenza
personale di conoscenza della produzione documentale in possesso
dell’ amministrazione.
Tale previsione già di per sé è servita ad
introdurre un cambiamento profondo nel rapporto con il singolo
utente, al quale, in questo modo, veniva riconosciuta una posizione
pretensiva, volta a superare la tradizionale separatezza
dell’apparato pubblico, frutto di una superata concezione
autoritaria. Ad essa si è andato gradualmente sostituendo il
riconoscimento di un ruolo prevalentemente servente delle
amministrazioni pubbliche rispetto ai bisogni di una collettività
non più intesa in modo astratto, ma formata da individui in carne ed
ossa, che formulano motivate istanze, cui è doveroso fornire
risposte altrettanto adeguate.
Il giudice amministrativo ha
svolto in proposito un ruolo fondamentale per dare incisività e
concretezza a tali disposizioni, che, altrimenti, in molti casi
sarebbero restati un flatum vocis a causa della frequente
ignavia delle amministrazioni, specie quelle locali, nell’
uniformarsi al nuovo che avanza.
Le modifiche nel tempo
introdotte dal legislatore in questa materia sono emblematiche dei
mutamenti in progress che, frattanto, sono andati maturando
nella vita sociale e in quella istituzionale, e che hanno reso
sempre più impellente restringere la discrezionalità
dell’amministrazione al riguardo.
A tale risultato si è
pervenuti tipizzando in modo sempre più stringente le ipotesi in cui
la tutela della pretesa riservatezza del controinteressato è
destinata a prevalere, rispetto all’esigenza di informazione e di
conoscenza del terzo, che agisce a tutela della sua posizione
soggettiva.
A sua volta, tale tutela ha acquisito effettività
mediante l’accrescimento del potere del giudice amministrativo, il
cui compito non è più circoscritto all’accertamento del solo obbligo
di provvedere, ma può avere ad oggetto anche il provvedimento che
l’amministrazione avrebbe dovuto adottare, sempre che, in proposito,
non residui una discrezionalità a suo favore, sindacabile in sede
giurisdizionale solo in presenza di una determinazione puntuale, che
di tale potere sia a sua volta espressione.
2.- Anche
il più succinto résumé delle maggiori novità che hanno
preceduto l’elaborazione del testo legislativo di cui ci occupiamo
non può fare a meno di richiamare la legge n. 205/2000, che segna un
punto di svolta nella configurazione del ruolo riconosciuto al
giudice amministrativo nella nuova realtà socio-economica frattanto
andata a maturazione, anche per merito e in conseguenza della
compiuta integrazione comunitaria attuata mediante il riconoscimento
della libera circolazione, all’interno dello spazio comune, delle
merci, dei servizi e dei capitali e della influenza dispiegata a
questo proposito sull’ordinamento interno dalle direttive e dai
regolamenti comunitari.
Un chiaro segno anticipatore di tale
accresciuta presenza è stata l’attribuzione al giudice
amministrativo della giurisdizione esclusiva sugli atti
dell’Autorità della concorrenza, vale a dire in un settore centrale
per l’ordinato sviluppo delle attività economiche, che ha mutato
sensibilmente la natura stessa del suo precedente ruolo.
Come è
stato di recente ricordato in occasione del ventennale dell’entrata
in vigore della omonima legge, la scelta processuale maturò nelle
stanze dell’allora Ministero dell’Industria, anche per l’apporto, ci
si passi l’immodestia, di chi scrive, e riuscì a prevalere rispetto
a quella contenuta nel disegno di legge del senatore Guido Rossi,
appoggiata dall’opposizione, che intendeva demandare alla Corte
d’Appello di Roma la giurisdizione sugli atti e/o provvedimenti
dell’Autorità, dando così luogo ad un controllo di merito del suo
operato, che avrebbe, tra l’altro, depotenziato fortemente la sua
stessa mission e la relativa indipendenza,
Tale disegno
legislativo si è andato completando man mano che sono state
istituite le altre Autorità , in particolare quelle rispettivamente
preposte alla regolamentazione del settore energetico, dei lavori
pubblici, delle telecomunicazioni.
