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n. 2-2011 - © copyright

TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA - Sentenza 17 febbraio 2011
Pres. N. J. FORWOOD


Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà.

 

 

Il ricorso è respinto. L’Union des associations européennes de football (UEFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

 

 


 

 

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