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| n. 1-2012 - © copyright |
GIOVANNI TULUMELLO*
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| Access to Justice from the point of
view of a judge [1]
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1. In Europa il compito delle giurisdizioni
amministrative nella materia della tutela dell’ambiente è quello di
verifica della legittimità delle politiche pubbliche di settore: di
un settore in cui la pubblica amministrazione gestisce
l’utilizzazione di risorse non riproducibili, o difficilmente
riproducibili, o riproducibili soltanto a condizione che vengano
adeguatamente tutelate le fonti naturali delle stesse.
Il ruolo
della giurisdizione, in questa fase, è irrinunciabile: per questo ho
forti perplessità su quanto riferito in apertura dalla dott.ssa
Lucarelli, rappresentante del Ministro dell’Ambiente italiano, circa
il ricorso a misure tendenti ad evitare una composizione
giurisdizionale dei conflitti mediante strumenti transattivi
(affermazione peraltro singolare in un workshop dedicato al role of the judiciary nell’enforcement of EU Environmental
Law).
Alla posizione culturale che è alla base di questa
impostazione ha già replicato con grande efficacia, nello stesso panel, il prof. Tesauro, allorché ha ammonito contro il
rischio di una monetizzazione dell’illecito (che produrrebbe
conseguenze irreversibili, avuto riguardo alle richiamate
peculiarità della materia): risulta pertanto quanto mai attuale il
fondamentale insegnamento, volto a porre al centro del sistema le
regole di validità piuttosto che le regole di responsabilità,
secondo cui “Il problema della razionale utilizzazione del
territorio non è quello economico di ottenere una compensazione fra
vantaggi del proprietario e danni della collettività, ma quello
sociale di ottenere risultati congrui rispetto all’interesse
generale della collettività”.[2]
Il punto delle condizioni di
accesso alla giustizia nel settore della tutela dell’ambiente è
allora centrale: come efficacemente affermato dall’Avvocato Generale
della Corte di Giustizia Sharpston nel procedimento C-115/09, “come
una Ferrari con le portiere bloccate, un sistema di ricorso
intensivo è di scarso valore pratico se il sistema stesso è
totalmente inaccessibile per determinate categorie di
ricorsi”[3].
Di qui l’utilità di iniziative come questa, che si
deve alla DG Environment della Commissione europea, e delle
attività analoghe che da anni l’Association of the European
Administrative Judges porta avanti – con attività di judicial
training, di case law e di comparazione, tutte tendenti a
migliorare il livello di enforcement del diritto dell’U.E. -
nello sforzo teso a radicare la comune identità di un modello di
giudice europeo, che trascenda la specialità materiale e finanche
quella nazionale.
L’indagine sull’accesso alla giustizia in
materia ambientale non può che avere come oggetto centrale
l’applicazione delle fonti del diritto dell’U.E. e delle altre fonti
internazionali che garantiscono un sindacato giurisdizionale
effettivo sulle politiche ambientali degli Stati nazionali.
Gli
ostacoli, anche di natura culturale (legati al conformismo
culturale, alla pigrizia mentale o ad un approccio eccessivamente
burocratico alla giurisdizione), che nel diritto processuale interno
talora ostacolano e frenano questo processo di adattamento, non
riguardano solo la trasposizione delle norme, ma anche e soprattutto
la loro applicazione nello spirito di piena tutela voluto dalla
comunità internazionale e dall’Unione europea in particolare.
Occorre prendere le mosse dal fatto che l’attuale
disciplina del diritto dell’ambiente, e di quel particolare settore
che riguarda l’accesso alle informazioni e alla giustizia in materia
ambientale, è il frutto di un complesso percorso che ha visto il
concorso di fonti comunitarie ed internazionali.[4]
Lo stadio
attuale della legislazione interna rappresenta infatti il risultato
dell’adeguamento alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno
1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e alla
Direttiva 2003/35/EC.
L’adattamento italiano non è stato
immediato: ancora in tempi relativamente recenti, il legislatore ha
dovuto introdurre norme dichiaratamente ispirate alla necessità di
adeguare l’ordinamento agli obblighi internazionali e comunitari
discendenti dalle fonti sopra richiamate (si veda in tal senso
l’art. 3-sexies, primo comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152, introdotto dall’art. 1, secondo comma del d. lgs. 16 gennaio
2008, n. 4).
Su questi temi si registra in Europa una notevole
attenzione al livello di effettività dell’adattamento degli
ordinamenti interni all’ordine giuridico comunitario ed
internazionale: effettività che si misura – come già accennato - non
soltanto sulle norme, ma soprattutto sulla loro applicazione (di qui
la centralità del ruolo dei giudici nazionali: anche, in qualche
modo, come ausiliario della Commissione nella sua funzione di
“sentinella” dell’applicazione del diritto
dell’U.E.).[5]
2. Uno dei profili di accesso alla
giustizia concerne le regole processuali che disciplinano il profilo
della legittimazione.
Le tradizionali categorie ermeneutiche,
ampiamente arate dalla giurisprudenza pratica, non risultano idonee
a definire il fenomeno della legittimazione attiva ad impugnare
provvedimenti amministrativi incidenti nella materia ambientale (o,
comunque, a sindacare il comportamento o l’inerzia della pubblica
amministrazione in detto settore): fenomeno che per volontà politica
viene ridefinito, in questa materia, in senso più ampio.
La
Convenzione di Aarhus prevede infatti una disciplina
dell’accesso alle informazioni detenute dalla pubblica
amministrazione in materia ambientale, e dell’accesso alla giustizia
nella ridetta materia, ispirata ad un chiaro favor verso la
massima trasparenza ed il più ampio (in punto di legittimazione
attiva) controllo giurisdizionale delle politiche ambientali.[6]
In particolare, l’art. 9 della Convenzione impegna gli Stati
contraenti a consentire un “ampio accesso alla giustizia”, se del
caso ridefinendo criticamente le nozioni di “interesse sufficiente”
e di “violazione di un diritto”.
