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| n. 2-2011 - © copyright |
TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA -
Sentenza 17 febbraio 2011
Pres. N. J. FORWOOD |
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Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva
89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di
particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Coppa del
mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il
diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Diritto
di proprietà
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Il ricorso è respinto. La Fédération internationale de
football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese
sostenute dalla Commissione europea. Il Regno del Belgio e il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
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