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T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 13 dicembre 2011 n. 305
Pres. Est. Pozzi
Alberto Ghezze e a.(avv. Dalla Mule e avv. Maccaferri) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distr.le di Trento).


Processo amministrativo – Equa riparazione – Irragionevole durata - Verifica delle responsabilità – Segnalazione dei ritardi alla Corte dei Conti.

La Legge Pinto, presupponendo una colpa (oggettiva) organizzativa dell’Amministrazione della giustizia, dalla quale dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice per far valere i danni provocati dalla disorganizzazione e dal cattivo funzionamento dell’apparato giurisdizionale, non può limitarsi a sanzionare meri episodi di mala giustizia, dovendo, invece rappresentare un’occasione, per gli organi giurisdizionali chiamati ad applicarla, di verifica delle cause e dei concreti comportamenti tenuti dagli attori del processo incidenti su una durata decorosa dello stesso; per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità ha conferito al giudice dell’azione exlege n. 89 del 2001 il vaglio giurisdizionale del comportamento delle parti ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno, ma anche il potere di accertare l’imputabilità o meno dei ritardi agli addetti degli uffici giudiziari, adottando le doverose misure di segnalazione ai competenti organi disciplinari e alle competenti Magistrature.


N. 00305/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 168 del 2011, proposto da:

 

Alberto Ghezze, Francesca Romana Ghezze, Luca Dalle Mule, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Dalle Mule e Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Grazioli n. 27;

contro



Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Trento, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova n. 9;