Prescrizioni di analogo tenore
sono contenute nella citata Direttiva 2003/35/EC del Parlamento e
del Consiglio, il cui obiettivo dichiarato (dall’art. 1) è quello di
“contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla
convenzione di Åarhus, in particolare (….) prevedendo
disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive
85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio”.
La considerazione di fondo
che è alla base di questa disciplina europea ed internazionale, è il
particolare rilievo delle scelte ambientali sul futuro del pianeta:
rilievo che impone di superare le differenze che, all’interno dei
singoli ordinamenti nazionali, condizionano sul piano processuale la
legittimazione a ricorrere, per uniformare l’accesso alla giustizia
secondo regole funzionali all’esigenza di garantire un controllo
ampio, efficace e penetrante della giurisdizione sugli atti di
esercizio delle politiche pubbliche in materia di ambiente (al di
là, dunque, dei tradizionali limiti che caratterizzano le
giurisdizioni di diritto soggettivo).[7]
La ratio della
disciplina europea ed internazionale in materia è quella di
introdurre, in considerazione dell’importanza dei beni minacciati,
un controllo diffuso: del resto il prof. Tesauro, nella sua
relazione, ha efficacemente sintentizzato questo connotato
nell’immagine del cittadino che, in questa materia, si affianca alla
Commissione nel ruolo di “sentinella” dell’osservanza del diritto
dell’U.E.
Considerata la timidezza con cui solitamente, in
ambito europeo, si tende ad invadere la sovranità degli Stati membri
sui temi e sulle regole della giurisdizione - al di là della
valutazione della perdurante esistenza o meno, per effetto della
giurisprudenza della Corte di Giustizia, di un principio di
autonomia processuale che non sia un vuoto simulacro [8] - il dato
normativo in esame è già di per sé sintomatico dell’importanza di
sottoporre le scelte ambientali ad una (possibilità di) verifica
giurisdizionale particolarmente agevole: in modo, evidentemente, da
facilitare la correzione di processi decisionali devianti (rispetto
al parametro sostanziale).
2.1. Naturalmente, l’ambito
applicativo di queste regole è definito dagli stessi sistemi
normativi nei quali esse si calano.
La nozione di ambiente
rilevante ai fini dell’accesso alla giustizia, ad esempio, non potrà
che quella – ampia ed omnicomprensiva - definita dall’art. 2,
paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, e non quella
solitamente ritenuta nell’ordinamento italiano, nel contesto della
pluralità delle cosiddette tutele territoriali (ambiente, paesaggio,
urbanistica, etc.).
Questo chiaro approccio normativo
sovranazionale non sembra tuttavia ancora sufficientemente
metabolizzato, sul piano culturale, nel diritto interno: non
soltanto con riferimento all’esempio citato, sul quale si tornerà
più oltre.
2.2. Sul piano legislativo, infatti, si
segnalano alcuni tentativi di introduzione di disposizioni
fortemente dissuasive rispetto all’accesso alla giustizia da parte
di organizzazioni non governative (proposta di legge n. 2271,
presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2009), al dichiarato
scopo di adeguare – nella logica di evitare che il contenzioso
blocchi o ritardi la “cantierizzazione” del Paese - l’art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, all’art. 20, comma 8, del decreto-legge
28 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 2009, n. 2): vale a dire, ad una norma da più parti
ritenuta incostituzionale ed anticomunitaria, e non a caso
successivamente abrogata.[9]
2.3. Sul fronte della
giurisdizione, poi, non appare conforme alle regole appena ricordate
il diffuso orientamento giurisprudenziale che riconosce la
legittimazione attiva alle sole associazioni ambientaliste
nazionali, e non anche alle articolazioni territoriali (regionali,
locali) delle stesse (così, ex multis, Cons. Stato, sez. VI,
n. 1403/2010): criterio che, peraltro, nell’ottica di una efficace
reazione giurisdizionale a scelte ambientali illegittime, si pone
altresì in contrasto con la filosofia che è alla base del principio
di sussidiarietà.[10]
Così, il giudice amministrativo di prima
istanza tende ad affermare, in contrario, che il riconoscimento
della legittimazione delle articolazioni locali delle associazioni
“risulta anche più in linea - e la considerazione appare dirimente -
con il principio comunitario di "ampio accesso alla giustizia" in
materia di ambiente (Corte Giustizia CE, Sez. II, 15/10/2009, n. 263
nel procedimento C-263/08; cfr. anche Corte Giustizia CE, Sez. IV
17/06/2010 n. 105 nei procedimenti riuniti C-105/09 e C-110/09), per
come introdotto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998
(ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 ed approvata
a nome della Comunità Europea con decisione del Consiglio 17
febbraio 2005, 2005/370/CE) e dalla direttiva 2003/35/CE, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione
del pubblico ed all'accesso alla giustizia.” [11]
Altrettanto
interessante, sempre sul versante della giurisprudenza del giudice
amministrativo di primo grado, è la qualificazione del diritto alla
tutela dell’ambiente come diritto fondamentale di seconda
generazione, con le inevitabili ricadute in termini di
legittimazione (o meglio, di interpretazione dei requisiti di
legittimazione): “la "vicinitas", ovvero il collegamento del
ricorrente con l'ambiente che si vuole proteggere, deve essere
indagato caso per caso e che, in tale indagine rileva la dimensione
dell'intervento che si vuole realizzare (cfr. TAR Lecce, sez. I^, 6
maggio 2008, n. 1290). Laddove, inoltre, entri in gioco la tutela di
interessi di carattere particolarmente sensibile (quali i diritti
fondamentali), il giudizio deve essere orientato, nelle ipotesi
dubbie, nel senso di estendere e non di limitare la legittimazione a
ricorrere (così ancora, il TAR Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n.
3758).”[12]
3. Analogamente, in materia di accesso
alle informazioni ambientali, la giurisprudenza talora, senza alcun
richiamo ai superiori e condizionanti riferimenti normativi europei
ed internazionali della materia, continua a trattare quest’ultima
alla pari di qualsiasi altro settore dell’amministrazione, ed esiga
la titolarità nel ricorrente di un interesse differenziato, con
espressa esclusione degli interessi diffusi (Cons. St, sez. VI, n.