Il giudice amministrativo è
divenuto il giudice preposto alla tutela delle libertà economiche,
della libera iniziativa privata, non nei soli casi in cui essa si
infrange contro il potere costituito, ma anche allorché trova un
ostacolo, nella sua libera esplicazione, nel potere monopolistico od
oligopolistico dei privati o, più, in generale nell’attività
anticoncorrenziale di costoro. Gli orientamenti formulati in sede
giurisprudenziale concorrono in maniera determinante alla
concretizzazione normativa delle clausole generali contenute nelle
rispettive leggi istitutive di tali apparati indipendenti,
sottoposti al solo controllo giurisdizionale .
Si comprende in
questo modo che il suo mutato ruolo è conseguenza della diversa
configurazione che i diritti soggettivi dei privati hanno nel tempo
assunto nello Stato sociale. Diritti da tempo non più concepibili e
da disciplinare in termini di astratta tipizzazione legislativa, ma,
in casi sempre più numerosi, bisognosi, nelle loro concrete modalità
di esercizio, di essere sottoposti al potere conformativo
dell’amministrazione, a tutela dei molteplici interessi della
collettività, suscettibili di rimanere altrimenti gravemente
compromessi.
Mediante tale richiamo il discorso tende
necessariamente ad allargarsi, perché il diverso ruolo che, nel
tempo, il giudice amministrativo è andato assumendo trova la sua
ragion d’essere in un mutamento più profondo che ha interessato
l’appartenenza ai privati dei beni materiali ritenuti, dal relativo
titolare, utili e necessari per la soddisfazione delle sue necessità
.
La visione d’insieme di tali beni materiali, maturata a livello
collettivo, per merito della crescita culturale della collettività,
dell’interiorizzazione, a partire dagli anni trenta del secolo
scorso, da parte degli strati più sensibili di essa, dei valori
storico- artistici e paesaggistici prima, ambientali e di altra
natura dagli anni settanta in poi, ha comportato la nascita, nel
tempo, di altrettanti beni immateriali, alcuni di rilevanza
costituzionale, come appunto l’urbanistica, il paesaggio, l’ ambiente, la concorrenza , e con grande anticipo il risparmio,
che coesistono con gli interessi di cui sono portatoti i titolari
delle attività che hanno, nei corrispondenti beni materiali, il loro
referente esterno, la cui tutela è affidata, com’è noto, dal
legislatore ad appositi apparati amministrativi.
Di qui la
nascita del potere conformativo attribuito alle singole
amministrazioni, di volta in volta chiamate a contemperare la tutela
di tali interessi collettivi con le esigenze di sfruttamento o, più
in generale, di utilizzazione del bene materiale, manifestate dal
suo titolare, o dal titolare dell’attività economica che su di esso
dovrà dispiegarsi.
La contestuale presenza, in relazione al
medesimo bene di titolarità del privato, di interessi di portata
pubblicistica, la cui tutela spetta all’apparato amministrativo,
all’uopo appositamente creato, ha influito sulla struttura stessa del diritto di proprietà o di iniziativa economica di
origine civilistica, nel senso che, talune delle facoltà che
concorrono a formarne il relativo contenuto, quelle cioè
suscettibili, mediante il loro esercizio, di compromettere in tutto
o in parte i contrapposti interessi facenti capo alla collettività,
subiscono, per merito del legislatore, un affievolimento e residuano
in capo al relativo titolare sotto forma di semplici chance,
rilevano cioè in termini di c.d. interesse legittimo, nel senso che
il loro esercizio è subordinato alla preventiva valutazione di
conformità con l’interesse pubblico che coesiste sullo stesso bene
di appartenenza del privato.
