T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 16 dicembre 2011 n. 316
Pres. Pozzi – Est. Chiettini –
Gino Fontana e Rita Ioriatti Fontana (avv. tiDragogna) c. Provincia autonoma di Trento (avv. ti Pedrazzoli, Cattoni, Bobbio). |
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Urbanistica –Antinomie tra piano regolatore provinciale e piano regolatore comunale–Criteri di composizione – Fonti eterogenee – Annullamento.
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L’assetto dei rapporti tra Piano regolatore Provinciale e i piani regolatori comunali è improntato al principio della “sussidiarietà responsabile”, in base a cui la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alle diverse responsabilità istituzionali e problematiche, nonché a più diretto contatto con le esigenze locali: per questa ragione, il P.U.P, rappresentando lo strumento generale di governo e di coordinamento territoriale e per la disciplina delle invarianti, contiene sia le norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione, sia norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione dei comuni o che richiedono il loro adeguamento.
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N. 00065/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2011, proposto da:
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Fontana Gino, titolare dell’omonima azienda agricola, e Rita Ioriatti Fontana, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Dragogna e Giuliana Dragogna ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, via Manci, n. 18
contro
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15
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- Comune di Baselga di Pine', in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento del Dipartimento urbanistica e ambiente della Provincia autonoma di Trento, di data 11.1.2011, ad oggetto: "Comune di Baselga di Pinè. Variante al P.R.G. rif.to deliberazione della G.P. n. 2773 del 24.10.2008", diretto al Sindaco del Comune di Baselga di Pinè, con il quale viene disposto che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di modifica delle previsioni del p.r.g., per le "zone per attività itticole", di cui all’art. 78 delle n.t.a., assertamente incompatibile con le norme provinciali, “l'efficacia della predetta previsione deve intendersi sospesa per la prevalenza della disciplina provinciale", comunicato ai ricorrenti con nota dell'Ufficio tecnico comunale di Baselga di Pinè di data 2.2.2011, prot. n. 0001408, pervenuta a mezzo del servizio postale l'11.2.2011;
- di tutti gli atti presupposti, richiamati, attuativi, esecutivi e ricettivi da parte del Comune, ivi compresi i certificati di destinazione urbanistica rilasciati a terzi dall'Ufficio tecnico comunale in data 17.1.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti espongono quanto segue:
- essi gestiscono dal 1987 un’azienda di piscicoltura insediata su alcuni terreni situati in località Paludi di Sternigo nel Comune di Baselga di Pinè, dotata di alcune vasche di selezione e di una vasca-laghetto per capi adulti nella quale si esercita la pesca sportiva;
- nel 1993, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 15429, l’area ove insiste la loro azienda è stata classificata quale “biotopo di interesse provinciale”.
- negli anni successivi l’Amministrazione provinciale ha chiesto loro il consenso per trasferire fuori dall’area protetta l’impianto di allevamento ittico e l’attività di pesca sportiva; tuttavia, le trattative non ebbero un concreto seguito;
- nell’anno 2008 è stata approvata una variante al piano regolatore comunale che, per l’area ove è insediata la piscicoltura, ha previsto la destinazione a “zona per attività itticola”, disciplinata dall’art. 78 delle n.t.a.
2. Nell’estate dell’anno 2010, a causa di un evento calamitoso straordinario causato dalla piena del rio Molinara, le attività agricole e produttive insediate nella piana che porta al lago della Serraia, ove insiste anche l’impianto di causa, sono state seriamente danneggiate. Le amministrazioni comunali e provinciali si sono attivate per la rimozione del materiale alluvionale e per il ripristino delle strutture. Tuttavia, a detta dei ricorrenti, alla loro azienda è stato consentito la sola rimozione del materiale depositato all’interno della piscicoltura ma non di posizionarlo nella zona umida esterna, né di ripristinare le tubazioni dell’acqua per la vasche, essendo l’area soggetta alle prescrizioni di cui alla deliberazione provinciale del 1993.
A seguito della calamità sono state però riattivate le trattative tra le parti per delocalizzare l’attività itticola.
3. Medio tempore, la Provincia di Trento, con nota di data 11.1.2011 inviata all’Ammministrazione comunale, ha illustrato l’incompatibilità della previsione urbanistica relativa all’area di causa contenuta nell’ultima variante al piano regolatore rispetto alla normativa provinciale sulle aree protette, sui siti di importanza comunitaria e sul piano urbanistico provinciale. Al contempo, richiamando la prevalenza delle disposizioni istitutive del biotopo, ha specificato che, in attesa della modifica della previsione urbanistica locale incompatibile, l’efficacia della stessa “deve intendersi sospesa”.
