Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2011 - © copyright

TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA - Sentenza 17 febbraio 2011
Pres. N. J. FORWOOD


Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà

 

 

Il ricorso è respinto. La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

 

 


 

 

Per visualizzare il testo del documento clicca qui



 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento