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| n. 1-2012 - © copyright |
MARCELLO DI FRANCESCO
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aviation" all'interno delle aree aeroportuali e obbligo della procedura di
evidenza pubblica: la società di gestione dell'aeroporto è un organismo di
diritto pubblico?
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La sentenza n. 590 del 31 marzo 2011 del Tribunale
Amministrativo Regionale di Palermo sez. I ha affermato
l’illegittimità dell’affidamento diretto da parte di un soggetto
concessionario, qualificato come organismo di diritto pubblico, del
servizio di gestione della sosta e degli spazi adibiti a parcheggio
all’interno dell’area aeroportuale, in relazione alla violazione dei
principi dell’Unione europea in materia di concorrenza.
La
sentenza in commento statuisce l’obbligo della procedura competitiva
anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle previste
dalla legislazione nazionale, precisando che il criterio
dell’interesse concorrenziale è il discrimine attraverso il quale
stabilire l’esistenza o meno dell’obbligatorietà della procedura
competitiva, nel momento in cui il soggetto in questione sia
qualificato come organismo di diritto pubblico.
Nel caso in
esame, due operatori economici del settore avevano proposto ricorso
per l’annullamento della delibera con la quale si era stabilito di
“approvare l’offerta commerciale della Quick No Problem Parking
S.p.A. inerente l’affidamento della gestione di servizi di Car Valet
ed autolavaggio nonchè la fornitura e la relativa manutenzione
dell’impianto SKYDATA APT 450 per la regolamentazione della sosta
all’interno del sedime” (l’annullamento del relativo contratto di
subconcessione di area).
Era stato quindi proposto dalla società
affidataria diretta, sul presupposto della inesistenza dell’obbligo
di gara, il regolamento preventivo di giurisdizione, deciso con
ordinanza n. 23322 del 4 novembre 2009 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, la quale affermava la giurisdizione del giudice
amministrativo.
La sentenza che si annota presenta uno spunto
interessante per significare e delimitare l’ambito soggettivo ed
oggettivo nel quale sorge l’obbligatorietà normativa, e l’esigenza
economica e sociale, di espletare una procedura di evidenza
pubblica.
Infatti, per quanto concerne il profilo soggettivo, la
distinzione tra imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico
assume particolare rilevanza, dal momento che le prime sono
riconducibili alla figura degli “enti aggiudicatori” tenuti
all’osservanza della normativa degli appalti nei settori speciali ai
sensi dell’art. 207 D. Lgs. 163/2006, mentre le stesse non sono
contemplate nei soggetti presenti nell’art. 32 medesimo decreto tra
le “amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori”
tenuti all’osservanza della disciplina degli appalti nei settori
ordinari.
La definizione di organismo di diritto pubblico è
prevista nell’art. 1 della Direttiva 2004/18/CE, il cui contenuto è
riprodotto nell’art. 3 comma 26 del D. Lgs. 163/2006.
Come più
volte ribadito dalla giurisprudenza, per organismo di diritto
pubblico si deve intendere qualsiasi ente che, dotato di personalità
giuridica e sottoposto – per finanziamento, controllo di gestione od
ingerenza – a dominanza pubblica, sia istituito per il
soddisfacimento di finalità di interesse generale non aventi
carattere industriale e commerciale[1].
Pertanto, la
riconducibilità di un soggetto alla figura dell’organismo di diritto
pubblico avviene attraverso la ricorrenza di tre requisiti: la
personalità giuridica, il dominio pubblico e la finalità di
perseguire specifici bisogni di interesse generale non aventi
caratteri industriali o commerciali.
La definizione di impresa
pubblica è presente nel Codice dei Contratti e viene specificata
come una organizzazione su cui “le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza
dominante o perchè ne sono proprietari, o perchè vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano
dette imprese”.
L’art. 3, comma 28 del D. Lgs. N. 163/2006
prosegue nella definizione di tale soggetto precisando che
“l’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa,
alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui
danno diritto le azioni emesse dall’impresa; c) hanno diritto di
nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,
di direzione o di vigilanza dell’impresa”.