4. L’amministrazione comunale in data 1.2.2011 ha trasmesso detta nota agli interessati, i quali ’hanno impugnata con il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I - “violazione degli artt. 31 e 32 della l.p. 4.3.2008, n. 1, per incompetenza assoluta e carenza di potere del Dirigente generale del Dipartimento urbanistica e ambiente a l’efficacia del piano regolatore di Baselga di Pinè (e, quindi, dell’art. 78 delle n.t.a.), trattandosi di competenza collegiale della Giunta provinciale e del Consiglio comunale; violazione del principio del contrarius actus; carenza di potere, eccesso e sviamento con falsa applicazione dell’art. 5 della l.p. 23.6.1986, n. 14, e dell’art. 35, comma 7, della l.p. 23.5.2007, n. 11”, posto che l’ultima variante al piano regolatore comunale, regolarmente adottata dal Comune e approvata dalla Giunta provinciale, non potrebbe essere modificata con un atto dirigenziale, abnorme e monocratico, che si tradurrebbe in un’impropria e postuma misura di salvaguardia;
II – “violazione dell’art. 11 della l. 6.8.1990, n. 241, per violazione del principio di buona fede ed affidamento in relazione agli accordi integrativi e alle regole sostitutive del provvedimento stabilite nella conferenza dei servizi di data 19.10.2010; per inadempimento e rottura della condizione rebus sic stantibus”.
Con il ricorso è stato altresì chiesto il risarcimento del danno subito a causa della turbativa delle trattative in corso, finalizzate a delocalizzare l’azienda.
Con l’atto introduttivo è stata presentata anche l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata, eccependo la carenza di interesse ad agire contro una semplice comunicazione e, comunque, controdeducendo nel merito.
6. Nella camera di consiglio del 21 aprile 2011, con ordinanza n. 22, la domanda cautelare è stata accolta.
7. In prossimità dell’udienza di discussione le parti costituite hanno presentato documenti e ulteriori memorie illustrative delle rispettive posizioni.
8. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. All’esame del merito va premesso che la richiesta istruttoria avanzata dal difensore dei ricorrenti (concernente l’esibizione in giudizio della relazione estimativa predisposta dagli uffici provinciali al fine di stimare l’attività di causa) deve essere disattesa in quanto i documenti depositati agli atti di causa appaiono sufficienti ad illuminare la vicenda litigiosa, avente ad oggetto l’impugnazione della nota della Provincia e i rapporti tra la pianificazione comunale e la disciplina legislativa provinciale sui biotopi e sulle aree protette e non già l’andamento delle laterali trattative per la delocalizzazione dell’impianto itticolo.
Il Collegio ritiene utile ricostruire la disciplina normativa che interessa l’area di causa, sulla quale è indiscusso che i ricorrenti esercitano l’attività di piscicoltura del 1987, a seguito della concessione edilizia del 27.9.1985, n. 158, e dell’autorizzazione provvisoria alla derivazione di acque dal rio Campo rilasciata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5603, del 12.6.1987, convertita nella concessione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7804, del 4.6.1992.
2a. Quanto alla disciplina provinciale:
a) - la l.p. 23.6.1986, n. 14, ha istituito i biotopi di interesse provinciale, aree di interesse ambientale e naturalistico primario. In particolare, l’art. 4 della legge ha stabilito che i vincoli di tutela dei biotopi “possono comportare l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto ovvero il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale e l'obbligo di cessazione di quella in atto”. Con l’art. 5 è stato demandato ad una deliberazione della Giunta provinciale - adottata su proposta motivata del comitato provinciale per l'ambiente, sentiti i comuni, i comprensori ed i comitati agricoli comprensoriali interessati - l'individuazione dei biotopi, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela ed è stato anche previsto che le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale per l’individuazione dei biotopi prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale;
b) - con deliberazione della Giunta provinciale n. 15429, di data 5.11.1993, l’area sulla quale i sig.ri Fontana e Ioriatti esercitano la piscicoltura è stata individuata quale “biotopo di interesse provinciale” (cfr., documento n. 5 in atti del ricorrente).