24/2010): esattamente ciò che l’art. 2, par. 5, della Convenzione di Aarhus ha voluto evitare, con l’ampia definizione di
“public concerné”.
Sempre in materia di accesso alle
informazioni in materia ambientale, la sentenza n. 996/2011 del
Consiglio di Stato ha ritenuto non meritevole di tutela la pretesa
di accesso di una ONG, in quanto “sebbene l’accesso all’informazione
ambientale possa essere esercitato da chiunque senza necessità di
dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare in re
ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia
emanazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195 del
2005), tuttavia la richiesta non deve essere formulata in termini
eccessivamente generici, nel qual caso la richiesta può essere
respinta (art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 195 del 2005).
Nel caso specifico la richiesta di accesso era appunto
eccessivamente generica, non avendo ad oggetto nemmeno atti
esistenti, e facendo invece riferimento ai progetti e tecnologia che
il CIPE avesse intenzione di adottare”[13].
In effetti si assiste
ad un irrazionale coordinamento fra le norme di adattamento
dell’ordinamento italiano alla Convenzione di Aarhus: per un
verso l’art. 3-sexies del d. lgs. 152/2006, affrancando – in
ragione dei precisi obblighi internazionali specificamente
richiamati - la materia ambientale dai princìpi generali in materia
di accesso alla documentazione amministrativa, stabilisce che
“chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un
interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni
relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale”; per altro verso l’art. 5, comma 1, lett. c), del d. lgs.
195 del 2005, riproducendo una regola propria della disciplina
generale dell’accesso ma difficilmente conciliabile con la logica
che è alla base della specifica disciplina in materia di ambiente,
richiede il requisito della specificità della domanda di
accesso.
E’ bensì vero che l’art. 4, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Aarhus stabilisce che “Una
richiesta di informazioni ambientali può essere respinta (….) se è
manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo
generici”: ma la evidente ratio della disposizione non è
quella di impedire un controllo generalizzato sui processi
decisionali in materia ambientale (che anzi la Convenzione in
qualche modo sembra auspicare, quando nel preambolo afferma “la
necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di
partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa
accedervi liberamente e sappia come usufruirne”), bensì quella di
impedire un abuso delle facoltà previste dalla stessa
Convenzione.
E soprattutto, l’esegesi di tale disposizione va
coordinata – in chiave funzionale - con l’ampia definizione di
“informazione ambientale” di cui all’art. 2, paragrafo 3, della
stessa Convenzione.
La specificità dell’accesso alle
informazioni in materia ambientale, riveniente dai connotati
strutturali e funzionali impressi dal diritto internazionale e
dell’U.E., non sembra pienamente colta neppure dalla giurisprudenza
costituzionale che, con riferimento alla impugnazione statale di una
normativa regionale disciplinante l’accesso alle informazioni in
materia ambientale, ha ritenuto – sia pure al limitato fine del
riparto di competenze legislative, ma con la netta affermazione di
una generale categorizzazione materiale - “che l’oggetto delle norme
impugnate non è la tutela dell’ambiente, ma la tutela del diritto
dei cittadini ad accedere alle informazioni ambientali. Si tratta di
un aspetto specifico della più generale tematica del diritto di
accesso del pubblico ai dati ed ai documenti in possesso delle
pubbliche amministrazioni. (….) Il Capo II della legge regionale
impugnata si attiene ai limiti tracciati dalla legislazione statale
in materia di diritto di accesso del pubblico alle informazioni,
prevedendo specifiche norme sull’informazione ambientale, che non
sono rivolte, pertanto, alla tutela dell’ambiente, ma ad una
migliore conoscenza, da parte dei cittadini, dei problemi ambientali
concreti.”[14]
Al contrario, nel sistema della Convenzione di Aarhus e della Direttiva 2003/35/EC, la connotazione
funzionale dell’istituto non ha nulla che vedere con la disciplina
del procedimento amministrativo in quanto tale (e della
partecipazione allo stesso), ma inerisce strettamente – e
direttamente - una più efficace tutela dell’ambiente: l’accesso alle
informazioni non è il fine della disciplina, ma lo strumento della
tutela dell’ambiente.
4. Quale la possibile reazione
del giudice nazionale di fronte alla adeguata consapevolezza del
contrasto fra la normativa di diritto interno e la normativa U.E o
quella convenzionale?
Nel primo caso, il contrasto con la
Direttiva 2003/35/EC non può che condurre alla disapplicazione della
norma interna.
In materia fortemente affine (la disciplina della
V.I.A. recata dalla Direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE), la
Corte costituzionale, nell’escludere la rilevanza della questione
sottopostale proprio per l’esistenza del potere di disapplicazione
in capo al giudice a quo, ha infatti recentemente affermato
che “con riguardo alla direttiva comunitaria concernente la
valutazione dell’impatto ambientale, è indubitabile che la regola
della necessaria verifica di sottoponibilità dei progetti
testualmente individuati (anche nella integrazione delle discipline
nazionali) alla valutazione ambientale costituisce previsione
immediatamente precettiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia (così la sentenza 10 giugno 2004, in causa
C-87/02), e dalla stessa giurisprudenza amministrativa, che ha
ritenuto di disapplicare la normativa regionale sul silenzio-assenso
in materia ambientale (tra le altre, sentenze del Consiglio di
Stato, sez. V, n. 5169 del 2001 e n. 4058 del 2008; sez. VI, n. 3913
del 2005).”[15]
Si badi che il potere-dovere del giudice di
disapplicare la norma interna contrastante con una norma dell’U.E.
direttamente applicabile, non recede neppure davanti all’influsso di
una contraria giurisprudenza del giudice di seconda o ultima
istanza: “il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia
vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale
egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale
di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal
giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione,
come interpretato dalla Corte.”[16]
Ove il contrasto sia invece
ravvisabile solo con riferimento alla Convenzione di Aarhus,
la Corte di Giustizia dell’U.E., nella sentenza 8 marzo 2011
(C-240/09), ha chiarito che “L’art. 9, n. 3, della convenzione
[CEE/ONU] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la
decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha
efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice
nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le
norme processuali concernenti le condizioni che devono essere
soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale
in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta
convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al
fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente,
(……), di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di
un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto
ambientale dell’Unione”.