Alla luce delle
definizioni sopramenzionate, appare evidente come l’elemento che
differenzia le due figure sia rappresentato dall’elemento
finalistico o funzionale: presente, ai sensi dell’art. 3 comma 26
del codice degli appalti, nei soggetti qualificati come organismi di
diritto pubblico, e invece assente nella nozione di impresa
pubblica.
L’ultima figura menzionata può operare nel mercato
attraverso azioni di carattere commerciale o industriale, a
differenza dell’organismo di diritto pubblico, la cui finalità è
circoscritta alla realizzazione di un interesse generale, riferibile
ad una collettività particolarmente ampia che giustifichi la
creazione di un soggetto sottoposto all’influenza dominante
dell’autorità pubblica e che sia sorta specificatamente per il loro
soddisfacimento[2].
In questo contesto normativo, è l’elemento
finalistico che consente di differenziare le figure in esame.
La
giurisprudenza europea e nazionale ricollega il carattere
industriale o commerciale fondamentalmente al rischio d’impresa,
ossia all’operare in condizioni ordinarie e normali di mercato,
assumendo di conseguenza i rischi tipici dell’attività, che sono
rappresentati dalle perdite collegate.
Pertanto, l’operare in un
mercato concorrenziale, attraverso la simultanea presenza di
operatori privati e pubblici che svolgono la medesima attività nel
medesimo settore, non rappresenta una condizione di per sè
sufficiente alla configurazione del valore commerciale e
industriale[3].
Per verificare se un determinato soggetto operi
con criteri imprenditoriali, è necessario valutare concretamente
l’esercizio dell’attività secondo regole di mercato: il
perseguimento dello scopo di lucro e l’assunzione integrale del
rischio di eventuali perdite. In tale ultima situazione è
configurabile il carattere commerciale ed industriale.
La
motivazione della mancata inclusione dell’impresa pubblica tra i
soggetti previsti dalla disciplina dell’evidenza pubblica nei
settori ordinari è da riscontrare nella ratio della stessa
normativa. Attraverso l’obbligatorietà della procedura dell’evidenza
pubblica nei settori ordinari si perviene ad una garanzia, imposta
da fattori esterni, di competizione tra i soggetti che operano nel
mercato. Pertanto l’impresa pubblica, la quale è sottoposta ai
rischi di mercato, opera perseguendo il fine di lucro attraverso
moduli privatistici al pari di qualsiasi altro soggetto economico,
agendo sulla base dei meccanismi concorrenziali ed economici nella
scelta del miglior contraente, senza la necessità di interventi
esterni.
Al contrario, l’esigenza di imporre all’impresa pubblica
degli obblighi di procedure competitive riemerge riguardo gli
appalti dei settori speciali. Il bisogno di sottoporre l’attività
negoziale alle regole concorrenziali dell’evidenza pubblica nasce
dalla peculiarità dei settori considerati, in quanto caratterizzati
storicamente da una mancanza di concorrenzialità derivante dal
godimento di diritti speciali o esclusivi dei relativi operatori. Al
di fuori di questi settori speciali, espressamente elencati negli
artt 208 – 213 del D. Lgs. 163/2006, non sorge la necessità di
garantire normativamente la concorrenza dei potenziali clienti:
salvo singole patologie comportamentali, le altre attività sono
naturalmente indirizzate verso la compressione dei costi dei
contratti e verso l’apertura del mercato: “verso il prezzo più basso
o l’offerta più economicamente vantaggiosa, e senza che sia imposto
da regole esterne”.