Il provvedimento ha suddiviso la vasta area in due zone a diverso livello di tutela:
- zona a “tutela parziale”, nella quale sono compatibili alcune attività tradizionali (prosecuzione delle attività agricole sulle superfici coltivate, attività di manutenzione dei ricoveri per attrezzi agricoli, ecc.);
- zona a “tutela integrale”, ove è inclusa la proprietà dei ricorrenti, per la quale è stata disposta “la necessità della sospensione delle attività economiche in atto con ripristino della naturalità dei siti”;
c) - con l’art. 35 della l.p. 23.5.2007, n. 11, sono state istituite le riserve naturali provinciali, le quali avrebbero dovuto essere individuate e delimitate dal piano urbanistico provinciale. Con il comma 9 è stato però specificato che i biotopi provinciali già istituiti all'entrata in vigore della legge n. 11 “assumono la classificazione di riserve naturali provinciali” e che “le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali all'atto dell'istituzione, secondo la procedura disciplinata da questa legge per le riserve naturali provinciali”;
d) - ai sensi degli artt. da 36 a 40 della stessa l.p. n. 11 del 2007, del D.P.G.P. 22.11.1989, n. 13-11/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale), nonché del D.P.P. 3.11.2008, n. 50-157/Leg (regolamento per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale … e disposizioni per la valutazione di incidenza, di cui alla l.p. n. 11 del 2007), la riserva naturale provinciale Paludi di Sternigo coincide con l’omonimo sito di importanza comunitaria (SIC), individuato in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
e) - ai sensi dell’art. 11 della l.p. 15.12.2004, n. 10, gli interventi previsti nelle riserve naturali provinciali devono essere sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ambientale;
f) - il nuovo piano urbanistico provinciale, approvato con la l.p. 27.5.2008, n. 5, ha istituito le invarianti, “elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, … e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale” (cfr., art. 8 delle n.t.a.). Nelle invarianti sono comprese le “le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete ‘Natura 2000’, riserve naturali provinciali” (cfr., art. 8, comma 2, lett. d), delle n.t.a.). L’iter del piano urbanistico è iniziato dal 17 novembre 2006, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 di prima adozione, che aveva sottoposto le invarianti alle misure di salvaguardia di cui all’art. 63 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22;
g) - l’art. 48, comma 2, delle norme di attuazione del nuovo piano provinciale stabilisce, infine, che - fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali approvati in adeguamento allo stesso piano urbanistico provinciale del 2008 - le norme concernenti la disciplina delle invarianti prevalgono, se “più restrittive”, sulle previsioni degli strumenti urbanistici non solo “in vigore”, ma anche “soltanto adottati”, con esse “non compatibili”, e che, “in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP, le predette previsioni non compatibili sono sospese”.
2b. Quanto alla disciplina comunale:
a) - il Comune di Baselga di Pinè in data 9.6.2006 ha approvato in prima adozione la variante generale al piano regolatore, espressamente finalizzata all’adeguamento con la variante 2000 al piano urbanistico provinciale, di cui alla l.p. 7.8.2003, n. 7, e con la l.p. 11.11.2005, n. 16, sulla nuova disciplina degli alloggi destinati alla residenza, ma non all’adeguamento con il P.U.P. di cui alla l.p. n. 5 del 2008. La Commissione urbanistica provinciale, nel parere espresso nella seduta del 29.3.2007, ha segnalato all’Amministrazione comunale che gli interventi previsti sulle sponde del lago di Serraia, fino alla zona del biotopo Paludi di Rizzolaga, avrebbero dovuto essere sottoposti alla valutazione di incidenza ambientale;
b) - nel corso del procedimento gli odierni ricorrenti hanno presentato un’osservazione per chiedere l’ampliamento dell’area destinata ad attività ittica, anche destinando alcune particelle limitrofe a zona per parcheggio. L’Amministrazione ha però respinto la proposta segnalando che l’attività di causa è inserita in un SIC e che ogni ampliamento avrebbe necessitato di una specifica valutazione di incidenza a carico del proponente;
c) - dopo la ripubblicazione del provvedimento, con deliberazione commissariale n. 2 del 28.3.2008 l’Amministrazione comunale ha adottato in via definitiva la variante, che è stata sottoposta al parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica (che, ai sensi del comma 1 dell’art. 41 della l.p. 5.9.1991, n. 22, doveva esprimersi “in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale”), parere che è stato espresso in data 13.10.2008. Preso atto degli elementi integrativi forniti dal Comune con la nota datata 20.10.2008, la Giunta provinciale ha quindi approvato la nuova variante con la deliberazione n. 2773 del 24.10.2008, pubblicata nel B.U.R. di data 4.11.2008;
d) - dalla documentazione versata in atti risulta che sia in sede di prima adozione, che di seconda, ed anche nella versione approvata, all’interno dell’ampia zona protetta situata sulle sponde del lago è stata individuata la zona ittica di causa, disciplinata dall’art. 78 delle n.t.a che consente interventi di “conservazione, riqualificazione e potenziamento con la salvaguardia dei caratteri ambientali”.