Insomma, un richiamo all’interpretazione
“convenzionalmente conforme” della norma interna limitatrice
dell’accesso alla giustizia (e alle informazioni) in materia
ambientale.
Ove tale interpretazione conforme – che, nel caso in
esame, potrebbe avere riguardo alla circostanza che la richiesta di
dati in materia ambientale è per sua natura ontologicamente generica
– non sia possibile il rimedio è quello indicato, da ultimo, dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 93 del 2010, “A partire dalle
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte
è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato
loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed
applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano,
quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso
dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
«obblighi internazionali» (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39
del 2008)”.
Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto
tra una norma interna e una norma della Convenzione di Aarhus, il giudice nazionale comune deve, quindi,
preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione
della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i
normali strumenti di ermeneutica giuridica (sentenza n. 239 del
2009), e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo
egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la
rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità
costituzionale in riferimento al parametro dianzi
indicato.[17]
5. Ma è la stessa normativa
internazionale ed europea che potrebbe risultare inadeguata,
rispetto a domande di tutela relative a forme di aggressione
all’ambiente che vedono come soggetti lesi centri di imputazione
estranei al catalogo dei soggetti legittimati.
Il processo di
rivisitazione delle categorie tradizionali passa allora anche per
una rimeditazione del concetto di soggettività giuridica, in
relazione al profilo della imputazione e della titolarità
dell’interesse, alla luce della corretta identificazione di
quest’ultimo.
E’ il caso della sentenza della Corte di Giustizia
dell’U.E. resa il 12 maggio 2011, nel procedimento C-115/09 (caso Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), destinata a
rappresentare un landmark ruling.[18]
Una delle questioni
pregiudiziali rimesse alla Corte riguardava il seguente quesito: se
la direttiva in materia di V.I.A. riconosca direttamente alle
organizzazioni non governative ambientali un diritto di accedere
alla giustizia, che va oltre quanto stabilito dalle disposizioni del
diritto nazionale; in altre parole, qualora le norme di diritto
processuale interno non consentano ad una associazione ambientalista
di dimostrare la propria legittimazione a proporre un ricorso
giurisdizionale (in quanto le disposizioni invocate tutelano i soli
interessi della collettività, e non quelli di persone fisiche e
giuridiche), se essa possa far valere direttamente le disposizioni
dell’art. 10 bis.
L’Avvocato Generale Sharpston, nelle sue
conclusioni – poi accolte dalla Corte – aveva affermato che l’art.
10 bis, terzo comma, conferisce “automaticamente la legittimazione
ad agire alle ONG ambientali. La possibilità per uno Stato membro di
determinare cosa configuri un interesse sufficiente o la violazione
di un diritto è limitata di conseguenza. In forza dell’art. 10 bis,
terzo comma, tali definizioni sono irrilevanti per le ONG
ambientali. Pertanto, tali ONG possono far valere l’efficacia
diretta dell’art. 10 bis, anche qualora lo Stato membro di cui
trattasi abbia definito la «violazione di un diritto» in maniera
tale che i singoli possano farla valere”.
Sul punto, il passaggio
centrale del ragionamento della Corte – dopo aver ribadito che
“l’obbligo per gli Stati membri di raggiungere il risultato previsto
da una direttiva, nonché il loro dovere di adottare tutti i
provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento
di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi
compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali”
- è il seguente: “l’art. 10 bis della direttiva 85/337 lascia agli
Stati membri un apprezzabile margine di manovra sia nello stabilire
cosa costituisca violazione di un diritto, sia nel fissare,
segnatamente, i presupposti della ricevibilità dei ricorsi e gli
organi dinanzi ai quali essi devono essere promossi. Non può dirsi
lo stesso, tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni delle
ultime due frasi del terzo comma di detto articolo. Queste ultime,
nel prevedere, da una parte, che è considerato sufficiente
l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa rispondente
ai requisiti di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e,
dall’altra, che si considera inoltre che tali organizzazioni siano
titolari di diritti suscettibili di essere lesi, fissano regole
precise e non soggette ad altre condizioni”.
Conclude quindi la
Corte affermando che “un’organizzazione non governativa che opera a
favore della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, della
direttiva 85/337, può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima
frase, della direttiva 85/337 il diritto di far valere in giudizio,
nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di
autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale
importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, la
violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dall’art. 6
della direttiva «habitat», mentre il diritto processuale nazionale
non lo consente in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli
interessi della collettività e non quelli dei
singoli”.
6. Quali le possibili ricadute di questa
importante decisione nell’attività dei giudici?
A caldo, si può
osservare che gli effetti di questa sentenza riguarderanno – specie
in relazione alla risposta data dalla Corte al secondo quesito
esaminato - (il primo essendo limitato ad un ostacolo che pare
proprio in via esclusiva del sistema tedesco) almeno due profili del
diritto processuale amministrativo italiano attualmente – in realtà,
forse anche prima della sentenza in commento – critici sotto
il profilo della conformità al diritto dell’U.E.
Come si è già
avuto modo di accennare, il profilo che forse “presenta i maggiori
punti di frizione, è la nozione di ambiente, rilevante ai fini delle
normative comunitarie e internazionali sull’accesso alla giustizia,
che si discosta da quella propria del diritto interno, nella misura
in cui tende ad inglobare aspetti che secondo il diritto italiano
riguarderebbero invece la distinta nozione di
urbanistica”[19].