Nel caso della sentenza oggetto di esame, la
qualificazione della società di gestione dei servizi aeroportuali
come organismo di diritto pubblico è già operata dalla citata
ordinanza delle Sezioni Unite del 4 novembre 2009, n. 23322, resa in
sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Nell’ordinanza
n. 23322/2009 emerge incontestabile la qualificazione della GESAP
come organismo di diritto pubblico, in relazione ai tre requisiti
menzionati nella definizione soprariportata. Per quanto concerne la
prima e la seconda condizione (ente che, dotato di personalità
giuridica e sottoposto – per finanziamento, controllo di gestione od
ingerenza – a “dominanza pubblica”...), “è acclarato in atti, e
dalle parti tutte ammesso, che la soc. p.a. GESAP sia sempre stata e
sia tuttora società a dominanza pubblica (l’atto costitutivo
3.10.1984 vide il capitale di L. 1 miliardo sottoscritto per L.
979.200.000 dalla CCIAA di Palermo)”.
Il terzo requisito, il
soddisfacimento di finalità di interesse generale non aventi
carattere industriale e commerciale, è completamente soddisfatto, in
quanto “la GESAP è affidataria dall’ENAC del servizio pubblico della
gestione delle infrastrutture aeroportuali (tutte le attività di
handling, di cui all’all. A) ed è tenuto, nella selezione dei
prestatori di servizi in regime di subconcessione, ad osservare la
procedura di evidenza pubblica (art. 11, comma 1, D. Lgs. N. 18 del
1999). La gestione dell’ handling all’interno del sedime
aeroportuale è dunque dalla stessa legge che attuò la Direttiva
96/67/CE qualificata in termini di interesse generale si da far
ritenere per ciò solo integrato il terzo requisito per
l’attribuzione all’ente di gestione GESAP del ruolo di organismo di
diritto pubblico”.
Riguardo il profilo oggettivo, l’art. 217 del
D. Lgs. 163/2006, il quale riproduce letteralmente l’art. 20 della
Direttiva 2004/17/CE, prevede che la disciplina dei settori speciali
non si applica agli appalti aggiudicati per scopi diversi rispetto
all’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213.
Come sostenuto dalla VI sez. del Consiglio di Stato con la sentenza
del 13 maggio 2011 n. 2919, l’assoggettamento di un servizio alla
disciplina dei settori speciali non può essere stabilita solamente
attraverso un esame soggettivo della fattispecie concreta, ma anche
in correlazione con un parametro oggettivo.
Pertanto, il
legislatore, accanto ad una forte delimitazione soggettiva, ha
aggiunto una forte connotazione oggettiva, prevedendo specifici
elenchi di settori e attività strumentali connessi a questi
determinati campi. La motivazione di questo elenco ristretto trova
la propria giustificazione in una valutazione pessimistica riguardo
al livello di apertura alla concorrenza del mercato e alla presunta
posizione di monopolio o oligopolio nel quale si viene a trovare il
soggetto economico operante nel settore speciale. La disciplina sui
settori speciali trova applicazione procedendo attraverso una
duplice valutazione del fatto oggettivo: da un lato, bisogna
valutare se l’ente eserciti una delle attività descritte dalla
normativa, dall’altro, oggetto di esame è se, nell’esercizio della
specifica attività, esso proceda all’aggiudicazione dell’appalto di
servizi, lavori o forniture in maniera strettamente connessa allo
svolgimento dei compiti del soggetto aggiudicatore.
La
valutazione della diretta connessione non deve essere riferita ad
una immediata omologia fra l’oggetto dell’appalto e l’attività
demandata all’ente aggiudicatore, costituente il core
business, ma deve avere riguardo al dato teleologico della
finalizzazione dell’attività messa a gara agli scopi istituzionali
demandati all’ente aggiudicatore. L’appalto, quindi, può avere ad
oggetto anche una attività comune, ma qualora risulti strumentale al
perseguimento dell’attività dei settori speciali viene attratto
nell’orbita dell’applicazione della relativa disciplina.