3a. Dalla ricostruzione della complessa disciplina normativa che interessa l’area ove è situata l’attività itticola dei ricorrenti emerge quindi che la loro azienda:
- dal 1993 è in un biotopo di interesse provinciale e nella zona di esso a tutela integrale, ove non è consentito l’esercizio di attività né agricole né economiche; inoltre, la disciplina prevista per il biotopo è prevalente rispetto a quanto stabilito degli strumenti urbanistici di grado subordinato al P.U.P.;
- dal 2007 è in una riserva naturale provinciale e sito di importanza comunitaria;
- dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del P.U.P.) si trova all’interno di un’invariante territoriale, che deve essere tutelata e valorizzata secondo le specifiche disposizioni di legge e, nel caso, le richiamate l.p. n. 14 del 1986 sui biotopi e l.p. n. 11 del 2007 sulle riserve naturali.
Nondimeno, dal 5 novembre 2008 (data di entrata in vigore della pianificazione comunale), la stessa area è disciplinata anche dall’art. 78 delle n.t.a. e rappresentata nella cartografia del p.r.g. di Baselga di Pinè.
La disciplina comunale, che dunque prevede un allevamento itticolo in un’area a tutela integrale di una riserva naturale provinciale, contrasta, all’evidenza, con tutte le previsioni legislative sopra riportate e, da ultimo, con il piano urbanistico provinciale del 2008, non solo in itinere al momento dell’adozione dello strumento urbanistico comunale ma anche vigente al momento dell’approvazione dello stesso strumento comunale con deliberazione della Giunta provinciale.
3b. Assodato dunque che per la zona in contestazione il piano regolatore comunale contiene una previsione che viola le leggi sopra menzionate, è oramai irrilevante discernere, come fanno le due parti in causa, se quella previsione comunale dovesse essere segnalata alla Provincia a cura del Comune interessato nell’apposita cartografia di raffronto tra la situazione vigente e quella adottata o se, comunque, la stessa dovesse essere rilevata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica chiamato ad esprimere il parere sulla “coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale”, ai sensi dell’art. 41 della l.p. 5.9.1991, n. 22, vigente ratione temporis. Così come non è utile per la Provincia ribadire che l’Amministrazione comunale era stata edotta dell’obbligo di assoggettare le previsioni urbanistiche che interessavano il SIC Paludi di Sternigo alla procedura di valutazione di incidenza, in quanto il piano comunale, da ultimo, è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Il Collegio ricorda, in termini generali, che negli ordinamento complessi norme prodotte sia da distinte fonti sia in tempi diversi possono divergere ed anche confliggere tra loro. Le antinomie sono dunque sempre possibili ma il postulato dell’unità materiale del sistema prevede che l’ordinamento ponga anche le norme rivolte a comporle.
Per eliminare le antinomie derivanti dal succedesi nel tempo di norme poste da fonti omogenee l’ordinamento ha designato i criteri interpretativi da seguirsi, nonché la graduatoria tra i criteri stessi, in applicazione dei quali consegue l’effetto abrogativo.
Per l’eliminazione delle antinomie scaturenti dall’operare di fonti eterogenee l’ordinamento ha invece predisposto l’istituto dell’annullamento.
5a. Nel particolare della disciplina urbanistica, si deve osservare che i rapporti tra il P.U.P. (approvato con legge) e i piani regolatori comunali (approvati con atto amministrativo) sono retti secondo i principi della “sussidiarietà responsabile”, in base ai quali la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alle diverse responsabilità istituzionali e problematiche, nonché a più diretto contatto con le esigenze locali (cfr., art. 4 della l.p. 4.3.2008, n. 1). In tal senso, il P.U.P. costituisce lo strumento generale di governo e di coordinamento territoriale e per la disciplina delle invarianti, cioè delle componenti del territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali e infrastrutturali, mentre riserva ai piani territoriali subordinati le decisioni relative all'organizzazione del territorio e all'uso razionale delle risorse, rispetto a cui definisce “i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale”. Di conseguenza, il P.U.P. contiene sia “norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori”, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione, sia norme “prescrittive e vincolanti”, che “sospendono” gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione dei comuni o che richiedono il loro adeguamento (cfr., art. 11, commi 1, lett. d), e 3 della l.p. n. 1 del 2008). A tal fine, l’art. 20, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008 ha previsto che l'entrata in vigore del P.U.P. “sospende”, con effetto immediato, l'applicazione delle prescrizioni “incompatibili” contenute nei piani territoriali delle comunità e nei piani regolatori comunali.