per l'ottemperanza



del decreto di data 2-19.3.2010 (non impugnato, irrevocabile), reso dalla Corte di Appello di Trento - Sezione II, nel procedimento n. 847/2009 R.G. C.C., come successivamente corretto ed integrato dall'ordinanza 13-21.7.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in Persona del Ministro Pro Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso ex art. 3 L. 89/2001 di data 22.12.2009, i ricorrenti hanno adito la Corte d’Appello di Trento per ottenere l’equa riparazione contro il Ministero della Giustizia.
La Corte d’Appello di Trento, con decreto del 2-19.3.2010, accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 2.916,00 ciascuno, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a titolo di equo indennizzo ed alla rifusione delle spese del giudizio, liquidata in Euro 958,00, di cui Euro 535,00 per onorari, Euro 403,00 per diritti ed Euro 20,00 per spese, oltre al rimborso forfettario, ad I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La stessa Corte d’Appello con ordinanza di data 21.7.2010 disponeva la correzione del precedente provvedimento, con riguardo agli esatti termini di durata irragionevole del giudizio di merito con conseguente correzione delle somme dovute dal Ministero, elevate da “€ 2.916,00 ciascuno” a “€ 7.833,00 ciascuno”.
Il decreto del 2-19.3.2010 risulta notificato il successivo 10-16.11.2010, in forma esecutiva, sia direttamente al Ministero della Giustizia a Roma, sia presso il domicilio ex lege dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.
Nonostante rituale diffida e messa in mora notificata in data 4-14.3.2011 il Ministero della Giustizia è rimasto e rimane tuttora silente.
Di qui, il presente ricorso con cui si chiede di ordinare al Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto di data 2-19.3.2010, passato in giudicato, della Corte d’Appello di Trento come corretto dalla stessa Corte d’Appello con ordinanza di data 21.7.2010 e, per l’effetto, emanare direttamente il provvedimento di pagamento, in favore dei ricorrenti Alberto e Francesca Romana Ghezze e per essi in favore del procuratore speciale avv. Luca Dalle Mule, della somma di € 15.666,00 ovvero di € 7.883,00 liquidati in favore di ciascuno di questi ultimi a titolo di equo indennizzo, nonché in favore dell’istante, avvocato antistatario che agisce anche in proprio, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 958,00, al rimborso forfettario ed agli accessori di legge, con interessi legali dal 26.1.2010 (data della proposizione della domanda avanti alla Corte d’Appello di Trento) al saldo effettivo; ovvero, in alternativa, di ordinare l’ottemperanza del predetto decreto determinando il contenuto del provvedimento di pagamento, da emanarsi da parte del Ministero ovvero, ancora di disporre ogni misura necessaria, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta.
L’amministrazione si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 24 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1 - Preliminarmente vale osservare che il presente giudizio per ottemperanza trae origine da un giudizio civile instaurato dal padre degli attuali ricorrenti innanzi al Tribunale di Belluno, con prima udienza fissata al 2 marzo 1993.
Quel giudizio, dal petitum banalissimo (rimozione di un deposito in un sottogronda) è durato complessivamente, tra I° e II° grado, ben 17 anni e 6 mesi.
In particolare, il processo innanzi al Tribunale di Belluno è durato dal marzo 1993 al 12 giugno 2003, data di deposito della decisione dopo l’udienza per la spedizione a sentenza del 27 ottobre 1998.
Tale circostanza, che ha indubbiamente costituito violazione del principio di ragionevole durata del processo, determina l’obbligo, a carico del Collegio, di provvedere alle dovute segnalazioni ai competenti Organi disciplinari ed alla competente Magistratura contabile per gli accertamenti di rispettiva competenza, come meglio innanzi si dirà.
Analogamente è a disporsi nei confronti dell’Amministrazione per la mancata ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Trento di cui in epigrafe.
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto ) è fondato e va accolto, secondo il costante orientamento anche recentemente espresso questo Tribunale Amministrativo ( cfr., da ultimo, sentenze 29/07/2011 nn. 220 e 221 ).
La giurisprudenza amministrativa e, in particolare, quella del Consiglio di Stato, ancor prima del nuovo c.p.a., ha ritenuto che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 89 del 2001 abbia natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, valga ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza, già contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 ed oggi disciplinato dagli artt. da 112 a 114 del nuovo c.p.a. (cfr. Cons., St., sez. IV, 23 agosto 2010 , n. 5897 ; sez. IV, 25 giugno 2010 , n. 4096 ; sez. IV, 24 maggio 2010 , n. 3253; id., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; da ultimo, Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2011 , n. 2879).
2 - Tale giudizio, com’è noto, è esperibile anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008 , n. 2158 ; id., sez. VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass. civ, sez. un., 24 dicembre 2009 , n. 27365; id., 13 maggio 1994, n. 4661).