Nella
sentenza che si annota si afferma che “l’ente di gestione
concessionario dei servizi a terra negli aeroporti italiani svolge
un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi
generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed
all’apprezzamento delle condizioni di efficienza degli aeromobili,
tra le quali numerose sono affatto estranee alla assistenza diretta
all’aeromobile e si appuntano su di un vasto quadro logistico
costituito dalla gestione dei flussi dei passeggeri... Non sembra
quindi revocabile in dubbio che la gestione della sosta dei veicoli
nell’area antistante l’aerostazione sia funzionalmente diretta a
soddisfare interesse generale... La vocazione delle aree di
parcheggio, su sedime appartenente al demanio aeronautico e pur
esterno all’area strettamente aeroportuale ad accesso limitato
(airside) ... è quella di consentire che si realizzi una delle
condizioni fondamentali per il funzionamento di una moderna
aerostazione, quello dell’accesso e della mobilità dei passeggeri,
attraverso l’uso dell’autovettura privata e come alternativa reale
al trasporto pubblico”.
Il problema di delimitare l’ambito di
applicazione e il relativo regime normativo applicabile, attraverso
un dato oggettivo, aumenta nei casi in cui l’ente aggiudicatore,
parallelamente alle attività strumentali al core business,
eserciti attività diverse con finalità lucrative. L’accertamento in
concreto del menzionato dato teleologico e il nesso di strumentalità
tra settore ed attività svolta possono risultare particolarmente
complessi.
Per risolvere tali situazioni, rispettando i criteri
di trasparenza e certezza del diritto, le prime pronunce
giurisprudenziali della Corte di Giustizia adottarono un criterio
interpretativo estensivo, denominato “teoria del contagio”, che
prevedeva, nel momento in cui un soggetto economico venga ricondotto
alla qualifica di una delle figure soggettive prese in
considerazione dalle Direttive, l’applicazione indistinta del regime
speciale previsto sia per gli appalti dei settori pubblici sia per
quelli concepiti al conseguimento di lucro ed esercitati in un
regime concorrenziale[4].
Attraverso questa interpretazione
estensiva, la Corte europea prevede l’applicazione indistinta delle
direttive in materia di appalti pubblici per tutte le attività
svolte da un soggetto economico pubblico, a prescindere dal loro
carattere industriale o commerciale e dalle condizioni
concorrenziali del mercato con le altre imprese private, in quanto
l’ente aggiudicatore continuerebbe, nell’esercizio di altre
differenti attività rispetto a quelle normativamente previste, a
farsi carico dei bisogni di interesse generale per i quali è stato
istituito.
La giurisprudenza europea, nonchè quella italiana, ha
negli anni successivi ristretto tale interpretazione, evitando
contrasti che potrebbero sorgere con gli obiettivi concorrenziali
alla base delle direttive comunitarie in ambito di appalti
pubblici.
Pertanto, le previsioni della Direttiva 2007/17/CE
devono essere applicate in maniera restrittiva, con conseguente
inapplicabilità della c.d. teoria del contagio, in quanto la
Direttiva sopracitata riguarda settori specificatamente definiti,
consegnandoci così una direttiva definita “settoriale”. L’ambito di
applicazione della Direttiva 2007/18/CE, invece, comprende quasi
tutti i settori della vita economica, giustificadone la definizione
di direttiva “generale”. Viste le ultime considerazioni e
qualificazioni, viene richiesta una interpretazione restrittiva
della Direttiva 2007/17/CE.
Allo stato di tale nuova
interpretazione della c.d. teoria del contagio, nel caso di
amministrazioni aggiudicatrici, che sono soggetti di diritto
pubblico, non esiste alcun ostacolo ad ammettere che, qualora non
possa ricondursi l’attività svolta tra quelle dei settori speciali,
si riespande l’applicazione della normativa generale, dal momento
che essa viene nominata tra le amministrazioni aggiudicatrici nei
settori ordinari[5].
Nel caso in cui l’amministrazione
aggiudicatrice sia una impresa pubblica, per gli appalti diversi a
quelli contemplati nei settori speciali, si perviene ad una totale
sottrazione dalle due Direttive, dal momento che la figura
considerata non rientra tra i soggetti obbligati secondo la
Direttiva 2007/18/CE ad applicare la normativa pubblicistica nei
settori ordinari.