5b. Conformemente a ciò, la legge provinciale n. 5 del 2008, di approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale, ha posto i criteri da seguire per risolvere i possibili conflitti tra le nuove prescrizioni e quelle degli strumenti urbanistici subordinati anteriori. Segnatamente, il comma 2 dell’art. 48 (sulle disposizioni transitorie) delle n.t.a. ha stabilito che, fino alla data di entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al P.U.P. 2008, tutta una serie di norme, fra cui l’art. 8 sulle invarianti, “prevalgono, se più restrittive, sulle previsioni degli strumenti urbanistici non compatibili con essi”. Inoltre, ha prescritto che, in attesa che gli strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al P.U.P., “le predette previsioni non compatibili” degli strumenti urbanistici “in vigore o soltanto adottati” siano “sospese”.
6a. I riportati criteri di soluzioni normative per sciogliere le antinomie debbono pero’ correlarsi ai principi di imperatività ed esecutività del provvedimento amministrativo, il quale, come noto, può essere disapplicato solo in casi tassativi ed eccezionali, qui non ricorrenti.
Il caso in esame vede, infatti, una disposizione di p.r.g. non compatibile con lo strumento provinciale che, durante il procedimento di adozione, nel mese di giugno 2008, era stata “sospesa” a causa dell’entrata in vigore del nuovo P.U.P. ma che, tuttavia, è stata successivamente approvata in sede amministrativa dall’Organo provinciale.
Essa, di conseguenza, deve essere “eliminata” dall’ordinamento o con l’esercizio del generale potere di autotutela sussistente in capo alla stessa Autorità amministrativa provinciale o con una dichiarazione di annullamento pronunciata dagli organi della giurisdizione amministrativa.
6b. La nota impugnata, avendo correttamente segnalato all’Amministrazione comunale interessata l’esistenza di una disposizione “non compatibile” con il P.U.P., ma avendo anche specificato che, in attesa della modifica delle previsioni urbanistiche locali incompatibili, l’efficacia della predetta previsione comunale “deve intendersi sospesa” - dichiarazione che presenta natura autoritativa e, perciò, lesiva - si concretizza in una composizione dei contrasti tra i sistemi urbanistici del tutto irrituale, in quanto sostanzialmente disapplicativa della precedente deliberazione di Giunta provinciale approvativa di quel p.r.g. e, per di più, posta in essere da soggetto burocratico monocratico incompetente.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell’ultimo paragrafo della nota impugnata.
7. Va invece respinto il secondo mezzo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990 (più rettamente dell’art. 28 della l.p. 30.11.1992, n. 23), sull’assunto che la menziona nota avrebbe pregiudicato l’iter degli accordi in corso con le Amministrazioni comunali e provinciali volti alla ricerca di un’area idonea al fine di localizzarvi lo stabilimento itticolo di causa.
In disparte l’assoluta genericità di quanto dedotto, è comunque da rilevare che alla pretesa dei ricorrenti è stata accordata immediata tutela processuale in sede cautelare, cosicché dagli atti di causa risulta che non solo le trattative fra le parti sono proseguite ma anche che, operativamente, è stato completato il deflusso delle acque verso il lago nonché l’intervento di rimozione del materiale depositato dalla piena.
8. Da ultimo, quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che la stessa è formulata in modo del tutto generico e che è sfornita di prova.
In base all’art. 64 c.p.a. e all'art. 2697 c.c. chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Percio’ il giudizio risarcitorio per pretesa lesione di interessi legittimi postula il superamento dello schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, sostituito da quello civilistico ispirato al principio dell’onere della prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare, secondo le regole di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall'art. 2056, c.c. (cfr., C.d.S., sez. VI, 24.9.2010, n. 7124).
I ricorrenti, invece, non hanno comprovato con fatti circostanziati l'esistenza in concreto di alcuno dei danni che assumono avere subito ma che si sono limitati ad allegare del tutto vagamente, con conseguente necessità di una pronuncia di reiezione (cfr., C.d.S., sez. VI, 17.7.2008, n. 3592).
9. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’ultimo paragrafo della nota impugnata.
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le parti, in ragione della particolarità della questione giuridica oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 65 del 2011,
- accoglie la domanda di annullamento nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
- respinge la domanda risarcitoria.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2011
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