La dottrina più antica parlava in
questo caso di affievolimento del diritto soggettivo,
sovrapponendo in questo modo il tutto alla parte che subisce tale
processo di trasformazione,
Infatti l’affievolimento riguarda non
la titolarità del diritto e, quindi, il diritto soggettivo in sé, ma
solo le facoltà di godimento il cui esercizio il legislatore
ritiene necessario che sia sottoposto al preventivo placet dell’amministrazione, al fine di verificarne la compatibilità con
l’interesse pubblico che con esso, nel caso concreto, è destinato a
confrontarsi.
Il giudice amministrativo è così chiamato a
valutare sub species juris la composizione operata
dall’amministrazione, le cui scelte sono influenzate dalla diversa
incidenza che essa intende attribuire alla tutela dell’interesse
pubblico nello specifico: scelta che, a sua volta, risente degli
orientamenti e delle finalità istituzionali che legittimamente la
singola amministrazione intende perseguire e realizzare in un’ottica
di più generale respiro politico.
Il ruolo del giudice
amministrativo assume in questo modo una portata sempre più
incisiva, perché presuppone la necessità di elaborare parametri di
composizione degli interessi di portata generale, cui
l’amministrazione deve tener conto nell’esercizio delle sue
funzioni.
Tale inevitabile contiguità e la conseguente
possibilità di sovrapporsi al potere pubblico, che ha una
legittimazione democratica che manca al potere giudiziario, resta
uno dei temi di maggiore attualità e di possibile frizione, il cui
corretto componimento, tuttavia, è in prevalenza affidato alla
sensibilità istituzionale dei singoli Collegi giudicanti. Le sue
devianze possono essere corrette solo mediante il ricorso agli
strumenti processuali apprestati dal legislatore a tale riguardo,
per rimediare ad errate interpretazioni della disciplina positiva.
3.- Il richiamo che si è inteso fare alle soluzioni
normative contenute nella legge n.205/200 sarebbe gravemente
lacunoso ove si trascurasse di ricordare la significativa svolta
impressa alle tutela delle facoltà del privato, affievolite a
livello di semplice chance, una volta che si sia accertato
che la sua mancata espansione o la sua successiva ingiustificata
compressione è imputabile al comportamento colposo e, quindi,
illecito della p.a..
La tutela risarcitoria del c.d. interesse
legittimo rappresenta la svolta di più significativa portata,
operata dal legislatore per la tutela del privato nei confronti
della pubblica amministrazione. Non a caso la sua introduzione, a
lungo osteggiata dalle Sezioni Unite della Cassazione, è avvenuta
quasi di soppiatto, a seguito della necessità di adeguarsi al regime
comunitario in materia di appalti pubblici, allo stesso modo di
quanto, in precedenza, era avvenuto con l’approvazione della legge a
tutela della concorrenza. Anche in questo secondo caso le resistenze
furono superate facendo leva sull’entrata in vigore del regolamento
comunitario in materia di concentrazioni d’imprese e della necessità
di dare attuazione, nell’ordinamento interno, all’obbligo
comunitario di istituire l’ Autorità prevista per lo svolgimento di
tale specifico compito. Le forze politiche che, sino a quel momento,
avevano opposto una strisciante resistenza al riguardo, furono
costrette a prendere atto che la normativa in materia di
concentrazioni d‘imprese presupponeva una disciplina generale sulla
concorrenza.na .
La legge n.205/2000 ha, a sua volta, avuto il
merito di dettare una disciplina della tutela risarcitoria di
portata generale, che ancora un volta ha costretto il giudice
amministrativo a cambiare pelle, a doversi adattare allo svolgimento
di un compito certamente nuovo, che mal si conciliava con la sua
visione solo demolitoria dell’atto amministrativo illegittimo. Di
qui una lunga stagione di contrasti giurisprudenziali con le Sezioni
Unite, dovuti, in prevalenza, al diverso background culturale
del giudice ordinario, abituato a concepire l’azione risarcitoria
come una tutela autonoma della situazione soggettiva protetta,
succedanea alla lesione da essa subita, ma di contenuto
profondamente diverso, rappresentato dal danno patrimoniale derivato
al suo titolare per effetto di tale lesione.