Quest’ultima differente modalità di
interpretazione trova fondamento nella stessa ratio della
normativa europea: la disciplina precedente (Direttiva 93/38/CEE) e
quella attuale (Direttiva 2004/17/CE) mirano a fronteggiare la
naturale chiusura dei mercati dovuta alla condizione di monopolio
nella quale si trova le imprese incaricate della gestione di
interesse generale, attraverso una impostazione pubblicistica della
formazione contrattuale. Quindi, nei settori al di fuori dei servizi
pubblici nominati, non esiste una sostituzione all’attività
amministrativa e dal momento che l’impresa pubblica agisce come una
impresa “normale”, con rischio e moduli privatistici, non esiste la
necessità di garantire la concorrenza con l’imposizione normativa di
regole contrattuali. Le caratteristiche privatistiche di tale
soggetto pubblico integrano di per sè situazioni concorrenziali,
evitando restrizioni di attività e di competizione.
Ulteriore
spunto di riflessione è rappresentato dalle figure di appalti che
vengono esclusi dall’oggetto delle previsioni comunitarie e
nazionali. Nel genus delle esclusioni sono individuate due
tipologie: gli appalti esenti e gli appalti estranei.
Gli appalti
esenti sono quelli che astrattamente rientrano nella disciplina
delle direttive europee degli appalti pubblici, ma sono esclusi
espressamente per ragioni di politica dell’Unione europea; per
appalti estranei si intendono quelli esclusi completamente dai
settori di intervento dalle direttive, come gli appalti da eseguirsi
al di fuori dell’Unione o gli appalti aggiudicati dagli enti
aggiudicatori dei settori speciali per fini diversi dall’esercizio
delle attività nei settori speciali.
In tale quadro, è
necessario ricordare l’art. 27 del D. Lgs. 163/2006, il quale fa
specifico riferimento ai contratti esclusi, in tutto o in parte,
dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice.
La
norma pone un principio di rispetto di regole minimali di evidenza
pubblica, a tutela della concorrenza e del mercato, da un lato ai
soggetti che ricadono sotto l’applicazione del codice degli appalti
e per i contratti “esclusi” ma comunque menzionati nel codice;
dall’altro lato, non fa alcun riferimento ai contratti
“estranei”.
Riepilogando la situazione normativa prospettata per
gli appalti aggiudicati per scopi diversi alle attività dei settori
speciali, qualora l’ente aggiudicatore sia un organismo di diritto
pubblico, l’appalto estraneo al settore speciale, ricade nei settori
ordinari e nella relativa disciplina dettata dalla Direttiva
2004/18/CE; invece, qualora sia qualificabile come impresa pubblica,
l’appalto estraneo non ricade sotto tale normativa generale, non
essendo tale soggetto compreso tra i soggetti della direttiva[6].
L’impresa pubblica, per gli appalti estranei, non è tenuta
neppure al rispetto dei principi dei Trattati in tema di
concorrenza, in quanto l’art. 27 D. Lgs. 163/2006 fa riferimento
agli appalti esclusi dalle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.
Nella sentenza oggetto di esame, il giudice
amministrativo aderisce alla interpretazione restrittiva che negli
anni si è sostituita alla prima teoria del contagio.
Infatti,
dopo aver qualificato incontestabilmente la GESAP quale organismo di
diritto pubblico (peraltro anche per effetto del giudicato interno
sulla giurisdizione), stabilisce l’obbligatorietà della procedura
competitiva anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle
concretamente contemplate dalla disciplina nazionale: il criterio
dell’interesse concorrenziale è pertanto il discrimine, una volta
che il soggetto sia qualificato come organismo di diritto pubblico,
per stabilire l’esistenza o meno dell’obbligo della procedura
competitiva[7].