La definizione dell’interesse legittimante, sul
piano oggettivo, tralaticiamente riproposta dalla giurisprudenza
amministrativa italiana sulla base del disegno crociano delle tutele
cristallizzato nella Costituzione repubblicana, non è più,
all’evidenza, compatibile con le condizioni europee di accesso alla
giustizia amministrativa in materia ambientale: ogni “decisione di
autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale
importante»”, anche se resa in esercizio di poteri (e a tutela di
interessi) che a stretto rigore nel diritto italiano vanno
qualificati come urbanistici o paesaggistici (e dunque non
ambientali), legittima il sindacato giurisdizionale ad iniziativa di
associazioni ambientaliste.
Al problema ha già accennato, nel panel introduttivo, il collega de Felice, che ha operato una
ricostruzione raffinata della nozione giuridica di ambiente
nell’ordinamento italiano, richiamando anche opportunamente la
dimensione etica del problema.
Si deve in effetti ad un’attenta
dottrina l’individuazione del criterio discretivo - fra le possibili
forme di tutela territoriale - con riferimento al profilo
dell’interesse, nel senso che l’accertamento della natura
dell’intervento, “ai fini della sua qualificazione come
‘urbanistico’, non può derivare dall’aspetto strutturale che esso
presenta: non sono cioè, le caratteristiche materiali
dell’insediamento, né (...) la localizzazione entro l’ambito del
territorio comunale, che possono offrire gli elementi per
determinarne il carattere ‘urbanistico’ e quindi la competenza
regionale. Da questo punto di vista, infatti, qualunque
trasformazione territoriale (...) potrebbe essere considerata
urbanistica. Quello che qualifica un insediamento urbanistico è,
viceversa, il collegamento con l’interesse che esso è diretto a
soddisfare e solo se questo è locale potrà affermarsi che la
relativa trasformazione territoriale ha natura urbanistica, mentre,
in caso diverso, essa dovrà esser riferita ad altre nozioni e quindi
ad altre competenze”[20].
La giurisprudenza costituzionale ha
successivamente mostrato piena – e quasi letterale - adesione a
questa tesi : “L'ambito materiale cui ricondurre le competenze
relative ad attività che presentano una diretta od indiretta
rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non
secondo il criterio dell'elemento materiale consistente
nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì
attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della
individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di
quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al
“governo del territorio” e le connesse competenze non possono
assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e
coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi
differenziati” (Corte costituzionale, sentenza n. 383 del
2005).
Tuttavia si tratta di verificare quanto queste strutture
logico-argomentative, sulle quali ci siamo peraltro formati, siano
compatibili con il diritto dell’U.E. e con il diritto internazionale
in materia di ambiente attualmente vigente: non solo l’imperativo
formale discendente dal testo riformato dell’art. 117, primo comma,
della Costituzione, ma direi ancor prima la necessaria
consapevolezza della dimensione planetaria della regolazione, e
della conseguente necessità di evitare approcci localistici ad un
problema globale, impongono al giurista e al giudice di adeguare
antiche convinzioni a nuovi scenari giuspositivi e a nuovi profili
del rapporto fra etica e diritto.[21]
Il secondo profilo di
rilevanza concerne invece la definizione dell’interesse legittimante
sul piano soggettivo: con riferimento alle limitazioni che il
diritto positivo interno e la giurisprudenza amministrativa
frappongono al riconoscimento della rappresentatività delle
associazioni ambientaliste, in punto di riconoscimento della loro
legittimazione a proporre ricorso.
La Corte ha sul punto aderito
alla netta affermazione dell’Avvocato Generale, secondo cui le
definizioni di interesse legittimante che eventualmente la normativa
statale contenga per “filtrare” l’accesso alla giustizia delle
associazioni ambientaliste, “in forza dell’art. 10-bis, terzo
comma, (….) sono irrilevanti per le ONG ambientali”.
Pertanto,
prosegue la signora Sharpston, “La possibilità per uno Stato membro
di determinare cosa configuri un interesse sufficiente o la
violazione di un diritto è limitata di conseguenza”.
Ancor più
chiara è la sentenza della Corte nel ribadire che i requisiti di
accesso posti dal diritto dell’U.E. “fissano regole precise e non
soggette ad altre condizioni”.[22]
La delibazione della
rappresentatività dell’associazione ricorrente, rispetto
all’interesse ambientale così inteso, non sembra dunque potersi
estendere oltre la mera verifica – formale ed estrinseca - degli
obiettivi statutari.
Appare pertanto ormai ineludibile il
problema, accennato poco sopra, della verifica della compatibilità
on il diritto dell’U.E. del richiamato “orientamento
giurisprudenziale che riconosce la legittimazione attiva alle sole
associazioni ambientaliste nazionali, e non anche alle articolazioni
territoriali”[23].
Inoltre, la regola di effettività della tutela
giurisdizionale, che l’art. 1 del codice del processo amministrativo
italiano espressamente uniforma agli standards posti dal
diritto europeo, costituirà il meccanismo normativo che regolerà la
eventuale estensione nel diritto processuale amministrativo
nazionale (anche al di fuori dalla materia ambientale) di queste
ricadute disciplinari.
7. Infine, in materia di
leggi-provvedimento recanti la valutazione di impatto ambientale, la
sentenza resa il 18 ottobre 2011 dalla Grande Sezione della Corte di
Giustizia nei procedimenti riuniti da C 128/09 a C 131/09, C 134/09
e C 135/09, ha affermato che “L’art. 1, n. 5, della direttiva del
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel
senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva
soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto
legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima
direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa.
Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano
stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto
legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha
condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori
e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che
non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto
amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di
motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di
una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare
detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo
specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque
sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione
della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva
2003/35”.[24]
L’approccio al tema della tutela contro le
leggi-provvedimento non è – fin qui - dissimile da quello seguito in
Italia dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale: ma solo
nel senso che è la sostanza a prevalere sulla forma.