Il contrasto ha
trovato la sua soluzione nel codice, mediante una disciplina del
termine per impugnare e della c.d. pregiudizialità, che, tuttavia,
ci sembra che non risolva tutte le incertezze interpretative
precedenti, posto che la salvaguardia che, in questo modo, ricevono
i diritti soggettivi innanzi al giudice amministrativo, attraverso
l’apposito richiamo al riguardo alla giurisdizione esclusiva, si
presta ad una lettura che potrà risultare disomogenea rispetto alle
situazioni soggettive qualificate come interessi legittimi.
Come
si è cercato in precedenza di evidenziare, e come è stato
autorevolmente sottolineato dalla Corte Costituzionale, la natura
del diritto soggettivo, la cui tutela è affidata al giudice
amministrativo, è profondamente diversa, nella sua struttura, da
quella propria della analoga situazione soggettiva disciplinata dal
solo codice civile e non anche dalle leggi speciali, appositamente
dettate per la tutela dei beni immateriali facenti capo ai
competenti apparati amministrativi.
Il diritto soggettivo di cui
conosce il giudice amministrativo è, infatti, una situazione
soggettiva sottoposta all’esercizio del medesimo potere conformativo
cui è sottoposto l’interesse legittimo, perché esso null’altro
rappresenta che l’altra faccia della medaglia, vale a dire, la sua
titolarità trova la sua fonte nell’atto di natura privatistica, ma
l’esercizio delle facoltà che interferiscono con il bene immateriale
pubblico presuppone, da parte del potere amministrativo, l’adozione
del provvedimento che accerta il suo grado di compatibilità con tale
interesse. Nasce cioè dall’ implementazione, per merito del
provvedimento amministrativo, della relativa facoltà o chance, che dir si voglia, astrattamente prevista dalla normativa
positiva
Non si comprende allora quale differenza può esservi,
sul piano della tutela risarcitoria, tra il provvedimento in
autotutela dell’amministrazione, che riporta alla precedente fase di
quiescenza il diritto soggettivo di cui era divenuto titolare il
privato, dalle ipotesi in cui l’ amministrazione impedisce che la chance ( rectius: interesse legittimo ) di cui è
titolare il privato si trasformi nel concreto esercizio della
facoltà astrattamente ricompresa dalla norma nel relativo diritto
soggettivo.
Non si comprende, in altri termini, quale differenza,
ad esempio, ci sia tra l’annullamento in autotutela del permesso di
costruire e, quindi dell’affievolimento della corrispondente facoltà
di edificare, posta in essere in un momento successivo alla parziale
o completa realizzazione del manufatto, o la revoca della licenza
già concessa al titolare di un centro commerciale in esercizio, e le
ipotesi in cui la medesima amministrazione preclude illegittimamente
che l’originaria chance si trasformi in diritto di costruire
o di procedere all’attivazione di un centro commerciale di eguale
portata.
Introdurre delle differenziazioni fondate solo sulla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e della
conseguente diversa natura della situazione soggettiva del privato è
un falso problema, perché la giurisdizione esclusiva e quella
generale di legittimità sono due momenti del medesimo controllo cui
è sottoposto l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo
potere conformativo, a seconda che esso intervenga prima o dopo che
la relativo funzione sia stata esercitata.
Ciò che in questi casi
può variare è l’eventuale danno patrimoniale da risarcire, ma il
termine per impugnare non può essere sottoposto a modalità temporali
diverse, a seconda che trattasi di situazioni soggettive rientranti
nella giurisdizione esclusiva o in quella generale di legittimità
del giudice amministrativo, in quanto, in questi casi, non si è in
presenza di un diritto soggettivo di matrice civilistica in senso
stretto, ma di una semplice facoltà che di esso fa parte, il cui
esercizio, con le modalità previste nel provvedimento conformativo,
è stato ritenuto dall’amministrazione compatibile con l’interesse
pubblico di settore con il quale interferisce.