Come spiegato nelle considerazioni precedenti,
in presenza di un organismo di diritto pubblico, non è necessario
differenziare tra attività aventi carattere di interesse generale e
quelle di carattere industriale, in quanto quest’ultime, quando
poste in essere da enti aggiudicatori qualificati come organismi di
diritto pubblico, vengono attratte nell’alveo della disciplina della
procedura di evidenza competitiva in base alla espansione delle
previsioni dei settori ordinari quando ci troviamo di fronte ad
appalti estranei, mentre trovano applicazione i principi
concorrenziali di derivazione europea, stabiliti dall’art. 27 D.
Lgs. 163/2006, di fronte agli appalti esclusi in tutto o in parte.
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[1] TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15
febbraio 2007, n.266, in Foro amm.. TAR, 2007, p. 18 ss.; TAR
Veneto, Sez. I, 9 luglio 2010, n. 2905, in Foro Amm. TAR 2010, p.
2323.
[2] SANDULLI, M.A., Impresa pubblica e
regole di affidamento dei contratti, in http://www.federalismi.it,
n. 3/2008; GIANNINI, M.S., Le imprese pubbliche in Italia, in Riv.
società, 1958, 227; OTTAVIANO, V., Impresa pubblica, in Enc. dir.,
vol. XX, Milano, 1970, 669; LACAVA, C., L’impresa pubblica, in
CASSESE, S. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto
amministrativo speciale, Tomo IV, Milano, 2003, p. 3901 ss.;
FERRARI, E., L’impresa pubblica tra il trattato e le direttive
comunitarie, in SANDULLI, M.A. (a cura di), Organismi e imprese
pubbliche, in Serv. app. (suppl. al n. 4), 2004, p. 123;
[3] Corte giust. Ce, 10 novembre 1998, n. 360,
Gemeente Arnhem e altro c. B.F.I. Holding B.V, in Riv. trim.
appalti, 1998, p. 715, con nota di CASTELLANETA, M.,
L’interpretazione dei criteri necessari per la qualificazione
dell’organismo di diritto pubblico: recenti chiarimenti dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee; Corte giust. Ce, Corte
giustizia CE, Sez. V, 27 febbraio 2003, n. 373, Truley GmbH c.
Bestattung Wien GmbH, in Foro amm. CDS, 2003, p. 424.
[4] Corte giustizia CE, Sez. IV, 10 aprile 2008, n.
393, A. e altro c. Fernwärme Wien GmbH, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 2008, p. 965, con nota di B., RINALDI, Sull’applicazione
della «teoria del contagio» alle diverse attività di un organismo di
diritto pubblico operante nei settori speciali.
[5] Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4903, in
Foro amm. CDS, 2009, p. 1851; T.R.G.A., Bolzano, Sez. I, 1° aprile
2010, n. 102, in Foro amm. TAR, 2010, p. 1224.
[6] Corte giustizia CE, Sez. IV, 10 aprile 2008, n. 393, cit.
[7] Contra, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15
febbraio 2007, n. 266; Cons. giust. amm., Sicilia, sez. giurisd., 10
settembre 2010, n. 1197, in www.appaltiecontratti.it. In tali
sentenze si perviene ad una diversa risoluzione delle fattispecie
similari a quella in esame. Si procede, pertanto, ad un diretto
affidamento della gestione di servizi aeroportuali e alla
dichiarazione di competenza del giudice ordinario riguardo il
petitum.
Il motivo della differente valutazione
logico-giuridica è da ricercare nel presupposto a base del
ragionamento effettuato dal giudice amministrativo, e cioè dalla
qualificazione data all’ente aggiudicatore. In tutte le sentenze,
contrarie a quella che si annota, l’ente aggiudicatore viene
definito come impresa pubblica, e, quindi, sulla base delle
motivazioni riportate, non obbligate a prevedere un procedimento ad
evidenza pubblica per l’assegnazione di servizi, quando non fanno
riferimento a settori speciali o connessi ad essi.
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(pubblicato il
2.1.2012)
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