L'art. 3 della legge n. 89 del 2001, dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda, modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. c.p.c. ( norme generali sui procedimenti camerali ) e stabilisce che, all'esito di esso, la Corte d’appello pronunzia con decreto <>.
Sebbene il menzionato articolo 3 richiami, al comma 4, l’art. 737 c.p.c. e, dunque, prescriva il procedimento in camera di consiglio (la cui caratteristica è normalmente la inidoneità al passaggio in giudicato dei provvedimenti assunti, stante la loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus), non può revocarsi in dubbio che il provvedimento che conclude tale procedimento, in quanto impugnabile unicamente per ricorso in Cassazione ( art. 3, comma 6, L. n. 89 ) abbia natura contenzioso-decisoria e sia idoneo (una volta che, come risulta nella fattispecie all’esame, avverso lo stesso non sia stata proposta nel termine di legge alcuna impugnazione), ad incidere con efficacia di giudicato sull'interesse della parte all'equa riparazione da ritardata giustizia, avente consistenza di diritto soggettivo, come tale espressamente qualificato dalla legge (art. 2, co. 1, l. n. 89 cit.; cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14885; sulla natura contenziosa del giudizio camerale in parola cfr. anche Cass. , sez. I, 19 maggio 2010 , n. 12330).
3 - Le riportate acquisizioni giurisprudenziali hanno trovato conferma nell’art. 112, comma 2, lett. c) del nuovo c.p.a., a tenore del quale l’azione di ottemperanza innanzi al G. A. può essere proposta per conseguire anche l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario ( quale è appunto il decreto della Corte d’Appello ex L. n. 89 cit.), al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
4 - Ciò premesso, può ritenersi che nella presente fattispecie vi siano le condizioni delle iniziative di natura esecutiva intentate nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.
Anzitutto, il decreto di condanna emesso dalla Corte d' Appello ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha, come ripetutamente rilevato dalla citata giurisprudenza, natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Tale decreto, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso già contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (cfr. da ultimo Cons., St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318).
5 - In secondo luogo, risultano rispettati i termini – meramente processuali e che non incidono sull’an e sul quantum del diritto - di cui all'art. 14 del D. L. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 della legge n. 388/2000 e dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003, come convertito nella legge n. 326/2003. La norma citata dispone, con previsione avallata dalla Corte Costituzionale con ord.za 30 dicembre 1998, n. 463 ed applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al G. A. ( v. Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008 , n. 2158 ) , che " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ".
6 - Quanto alla dimostrazione del passaggio in giudicato del decreto in esame, una volta che l’Amministrazione non abbia contestato l’esistenza effettiva del giudicato, può ritenersi sufficiente la prova documentale, fornita nel caso di specie, della rituale e tempestiva notifica del decreto di cui si tratta alla controparte.
Stante l’idoneità del titolo alla esecuzione e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, della complessiva somma dovuta per il predetto titolo, oltre accessori come per legge : spese generali, I.V.A. e C.P.A., nonché interessi legali decorrenti dalla data della domanda di equa riparazione, sino all’effettivo paga mento al creditore ( Cass., sez. I, 12 maggio 2011 , n. 10488 ; Cass., n. 14.072 del 2009 ). Il tutto, incrementato delle spese della presente fase di ottemperanza, che, secondo il suo esito, debbono seguire la soccombenza ( art. 26 c.p.a.; artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.; Cass., n. 1101 del 2010 e n. n. 27728 del 2009 ). .
Nella eventualità di inutile decorso del predetto termine di trenta giorni, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Organo.
Il commissario provvederà inoltre a denunciare alla competente Procura della Corte dei conti gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo tenuto conto dell’inspiegabile ed intollerabile inerzia dell’amministrazione debitrice.
7 - A tale ultimo proposito il Collegio non può astenersi dal rilevare che la legge Pinto si riconnette e presuppone una colpa ( oggettiva ) organizzativa dell'Amministrazione della giustizia, dalla quale dipende la necessità per il privato di ricorrere nuovamente al giudice per far valere i danni provocati dalla disorganizzazione e dal cattivo funzionamento dell’apparato giurisdizionale (Cass, sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1101, già citata per il principio di condanna alle spese a seguito di soccombenza ).
Se l’applicazione della predetta normativa implica il ( mancato ) rispetto del fondamentale diritto a una durata ragionevole del processo ed impone, in concreto, al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, come quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità superflue, da ciò consegue che, una volta riconosciuta con la decisione della Corte d’appello la violazione di quel diritto fondamentale, non siano legittimamente tollerabili ulteriori ritardi nell’adempimento della decisione di condanna.