4.-
Non mancano altri istituti per i quali l’approfondimento che sarà
richiesto in sede giurisdizionale presupporrà una rilettura di
precedenti orientamenti giurisprudenziali nella medesima
materia.
Il pensiero va all’opposizione di terzo, che ha
finalmente trovato una sua esaustiva disciplina nel nuovo codice,
del cui compiuto esame dovrà tuttavia farsi ora carico
l’interprete.
Infatti, ci sembra meritevole anzitutto di
revisione l’orientamento giurisprudenziale, anche di recente
ribadito, con il quale, nonostante la mancata indicazione di un
termine decadenziale per proporre tale tipo di ricorso contro la
sentenza pronunziata nei confronti di altre parti processuali, si
continua a ritenere che sussiste un onere a carico del terzo di
proporre l’impugnazione dal momento in cui ne viene a
conoscenza.
In questo modo, si introduce un termine decadenziale
non previsto dalla legge, che confligge, peraltro, con quelli
dettati dallo stesso codice per le sentenze emesse dal giudice
amministrativo. Esse sono, infatti, impugnabili solo dalla loro
pubblicazione, di cui viene data comunicazione alle parti
costituite, o dalla loro notificazione. In mancanza di tali
formalità non si comprende perché il terzo, contro il quale il
giudicato non produce effetti ( 2009 cod.civ.), sia tenuto
obbligatoriamente a gravarsi prim’ancora che una delle parti agisca
nei suoi confronti a tutela della pretesa che in essa trova titolo.
Configurare in questi un onere di impugnativa il cui termine inizia
a decorrere dalla conoscenza della sentenza, estendendo ad essa la
disciplina prevista per gli atti amministrativi. ci sembra contrario
alle più elementari regole processuali, oltre che apertamente in
contrasto con l’espressa previsione legislativa contenuta nell’art.
92 dello stesso codice, che prevede un termine per impugnare per le
sole ipotesi previste nel secondo comma del successivo art 108.
Negli altri casi, alla stessa stregua di quanto previsto dall’art
404 del c. p. c., il terzo è legittimato ad agire solo se ritiene
che la sentenza lede i suoi interessi.
La lesione che giustifica
la proposizione del ricorso da parte del terzo non deriva dalla sola
pronunzia, in quanto , è opportuno ripeterlo, essa non fa stato nei
suoi confronti, ma dall’eventuale sua esecuzione a suo danno. Da
questo momento nasce a suo carico l’onere di impugnativa.
L’errore prospettico che si compie allorché si estende la
disciplina dettata per gli atti amministrativi al ricorso per
opposizione di terzo è dato dal fatto che, nel primo caso, la
lesione lamentata dal ricorrente deriva direttamente dal
provvedimento amministrativo, mentre nella diversa ipotesi della
impugnativa della sentenza giurisdizionale, essa diventa lesiva, per
chi non è stato parte del relativo giudizio, solo dal momento in cui
si pretende di far valere il relativo comando giurisdizionale anche
nei suoi confronti.
Il legislatore non ha previsto termini
decadenziali al riguardo, perché ha inteso in tal modo sottolineare
implicitamente il richiamo allo stesso principio espressamente
enunciato dall’art.404 cod. proc. civ., vale a dire che
l’opposizione va proposta nel momento in cui si determina la lesione
dell’interesse del terzo. Circostanza questa che non necessariamente
coincide con la conoscenza della pronunzia
giurisdizionale.
Genera, perciò, forti perplessità ritenere che
l’interprete possa da solo introdurre un termine di decadenza in una
materia così delicata, qual è quella relativa al termine per
impugnare la sentenza giurisdizionale, in mancanza di precise
statuizioni del legislatore, che, nel contesto della disciplina
appositamente dettata, dimostrano l’esatto contrario.
Tra
l’altro, una facoltà accordata al privato di impugnare una sentenza
che egli ritiene pregiudichi i suoi interessi viene trasformata in
un onere processuale, anche quando nessuna delle parti indicate
nella sentenza che il terzo, si ritiene, debba impugnare,
prim’ancora che essa sia stata fatta valere nei suoi confronti, A
nostro avviso, solo quando ciò accade, la facoltà si trasforma in un
onere processuale, ove il terzo voglia contrastare la pretesa a suo
avvio illegittima.
5.- Ma al di là di tali dubbi
interpretativi, l’exursus sinora svolto dovrebbe essere
servito a comprendere che erano ormai maturi i tempi per dare
un’organica sistemazione alle profonde trasformazioni intervenute
sul piano, sia processuale, che sostanziale, a tutela delle
situazioni soggettive facenti capo al privato, a partire dalla legge
sulla istituzione dei Tribunali amministrativi.
Una lacuna mi
sembra che vada, perciò, individuata nel mancato richiamo
dell’interesse diffuso, il cui riconoscimento, quale situazione
soggettiva la cui lesione è in grado di giustificare la
sottoposizione al vaglio del giudice amministrativo della
legittimità del provvedimento amministrativo. Tale orientamento,
maturato in sede giurisdizionale sulla falsariga di analoghi
orientamenti dottrinari , ha rivoluzionato il ruolo del giudice ,
mediante l’introduzione di un controllo diffuso dell’operato delle
pubbliche amministrazioni affidato ai corpi intermedi, normalmente
portatori di valori non economicistici, conformati sulla base del
principio costituzionale di sussidiarietà. Problemi questi
affrontati in altre occasioni, alle cui soluzioni, in questa sede,
per brevità può farsi solo rinvio.
Al di là di tali rilievi, il
codice è una chiara riprova che il compito è stato assolto in modo
soddisfacente dal legislatore, anche mediante il ricorso ad efficaci
previsioni processuali, in grado di assicurare una piena rispondenza
tra il dato normativo di ordine sostanziale e la relativa tutela in
sede giudiziaria.
Al riguardo è sufficiente richiamare, ancora
una volta, la norma di apertura, con la quale il legislatore ha
affidato al giudice amministrativo il compito di assicurare ” una
tutela piena ed effettiva” secondo i principi della Costituzione e
del diritto europeo. Ciò significa che la tipizzazione dei
provvedimenti giurisdizionali previsti dal legislatore vanno
modellati, nel concreto, in modo da perseguire l’effettività della
tutela, che per tanti anni , in passato, ha rappresentato la nota
dolente di questo tipo di giurisdizione, relegata, per effetto di
una visione autoritaria dell’apparato pubblico, in una posizione
ancillare, del tutto asfittica, per quanto riguarda la tutela dei
diritti del cittadino di rilevanza pubblicistica, cui, in ultima
analisi, fa riferimento la generica nozione di interesse legittimo.
Situazioni soggettive queste che ormai è tempo di chiamare con il
loro vero nome, per uniformarli a quelli che trovano la loro
disciplina nel recepimento della normativa di origine comunitaria.
Il baluardo per evitare di confonderli con il diritto soggettivo
di origine quiritaria, soggetto alla giurisdizione del giudice
civile, è rappresentato dal discrimen , in proposito
evidenziato dalla Corte Costituzionale, tra diritti soggettivi di
rilevanza pubblicistica, sottoposti dal legislatore al potere
conformativo dell’amministrazione, la cui tutela rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo, e diritti soggettivi
rispetto ai quali l’amministrazione si trova in posizione paritaria
con il privato, la cui tutela è invece affidata alla giurisdizione
del giudice ordinario.
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(pubblicato il
4.1.2012)
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