Per il
resto, l’attenzione della Corte di Lussemburgo sembra porsi non
tanto – per richiamare le categorie tradizionalmente utilizzate
dalla dottrina italiana - sulla riserva di amministrazione, quanto
piuttosto sulla riserva di atto amministrativo: in altre parole,
sulla possibile elusione della garanzia formale – rilevante sul
piano della tutela giurisdizionale – dell’adozione dell’atto
amministrativo (rispetto alla quale lo svolgimento di precedente
attività amministrativa procedimentalizzata evidentemente non solo
non scrimina, ma costituisce elemento sintomatico della natura
sostanzialmente non legislativa dell’atto finale, e dunque della
ridetta elusione).
Prosegue infatti la Corte affermando che
l’art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus, e l’art. 10 bis della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono
essere interpretati nel senso che “qualora un progetto rientrante
nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato
mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di
quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art. 1, n. 5, di detta
direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali
procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge; nel caso in cui
contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura
e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo
giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza
esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le
eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo”.
In
altre parole, ove la legge-provvedimento impedisca l’accesso alla
giustizia in materia ambientale, perché il sistema giurisdizionale
interno non consente il sindacato diretto dell’atto legislativo, il
giudice comune può disapplicare quest’ultimo.
Le
conclusioni indicate valgono, ovviamente, entro i limiti dell’ambito
materiale delineato dalla Direttiva e dalla Convenzione citate: ma
risultano di notevole interesse perché indicano una nuova e più
penetrante forma di tutela in sede giurisdizionale contro le
leggi-provvedimento.
Si può tuttavia ragionare sulle possibili
estensioni del modello di giustizia amministrativa che la Corte di
Giustizia ha costruito in materia ambientale, al diritto processuale
amministrativo generale, e alla giustizia costituzionale.
In
argomento appare senz’altro da condividere l’analisi di quella
dottrina che sottolinea come “La natura di diritto precursore o di
diritto sonda che connota il diritto ambientale induce a considerare
le suggestioni che fornisce sui temi generali dell’equilibrio tra
potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale e su come si stia
evolvendo il principio di legalità come anticipazioni di quello che
avverrà in futuro a livello di ordinamento generale.”[25]
Una
conseguenza intuitivamente percepibile appare essere quella del
depotenziamento del ruolo della Corte costituzionale italiana, tutte
le volte in cui la legge-provvedimento intervenga in materia in cui
il diritto dell’U.E., oltre a porre un regime sostanziale
dell’attività, garantisca un accesso alla giustizia ed un sindacato
giurisdizionale effettivi.
E’ facile infatti immaginare che il
giudice comune – nel concorso fra i possibili rimedi - avrà, in tali
casi, maggiore facilità nel disapplicare senz’altro la
legge-provvedimento, che nel rinviarla alla Corte costituzionale per
violazione dei parametri interni (con l’incognita, peraltro, di
imbattersi nella richiamata giurisprudenza, non sempre univoca e
sensibile alle istanze di tutela effettiva).
Come già osservato
in altra sede,[26] “il giudice si trova di fronte almeno a tre
diversi parametri di legittimità delle norme interne di rango
primario: cui corrispondono tre diversi sistemi di prevalenza del
contenuto della norma (costituzionale, europea, convenzionale)
condizionante la validità della disposizione interna. Considerata
peraltro l’omogeneità dei contenuti, almeno in certe materie, della
disciplina recata dalla Costituzione italiana, dalla C.E.D.U. e dal
diritto dell’U.E. direttamente applicabile,[27] si ha che talora il
giudice - rilevato il contrasto rispetto a più disposizioni
formalmente distinte, ma contenutisticamente identiche - può
percorrere strade diverse”[28].
La “concorrenza fra rimedi” si
gioca allora, evidentemente, sulla effettività degli stessi sul
piano della tutela.
Questa sentenza della Corte di Giustizia
potrebbe dunque servire da stimolo alla giurisprudenza
costituzionale, ma anche ad un giudice comune consapevole del suo
ruolo di “giudice europeo di prossimità”, nella direzione di una
ricerca di soluzioni maggiormente incisive sul piano del sindacato
giurisdizionale effettivo delle leggi-provvedimento: sul piano, in
altre parole del reale ripristino della legalità
“interrotta”.
8. Il 27 agosto 1958 André Deschamp, rapporteur général del Conseil d’Etat sul progetto di
revisione costituzionale del generale De Gaulle, così concludeva il
suo intervento: “Il n’y a pas de juge, pas de tribunal temporel
pour une Constitution, il n y a que le Tribunal, sans appel, de
l’Histoire. (….) Nous travaillons pour l’avenir, pour les jeunes de
notre pays qui nous regardent en ce moment, qui jugeront ce que nous
faisons. Nous ne devons pas les décevoir”.
Come ho già avuto
modo di sottolineare in una precedente occasione,[29] questo giusto
monito non vale solo per le costituzioni, ma per ogni disciplina
giuridica suscettibile di incidere su beni ed interessi che
proiettano gli effetti della loro disposizione, irreversibilmente,
sulle generazioni future.
La sfida di una efficace tutela
dell’ambiente esige la consapevolezza di questo connotato, oltre che
delle implicazioni scientifiche ed etiche sottostanti: esige una
giurisprudenza pratica che sappia e voglia applicare le nuove regole
senza timidezze o nostalgici ed anacronistici arroccamenti su
posizioni ormai superate già nella dimensione giuspositiva; che sia
libera dal pregiudiziale rifiuto del nuovo ordine giuridico
internazionale orientato al risultato del miglioramento delle
condizioni di vita degli individui, e capace di improntare ad esso
il quotidiano sforzo di risoluzione di conflitti
intersoggettivi.
Non posso che concludere il mio intervenendo
unendomi all’auspicio, formulato in apertura di questo panel dalla sua Presidente, la professoressa Aine Ryall, che ha
giustamente posto in evidenza come l’intero sistema europeo della
tutela giuridica dell’ambiente poggia sulla condizione di una reale
ed effettiva indipendenza dei giudici che operano il sindacato di
legittimità delle scelte afferenti le politiche pubbliche di uso del
territorio.
Solo questa è la garanzia di un controllo
giurisdizionale davvero effettivo ed efficace: e solo questa è
dunque la possibilità che abbiamo di evitare utilizzazioni
dell’ambiente irreversibilmente contrarie con il quadro di
compatibilità e di sostenibilità consacrato nei parametri
normativi.
Il fatto che tale quadro, com’è probabile, e come si è
accennato, si faccia carico anche di esigenze etiche e non solo
materialistiche, non autorizza però a risolvere il problema con un
richiamo alla moralità dei comportamenti: perché un tale richiamo è
inidoneo ad incidere sul piano della efficacia degli strumenti di
composizione del conflitto; e perché, sul piano del metodo, esso
“costituisce una sorta di fuga dalle responsabilità del giurista e
potrebbe apparire un alibi per giustificare l'inefficienza dei
meccanismi giuridici proposti”.[30]
SUMMARY
Il punto di vista del giudice in materia di
accesso alla giustizia nel settore della tutela dell’ambiente, non
può che avere come oggetto centrale l’applicazione delle fonti del
diritto dell’U.E. e delle altre fonti internazionali che regolano
questo specifico aspetto.
In Italia sia la giurisprudenza, che
alcune iniziative legislative, mostrano di non essere ancora
completamente in linea con i più recenti sviluppi dell’applicazione
della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, e della Direttiva
2003/35/EC.
Gli ostacoli, anche di natura culturale, che nel
diritto processuale interno ostacolano e frenano questo processo di
adattamento, non riguardano solo la trasposizione formale delle
norme, ma anche e soprattutto la loro applicazione nello spirito di
piena tutela voluto dalla comunità internazionale e dall’Unione
europea in particolare, spesso per una non adeguata consapevolezza
delle peculiarità della disciplina europea dell’accesso alla
giustizia in materia ambientale.
La relazione si propone di
individuare i principali punti critici nell’applicazione
giurisdizionale interna, e di suggerire gli spunti per il loro
superamento.
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* Vice President of the Association of the European
Administrative Judges (A.E.A.J.).
[1] Testo provvisorio della
relazione alla Conferenza “Enforcement of EU Environmental Law:
Role of the Judiciary”, organizzata dalla Commissione europea il
10 e 11 novembre 2011.
[2] G. Torregrossa, Introduzione al
diritto urbanistico, Milano, 1987, p. 204.
[3] Sulla vicenda
sia consentito il rinvio a G. Tulumello, The fish can go to the
court (o della Ferrari con le portiere bloccate: brevi note in
tema di influenza del diritto dell’U.E. sul diritto processuale
amministrativo interno), in www.giustamm.it .
[4]
Sulla rilevanza di tali norme per il diritto processuale interno,
sia consentito il rinvio a G. Tulumello, L’impugnabilità in
materia urbanistica, Intervento svolto in occasione delle
Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad
Eugenio Cannada Bartoli, sul tema “L’impugnabilità degli atti
amministrativi”, Siena - Certosa di Pontignano, 13/14 giugno 2008,
in www.giustamm.it, e in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2009, fasc. 2, II, pagg. 59-84.
[5] J. Garcia
Burgues, W. Heermann, Y. Kreins, L.Lavrysen, F. Tiberghien, A
Common Heritage: EU Environmental Law and National Judges, in Journal for European Environmental & Planning Law, 7.2.
(2010), 221-233.
[6] In giurisprudenza, T.A.R. Sicilia, Palermo,
sez. II, sentenza n. 1097/2008. Sulle importanti (e troppo spesso
sottovalutate o addirittura ignorate) ricadute dei vincoli
convenzionali al diritto processuale amministrativo interno in
questa materia, si vedano per tutti, nella letteratura giuridica
italiana, gli esiti della ricerca coordinata da A. Tanzi, E. Fasoli
e L. Iapichino (a cura di), La Convenzione di Aarhus e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale, Padova, 2011.
[7] G.
Tulumello, Sviluppo sostenibile, discrezionalità amministrativa e
sindacato giurisdizionale, in Climate change: la risposta del
diritto, a cura di F. Fracchia e M. Occhiena, Napoli, 2010, pp.
133 e ss.
[8] In argomento, D. de Pretis, La tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, in Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione
e diversità culturali, a cura di G. Falcon, Padova, 2005, pp.
303 e ss.; M. Eliantonio, Europeanisation of Administrative
Justice?, Amsterdam, Europa Law Publishing, 2009; A. Travi, Verso una convergenza di modelli di processo amministrativo?,
in Forme e strumenti di tutela nei confronti dei provvedimenti
amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato, a
cura di G. Falcon, Padova, 2010, pp. 7 e ss.
[9] In argomento
sia consentito il rinvio a G. Tulumello, Il diritto
internazionale e comunitario dell’ambiente, e il dialogo fra i
formanti: brevi note a margine di un recente tentativo (inidoneo) di
ridimensionamento delle associazioni di protezione ambientale,
in www.giustamm.it, 2009.
[10] Quest’ultima dimensione
del problema appare avvertita, quanto meno su di un piano di teoria
generale, da una pronuncia di segno contrario del Consiglio di Stato
(sez. VI, 23 maggio 2011 , n. 3107), nella quale si afferma che
“merita considerare che, come già in passato dalla Sezione
ripetutamente affermato (tra le altre, 13 settembre 2010, n. 6554),
l'esplicita legittimazione, ai sensi del citato art. 13, l. 8 luglio
1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione
nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per
sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben
circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si
costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute
e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale
circoscritto territorio.
Altrimenti opinando, le località e le
relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o
all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero
autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni
ambientaliste espressamente legittimate per legge.
Detto
altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio
di legittimazione "legale" destinato ad aggiungersi a quelli in
precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità in
giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce.
Ne
consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per
caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti
sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro
natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non
occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato
grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza
ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione
collettiva che si assume leso.”
In senso sostanzialmente analogo
si era anche pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato, sez.