8 - Tali ritardi, infatti: da un lato incidono indirettamente su quello stesso diritto fondamentale e direttamente sulla fiducia del cittadino nei confronti dello Stato – apparato; per altro verso, provocano ulteriori danni erariali – oltre quelli già gravissimi connessi alle intollerabili lentezze dell’apparato giudiziario - derivanti dalla necessità, per il cittadino, di ricorrere ancora una volta allo stesso servizio giustizia per conseguire esecutivamente il proprio diritto al risarcimento.
In ogni caso, il ritardo dell’amministrazione nel dare pronta e completa esecuzione in via amministrativa al decreto della Corte d’appello si risolve in un’inammissibile violazione dei principi sull’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonché, tra i tanti altri, agli artt.: 1 e 2 della L. n. 241 del 1990; 1. comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165 del 2001; art. 8 del d. lgs. n. 150 del 2009, in materia di “ performance; ecc..
Analogo discorso vale per i comportamenti di magistrati ed addetti agli uffici giudiziari, che hanno dato luogo agli irragionevoli ritardi da cui è scaturita l’azione di responsabilità di cui alla legge Pinto. Anche per tali comportamenti deve soccorrere un’azione di supplenza giudiziaria a carattere correttivo di disfunzioni e negligenze individuali, sia in sede di merito che di ottemperanza.
In definitiva, se è vero che le finalità perseguite con la legge Pinto si correlano alla specifica enunciazione contenuta nell'art. 111 e, quindi, alla tutela del bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma dell’art. 6 della CEDU ( Cass., sez. I, 27 gennaio 2010 , n. 1758 ; id., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338); appare ugualmente incontestabile che la stessa legge non abbia voluto semplicemente e supinamente patrimonializzare le responsabilità professionali ed organizzative dei singoli, cui siano imputabili gli irragionevoli ritardi processuali da cui la stessa legge Pinto prende le mosse per riconoscere un diritto presuntivamente e forfetariamente monetizzato. La legge in questione non può, in altri termini, trasformarsi in una semplice presa d’atto passiva e notarile di episodi di mala giustizia, dovendo rappresentare anche un’occasione, per gli organi giurisdizionali chiamati ad applicarla, di verifica delle cause e dei concreti comportamenti tenuti dagli attori del processo incidenti su una durata decorosa dello stesso.
Non a caso la giurisprudenza della Suprema Corte riconosce al giudice dell’azione risarcitoria ex lege n. 89/2001 il potere di vagliare il comportamento delle parti ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno. Analoga opera di accertamento, però, lo stesso giudice deve compiere per i comportamenti degli addetti ( in senso lato ) agli uffici giudiziari, per verificarne l’imputabilità dei ritardi ed adottare le conseguenti, doverose misure di segnalazione ai competenti organi disciplinari e alle competenti Magistrature.
Soltanto così può sperarsi in un innalzamento dell’attenzione e della diligenza di tutti gli operatori del servizio giustizia, senza il quale la legge Pinto continuerà ad essere soltanto una fonte di indebitamento pauroso per la finanza pubblica.
9 - Da tutto ciò consegue, ad avviso del Collegio, che l’ingiustificabile ed ingiustificato ritardo nel dare pronta esecuzione al decreto della Corte d’appello qui in esecuzione possa configurare un’ipotesi di responsabilità contabile. Il Collegio ritiene perciò di inviare alla Procura Regionale di Trento della Corte dei conti copia della presente sentenza, affinché Essa valuti, nell’ambito delle proprie competenze, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile a carico del o dei funzionari che non hanno provveduto ad adempiere a quanto statuito dalla Corte d’Appello ( cfr. Corte Conti , sez. riun., 20 febbraio 2006 , n. 1 ).
10 – Per analoghe ragioni il Collegio ritiene altresì di inviare copia della presente sentenza anche al Consiglio Superiore della Magistratura, per le verifiche in ordine ai notevolissimi ritardi nel deposito della sentenza di primo grado che sembrano avere caratterizzato il giudizio di merito.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento, in favore di ciascuno dei due ricorrenti, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, della somma dovuta ad ognuno per il predetto titolo, oltre accessori calcolati come per legge sulla predetta cifra complessiva : interessi legali dalla data del ricorso alla Corte d’Appello sino all’effettivo paga mento al creditore.
Sempre in ottemperanza allo stesso decreto, condanna il Ministero al pagamento delle spese ed onorari del giudizio ex art. 3 l. n. 98/2001 al difensore antistatario, oltre accessori calcolati dalla data del decreto ottemperando.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Segreteria del Tribunale affinché trasmetta copia della presente sentenza alla Procura Regionale di Trento della Corte dei conti ed al Consiglio Superiore della Magistratura.
Eventuali compensi per il Commissario ad acta saranno liquidati con separato provvedimento sulla base di apposita relazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2011





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