VI, 13 settembre 2010 , n. 6554: va tuttavia precisato che il limite
di questa giurisprudenza, pur evolutiva ma comunque incentrata sul
dato – fuorviante - di diritto interno, è dato dalla costruzione
come meramente ulteriore ed aggiuntiva della legittimazione delle
associazioni locali rispetto a quella disciplinata dall’13 della
legge 8 luglio 1986 n. 349: rinunciando dunque a porre al centro del
processo esegetico l’opposta prospettiva imposta dagli obblighi di
adeguamento alle fonti internazionali..
[11] T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 23 marzo 2011, n. 546.
[12] T.A.R. Lazio Roma,
sez. I, 13 dicembre 2010 , n. 36088. In dottrina G. Pistorio, Ambiente e diritto comunitario. Quando il mancato recepimento di
una direttiva comunitaria pregiudica la tutela del diritto umano
dell'ambiente, in www.giustamm.it
[13] Solo
apparentemente più aperta è la decisione della VI sezione del
Consiglio di Stato, 11 gennaio 2010 n. 24 , che nel riconoscere
l’ammissibilità – peraltro mediante mero richiamo ad un precedente –
di una “generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un
determinato contesto ambientale”, pone però come limite il fatto che
“questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero
sindacato ispettivo” sull'attività dell’amministrazione: con ciò
tradendo un lessico ed approccio proprio della disciplina generale
dell’accesso ai documenti amministrativi, e non adeguatamente
consapevoli delle peculiarità della disciplina dell’accesso in
materia ambientale.
[14] Corte costituzionale, sentenza n. 398
del 2006.
[15] Corte costituzionale, ordinanza 30 settembre 2011
n. 258.
[16] Corte di Giustizia U.E., sentenza 20 ottobre 2011,
C-396/09. Specifica la sentenza (punti 35 e 37 della motivazione)
che “La Corte ha già stabilito che l’esistenza di una norma di
procedura nazionale non può rimettere in discussione la facoltà,
spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire
la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi
nutrano dubbi, come nella causa principale, in merito
all’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza 5 ottobre
2010, causa C 173/09, Elchinov). (….)Ne consegue che il giudice
nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita
dall’art. 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, per la definizione
della controversia principale, dall’interpretazione delle
disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente
discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado
superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta
interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto
dell’Unione.”
[17] G. Tulumello, La competenza del giudice
amministrativo nell’interpretazione della legge e delle fonti
secondarie, Bozza provvisoria della relazione svolta il 27
maggio 2011 a Bad Staffelstein, in occasione dell’incontro di
studi organizzato dall’Associazione dei giudici amministrativi
tedeschi, italiani e francesi (AGATIF), cit., in www.agatif.org
[18] In argomento per brevità si rinvia a
G. Tulumello, The fish can go to the court (o della Ferrari con
le portiere bloccate: brevi note in tema di influenza del diritto
dell’U.E. sul diritto processuale amministrativo interno), cit.
[19] G. Tulumello, L’impugnabilità degli atti amministrativi
in materia urbanistica, cit.
[20] G. Torregrossa, Introduzione al diritto urbanistico, cit., 62.
[21] Per
entrambe le prospettive d’indagine si veda, per tutti, F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli,
2010.
[22] Per la illegittimità della norma interna che ponga un
limite quantitativo dato da un numero minimo di iscritti, Corte di
Giustizia dell’U.E., ordinanza 11 marzo 2010, C-24/09: “Les articles
10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive
2003/35, et 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par la
directive 2003/35, cette dernière disposition ayant été reprise à
l’article 16 de la directive 2008/1, s’opposent à une disposition
d’une législation nationale qui réserve le droit d’exercer un
recours contre une décision relative à une opération qui entre dans
le champ d’application, respectivement, des directives 85/337, telle
que modifiée par la directive 2003/35, et 96/61, telle que modifiée
par la directive 2003/35, aux seules associations de protection de
l’environnement qui comptent au moins 2 000 adhérents”.
[23] G.
Tulumello, Sviluppo sostenibile, discrezionalità amministrativa e
sindacato giurisdizionale, cit., p. 136.
[24] In argomento
si rinvia a G. Tulumello, I “sentieri interrotti” della legalità
nazionale, e il soccorso del diritto dell’U.E. come antidoto al
decostruttivismo del diritto amministrativo: dalla Corte di
Giustizia l’indicazione di nuovi percorsi di tutela contro le
leggi-provvedimento, in www. giustamm.it
[25] F. de
Leonardis, Le trasformazioni della legalità nel diritto
ambientale, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi,
Torino, 2008, 117.
[26] G. Tulumello, La competenza del
giudice amministrativo nell’interpretazione della legge e delle
fonti secondarie, relazione svolta il 27 maggio 2011 a Bad
Staffelstein, in occasione dell’incontro di studi organizzato
dall’Associazione dei giudici amministrativi tedeschi, italiani e
francesi (AGATIF), in www.agatif.org.
[27] U. De Siervo, I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali
italiani, in Diritti e Costituzione nell’Unione europea,
a cura di G. Zagrebelsky, Laterza, 2003, pp. 258 e ss.
[28]
Sullo stesso problema M. Bignami, L’interpretazione del giudice
comune nella “morsa” delle corti sovranazionali, in Giur.
Cost., 2008, 595 e ss.
[29] G. Tulumello, Sviluppo
sostenibile, discrezionalità amministrativa e sindacato
giurisdizionale, cit., p. 144.
[30] G. Torregrossa, Appaltare in Europa, Calice, 1992., p. 75, ove la
precisazione che “L’area della ‘moralità’ e quella della giuridicità
hanno confini diversi e non è il ricordo della necessaria eticità
della norma giuridica che li può eliminare. Anche in un mondo
popolato solo da S. Francesco e S. Chiara, il diritto deve essere
presente ad indicare con la sua sanzione la via retta da seguire:
così chiudeva un giurista cattolico come D. Barbero la sua polemica
con F. Carnelutti sulla natura della norma giuridica”.
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(pubblicato il
4.1.2012)
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